Decreto cautelare 14 luglio 2021
Sentenza breve 17 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 14/07/2021, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2021
N. 00734/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefetto Pro Tempore Prefettura -OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento
nel procedimento ex art. 23, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, relativamente alla richiesta del ripristino delle misure di accoglienza nei confronti della ricorrente, dato che l'abbandono originario di dette strutture è stato determinato da una causa di forza maggiore, non imputabile alla ricorrente o, comunque, da gravi motivi personali e di salute.
Per la declaratoria dell'obbligo di provvedere
della Prefettura UTG con riguardo all'istanza inoltrata in data 21 giugno 2021, a fronte della quale la menzionata Autorità ha serbato il suo silenzio inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuta la sussistenza di estrema urgenza e gravità richiesta ai sensi del art. 56 del c.p.a.;
Impregiudicata ogni più approfondita valutazione circa la pretesa all’ottenimento da parte dello Stato Italiano del trattamento di accoglienza;
Ritenuto che la richiesta cautelare inaudita altera parte possa trovare accoglimento disponendo che la Prefettura assicuri, nelle more della trattazione collegiale, le misure opportune di assistenza del ricorrente.
P.Q.M.
ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione la richiesta di misure cautelari monocratiche e fissa la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 14 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.