Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 4418/2024 R.G.
All'udienza del 23.1.2025, davanti al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
N. 41/2024 TRIBUNALE DI Parte_1
PALERMO contro
E , Controparte_1 Controparte_2 sono presenti l'avv. Mauro Barresi per la liquidazione giudiziale ricorrente;
l'avv. Chiara Arpaia, in sostituzione dell'avv. Molfettini;
L'avv. Arpaia rappresenta che i resistenti provvederanno a rilasciare l'immobile in data odierna e chiede in ragione di tale comportamento la compensazione delle spese.
L'avv. Barresi si oppone alla compensazione delle spese come da nota che si riserva di depositare, rappresentando che la consegna dei locali è conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di rilascio attualmente in corso.
Indi, i procuratori discutono la causa riportandosi alle conclusioni adottate in precedenza e chiedono che la stessa sia decisa, con rinuncia alla lettura del dispositivo.
Il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.
dr.ssa Liana Pernice -G.O.T.
Dalle ore 10.35 alle ore 13.20, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4418 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa in data
23.1.2025 ex art. 429 cod. proc. civ., avente ad oggetto “locazione di immobile uso abitativo”
TRA
N. 41/2024 TRIBUNALE Parte_2
DI PALERMO, in persona del Curatore pro tempore avv. Davide Garretto, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Mauro Barresi via E. Notarbartolo n. 5, che lo rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RICORRENTE
E
(cod. fisc. e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Palermo, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Maximilian Molfettini (domicilio digitale:
, che li rappresenta e difende per procura ad litem Email_1 in atti
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato il 27.1.2024, il signor , come Parte_1 rappresentato, nel convenire in giudizio, innanzi il Tribunale di Palermo i signori e , esponeva: Controparte_1 Controparte_2
.- di avere concesso in locazione per uso abitativo a questi ultimi, giusto 2 contratto del 17.6.2020, reg. to il 25.6.2020 al n. 007310 serie 3T, l'immobile sito in Palermo via Cortile II Sessa n. 20 piano 1, identificato in catasto del predetto Comune al foglio n. 4, particella 1736, sub. 3, per il canone annuo di
€. 416,67 al mese;
.- che i conduttori erano rimasti morosi nel pagamento dei canoni afferenti i mesi di luglio 2023 – gennaio 2024 ( mesi sette) per un totale di €. 2.916,69.
Chiedeva, sulla base delle già menzionate allegazioni, la convalida dello sfratto per morosità, ritenendo risolto il contratto per grave inadempimento,
l'emissione di ordinanza di rilascio nonché ingiunzione di pagamento per i canoni maturati e maturandi sino al rilascio.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva dell'1.7.2024, gli intimati si opponevano alla convalida adducendo, in primo luogo, l'insussistenza della morosità posto che la morosità andava compensata con la somma di €.
5.000 corrisposta in precedenza con riguardo al periodo 15.4.2019 – 15.5.2020 coperto formalmente da un contratto di comodato (in luogo di un dissimulato contratto di locazione). Adduceva, in secondo luogo, che la morosità andava ritenuta incolpevole, posto che era dovuta al ritardo nell'erogazione del sussidio
(per l'inclusione sociale) da parte del Comune di Palermo, che chiedeva di chiamare in giudizio.
Con ordinanza del 6.4.2024, respinta la richiesta convalida dello sfratto in ragione dell'opposizione degli intimati, era ordinato il rilascio dell'immobile ex art. 665 cod. proc. civ. Era ad un tempo disposto il mutamento di rito ex artt.
667 e 426 cod. proc. civ. e fissata udienza di comparizione delle parti con termine alle parti per l'integrazione delle difese e l'invito a promuovere la mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010 e ss. mm. e ii.
La mediazione, ritualmente esperita in data 12.6.2024, non sortiva alcun effetto.
Istruita con la sola documentazione prodotta da ciascuna delle parti, la causa, interrotta a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa (sent. N. 76/2024 Tribunale di Palermo) e dalla Parte_1
Curatela riassunta, era successivamente rinviata per discussione ex art. 429 cod. proc. civ. all'udienza del 23.1.2025, e all'esito della camera di consiglio decisa.
2.- Merito della lite.
Giova evidenziare preliminarmente che “…in tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla
3 proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posto in condizioni di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 cod. civ.
(secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione così non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna.” (Cass. n. 27955/2020, Ord.).
Ciò premesso, va osservato che mediante il deposito del contratto di locazione del
17.6.2020, reg. to il 25.6.2020, la Curatela ricorrente ha provato, come era suo onere, la fonte dell'obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad un tempo, il fatto costitutivo della pretesa azionata, anche in quanto al quantum.
Con la conseguenza che, in applicazione dei comuni principi sulla ripartizione dell'onere della prova (ex art. 2679 cod. civ.), incombeva sui conduttori la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni (cfr. Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015). Il creditore che agisce per il pagamento ha infatti soltanto l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca
(cfr. Cass. n. 18991/2016).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, i conduttori, rimasti nel godimento pieno dell'immobile sino alla data del rilascio, non hanno assolto all'onere su di essi gravanti del pagamento integrale dei canoni oggetto dell'intimazione di sfratto, né dei canoni maturati successivamente al periodo intimato nella misura contrattualmente convenuta.
Ne inferisce che versando i conduttori in ipotesi di inadempimento non di scarsa importanza ex artt. 5 L. n. 392/1978 e 1455 cod. civ., alla luce del lungo periodo di morosità protrattosi anche successivamente alla notifica dell'intimazione dello sfratto, va disposta la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 cod. civ.
Va per l'effetto confermata la data di rilascio dell'immobile ex art. 56 L. n.
392/1978 indicata con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c.
I conduttori devono essere, poi, condannati a corrispondere al locatore la somma di €. 2.916,69 indicata nell'atto di intimazione nonché quella
4 corrisponde ai canoni di locazione successivamente maturati e maturandi dal mese di febbraio 2024 sino al rilascio effettivo dell'immobile nella misura contrattuale pattuita. Il tutto con gli interessi al saggio legale dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al soddisfo.
Non può essere accolta, invece, l'eccezione di compensazione formulata dai resistenti non avendo questi fornito alcuna prova della simulazione del contratto di comodato e in particolare dell'esistenza di un sottostante contratto di locazione: prova della simulazione che nei rapporti tra le parti può essere fornito solo da una contro scrittura, e che inammissibile deve ritenersi al riguardo l'interrogatorio formale a carico del Curatore (privo peraltro del potere di disporre dei relativi diritti) su fatti pregressi all'apertura della procedura di liquidazione e di conseguenza allo stesso estranei.
3.- Spese.
I resistenti, quale soccombenti, vanno condannati alle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, in favore dell'Erario, come richiesto dalla Curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara per le ragioni di cui in motivazione la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti il 17.6.2020, reg. to il 25.6.2020 al n. 007310 serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo via Cortile II Sessa n. 20 piano 1, identificato in catasto del predetto Comune al foglio n. 4, particella
1736, sub. 3; e per l'effetto conferma la data di rilascio del 6.7.2024 fissata con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 6.4.2024;
- condanna i resistenti a pagare in favore della ricorrente per le causali di cui in motivazione la somma di €. 2.916,69 indicati nell'atto di intimazione nonché i canoni successivamente maturati e maturandi dal mese di febbraio 2024 sino al rilascio effettivo dell'immobile nella misura contrattuale pattuita. Il tutto con gli interessi al saggio legale dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al soddisfo;
- condanna i resistenti a rifondere le spese di lite liquidandole in favore dell'Erario in €. 2.500,00, oltre spese generali iva e cpa.
Palermo, li 23.1.2025.
dr.ssa Liana Pernice- G.O.T.
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