Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 01/12/2025, n. 7767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7767 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07767/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Centro Direzionale - Isola E2 scala A, presso lo studio dell’avvocato Ciro Sito, e, successivamente, dall’avvocato Luisa Destobbeleer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Centro Direzionale - Isola E2 scala A, presso lo studio degli avvocati Ciro Sito e Alfonso Capotorto;
contro
Comune di Boscoreale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale - Isola F/12;
quanto al ricorso introduttivo,
per l’annullamento:
- della comunicazione procedimentale del Comune di Boscoreale-OMISSIS-
- della comunicazione prot. n. -OMISSIS- di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono prot. n. -OMISSIS-
quanto ai motivi aggiunti,
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento del Comune di Boscoreale prot. n.-OMISSIS- di rigetto dell’istanza di condono edilizio prot. n-OMISSIS- - Pratica Ufficio n-OMISSIS-marzo 1986;
- del provvedimento del Comune di Boscoreale prot. n. -OMISSIS- di dichiarazione d’inefficacia della SCIA prot. n.-OMISSIS-;
- dell’ordinanza di demolizione del Comune di Boscoreale n. 8 del 23 febbraio 2024;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Boscoreale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa ER LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente presentava istanza di condono edilizio prot. n. -OMISSIS-, per la sanatoria di un fabbricato di due livelli (piano terra e piano primo), realizzato in assenza di titolo abilitativo.
2. A seguito di sopralluogo del 4 settembre 2000, il Comune di Boscoreale emetteva l’ordinanza di demolizione prot. n. 23641 del 21 settembre 2000, per “ cambio di destinazione d’uso del piano cantinato a civile abitazione, nella zona antistante il fabbricato realizzazione di una copertura in lamiera di circa 30 mq di superficie e nella zona retrostante … vecchia baracca in legno di circa 12 mq di superficie adibita a deposito attrezzi agricoli ”. A sua volta, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio emetteva l’ordinanza di demolizione n. 107 del 25 ottobre 2000.
3. Con la nota prot. n. -OMISSIS-, veniva comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono prot. n. -OMISSIS-.
4. In data 17 ottobre 2023, con prot. n. 29981, perveniva al Comune una SCIA avente a oggetto “ Ripristino stato dei luoghi come da ordinanza di demolizione lavori edili recante protocollo 23641, per il cambio della destinazione d’uso del piano cantinato a civile abitazione, realizzazione di una copertura in lamiere nella zona antistante e baracca in legno nella zona retrostante ”; in data 10 novembre 2023, con prot. n. 32859, veniva presentata la chiusura dei lavori.
5. Con la nota prot. n. 33091 del 13 novembre 2023, il Comune di Boscoreale, “ alla luce dei due provvedimenti demolitori [sopra richiamati] e stante il decorso di lungo tempo senza puntuale ottemperanza della parte interessata ”, comunicava che “ deve ritenersi verificato l’effetto acquisitivo ope legis, rendendo sine titulo la SCIA depositata ”; contestualmente, trasmetteva la medesima comunicazione all’Ente Parco “ preposto alla tutela del vincolo naturalistico, … unitamente alla domanda di condono al fine dell’espressione del relativo parere ”.
6. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugna le due note sopra richiamate.
Deve, al riguardo, essere accolta l’eccezione – sollevata dalla difesa del Comune – d’inammissibilità del ricorso introduttivo relativamente alla nota prot. n. -OMISSIS-, atteso che “ l’atto di comunicazione di avvio del procedimento, al pari di qualsivoglia atto endoprocedimentale, non è impugnabile autonomamente (TAR Lombardia, I, 11 luglio 2016, n. 1399), ad eccezione dei casi in cui assuma carattere di vincolatività, determinando in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento, ovvero comporti un arresto procedimentale ” (T.A.R. Lombardia, sezione prima, sentenza 20 settembre 2023, n. 2114).
Quanto alla nota prot. n. 33091 del 13 novembre 2023, il ricorso introduttivo deve, invece, essere ritenuto improcedibile, stante la successiva emanazione della nota comunale prot. n. -OMISSIS-, avente a oggetto la dichiarazione d’inefficacia della SCIA prot. n.-OMISSIS- e impugnata con i motivi aggiunti.
7. Infatti, successivamente, il Comune di Boscoreale, in data 21 febbraio 2024:
a) con il provvedimento prot. n. 6269, dichiarava l’inefficacia della SCIA prot. n.-OMISSIS- di ripristino del cambio di destinazione d’uso del piano cantinato a civile abitazione, sanzionato con l’ordinanza di demolizione prot. n. 23641, per essersi prodotto l’effetto acquisitivo ope legis a seguito del “ decorso di lungo termine senza ottemperanza ” alle ordinanze di demolizione prot. n. 23641 del 2000 e n. 107 del 2000;
b) con il provvedimento prot. n. 6266, rigettava l’istanza di condono edilizio prot. n-OMISSIS- - Pratica Ufficio n-OMISSIS-marzo 1986, con la seguente motivazione:
- l’immobile ricade: in zona agricola E del vigente Piano Regolatore Generale; nella perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio - zona 2 del D.P.R. 5 giugno 1995; in zona Protezione Integrale del vigente Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. 4 luglio 2002; in zona P1 - Pericolosità da frane bassa o trascurabile; in zona R1 - rischio frane moderato (A.d.B. Sarno - PSAI);
- l’intero territorio comunale è sottoposto al vincolo di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e al vincolo imposto dalla legge regionale n. 21 del 2003 (zona rossa vesuviana);
- i grafici allegati all’integrazione prot. n. 7644 del 1° aprile 1987 riportano una diversa distribuzione del piano terra rispetto alla tavola grafica allegata all’istanza di condono, nonostante nella nota di richiesta d’integrazioni si avvisasse che non si sarebbe potuto procedere ai lavori di completamento fino a quando non fosse stata ultimata l’istruttoria;
- la normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare e non ammette la realizzazione di alcuna modifica rispetto alla struttura come definita alla scadenza del termine per l’inoltro dell’istanza di condono, determinandosi altrimenti il venir meno dell’attuale riconoscibilità del manufatto originario;
- l’ulteriore richiesta d’integrazione prot. n. 27003 del 20 ottobre 2000 è rimasta senza risposta;
- sull’immobile risultano emesse l’ordinanza comunale di demolizione prot. n. 23643 del 21 settembre 2000 e l’ordinanza di demolizione dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio n. 107 del 25 ottobre 2000;
- per l’ordinanza prot. n. 23641 del 21 settembre 2000, notificata il 25 settembre successivo, risulta redatto verbale del Comando Polizia Municipale di accertamento d’inadempienza spontanea n. 26/12 del 2 gennaio 2001;
- con la nota assunta al prot. n. 36747 del 18 dicembre 2023 (che riscontrava la nota comunale prot. n. 33091 del 13 novembre 2023), l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio rilevava che la ricorrente “ ha effettuato, in pendenza dell’istanza di condono, una modifica della destinazione d’uso del piano interrato da deposito ad unità abitativa determinando, con tale intervento di trasformazione del bene oggetto di istanza di condono, la decadenza dell’istanza stessa ” e come “ fosse già maturata la acquisizione ope legis del manufatto abusivo e della sua area di sedime per il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione prot. 23641 del 21.09.2000 ”;
- le osservazioni della ricorrente pervenute con nota prot. n. 33159 del 14 novembre 2023 “ vertono esclusivamente sul "rispristino" dello stato dei luoghi avvenuto tramite la SCIA prot. n. 29981 del 17.10.2023, con successiva comunicazione di fine lavori de110.11.2023, che, come già indicato nella nota prot. n. 33091 del 13.11.2023, risulta essere sine titulo, ritenendo verificato l’effetto acquisitivo ope legis ”.
8. Infine, in data 23 febbraio 2024, il Comune di Boscoreale emetteva l’ordinanza di demolizione n. 8, relativa alle opere oggetto dell’istanza di condono prot. n. -OMISSIS-.
9. Con i motivi aggiunti depositati il 24 maggio 2024, la ricorrente si duole dell’illegittimità di tali ulteriori provvedimenti (dichiarazione d’inefficacia della SCIA, rigetto dell’istanza di condono, ordine di demolizione).
In particolare, la ricorrente allega:
a) l’invalidità derivata dal precedente provvedimento “ Comunicazione procedimentale prot. n. 33091 del 13.11.2023 ”, peraltro – come si è detto – superata dalla nota comunale prot. n. -OMISSIS-, avente a oggetto la dichiarazione d’inefficacia della SCIA prot. n.-OMISSIS-;
b) quanto al provvedimento prot. n.-OMISSIS- la mancata adozione, al momento della presentazione della SCIA, di un provvedimento acquisitivo ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, da parte del Comune di Boscoreale e dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio (non essendo sufficiente, a tal fine, la notifica da parte del Comune di Boscoreale del verbale di accertamento n. 26/12 d’inottemperanza all’ordine demolitorio comunale del 2 gennaio 2001);
c) quanto al provvedimento prot. n. 6266 del 2024, di rigetto dell’istanza di condono edilizio, la mancata indicazione tra i motivi di rigetto, nel preavviso di diniego, della carenza della documentazione richiesta, in ogni caso asseritamente gravosa e ripetitiva (“ secondaria e di dettaglio, indicata solo nell’invito del 2000 ”) e fondata su una norma (l’articolo 2, comma 37, della legge n. 662 del 1996) inapplicabile alle istanze di condono presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985, dunque inidonea a giustificare il rigetto dell’istanza stessa; per vero, nella richiesta d’integrazione prot. n. 27003 del 20 ottobre 2000, il Comune aveva rappresentato che “ trascorso tale termine ” la pratica sarebbe stata “ dichiarata improcedibile con conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ”; in ogni caso, come si vedrà, il diniego di condono si fonda anche su altre motivazioni, da sole sufficienti a sorreggere il provvedimento;
d) il difetto di motivazione del diniego di condono, per non avere l’Amministrazione spiegato “ per quale ragione i documenti già esistenti agli atti della pratica di condono, non fossero sufficienti ed utili all’esame istruttorio della stessa, ai fini della definizione del procedimento ”;
e) l’irrilevanza della discrasia tra la tavola grafica allegata all’istanza di condono e la tavola grafica abbinata alla successiva integrazione del 1987 (dovuta a “ un modestissimo intervento interno che non ha minimamente inciso sulla superficie e sul volume dell’immobile candidato al condono e non ha creato alcun quid novi in termini sostanziali rispetto alla originaria preesistenza ”), trattandosi nella sostanza del medesimo immobile;
f) il mancato puntuale riscontro alle osservazioni presentate, con connessa lesione delle finalità e garanzie partecipative delle norme sul procedimento amministrativo;
f) l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione n. 8 del 23 febbraio 2024.
10. I motivi aggiunti non possono trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.
10.1. Deve ritenersi legittimo il provvedimento prot. n. 6269, dichiarativo dell’inefficacia della SCIA prot. n.-OMISSIS- di ripristino del cambio di destinazione d’uso del piano cantinato a civile abitazione, sanzionato con l’ordinanza di demolizione prot. n. 23641, per essersi prodotto l’effetto acquisitivo ope legis a seguito del decorso del termine per l’ottemperanza alle ordinanze di demolizione prot. n. 23641 del 2000 e n. 107 del 2000. Sul punto, l’Adunanza plenaria ha affermato che “ l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato ” (sentenza 11 ottobre 2023, n. 16). A tal fine, il compiersi dell’effetto acquisitivo – che, prosegue la Plenaria, “ ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione ” – era stato portato a conoscenza della parte ricorrente con il verbale del Comando di Polizia Municipale di accertamento d’inadempienza spontanea n. 26/12 del 2 gennaio 2001, con la nota prot. n. 33091 del 13 novembre 2023, e poi ribadito con il provvedimento prot. n. 6269 del 21 febbrai 2024.
10.2. Deve, del pari, ritenersi legittimo il provvedimento prot. n. 6266 del 2024, di rigetto dell’istanza di condono edilizio, in quanto – in disparte ogni altra considerazione – sorretto da adeguata motivazione in ordine al fatto che, per giurisprudenza consolidata:
“ - nella pendenza della domanda di condono non è consentito alcun intervento modificativo della consistenza materiale del manufatto edilizio che ne è oggetto pena l’archiviazione del relativo procedimento;
- tale divieto di immutazione riguarda anche la destinazione d’uso, in quanto, come da orientamento di questo Consiglio "In merito alla domanda di sanatoria speciale, va ribadito che in pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d’uso dell’immobile" (cfr. sentenza, sez. VI, 26 giugno 2019, n. 4397);
- si ha in tal caso, infatti, il fenomeno della cd. sostituzione edilizia che, secondo consolidata giurisprudenza, comporta la "legittimità dell’archiviazione della domanda di condono" (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 184; T.a.r. Salerno, sez. II, 21 marzo 2019, n.417);
- ne consegue che l’intervento di trasformazione, che ha interessato l’immobile, è destinato ad incidere sulla stessa prima domanda di condono per il venir meno del suo oggetto, in quanto "La normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare" (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 184) ” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 21 gennaio 2020, n. 470).
L’intervenuto mutamento della destinazione d’uso – peraltro non più eliminabile stante l’inutile decorso assegnato dalle ridette ordinanze di demolizione prot. n. 23641 del 21 settembre 2000 e n. 107 del 25 ottobre 2000 – giustifica, in conclusione, il rigetto della domanda di condono.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile, in parte improcedibile, nei sensi di cui in motivazione;
b) respinge i motivi aggiunti;
c) condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Boscoreale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del presente giudizio o altre persone comunque menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MI IA RI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
ER LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LL | MI IA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.