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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15987/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15987/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 11:30 viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe. L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da utenti Controparte_2 esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020.
Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Innanzi al giudice dott.ssa Mariagrazia Belardinelli, sono comparsi:
Per l'avv. BRASCHI SILVIA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Per nessuno Controparte_1
Il procuratore della parte collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 10 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da ricorso, si riporta a tutta la documentazione versata in atti con particolare riferimento a quella da ultimo depositata. Evidenzia il percorso universitario del ricorrente, percorso in alcuni momenti interrotto per problemi anche burocratici, il cambiamento di vita intrapreso dallo stesso, il tentativo di una onesta integrazione nella società e la risalenza, sempre più remota, dei pregiudizi penali. Autorizza, sin d'ora, la lettura della sentenza in sua assenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone provvede come da sentenza ex art. 281 sexies primo comma c.p.c. nell'assenza della parte autorizzata ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice
dott. Mariagrazia Belardinelli
Verbale chiuso ad ore 17:25
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15987/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRASCHI SILVIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. C. FARINI 26 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. BRASCHI SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Controparte_1
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. è stato chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, c. 2, lett. c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, negato con provvedimento del OR della Provincia di Bologna emesso in data 14 giugno 2023 e notificato in data 6 ottobre 2023. L'istante, cittadino albanese, nato il [...], sul presupposto del rapporto di coniugio con la moglie sig.ra , nata a [...] il [...], ha rappresentato come il Controparte_3 diniego fondato sulla sua asserita pericolosità ledesse il suo diritto all'unità familiare. Nel ricorso la difesa del ricorrente ha evidenziato la risalenza nel tempo dei precedenti penali elencati a carico del medesimo nel provvedimento impugnato ed ha contestato l'omessa valutazione da parte del OR di Bologna della durata della sua lunga permanenza sul territorio nazionale, nonché del suo inserimento sociale, formativo (frequenza corso universitario) e familiare. Ha dedotto, altresì, come il rigetto della richiesta di permesso per motivi familiari avrebbe comportato l'impossibilità di continuare a vivere con la moglie, con conseguente violazione del diritto all'unità familiare e pregiudizio per la sua libertà di stabilimento nel territorio italiano. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo come il OR della Provincia di Bologna avesse pagina 3 di 10 negato il rilascio del rinnovo del permesso familiare avendo ritenuto il ricorrente pericoloso per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 4 co. 3 del d.lgs. 286/1998 senza, comunque, disporne l'espulsione o ingiungendo l'allontanamento dal territorio nazionale. In particolare, il citato organo amministrativo, dopo aver enumerato i precedenti penali a carico del ricorrente– rilevando in particolare “.. era stato condannato con sentenza emessa in data 16/12/2022 dal tribunale di Bologna, alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'ar.t 385 c.p.; condannato, con sentenza emessa in data 14/02/2020 dalla Corte d'Appello di Bologna alla pena di anni 2 mesi 10 giorni 20 di reclusione e multa di euro 3833,00 per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, ,629 co. 1, 697 c.p., artt. 2 e 4 L. 895/67, art. 73 c. 5
CPR 309/90 e 81 c.p.; condannato, con sentenza emessa in data 15/10/2008 dalla Corte d'Appello di Bologna, alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 582, 585 c.p...”- ha ritenuto il ricorrente persona pericolosa rientrante in una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011. All'udienza del 18.11.2024 dinanzi a questo giudice a ciò delegato è stato ascoltato il ricorrente, il quale ha testualmente dichiarato in lingua italiana: “ADR: io e mia moglie abitiamo in via Lame n. 37, qui a , il contratto di locazione è stato già rinnovato una prima volta e scadrà nel mese di CP_1 settembre del 2026. ASDR: io e mia moglie, ci siamo sposati il 25 marzo 2012 presso Controparte_3 il Comune di . Prima abbiamo abitato in un'altra abitazione in via Berretta Rossa, sempre a CP_1
. Io sono arrivato in Italia nel 2001 per motivi di studio, mi sono iscritto infatti al corso di CP_1 Economia e Finanza all'Università di , dove ho conseguito la laurea triennale nel 2009, ho CP_1 proseguito gli studi per ottenere anche il diploma di laurea magistrale che, però, allo stato, non ho ancora conseguito a causa di diverse vicissitudini inerenti al mio permesso di soggiorno. Ricordo, a questo proposito, che quando ho fatto ingresso in Italia ho avuto il permesso per motivi di studio, della durata di un anno, dovendo però superare due esami. Non ricordo effettivamente se fino alla laurea triennale, nel 2009, io abbia avuto solo permessi per motivi di studio in quanto, nello stesso periodo, ho iniziato ad avere i primi problemi con la giustizia qui in Italia. Io sono venuto in Italia nel 2001 perché qui a viveva mia sorella, più grande di me di due anni, che era iscritta alla Facoltà di CP_1
Medicina e che per il corso di specializzazione si è, poi, trasferita a Roma dove si è sposata, due anni orsono quasi, con un cittadino italiano. Lei ora è cittadina italiana, è un medico chirurgo oftalmologico e lavora sia in strutture pubbliche che private di cui, però, non so dare maggiori informazioni. ADR: Sono in contatto telefonico con mia sorella. Qui in Italia vive anche mia madre, da due anni circa, ha avuto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con suo fratello che vive in provincia di Cremona. Mio padre è deceduto l'8 marzo 2021 a causa del Covid in una clinica privata di Monza. Siamo riusciti a trasportarlo da Valona o, meglio, da Tirana fino a Monza con un volo assistito privato. Mio padre era un ingegnere elettrico, la nostra era una famiglia benestante in considerazione del costo medio della vita nel mio paese. Dopo la sua morte, abbiamo dovuto anche trasportare nuovamente mio padre in Albania. Il suo corpo si era troppo debilitato a causa del Covid, aveva 73 anni quando è morto. Mia madre, in Albania, ha lavorato come impiegata contabile per alcune aziende anche pubbliche di Valona. Non ci sono altri figli oltre me e mia sorella. Mia madre percepisce la sua pensione albanese e non soggiorna in maniera continuativa in Italia, un po' sta con mia sorella a Roma – ad esempio, due settimane fa l'ho raggiunta io a Roma per non farla viaggiare dato che comunque è anziana, e un po' ritorna a Valona dove ha ancora le sue sorelle e le sue amicizie. ADR: non ricordo precisamente quando ho conosciuto mia moglie, ma ricordo che frequentavamo lo stesso bar nelle vicinanze di via Lame perché io avevo i miei amici che già abitavano in centro qui a . ADR: da studente ho abitato sia in case con altri ragazzi come in via CP_1
Segantini, poi ho abitato anche da solo in via Marsala. Cambiavo, spesso, abitazioni come succede frequentemente quando si è studenti universitari. ADR: mia moglie lavora per un'azienda che ripara biciclette, è un'operaia, fa questo lavoro dal 2018. Non ricordo il nome dell'azienda per la quale lavora mia moglie, so che l'azienda si trova nella zona industriale Roveri qui a , va a lavorare CP_1 in bici, se non quando piove prende l'autobus. Esce di casa la mattina prima delle 8:00 per rincasare averso le 15:00, 15:30. Ha un contratto a tempo indeterminato e più o meno guadagna 1000,00 euro al
pagina 4 di 10 mese. ADR: sto lavorando ma in maniera irregolare, senza contratto. Dò ripetizioni private di matematica e fisica ai figli adolescenti di miei conoscenti e amici e ogni tanto mi offro per traslochi di case . In passato ho fatto attività di volantinaggio, avevo un contratto regolare ma l'ho fatto per poco tempo. ADR: il canone di locazione è pari a 450,00 euro al mese. Pago l'affitto più io che mia moglie perché appunto sto lavorando in nero come le ho spiegato prima. ADR: il proprietario di casa è la nonna di un mio caro amico, sua madre è l'amministratrice di sostegno di sua nonna. Perciò pago una cifra un po' più bassa di affitto e non ho dovuto prestare garanzie, come un contratto di lavoro, per avere l'appartamento in affitto. ADR: si, ricordo di essere stato fermato a a gennaio 2006 da CP_1 alcuni poliziotti che hanno chiesto a me e al mio amico in via Del Porto i documenti di soggiorno, uno di loro ha chiesto ulteriori controlli alla sede centrale, abbiamo dovuto attendere quasi un'ora e mezzo al freddo e questo mi ha spazientito e allora, forse anche per la giovane età, ho reagito e perciò mi sono stati contestati i reati di lesioni volontarie e resistenza a pubblico ufficiale. Nel 2013 poi ho avuto un diverbio con un ragazzo italiano in strada, credo forse per un parcheggio d'auto, e ho reagito con un pugno, mi dispiace, ma lui era più grande e grosso di me, ho avuto paura, abbiamo avuto una colluttazione. Per questo fatto, ho chiesto ed ottenuto la messa alla prova e dopo 250 ore di servizio di assistenza e trasporto a domicilio di malati ho avuto l'estinzione del reato per esito positivo dell'affidamento stesso. Poi, c'è stato l'episodio del 2 gennaio 2018 in cui sono stato accusato di diversi reati, ma io non ho mai fatto parte di alcuna associazione a delinquere, io aiutavo la persona che poi mi ha denunciato, ero il suo autista essendo lui invalido. L'evasione di cui lei mi ha chiesto chiarimenti, è avvenuta ad ottobre del 2018 durante gli arresti domiciliari….. ADR: per i fatti del gennaio del 2018 ho trascorso tre mesi e mezzo in carcere a e poi quasi sei mesi dopo ho CP_1 ottenuto l'autorizzazione a lavorare a per la società Questo lavoro CP_1 Controparte_4 l'avevo trovato tramite alcuni conoscenti italiani. Io, però, non avevo compreso che l'azienda avesse cambiato la sede dopo il periodo estivo. Ero stato autorizzato a proseguire la misura degli arresti domiciliari a nella casa di via Delle Lame dove abito tutt'ora e da un controllo incrociato CP_1 della Polizia è risultato che io non fossi in casa e non mi fossi neppure recato nella sede di lavoro, ma, come le ho detto prima, io, in realtà, ero a casa in via delle Lame. ADR: e così ho avuto l'aggravamento della misura e sono rientrato in carcere per altri tre mesi e mezzo, e successivamente ho chiesto ed ottenuto gli arresti domiciliari, questa volta, però a Vicenza dove intanto si era trasferita mia sorella che aveva lì trovato un lavoro presso l'ASL di quella città. E questo fino al mese di maggio 2019 quando ho ottenuto la misura dell'obbligo di firma fino all'inizio del Covid, del lockdown. Poi, a luglio 2019 ho presentato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di
, che dopo quattro anni mi è stata rigettata. ADR: nel periodo della mia detenzione mia moglie CP_1 mi è venuta a trovare per fare i colloqui. Non veniva ogni settimana, ma ogni due settimane, ha impiegato un po' di tempo per ottenere il permesso per i colloqui in carcere. So che i miei genitori hanno aiutato economicamente mia moglie a pagare l'affitto di alcuni mesi e poi il mio amico che era il nipote della proprietaria di casa ha anche rinunciato ad avere alcune mensilità e mi ha conservato il contratto. ADR: in ordine al provvedimento di cumulo delle pene, tra quelle del 2.1.2018 e quella per il reato di evasione, posso dire che ad oggi non mi è arrivata alcuna notificazione di provvedimenti da parte della Procura della Repubblica di Bologna. ADR: in ordine a quello che emerge dall'Afis che lei ora mi sta facendo notare, ricordo di essere stato fermato per guida senza patente nel 2011, io ho sempre e solo avuto la patente di guida albanese e che nel luglio 2019 ho ricevuto una perquisizione domiciliare intorno alle quattro del mattino sempre dalla Polizia che cercava sostanza stupefacente che non è stata trovata. La perquisizione ha dato esito negativo, io credo che fosse il frutto dei fatti del
2018 e che si voleva una conferma o meno alla mia estraneità al circuito associativo della droga.
ADR: si, io dopo il matrimonio con mia moglie avevo ottenuto un permesso per motivi familiari scaduto nel 2015, di cui avevo chiesto il rinnovo che però mi era stato negato sul rilievo della mancanza di convivenza con mia moglie;
diniego poi impugnato dal mio avvocato qui presente sul quale si è pronunciata la dott.ssa Migliori. ADR: si, ricordo che nel 2023 la Polizia Municipale è
pagina 5 di 10 venuta a casa per i controlli diverse volte e in due di questi ha trovato mia moglie. ADR dell'avv. Braschi: mi mancano tre esami alla laurea magistrale, le date degli appelli sono state fissate tra dicembre e gennaio prossimi…”. La causa è proseguita mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione anche d'ufficio (tra tutti, il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti del ricorrente) e l'assunzione della testimonianza della moglie del ricorrente, sig.ra , la quale, all'udienza del 20.1.2025, ha Controparte_3 dichiarato: “ADR: intendo rispondere secondo verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. ADR: io sono sposata con dal 2012 e abitiamo in via Delle Lame n. 37, a . Pt_2 CP_1 si occupa di pagare l'affitto, io pago, invece, le utenze. So che un amico di gli ha dato la Pt_1 Pt_1 disponibilità di questo appartamento all'incirca un anno dopo il nostro matrimonio. L'affitto è buono nel senso che si aggira intorno ai 420,00-450,00 euro. Le utenze sono intestate sempre a ma le Pt_2 pago io. ADR: io lavoro in una cooperativa sociale onlus nel quartiere Roveri, qui a . La CP_1 cooperativa si chiama ETABETA, ci sono laboratori di falegnameria e di riparazione bicilette di cui io mi occupo, in particolare. Sono una socia-lavoratrice, ho un contratto di lavoro part-time, anche se sono solita spesso fermarmi oltre l'orario di lavoro nei locali della cooperativa per effettuare altri lavori o sistemare le cose. Guadagno all'incirca 850,00 euro al mese. ADR: io sono residente in via delle Lame mentre mio marito ancora no a causa della mancanza del permesso di soggiorno. ADR: io presento ogni anno, ai fini reddituali, il modello CUD……… ADR: nonostante il tempo trascorso dal matrimonio non abbiamo avuto figli, c'è stato un periodo nel quale ci abbiamo provato;
volevamo entrambi dei figli che però non sono arrivati. Ora non sono più giovanissima e ho archiviato questa possibilità. La situazione lavorativa è sempre stata precaria, anche perché non lavora. ADR: Pt_2 Pt_1 sta studiando, ma non so che esame stia preparando;
io non sono laureata, sono riuscita a conseguire il diploma di licenza media con la scuola serale e quindi non mi occupo di sapere esattamente quale materia lui stia studiando. ADR: non riesco a dare qualche dettaglio in più sulle elezioni private che mio marito sta dando ai figli dei suoi amici. Ogni tanto ho incontrato a casa nostra qualche ragazzo, qualche studente ma poi non sono mai rimasta a sentire o a vedere le lezioni avendo anche un lavoro per il quale esco la mattina presto e torno nel tardo pomeriggio. Non so dire quanti giorni sia Pt_1 impegnato in queste lezioni o quanto riesca a ricavare in termini di guadagno. Penso che dipenda dai periodi. ADR: non abbiamo progetti in particolare per il futuro. Come tutte le coppie vogliamo vivere sereni e tranquilli. Andiamo avanti così. ADR: non so nulla degli esami universitari o della carriera universitaria di per le stesse ragioni che le ho esposto poc'anzi. ADR: ricordo che tra il 2018 e il Pt_1
2019 è stato arrestato, so che ha fatto una brutta cosa e cioè che ha minacciato una persona con Pt_1 un'arma per una questione di soldi. Mio marito ha anche trascorso un periodo agli arresti domiciliari per questi fatti, non a casa nostra perché io mi ero arrabbiata, avevo lasciato la casa coniugale per un po' di tempo anche se poi sono tornata da lui perché gli volevo e gli voglio bene. Credo di ricordare che ci siamo riconciliati dopo qualche mese. ADR dell'avv. Braschi: si, so che sta ultimando il Pt_1 suo corso di laurea, che gli mancano pochi esami ma non so quali e quanti..”. E' stata fissata, pertanto, l'odierna udienza ex art. 281 sexies primo comma cpc, dopo il tempestivo deposito di note scritte e ulteriore produzione documentale;
udienza, quest'ultima, in cui il difensore ha precisato le conclusioni come da presente verbale, reiterando la richiesta di annullamento del decreto impugnato e quella di accertamento del diritto all'unità familiare con rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. C) D.lgs 286/98. Ciò detto, il ricorso appare fondato e merita, pertanto, accoglimento nei termini e nei limiti di seguito meglio specificati. Va ricordato, in primo luogo, come il giudice non possa estendere oltre l'oggetto del giudizio: “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di
pagina 6 di 10 legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02- 2005, n. 2539); cfr. anche Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo […]”. Il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù del rapporto di coniugio e convivenza con la moglie, cittadina italiana.
Il OR ha respinto la domanda, ritenendo, si ribadisce, che a fronte della pericolosità del ricorrente, non potesse prevalere il legame familiare sotteso all'istanza, non contestando né il rapporto di coniugio né la convivenza con la moglie. Va premesso in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale. Nel caso di specie, si ripete, non è contestato il requisito della convivenza mentre l'autorità amministrativa ha negato il richiesto permesso di soggiorno per la ritenuta pericolosità del ricorrente. Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., dovrà verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI) mentre non rilevano altri profili di pericolosità (come ad esempio la sicurezza pubblica). La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il OR (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro (tra le più recenti si veda Cass. Ord. 26216/2020 e Cass., sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Non appare infatti condivisibile l'orientamento espresso da Cass. n. 30828/18, Cass. 29665/2020 e Cass. 17640/2021 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve
“essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto dall'art. 13, comma 1” dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione e non i casi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato). Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98. In un caso analogo a quello di cui si tratta la giurisprudenza (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) TU
pagina 7 di 10 Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La Cassazione, quindi, afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n. 19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il d.lgs. 30/2007, da un lato, e l'art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello
Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU
Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord.
n.701/18)».
Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati commessi, accertati con sentenze irrevocabili, possano essere espressione di una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale.
Orbene, il ricorrente ha riportato tre condanne definitive, la prima per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata commessi il 18.1.2006 in con sentenza emessa in sede CP_1 di giudizio abbreviato (pena della reclusione a mesi 4 sostituita con la multa di euro 4560,00, con sospensione condizionale della pena e non menzione) così come parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello di Bologna e divenuta irrevocabile il 30.11.2008; la seconda per i reati di cui agli artt. 56-
629 c. 1 cpc;
art. 697 cpc, art. 337 cp, 582-585 cpc, art. 2 e 4 L. 895/67 artt. 81-73 co. 5 DPR 309/90 tutti commessi in il 2.12018 con sentenza emessa in data 14.2.2020 dalla Corte d'Appello di CP_1
Bologna divenuta irrevocabile il 20.1.2022 (pena della reclusione ad anni 1 mesi 6 e giorni 13 con sospensione dell'esecuzione della pena disposta con decreto del Procuratore Generale della Repubblica di del 7.2.2022) e la terza per un episodio di evasione dagli arresti domiciliari commesso in CP_1
pagina 8 di 10 data 5.10.2018 con sentenza emessa in data 16.12.2022 dalla Corte di Appello di Bologna e divenuta irrevocabile il 2.11.23 (pena della reclusione di mesi 8), dovendosi comunque aggiungere anche l'estinzione in data 9.11.2017 del reato di lesione volontaria aggravata commessa in il CP_1
22.1.2013 per esito positivo della messa alla prova e l'adozione in data 30.4.2024 del provvedimento di cumulo da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna delle pene inflitte per i fatti del 2.1.2018 e quello del 5.10.2018 così come rideterminate, a seguito dello scomputo del periodo trascorso in regime carcerario e di arresti domiciliari, alla pena della reclusione di due anni, due mesi e giorni 13 e multa di euro 3.833,00; cumulo per il quale il citato Procuratore della
Repubblica provvedeva a trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna che non risulta aver ancora fissato l'udienza per la concedibilità delle misure alternative a favore del ricorrente per la residua pena dei fatti commessi nel 2018.
Sul punto, senza negare lo si ribadisce – la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato, comunque, il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che
“nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Sotto questo profilo l'istruttoria ha dato atto che il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio italiano sin dal settembre 2001, ossia da quasi 24 anni, ed ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi di studio fino al marzo 2009 allorquando ha conseguito il diploma di laurea triennale presso l'Università di (facoltà di Economia, corso di Economia e Finanza); successivamente si è CP_1 iscritto al corso accademico biennale di Finanza, Intermediari e Mercati presso la stessa Università di e, dopo un arresto della sua carriera universitaria, si è reimmatricolato al medesimo corso a cui CP_1 risulta allo stato iscritto nel 2017, nel corso del quale ha sostenuto esami dal 2021 al 2023 e poi un altro a dicembre del 2024 (v. docc. 8 e 9 ricorso). Il permesso è stato, quindi, più volte rinnovato per motivi di studio fino al momento in cui il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la conversione di detto titolo per motivi familiari in quanto coniuge della sig.ra cittadina italiana, dal 25 marzo 2012 (data del CP_3 matrimonio, v. doc. 4 ricorso) e in forza dell'ordinanza emessa in data 14.3.2019 dal Tribunale di
Bologna (RGN 5898/2017) che aveva accertato la effettività del vincolo matrimoniale contestato da parte resistente, annullando il decreto questorile di rigetto del rinnovo del titolo di soggiorno, e riconosciuto il diritto al rinnovo del titolo stesso (doc. 1 ricorso). Da qui la presentazione della relativa istanza di rinnovo in data 19.7.2019 poi, dopo quattro anni, rigettata ed oggetto del presente giudizio sul presupposto della sola pericolosità sociale, come prima accennato, del ricorrente.
Va considerato, poi, che dalla commissione dei fatti sono decorsi più di sette anni (dal primo, 19 anni) senza che risultino altre segnalazioni, ciò che consente di esprimere in concreto un giudizio di pericolosità attenuata ma certamente non svanita. All'esito del bilanciamento, quindi, si deve ritenere che la residua pericolosità non possa essere tale da sopravanzare l'esigenza di tutela della familiare del ricorrente come realizzata sul territorio nazionale e suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 8 della CEDU. La conclusione, peraltro, è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, tra gli altri principi, impone di valutare, in caso di commissione di reati, con maggior rigore la prolungata presenza regolare sul territorio (cfr. Guide on the case-law of the European Convention on
Human Rights Immigration Updated on 31 August 2022 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf : “Foreigners who have already been formally granted a right of residence in a host country qualify as “settled migrants”. Where such right is subsequently withdrawn and the person's expulsion is ordered, for instance because the person concerned has been convicted of a criminal offence, the Court has set out the relevant criteria to assess compatibility with Article 8 of the Convention in ÜN v. the Netherlands [GC] (§§ 54-60): the nature pagina 9 di 10 and seriousness of the offence committed by the applicant;
the length of the applicant's stay in the country from which he or she is to be expelled;
the time elapsed since the offence was committed and the applicant's conduct during that period;
… and the solidity of social, cultural and family ties with the host country and with the country of destination”. E ancora: “However, very serious reasons are required to justify expulsion in cases concerning settled migrants, who have lawfully spent all or the major part of their childhood and youth in the host country (Levakovic v. Denmark, § 45). In respect of expulsions of young adults who had been convicted of criminal offences committed as a juvenile, see v. Austria [GC], and A.A. v. the United Kingdom. Where there is a significant lapse of time Per_1 between the denial of the residence permit – or the final decision on the expulsion order – and the actual deportation, the developments during that period of time may be taken into account (T.C.E. v. Germany, § 61)”. Negli stessi termini: “very serious reasons are required to justify expulsion of a settled migrant who has lawfully spent all or the major part of his or her childhood and youth in a host country (Maslov v. Austria [GC], § 75). Taking into account the applicant's family life and the fact that he only committed one serious crime in 1999, the Court stated that the expulsion of the applicant to
Albania and a lifetime ban on returning to Greece violated Article 8 (Kolonja v. Greece, §§ 57-58)”.
Va, inoltre, considerato, oltre al vincolo coniugale, anche quello che il ricorrente ha dimostrato di avere con la propria famiglia d'origine alla luce della regolare presenza sul territorio nazionale della madre (titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari) e della sorella (divenuta cittadina italiana) del ricorrente in Italia.
La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare. Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rilascio all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.) non appare legittima, avuto riguardo – per tutti i motivi sopra indicati – ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E' comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo.
Il ricorso pertanto merita accoglimento. Quanto alle spese, in ultimo, del presente giudizio, a fronte dell'integrazione documentale comunque avvenuta nel corso della fase istruttoria, nonché alla luce della natura delle questioni trattate si ritiene che sussistano i presupposti normativi per una integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato emesso dal OR della Provincia di CP_1 compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso in Bologna, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli
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TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15987/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 11:30 viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe. L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da utenti Controparte_2 esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020.
Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Innanzi al giudice dott.ssa Mariagrazia Belardinelli, sono comparsi:
Per l'avv. BRASCHI SILVIA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Per nessuno Controparte_1
Il procuratore della parte collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 10 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da ricorso, si riporta a tutta la documentazione versata in atti con particolare riferimento a quella da ultimo depositata. Evidenzia il percorso universitario del ricorrente, percorso in alcuni momenti interrotto per problemi anche burocratici, il cambiamento di vita intrapreso dallo stesso, il tentativo di una onesta integrazione nella società e la risalenza, sempre più remota, dei pregiudizi penali. Autorizza, sin d'ora, la lettura della sentenza in sua assenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone provvede come da sentenza ex art. 281 sexies primo comma c.p.c. nell'assenza della parte autorizzata ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice
dott. Mariagrazia Belardinelli
Verbale chiuso ad ore 17:25
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15987/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRASCHI SILVIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. C. FARINI 26 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. BRASCHI SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Controparte_1
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. è stato chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, c. 2, lett. c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, negato con provvedimento del OR della Provincia di Bologna emesso in data 14 giugno 2023 e notificato in data 6 ottobre 2023. L'istante, cittadino albanese, nato il [...], sul presupposto del rapporto di coniugio con la moglie sig.ra , nata a [...] il [...], ha rappresentato come il Controparte_3 diniego fondato sulla sua asserita pericolosità ledesse il suo diritto all'unità familiare. Nel ricorso la difesa del ricorrente ha evidenziato la risalenza nel tempo dei precedenti penali elencati a carico del medesimo nel provvedimento impugnato ed ha contestato l'omessa valutazione da parte del OR di Bologna della durata della sua lunga permanenza sul territorio nazionale, nonché del suo inserimento sociale, formativo (frequenza corso universitario) e familiare. Ha dedotto, altresì, come il rigetto della richiesta di permesso per motivi familiari avrebbe comportato l'impossibilità di continuare a vivere con la moglie, con conseguente violazione del diritto all'unità familiare e pregiudizio per la sua libertà di stabilimento nel territorio italiano. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo come il OR della Provincia di Bologna avesse pagina 3 di 10 negato il rilascio del rinnovo del permesso familiare avendo ritenuto il ricorrente pericoloso per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 4 co. 3 del d.lgs. 286/1998 senza, comunque, disporne l'espulsione o ingiungendo l'allontanamento dal territorio nazionale. In particolare, il citato organo amministrativo, dopo aver enumerato i precedenti penali a carico del ricorrente– rilevando in particolare “.. era stato condannato con sentenza emessa in data 16/12/2022 dal tribunale di Bologna, alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'ar.t 385 c.p.; condannato, con sentenza emessa in data 14/02/2020 dalla Corte d'Appello di Bologna alla pena di anni 2 mesi 10 giorni 20 di reclusione e multa di euro 3833,00 per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, ,629 co. 1, 697 c.p., artt. 2 e 4 L. 895/67, art. 73 c. 5
CPR 309/90 e 81 c.p.; condannato, con sentenza emessa in data 15/10/2008 dalla Corte d'Appello di Bologna, alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 582, 585 c.p...”- ha ritenuto il ricorrente persona pericolosa rientrante in una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011. All'udienza del 18.11.2024 dinanzi a questo giudice a ciò delegato è stato ascoltato il ricorrente, il quale ha testualmente dichiarato in lingua italiana: “ADR: io e mia moglie abitiamo in via Lame n. 37, qui a , il contratto di locazione è stato già rinnovato una prima volta e scadrà nel mese di CP_1 settembre del 2026. ASDR: io e mia moglie, ci siamo sposati il 25 marzo 2012 presso Controparte_3 il Comune di . Prima abbiamo abitato in un'altra abitazione in via Berretta Rossa, sempre a CP_1
. Io sono arrivato in Italia nel 2001 per motivi di studio, mi sono iscritto infatti al corso di CP_1 Economia e Finanza all'Università di , dove ho conseguito la laurea triennale nel 2009, ho CP_1 proseguito gli studi per ottenere anche il diploma di laurea magistrale che, però, allo stato, non ho ancora conseguito a causa di diverse vicissitudini inerenti al mio permesso di soggiorno. Ricordo, a questo proposito, che quando ho fatto ingresso in Italia ho avuto il permesso per motivi di studio, della durata di un anno, dovendo però superare due esami. Non ricordo effettivamente se fino alla laurea triennale, nel 2009, io abbia avuto solo permessi per motivi di studio in quanto, nello stesso periodo, ho iniziato ad avere i primi problemi con la giustizia qui in Italia. Io sono venuto in Italia nel 2001 perché qui a viveva mia sorella, più grande di me di due anni, che era iscritta alla Facoltà di CP_1
Medicina e che per il corso di specializzazione si è, poi, trasferita a Roma dove si è sposata, due anni orsono quasi, con un cittadino italiano. Lei ora è cittadina italiana, è un medico chirurgo oftalmologico e lavora sia in strutture pubbliche che private di cui, però, non so dare maggiori informazioni. ADR: Sono in contatto telefonico con mia sorella. Qui in Italia vive anche mia madre, da due anni circa, ha avuto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con suo fratello che vive in provincia di Cremona. Mio padre è deceduto l'8 marzo 2021 a causa del Covid in una clinica privata di Monza. Siamo riusciti a trasportarlo da Valona o, meglio, da Tirana fino a Monza con un volo assistito privato. Mio padre era un ingegnere elettrico, la nostra era una famiglia benestante in considerazione del costo medio della vita nel mio paese. Dopo la sua morte, abbiamo dovuto anche trasportare nuovamente mio padre in Albania. Il suo corpo si era troppo debilitato a causa del Covid, aveva 73 anni quando è morto. Mia madre, in Albania, ha lavorato come impiegata contabile per alcune aziende anche pubbliche di Valona. Non ci sono altri figli oltre me e mia sorella. Mia madre percepisce la sua pensione albanese e non soggiorna in maniera continuativa in Italia, un po' sta con mia sorella a Roma – ad esempio, due settimane fa l'ho raggiunta io a Roma per non farla viaggiare dato che comunque è anziana, e un po' ritorna a Valona dove ha ancora le sue sorelle e le sue amicizie. ADR: non ricordo precisamente quando ho conosciuto mia moglie, ma ricordo che frequentavamo lo stesso bar nelle vicinanze di via Lame perché io avevo i miei amici che già abitavano in centro qui a . ADR: da studente ho abitato sia in case con altri ragazzi come in via CP_1
Segantini, poi ho abitato anche da solo in via Marsala. Cambiavo, spesso, abitazioni come succede frequentemente quando si è studenti universitari. ADR: mia moglie lavora per un'azienda che ripara biciclette, è un'operaia, fa questo lavoro dal 2018. Non ricordo il nome dell'azienda per la quale lavora mia moglie, so che l'azienda si trova nella zona industriale Roveri qui a , va a lavorare CP_1 in bici, se non quando piove prende l'autobus. Esce di casa la mattina prima delle 8:00 per rincasare averso le 15:00, 15:30. Ha un contratto a tempo indeterminato e più o meno guadagna 1000,00 euro al
pagina 4 di 10 mese. ADR: sto lavorando ma in maniera irregolare, senza contratto. Dò ripetizioni private di matematica e fisica ai figli adolescenti di miei conoscenti e amici e ogni tanto mi offro per traslochi di case . In passato ho fatto attività di volantinaggio, avevo un contratto regolare ma l'ho fatto per poco tempo. ADR: il canone di locazione è pari a 450,00 euro al mese. Pago l'affitto più io che mia moglie perché appunto sto lavorando in nero come le ho spiegato prima. ADR: il proprietario di casa è la nonna di un mio caro amico, sua madre è l'amministratrice di sostegno di sua nonna. Perciò pago una cifra un po' più bassa di affitto e non ho dovuto prestare garanzie, come un contratto di lavoro, per avere l'appartamento in affitto. ADR: si, ricordo di essere stato fermato a a gennaio 2006 da CP_1 alcuni poliziotti che hanno chiesto a me e al mio amico in via Del Porto i documenti di soggiorno, uno di loro ha chiesto ulteriori controlli alla sede centrale, abbiamo dovuto attendere quasi un'ora e mezzo al freddo e questo mi ha spazientito e allora, forse anche per la giovane età, ho reagito e perciò mi sono stati contestati i reati di lesioni volontarie e resistenza a pubblico ufficiale. Nel 2013 poi ho avuto un diverbio con un ragazzo italiano in strada, credo forse per un parcheggio d'auto, e ho reagito con un pugno, mi dispiace, ma lui era più grande e grosso di me, ho avuto paura, abbiamo avuto una colluttazione. Per questo fatto, ho chiesto ed ottenuto la messa alla prova e dopo 250 ore di servizio di assistenza e trasporto a domicilio di malati ho avuto l'estinzione del reato per esito positivo dell'affidamento stesso. Poi, c'è stato l'episodio del 2 gennaio 2018 in cui sono stato accusato di diversi reati, ma io non ho mai fatto parte di alcuna associazione a delinquere, io aiutavo la persona che poi mi ha denunciato, ero il suo autista essendo lui invalido. L'evasione di cui lei mi ha chiesto chiarimenti, è avvenuta ad ottobre del 2018 durante gli arresti domiciliari….. ADR: per i fatti del gennaio del 2018 ho trascorso tre mesi e mezzo in carcere a e poi quasi sei mesi dopo ho CP_1 ottenuto l'autorizzazione a lavorare a per la società Questo lavoro CP_1 Controparte_4 l'avevo trovato tramite alcuni conoscenti italiani. Io, però, non avevo compreso che l'azienda avesse cambiato la sede dopo il periodo estivo. Ero stato autorizzato a proseguire la misura degli arresti domiciliari a nella casa di via Delle Lame dove abito tutt'ora e da un controllo incrociato CP_1 della Polizia è risultato che io non fossi in casa e non mi fossi neppure recato nella sede di lavoro, ma, come le ho detto prima, io, in realtà, ero a casa in via delle Lame. ADR: e così ho avuto l'aggravamento della misura e sono rientrato in carcere per altri tre mesi e mezzo, e successivamente ho chiesto ed ottenuto gli arresti domiciliari, questa volta, però a Vicenza dove intanto si era trasferita mia sorella che aveva lì trovato un lavoro presso l'ASL di quella città. E questo fino al mese di maggio 2019 quando ho ottenuto la misura dell'obbligo di firma fino all'inizio del Covid, del lockdown. Poi, a luglio 2019 ho presentato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di
, che dopo quattro anni mi è stata rigettata. ADR: nel periodo della mia detenzione mia moglie CP_1 mi è venuta a trovare per fare i colloqui. Non veniva ogni settimana, ma ogni due settimane, ha impiegato un po' di tempo per ottenere il permesso per i colloqui in carcere. So che i miei genitori hanno aiutato economicamente mia moglie a pagare l'affitto di alcuni mesi e poi il mio amico che era il nipote della proprietaria di casa ha anche rinunciato ad avere alcune mensilità e mi ha conservato il contratto. ADR: in ordine al provvedimento di cumulo delle pene, tra quelle del 2.1.2018 e quella per il reato di evasione, posso dire che ad oggi non mi è arrivata alcuna notificazione di provvedimenti da parte della Procura della Repubblica di Bologna. ADR: in ordine a quello che emerge dall'Afis che lei ora mi sta facendo notare, ricordo di essere stato fermato per guida senza patente nel 2011, io ho sempre e solo avuto la patente di guida albanese e che nel luglio 2019 ho ricevuto una perquisizione domiciliare intorno alle quattro del mattino sempre dalla Polizia che cercava sostanza stupefacente che non è stata trovata. La perquisizione ha dato esito negativo, io credo che fosse il frutto dei fatti del
2018 e che si voleva una conferma o meno alla mia estraneità al circuito associativo della droga.
ADR: si, io dopo il matrimonio con mia moglie avevo ottenuto un permesso per motivi familiari scaduto nel 2015, di cui avevo chiesto il rinnovo che però mi era stato negato sul rilievo della mancanza di convivenza con mia moglie;
diniego poi impugnato dal mio avvocato qui presente sul quale si è pronunciata la dott.ssa Migliori. ADR: si, ricordo che nel 2023 la Polizia Municipale è
pagina 5 di 10 venuta a casa per i controlli diverse volte e in due di questi ha trovato mia moglie. ADR dell'avv. Braschi: mi mancano tre esami alla laurea magistrale, le date degli appelli sono state fissate tra dicembre e gennaio prossimi…”. La causa è proseguita mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione anche d'ufficio (tra tutti, il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti del ricorrente) e l'assunzione della testimonianza della moglie del ricorrente, sig.ra , la quale, all'udienza del 20.1.2025, ha Controparte_3 dichiarato: “ADR: intendo rispondere secondo verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. ADR: io sono sposata con dal 2012 e abitiamo in via Delle Lame n. 37, a . Pt_2 CP_1 si occupa di pagare l'affitto, io pago, invece, le utenze. So che un amico di gli ha dato la Pt_1 Pt_1 disponibilità di questo appartamento all'incirca un anno dopo il nostro matrimonio. L'affitto è buono nel senso che si aggira intorno ai 420,00-450,00 euro. Le utenze sono intestate sempre a ma le Pt_2 pago io. ADR: io lavoro in una cooperativa sociale onlus nel quartiere Roveri, qui a . La CP_1 cooperativa si chiama ETABETA, ci sono laboratori di falegnameria e di riparazione bicilette di cui io mi occupo, in particolare. Sono una socia-lavoratrice, ho un contratto di lavoro part-time, anche se sono solita spesso fermarmi oltre l'orario di lavoro nei locali della cooperativa per effettuare altri lavori o sistemare le cose. Guadagno all'incirca 850,00 euro al mese. ADR: io sono residente in via delle Lame mentre mio marito ancora no a causa della mancanza del permesso di soggiorno. ADR: io presento ogni anno, ai fini reddituali, il modello CUD……… ADR: nonostante il tempo trascorso dal matrimonio non abbiamo avuto figli, c'è stato un periodo nel quale ci abbiamo provato;
volevamo entrambi dei figli che però non sono arrivati. Ora non sono più giovanissima e ho archiviato questa possibilità. La situazione lavorativa è sempre stata precaria, anche perché non lavora. ADR: Pt_2 Pt_1 sta studiando, ma non so che esame stia preparando;
io non sono laureata, sono riuscita a conseguire il diploma di licenza media con la scuola serale e quindi non mi occupo di sapere esattamente quale materia lui stia studiando. ADR: non riesco a dare qualche dettaglio in più sulle elezioni private che mio marito sta dando ai figli dei suoi amici. Ogni tanto ho incontrato a casa nostra qualche ragazzo, qualche studente ma poi non sono mai rimasta a sentire o a vedere le lezioni avendo anche un lavoro per il quale esco la mattina presto e torno nel tardo pomeriggio. Non so dire quanti giorni sia Pt_1 impegnato in queste lezioni o quanto riesca a ricavare in termini di guadagno. Penso che dipenda dai periodi. ADR: non abbiamo progetti in particolare per il futuro. Come tutte le coppie vogliamo vivere sereni e tranquilli. Andiamo avanti così. ADR: non so nulla degli esami universitari o della carriera universitaria di per le stesse ragioni che le ho esposto poc'anzi. ADR: ricordo che tra il 2018 e il Pt_1
2019 è stato arrestato, so che ha fatto una brutta cosa e cioè che ha minacciato una persona con Pt_1 un'arma per una questione di soldi. Mio marito ha anche trascorso un periodo agli arresti domiciliari per questi fatti, non a casa nostra perché io mi ero arrabbiata, avevo lasciato la casa coniugale per un po' di tempo anche se poi sono tornata da lui perché gli volevo e gli voglio bene. Credo di ricordare che ci siamo riconciliati dopo qualche mese. ADR dell'avv. Braschi: si, so che sta ultimando il Pt_1 suo corso di laurea, che gli mancano pochi esami ma non so quali e quanti..”. E' stata fissata, pertanto, l'odierna udienza ex art. 281 sexies primo comma cpc, dopo il tempestivo deposito di note scritte e ulteriore produzione documentale;
udienza, quest'ultima, in cui il difensore ha precisato le conclusioni come da presente verbale, reiterando la richiesta di annullamento del decreto impugnato e quella di accertamento del diritto all'unità familiare con rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. C) D.lgs 286/98. Ciò detto, il ricorso appare fondato e merita, pertanto, accoglimento nei termini e nei limiti di seguito meglio specificati. Va ricordato, in primo luogo, come il giudice non possa estendere oltre l'oggetto del giudizio: “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di
pagina 6 di 10 legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02- 2005, n. 2539); cfr. anche Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo […]”. Il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù del rapporto di coniugio e convivenza con la moglie, cittadina italiana.
Il OR ha respinto la domanda, ritenendo, si ribadisce, che a fronte della pericolosità del ricorrente, non potesse prevalere il legame familiare sotteso all'istanza, non contestando né il rapporto di coniugio né la convivenza con la moglie. Va premesso in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale. Nel caso di specie, si ripete, non è contestato il requisito della convivenza mentre l'autorità amministrativa ha negato il richiesto permesso di soggiorno per la ritenuta pericolosità del ricorrente. Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., dovrà verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI) mentre non rilevano altri profili di pericolosità (come ad esempio la sicurezza pubblica). La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il OR (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro (tra le più recenti si veda Cass. Ord. 26216/2020 e Cass., sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Non appare infatti condivisibile l'orientamento espresso da Cass. n. 30828/18, Cass. 29665/2020 e Cass. 17640/2021 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve
“essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto dall'art. 13, comma 1” dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione e non i casi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato). Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98. In un caso analogo a quello di cui si tratta la giurisprudenza (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) TU
pagina 7 di 10 Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La Cassazione, quindi, afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n. 19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il d.lgs. 30/2007, da un lato, e l'art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello
Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU
Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord.
n.701/18)».
Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati commessi, accertati con sentenze irrevocabili, possano essere espressione di una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale.
Orbene, il ricorrente ha riportato tre condanne definitive, la prima per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata commessi il 18.1.2006 in con sentenza emessa in sede CP_1 di giudizio abbreviato (pena della reclusione a mesi 4 sostituita con la multa di euro 4560,00, con sospensione condizionale della pena e non menzione) così come parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello di Bologna e divenuta irrevocabile il 30.11.2008; la seconda per i reati di cui agli artt. 56-
629 c. 1 cpc;
art. 697 cpc, art. 337 cp, 582-585 cpc, art. 2 e 4 L. 895/67 artt. 81-73 co. 5 DPR 309/90 tutti commessi in il 2.12018 con sentenza emessa in data 14.2.2020 dalla Corte d'Appello di CP_1
Bologna divenuta irrevocabile il 20.1.2022 (pena della reclusione ad anni 1 mesi 6 e giorni 13 con sospensione dell'esecuzione della pena disposta con decreto del Procuratore Generale della Repubblica di del 7.2.2022) e la terza per un episodio di evasione dagli arresti domiciliari commesso in CP_1
pagina 8 di 10 data 5.10.2018 con sentenza emessa in data 16.12.2022 dalla Corte di Appello di Bologna e divenuta irrevocabile il 2.11.23 (pena della reclusione di mesi 8), dovendosi comunque aggiungere anche l'estinzione in data 9.11.2017 del reato di lesione volontaria aggravata commessa in il CP_1
22.1.2013 per esito positivo della messa alla prova e l'adozione in data 30.4.2024 del provvedimento di cumulo da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna delle pene inflitte per i fatti del 2.1.2018 e quello del 5.10.2018 così come rideterminate, a seguito dello scomputo del periodo trascorso in regime carcerario e di arresti domiciliari, alla pena della reclusione di due anni, due mesi e giorni 13 e multa di euro 3.833,00; cumulo per il quale il citato Procuratore della
Repubblica provvedeva a trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna che non risulta aver ancora fissato l'udienza per la concedibilità delle misure alternative a favore del ricorrente per la residua pena dei fatti commessi nel 2018.
Sul punto, senza negare lo si ribadisce – la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato, comunque, il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che
“nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Sotto questo profilo l'istruttoria ha dato atto che il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio italiano sin dal settembre 2001, ossia da quasi 24 anni, ed ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi di studio fino al marzo 2009 allorquando ha conseguito il diploma di laurea triennale presso l'Università di (facoltà di Economia, corso di Economia e Finanza); successivamente si è CP_1 iscritto al corso accademico biennale di Finanza, Intermediari e Mercati presso la stessa Università di e, dopo un arresto della sua carriera universitaria, si è reimmatricolato al medesimo corso a cui CP_1 risulta allo stato iscritto nel 2017, nel corso del quale ha sostenuto esami dal 2021 al 2023 e poi un altro a dicembre del 2024 (v. docc. 8 e 9 ricorso). Il permesso è stato, quindi, più volte rinnovato per motivi di studio fino al momento in cui il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la conversione di detto titolo per motivi familiari in quanto coniuge della sig.ra cittadina italiana, dal 25 marzo 2012 (data del CP_3 matrimonio, v. doc. 4 ricorso) e in forza dell'ordinanza emessa in data 14.3.2019 dal Tribunale di
Bologna (RGN 5898/2017) che aveva accertato la effettività del vincolo matrimoniale contestato da parte resistente, annullando il decreto questorile di rigetto del rinnovo del titolo di soggiorno, e riconosciuto il diritto al rinnovo del titolo stesso (doc. 1 ricorso). Da qui la presentazione della relativa istanza di rinnovo in data 19.7.2019 poi, dopo quattro anni, rigettata ed oggetto del presente giudizio sul presupposto della sola pericolosità sociale, come prima accennato, del ricorrente.
Va considerato, poi, che dalla commissione dei fatti sono decorsi più di sette anni (dal primo, 19 anni) senza che risultino altre segnalazioni, ciò che consente di esprimere in concreto un giudizio di pericolosità attenuata ma certamente non svanita. All'esito del bilanciamento, quindi, si deve ritenere che la residua pericolosità non possa essere tale da sopravanzare l'esigenza di tutela della familiare del ricorrente come realizzata sul territorio nazionale e suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 8 della CEDU. La conclusione, peraltro, è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, tra gli altri principi, impone di valutare, in caso di commissione di reati, con maggior rigore la prolungata presenza regolare sul territorio (cfr. Guide on the case-law of the European Convention on
Human Rights Immigration Updated on 31 August 2022 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf : “Foreigners who have already been formally granted a right of residence in a host country qualify as “settled migrants”. Where such right is subsequently withdrawn and the person's expulsion is ordered, for instance because the person concerned has been convicted of a criminal offence, the Court has set out the relevant criteria to assess compatibility with Article 8 of the Convention in ÜN v. the Netherlands [GC] (§§ 54-60): the nature pagina 9 di 10 and seriousness of the offence committed by the applicant;
the length of the applicant's stay in the country from which he or she is to be expelled;
the time elapsed since the offence was committed and the applicant's conduct during that period;
… and the solidity of social, cultural and family ties with the host country and with the country of destination”. E ancora: “However, very serious reasons are required to justify expulsion in cases concerning settled migrants, who have lawfully spent all or the major part of their childhood and youth in the host country (Levakovic v. Denmark, § 45). In respect of expulsions of young adults who had been convicted of criminal offences committed as a juvenile, see v. Austria [GC], and A.A. v. the United Kingdom. Where there is a significant lapse of time Per_1 between the denial of the residence permit – or the final decision on the expulsion order – and the actual deportation, the developments during that period of time may be taken into account (T.C.E. v. Germany, § 61)”. Negli stessi termini: “very serious reasons are required to justify expulsion of a settled migrant who has lawfully spent all or the major part of his or her childhood and youth in a host country (Maslov v. Austria [GC], § 75). Taking into account the applicant's family life and the fact that he only committed one serious crime in 1999, the Court stated that the expulsion of the applicant to
Albania and a lifetime ban on returning to Greece violated Article 8 (Kolonja v. Greece, §§ 57-58)”.
Va, inoltre, considerato, oltre al vincolo coniugale, anche quello che il ricorrente ha dimostrato di avere con la propria famiglia d'origine alla luce della regolare presenza sul territorio nazionale della madre (titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari) e della sorella (divenuta cittadina italiana) del ricorrente in Italia.
La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare. Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rilascio all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.) non appare legittima, avuto riguardo – per tutti i motivi sopra indicati – ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E' comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo.
Il ricorso pertanto merita accoglimento. Quanto alle spese, in ultimo, del presente giudizio, a fronte dell'integrazione documentale comunque avvenuta nel corso della fase istruttoria, nonché alla luce della natura delle questioni trattate si ritiene che sussistano i presupposti normativi per una integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato emesso dal OR della Provincia di CP_1 compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso in Bologna, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli
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