TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/06/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PELLISSIER PAOLA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA, presso il difensore avv. PELLISSIER
PAOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BICH MARCO e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA 20 AOSTA presso lo studio dell'avv. BICH MARCO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo,
previa la remissione della causa sul ruolo e la fissazione di una successiva udienza sostituita dal deposito di note sintetiche di trattazione scritta, decorsi i termini di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione consensuale:
I.Pronunciare lo scioglimento conseguente alla trascrizione del pagina 1 di 4 matrimonio civile celebrato tra i ricorrenti e CP_1 Pt_1
in data 16/05/2013 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
[...]
Civile del Comune di Cogne al n. 3 , parte II serie C , dell'anno
2013 ;
II.Prendere atto delle condizioni sopra formulate sub B) da aversi qui per integralmente trascritte e degli accordi intervenuti tra le parti;
III.Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Cogne (AO)
di procedere alla trascrizione dei provvedimenti dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei registri degli atti di matrimonio in corso e di provvedere alle necessarie annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396 e ss.mm.ii.;
IV.Disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Condizioni:
I coniugi dichiarano, sin d'ora, che rinunceranno ad impugnare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata,
impegnandosi a produrli dietro eventuale richiesta del Tribunale.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 A seguito del deposito del ricorso in data 14 settembre 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 15 ottobre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Cogne il 16 maggio
2013
tra:
nata ad [...] il [...], C.F. CP_1
C.F._2
e
, nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 4 Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Cogne al n° 3, parte II, serie C;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COGNE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PELLISSIER PAOLA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA, presso il difensore avv. PELLISSIER
PAOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BICH MARCO e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA 20 AOSTA presso lo studio dell'avv. BICH MARCO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo,
previa la remissione della causa sul ruolo e la fissazione di una successiva udienza sostituita dal deposito di note sintetiche di trattazione scritta, decorsi i termini di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione consensuale:
I.Pronunciare lo scioglimento conseguente alla trascrizione del pagina 1 di 4 matrimonio civile celebrato tra i ricorrenti e CP_1 Pt_1
in data 16/05/2013 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
[...]
Civile del Comune di Cogne al n. 3 , parte II serie C , dell'anno
2013 ;
II.Prendere atto delle condizioni sopra formulate sub B) da aversi qui per integralmente trascritte e degli accordi intervenuti tra le parti;
III.Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Cogne (AO)
di procedere alla trascrizione dei provvedimenti dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei registri degli atti di matrimonio in corso e di provvedere alle necessarie annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396 e ss.mm.ii.;
IV.Disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Condizioni:
I coniugi dichiarano, sin d'ora, che rinunceranno ad impugnare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata,
impegnandosi a produrli dietro eventuale richiesta del Tribunale.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 A seguito del deposito del ricorso in data 14 settembre 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 15 ottobre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Cogne il 16 maggio
2013
tra:
nata ad [...] il [...], C.F. CP_1
C.F._2
e
, nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 4 Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Cogne al n° 3, parte II, serie C;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COGNE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4