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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/04/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11.4.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 1614/2025 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Fabio Bajetto
Domicilio eletto: Genova via XX Settembre n. 20 int. 81 presso il difensore
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2 contumace avente ad oggetto separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI:
la ricorrente: come all'udienza del 10.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la moglie ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio civile in Genova, in data 22.12.2022, con CP_1
( da ora anche il marito )
[...]
- Che dall'unione non sono nati figli
- Che la convivenza è divenuta intollerabile a causa delle reiterate condotte violente poste in essere a proprio danno ad opera del marito
- Che in relazione a dette condotte lo stesso è anche stato condannato in sede penale per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L'addebito della separazione al marito
- Con vittoria delle spese
Il marito non si costituiva e, verificata dal regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarato contumace.
La causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria e quindi il giudice all'udienza del 10.4.2025 invitava la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa nel merito.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto già cessata e alla luce delle condotte di maltrattamento poste in essere dal marito in danno della , e sulle quali si tornerà trattando della domanda di addebito, è di tutta Pt_1 evidenza come la prosecuzione della convivenza tra le parti sarebbe intollerabile per le parti e, in particolare, per la moglie.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito
2 Ai sensi dell'art. 151 comma secondo c.c. dichiara addebitabile la separazione al coniuge che l'abbia cagionata in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
Dal matrimonio derivano in capo ai coniugi, tra gli altri, il dovere all'assistenza morale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia.
A tali doveri il marito è palesemente mancato sottoponendo la moglie a gravi forme di violenza, alla presenza tra l'altro della figlia minore della moglie, e in conseguenza di tali condotte con sentenza 1469/2024 della Corte di Appello di Genova è stato condannato alla pena concordata di anni tre di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie e di , figlia minore della moglie. Persona_1
La condanna, emessa all'esito di rito abbreviato non ha efficacia di giudicato in sede civile, nondimeno, il fatto che in sede di appello il marito abbia deciso di accettare la condanna concordando la pena col Pubblico Ministero, costituisce grave elemento indiziario dimostrativo dei fatti di cui all'imputazione; tali fatti, inoltre, possono essere autonomamente ricostruiti attraverso il materiale probatorio valutato in sede penale, ed autonomamente allegato al ricorso, che in quanto prova c.d. atipica può essere valutato anche in sede civile.
In particolare la condanna si fonda principalmente sulle s.i.t. rese da , la Persona_1 figlia di primo letto della ricorrente, peraltro confermate in sede di incidente probatorio, che, avendo convissuto assieme alla madre e al marito, ha riferito in dettaglio in merito alle gravi violenze poste in essere dal a danno della madre e, in minor misura, anche CP_1
a proprio danno: lesioni, ingiurie, minacce, in un caso con un coltello, rottura di oggetti.
Le precise dichiarazioni della minore hanno trovato conferma attraverso i vari interventi di polizia nonché attraverso quanto osservato dai parenti ( cfr. dichiarazioni di Testimone_1
e ) in merito alla frequente presenza di lividi sulla persona della ricorrente e della Tes_2
Per_1
I maltrattamenti possono pertanto ritenersi dimostrati anche ai fini civili ciò che comporta l'addebito della separazione al marito senza necessità di ulteriori specifiche indagini sui motivi della rottura matrimoniale ( cfr. Cass. Civ. n. 22294/2024; Cass. Civ. n. 31351/2022
).
La condanna alle spese segue la soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e legati da Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con il rito civile in Genova in data 22.12.2022 ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 323 parte I anno 2022 ) autorizzandoli a vivere separati.
ADDEBITA la separazione a CP_1
3 CONDANNA a rifondere all'erario le spese del presente procedimento che CP_1 liquida in euro 2906, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio dell'11.4.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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