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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 954/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 954/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLO' Parte_1 C.F._1
STEFANIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECCAGLIA Controparte_1 C.F._2
SUSAN
, (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GUERRA GRAZIA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza dell'11 giugno 2025.
pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio è stato promosso da , coniuge di dal 5.10.1963 sino Parte_1 Controparte_3
al 15.4.2015 (data del divorzio, la separazione consensuale è del 1990) - titolare di assegno divorzile per euro 100 mensili e non passata a nuove nozze - per determinare la propria quota della pensione di reversibilità del defunto, pari a complessivi € 918,27 netti al mese, oltre tredicesima. Chiedeva che le venisse riconosciuto il 70% della pensione.
Sino al ricorso tale pensione è stata liquidata i dall' al coniuge superstite CP_2 Controparte_1
coniugatasi con il de cuius il 9.11.2015 (data del decesso 13.9.2024).
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'avverso domanda e, in subordine, il riconoscimento in CP_1
favore della ricorrente di una quota non superiore al 10% della pensione di reversibilità.
si costituiva rimettendosi sull'individuazione delle quote. CP_2
All'esito della prima udienza, svoltasi l'11.6.2025, dopo discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la pensione di reversibilità vada ripartita riconoscendone alla il 60% e alla il residuo 40%. Pt_1 CP_1
In relazione all'an debeatur, si rileva che la Suprema Corte ha chiarito che la quota della pensione di reversibilità dovuta al coniuge titolare di assegno divorzile costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto divorzile, pur presupponendo quest'ultimo: “…la disposizione in esame attribuisce al coniuge divorziato un diritto che non è la continuazione, mutato il debitore, di quello all'assegno divorzile del quale era titolare nei confronti dell'ex coniuge avanti la sua morte;
ma è un autonomo diritto - di natura squisitamente previdenziale - alla pensione di reversibilità collegato automaticamente alla fattispecie legale, di modo che prescinde da ogni pronunzia giurisdizionale che, ove necessaria, ha natura meramente dichiarativa” (Corte di cassazione con la sentenza n. 159 del 12 gennaio 1998).
Con sent. n. 419/1999 la Cassazione ha completato il proprio pensiero affermando che “la pensione di reversibilità realizza una funzione solidaristica in una duplice direzione: nei confronti di entrambi gli interessati, consente sia la conservazione di un diritto patrimoniale (di natura previdenziale) collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale di ognuno, sia la prosecuzione del sostentamento garantito (in forma diretta realizzando “una forma di ultrattività della solidarietà coniugale” o tramite assegno divorzile) dal reddito del coniuge deceduto.”
pagina 2 di 7 Con la pronuncia n. 20477/2020 la Corte di Legittimità ha poi ulteriormente precisato che: “Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità ex art. 9 della l. n. 898 del 1970 presuppone
(anche ai sensi della norma interpretativa di cui all'art. 5 della l. n. 263 del 2005) non solo che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la "ratio" dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge e non già nell'irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento”.
Ne discende che il diritto in questione non trova un limite nell'ammontare dell'assegno divorzile (che, oggi, rivalutato, ammonterebbe a circa € 120) e va stabilito avendo riguardo alle indicazioni sopra esposte.
Nel caso di specie, non può dubitarsi del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta una quota della pensione di reversibilità, essendo indubbio che l'assegno divorzile riconosciutole, pari nel 2015 ad €
100,00 al mese, non era meramente simbolico, ma costituiva un effettivo sostegno economico prestato in vita dall'ex coniuge.
La ricorrente, infatti, ha come unico reddito una pensione di vecchiaia di € 665. L'assegno divorzile, quindi, rappresentava circa un sesto delle sue entrate mensili. Pertanto, pur non trattandosi di una somma sostanziosa, costituiva un'entrata rilevante per la ricorrente, considerato il reddito modesto della parte.
Si consideri, poi, che la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 20477/2020, richiamata anche dalla escludeva il diritto alla pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge che percepiva, a titolo di CP_1
assegno divorzile, un importo annuale corrispondente ad un dollaro americano. Trattasi di situazione chiaramente non assimilabile alla presente.
Accertato il diritto della ricorrente, prima di procedere alla quantificazione della quota spettante, si evidenzia che è ormai consolidato il principio in forza del quale il criterio della durata del rapporto non costituisce un criterio esclusivo ed assoluto, trovando contemperamento in altri criteri.
La Corte Costituzionale (investita dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza di remissione alla
Corte costituzionale emessa il 20 ottobre 1998, con la quale sollevava la questione di legittimità dell'articolo 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970 per violazione dei principi di razionalità e solidarietà sociale ex artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non consente di utilizzare alcun altro criterio, concorrente o correttivo, oltre a quello della “durata del rapporto”), con sentenza interpretativa di rigetto (decisione n. 419/1999), ripudiava la tesi delle Sezioni unite, asserendo che la ripartizione deve avvenire in base al pagina 3 di 7 criterio prevalente della durata del rapporto, opportunamente corretto e mitigato attraverso la considerazione di criteri perequativi, come l'ammontare dell'assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti (“la diversa interpretazione, che porta alla ripartizione dell'ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra
l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione fra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore. Del resto, quando il legislatore ha inteso stabilire in modo rigido e automatico i criteri per la determinazione di prestazioni patrimoniali dovute all'ex coniuge, ha usato una diversa espressione testuale, direttamente significativa della percentuale di ripartizione e del periodo da considerare;
ciò che avviene, ad esempio, per l'indennità di fine rapporto, ripartita tra il coniuge e l'ex coniuge in una percentuale determinata ed in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro che vi dà titolo è coinciso con il matrimonio (art. 12-bis della legge n. 898 del 1970)”.
Tale orientamento è stato recepito anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha ribadito che: “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. La ripartizione in parola, in particolare, va effettuata - oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni - anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dalla applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto e autonomo rilievo giuridico ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass. n. 41960/2021).
Nel merito si osserva quanto segue.
Il criterio della durata del matrimonio, anche a seguito della pronuncia della Corte Cost, resta il dato da cui partire nella comparazione delle due posizioni.
Nel caso di specie, il matrimonio fra il de cuius e la durava 51 anni, quello con la testi 9 anni. Pt_1
A correzione di tale criterio si pongono alcuni fattori. In particolare:
pagina 4 di 7 - come dedotto dalla resistente e non contestato dalla ricorrente, la prima conviveva con il de cuius già a far data dal 2005, quindi dieci anni prima della celebrazione del matrimonio. La ricorrente, invece, cessava la convivenza almeno nel 1990;
- la ricorrente ha un reddito netto mensile di € 665 (già considerata la cessione di un quinto) e deve sostenere un canone di locazione di € 290 (doc. 4 della ricorrente) e la resistente di € 487 ed ha due finanziamenti per complessivi € 285,00. Ha il diritto di usufrutto sull'immobile ove vive. La pensione percepita dal prima del decesso costituiva elemento essenziale per CP_3
il suo sostentamento;
- nessuna delle due parti risulta proprietaria di immobili;
- le parti hanno un'età simile (la ricorrente è del 1945 e la resistente del 1950) e non hanno familiari a carico, avendo entrambe due figli maggiorenni. I figli della sono figli del de Pt_1
cuius;
- non risultano ereditate somme ingenti a seguito del decesso del de cuius;
- nessuna delle due parti allegava ulteriori circostanze di rilievo.
Alla luce di quanto esposto, la pensione deve essere ripartita fra le due parti private nella misura sopraindicata.
Infine, la questione in ordine in ordine alla decorrenza delle spettanze della ricorrente dev'essere risolta applicando i principi espressi dalla Suprema Corte “la decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, nasce, nei confronti dell'ente erogatore, in conformità con quanto stabilito dalle singole leggi pensionistiche, ed in particolare, con riferimento
a pensioni con quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. n. 39 del 1945, a norma del quale "la CP_2
pensione... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato"“ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15837 del 14/12/2001, nello stesso senso: “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non
"pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.“ (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013).
pagina 5 di 7 Spese di lite
Le spese di lite fra le due parti private e vanno compensate, essendosi quest'ultima rimessa e CP_2
considerato che il giudizio nei confronti di si è reso necessario per definire la questione, in CP_2
assenza di parametri rigidamente predefiniti.
La invece, deve essere condannata al pagamento di un mezzo delle spese di lite della ricorrente, CP_1
considerata la prevalente soccombenza. Questi, infatti, chiedeva addirittura che venisse escluso in toto il diritto della ricorrente e, solo in subordine, riconoscersi una quota del 10%.
Al contempo, il rimanente mezzo deve essere compensato considerato che nemmeno la domanda della ricorrente veniva accolta integralmente.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara che la pensione di reversibilità del fu , deceduto il Controparte_3
13.9.2024, va ripartita tra le Sigg.re e riconoscendo Parte_1 Controparte_1
alla prima il 60% della pensione e alla seconda il 40%;
2) Dispone che l' si attenga a tale criterio precisando che l'erogazione va fatta decorrere dal CP_2
primo giorno del mese successivo a quello del decesso del fu;
Controparte_3
3) Compensa per intero le spese di lite fra e le parti private;
CP_2
4) Condanna a rifondere all'Erario – o a ove non venisse Controparte_1 Parte_1
confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello pagina 6 di 7 Stato – un mezzo delle spese di lite riferibili alla ricorrente e liquida detto mezzo in € 1.900, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge. Compensa, per il resto le spese di lite di e Testi. Pt_1
Busto Arsizio, camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 954/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLO' Parte_1 C.F._1
STEFANIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECCAGLIA Controparte_1 C.F._2
SUSAN
, (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GUERRA GRAZIA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza dell'11 giugno 2025.
pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio è stato promosso da , coniuge di dal 5.10.1963 sino Parte_1 Controparte_3
al 15.4.2015 (data del divorzio, la separazione consensuale è del 1990) - titolare di assegno divorzile per euro 100 mensili e non passata a nuove nozze - per determinare la propria quota della pensione di reversibilità del defunto, pari a complessivi € 918,27 netti al mese, oltre tredicesima. Chiedeva che le venisse riconosciuto il 70% della pensione.
Sino al ricorso tale pensione è stata liquidata i dall' al coniuge superstite CP_2 Controparte_1
coniugatasi con il de cuius il 9.11.2015 (data del decesso 13.9.2024).
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'avverso domanda e, in subordine, il riconoscimento in CP_1
favore della ricorrente di una quota non superiore al 10% della pensione di reversibilità.
si costituiva rimettendosi sull'individuazione delle quote. CP_2
All'esito della prima udienza, svoltasi l'11.6.2025, dopo discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la pensione di reversibilità vada ripartita riconoscendone alla il 60% e alla il residuo 40%. Pt_1 CP_1
In relazione all'an debeatur, si rileva che la Suprema Corte ha chiarito che la quota della pensione di reversibilità dovuta al coniuge titolare di assegno divorzile costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto divorzile, pur presupponendo quest'ultimo: “…la disposizione in esame attribuisce al coniuge divorziato un diritto che non è la continuazione, mutato il debitore, di quello all'assegno divorzile del quale era titolare nei confronti dell'ex coniuge avanti la sua morte;
ma è un autonomo diritto - di natura squisitamente previdenziale - alla pensione di reversibilità collegato automaticamente alla fattispecie legale, di modo che prescinde da ogni pronunzia giurisdizionale che, ove necessaria, ha natura meramente dichiarativa” (Corte di cassazione con la sentenza n. 159 del 12 gennaio 1998).
Con sent. n. 419/1999 la Cassazione ha completato il proprio pensiero affermando che “la pensione di reversibilità realizza una funzione solidaristica in una duplice direzione: nei confronti di entrambi gli interessati, consente sia la conservazione di un diritto patrimoniale (di natura previdenziale) collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale di ognuno, sia la prosecuzione del sostentamento garantito (in forma diretta realizzando “una forma di ultrattività della solidarietà coniugale” o tramite assegno divorzile) dal reddito del coniuge deceduto.”
pagina 2 di 7 Con la pronuncia n. 20477/2020 la Corte di Legittimità ha poi ulteriormente precisato che: “Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità ex art. 9 della l. n. 898 del 1970 presuppone
(anche ai sensi della norma interpretativa di cui all'art. 5 della l. n. 263 del 2005) non solo che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la "ratio" dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge e non già nell'irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento”.
Ne discende che il diritto in questione non trova un limite nell'ammontare dell'assegno divorzile (che, oggi, rivalutato, ammonterebbe a circa € 120) e va stabilito avendo riguardo alle indicazioni sopra esposte.
Nel caso di specie, non può dubitarsi del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta una quota della pensione di reversibilità, essendo indubbio che l'assegno divorzile riconosciutole, pari nel 2015 ad €
100,00 al mese, non era meramente simbolico, ma costituiva un effettivo sostegno economico prestato in vita dall'ex coniuge.
La ricorrente, infatti, ha come unico reddito una pensione di vecchiaia di € 665. L'assegno divorzile, quindi, rappresentava circa un sesto delle sue entrate mensili. Pertanto, pur non trattandosi di una somma sostanziosa, costituiva un'entrata rilevante per la ricorrente, considerato il reddito modesto della parte.
Si consideri, poi, che la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 20477/2020, richiamata anche dalla escludeva il diritto alla pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge che percepiva, a titolo di CP_1
assegno divorzile, un importo annuale corrispondente ad un dollaro americano. Trattasi di situazione chiaramente non assimilabile alla presente.
Accertato il diritto della ricorrente, prima di procedere alla quantificazione della quota spettante, si evidenzia che è ormai consolidato il principio in forza del quale il criterio della durata del rapporto non costituisce un criterio esclusivo ed assoluto, trovando contemperamento in altri criteri.
La Corte Costituzionale (investita dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza di remissione alla
Corte costituzionale emessa il 20 ottobre 1998, con la quale sollevava la questione di legittimità dell'articolo 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970 per violazione dei principi di razionalità e solidarietà sociale ex artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non consente di utilizzare alcun altro criterio, concorrente o correttivo, oltre a quello della “durata del rapporto”), con sentenza interpretativa di rigetto (decisione n. 419/1999), ripudiava la tesi delle Sezioni unite, asserendo che la ripartizione deve avvenire in base al pagina 3 di 7 criterio prevalente della durata del rapporto, opportunamente corretto e mitigato attraverso la considerazione di criteri perequativi, come l'ammontare dell'assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti (“la diversa interpretazione, che porta alla ripartizione dell'ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra
l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione fra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore. Del resto, quando il legislatore ha inteso stabilire in modo rigido e automatico i criteri per la determinazione di prestazioni patrimoniali dovute all'ex coniuge, ha usato una diversa espressione testuale, direttamente significativa della percentuale di ripartizione e del periodo da considerare;
ciò che avviene, ad esempio, per l'indennità di fine rapporto, ripartita tra il coniuge e l'ex coniuge in una percentuale determinata ed in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro che vi dà titolo è coinciso con il matrimonio (art. 12-bis della legge n. 898 del 1970)”.
Tale orientamento è stato recepito anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha ribadito che: “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. La ripartizione in parola, in particolare, va effettuata - oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni - anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dalla applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto e autonomo rilievo giuridico ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass. n. 41960/2021).
Nel merito si osserva quanto segue.
Il criterio della durata del matrimonio, anche a seguito della pronuncia della Corte Cost, resta il dato da cui partire nella comparazione delle due posizioni.
Nel caso di specie, il matrimonio fra il de cuius e la durava 51 anni, quello con la testi 9 anni. Pt_1
A correzione di tale criterio si pongono alcuni fattori. In particolare:
pagina 4 di 7 - come dedotto dalla resistente e non contestato dalla ricorrente, la prima conviveva con il de cuius già a far data dal 2005, quindi dieci anni prima della celebrazione del matrimonio. La ricorrente, invece, cessava la convivenza almeno nel 1990;
- la ricorrente ha un reddito netto mensile di € 665 (già considerata la cessione di un quinto) e deve sostenere un canone di locazione di € 290 (doc. 4 della ricorrente) e la resistente di € 487 ed ha due finanziamenti per complessivi € 285,00. Ha il diritto di usufrutto sull'immobile ove vive. La pensione percepita dal prima del decesso costituiva elemento essenziale per CP_3
il suo sostentamento;
- nessuna delle due parti risulta proprietaria di immobili;
- le parti hanno un'età simile (la ricorrente è del 1945 e la resistente del 1950) e non hanno familiari a carico, avendo entrambe due figli maggiorenni. I figli della sono figli del de Pt_1
cuius;
- non risultano ereditate somme ingenti a seguito del decesso del de cuius;
- nessuna delle due parti allegava ulteriori circostanze di rilievo.
Alla luce di quanto esposto, la pensione deve essere ripartita fra le due parti private nella misura sopraindicata.
Infine, la questione in ordine in ordine alla decorrenza delle spettanze della ricorrente dev'essere risolta applicando i principi espressi dalla Suprema Corte “la decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, nasce, nei confronti dell'ente erogatore, in conformità con quanto stabilito dalle singole leggi pensionistiche, ed in particolare, con riferimento
a pensioni con quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. n. 39 del 1945, a norma del quale "la CP_2
pensione... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato"“ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15837 del 14/12/2001, nello stesso senso: “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non
"pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.“ (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013).
pagina 5 di 7 Spese di lite
Le spese di lite fra le due parti private e vanno compensate, essendosi quest'ultima rimessa e CP_2
considerato che il giudizio nei confronti di si è reso necessario per definire la questione, in CP_2
assenza di parametri rigidamente predefiniti.
La invece, deve essere condannata al pagamento di un mezzo delle spese di lite della ricorrente, CP_1
considerata la prevalente soccombenza. Questi, infatti, chiedeva addirittura che venisse escluso in toto il diritto della ricorrente e, solo in subordine, riconoscersi una quota del 10%.
Al contempo, il rimanente mezzo deve essere compensato considerato che nemmeno la domanda della ricorrente veniva accolta integralmente.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara che la pensione di reversibilità del fu , deceduto il Controparte_3
13.9.2024, va ripartita tra le Sigg.re e riconoscendo Parte_1 Controparte_1
alla prima il 60% della pensione e alla seconda il 40%;
2) Dispone che l' si attenga a tale criterio precisando che l'erogazione va fatta decorrere dal CP_2
primo giorno del mese successivo a quello del decesso del fu;
Controparte_3
3) Compensa per intero le spese di lite fra e le parti private;
CP_2
4) Condanna a rifondere all'Erario – o a ove non venisse Controparte_1 Parte_1
confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello pagina 6 di 7 Stato – un mezzo delle spese di lite riferibili alla ricorrente e liquida detto mezzo in € 1.900, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge. Compensa, per il resto le spese di lite di e Testi. Pt_1
Busto Arsizio, camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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