Sentenza breve 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 31/03/2025, n. 6434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6434 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2869 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andi Kulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto della Pubblica Amministrazione, formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno come da istanza depositata il -OMISSIS-, e successiva diffida del -OMISSIS-, e per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di conversione di permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonché per la condanna della Questura di Roma al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso all’esame, con cui il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento del silenzio inadempimento formatosi per il comportamento inerte della Questura di Roma sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno come da istanza depositata il -OMISSIS-, e successiva diffida del -OMISSIS- e per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di conversione di permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata tramite kit postale in data -OMISSIS-, nonché per la condanna della Questura di Roma al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge;
Rilevato che, con memoria depositata il -OMISSIS-, la Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione ha comunicato, secondo la procedura prevista per il primo ingresso, di aver convocato le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno;
Rilevato che nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che quanto sopra determini l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, della domanda avente ad oggetto il silenzio, avendo l’Amministrazione competente provveduto sull’istanza presentata dal ricorrente, procedendo alla convocazione delle parti;
Ritenuto, poi, di dovere respingere la domanda di risarcimento non avendo la parte ricorrente fornito la prova dell’esistenza e dell’entità dei danni dedotti;
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del Ministero dell’interno e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione ex art. 93 c.p.c. del relativo importo in favore del difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per il resto, lo respinge come da motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, IVA, CPA e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Silvia Simone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.