TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/07/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza,
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro dott. Paolo Marescalco
Esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2674/2023 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vanessa Impeduglia ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone , resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 01.07.2025 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.09.2023, l'avv. Impeduglia nell'interesse della sig.ra ha proposto Pt_1 ricorso avverso i provvedimenti emessi dall' con cui a seguito di visita di revisione eseguita con CP_1 visita medica dell' 11.04.2022 e comunicata il 02.05.2022 e successiva comunicazione del 27.06.2023, veniva avanzata la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente erogate nel periodo dal 01.02.2022 al 31.07.2023 sulla pensione cat. INVCIV nr. 07066040 per un importo pari ad € 7.883,40.
Deduce il ricorrente , principalmente, l'illegittimità delle richieste dell' di restituzione CP_1 dell'indebito per violazione del principio dell'affidamento dei pensionati nell'irrepetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede.
Si instaurava il presente giudizio e con provvedimento del 15.09.2023 veniva disposta la sospensione dell'esecutività della richiesta di pagamento e con comparsa di costituzione e risposta del 28.05.2024 si costituiva l' , contestando l'opposizione del ricorrente e deducendo la correttezza del proprio CP_1 operato in applicazione delle norme di legge. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 01.07.2025 le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso va rigettato.
Invero diversamente che da altri casi , non sono da condividere le argomentazioni proposte dal ricorrente nel ricorso introduttivo, che richiama la assoluta buona fede del comportamento dello stesso, senza che mai ad opera dello stesso venisse eseguito qualsiasi comportamento doloso a lui attribuibile. pagina 1 di 2 Nel caso di specie l' ha continuato a versare le somme non dovute per l''intervenuta revisione. CP_1 Ma questo non è imputabile al ricorrente e “non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Il richiamo all'art. 2033 c.c. espressamente ne esclude l'applicabilità in mancanza di dolo. La normativa speciale ex art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 212/1991 costituiscono normativa di carattere speciale in deroga al disposto di cui all'art. 2033 c.c..
Ma nel caso di specie , per la patologia sofferta dalla ricorrente, a seguito della visita di revisione viene revocata l'INDENNITA' di accompagnamento precedentemente riconosciuta.
Nella visita di revisione del 11.04.2022 vengono rivisti i presupposti sanitari per il precedente riconoscimento , e l'esito del verbale veniva comunicato tempestivamente il 02.05.2022 ed il 06.05.2022. A seguito di questo veniva elaborato il conteggio per la richiesta delle somme erogate successivamente e quantificate e comunicate il 04.07.2023.
Solo a quella data viene avanzata la richiesta di restituzione delle somme.
Ma è' indubbio che la richiesta di rimborso è stata formulata in modo tempestivo senza che si possa prospettare una legittima aspettativa e disponibilità economica rispetto alla successiva richiesta dii ripetizione .
Si ripete la ricorrente è stata subito notiziata dell'esito della visita medica di revisione , senza che la stessa ponesse in essere alcuna attività amministrativa di revisione di detto risultato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando
Rigetta il ricorso proposto da e per l'effetto conferma il provvedimento emesso Parte_1 dall' sopra richiamato e riferita alla pensione cat. INVCIV nr. 07066040. CP_1
Attesa la dichiarazione resa , in applicazione dell'art. 152 disp.att. c.p.c. esenta la parte dal pagamento delle spese di lite .
Siracusa, 24.07.2025
Il Giudice dott.Paolo Marescalco
pagina 2 di 2