Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4561 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(VI) il 9/10/1972,
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Michela DASSIE'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. Previa pronuncia della separazione tra i coniugi, disporsi che i signori CP_1
1
rispetto.
Con riferimento alle Questioni Patrimoniali tra coniugi.
2. I coniugi sono titolari in comunione legale dei seguenti beni immobili:
a- Comune di Bassano del Grappa – fg. 21
m.n. 618 sub 2 – strada Rivana 260 – Piano T - rendita Euro 45,24 - Cat. C6 – Cl. 3 mq 12
m.n. 618 sub 3 – strada Rivana 260 – Piano Sem T 1-2 – Rendita Euro 723,04 – Cat.
A/2 – Cl. - Consis 7 vani in forza dell'atto di Compravendita n. 207196 Notaio del 20.02.2014 Per_1
b- Comune di CAORLE (VE) - Foglio 38
m.n. 676 Sub 5 Viale Selva Rosata n.
3 - Piano T - Rendita: Euro 23,14 – Cat. C/6b,
Cl. 6, Consist. 14 mq m.n. 676 Sub 114 - viale Selva Rosata n.
3 - Piano 1 - Rendita: Euro 134,28 – Cat.
A/3c - Cl. 6, Consist. 2,5 vani
In forza di compravendita n. 219756 di Rep. Notaio del 21/09/2017 Per_1
c- Comune di Bassano del Grappa fg. 21
m.n. 889 sub 4 – via Canove n.75 (già n.1) – Scala A Piano T – Rendita Euro 418,33
– Cat. A/3 – Cl. 2 – Consist. 4,5 vani m.n. 889 sub 15 – Via Canove 75 (già n. 1) - Scala A Piano S1 – Rendita Euro 89,66
– Cat. C/6 – cl. 2 – Consist. 28 mq in forza dell'atto di Assegnazione a socio di cooperativa edilizia n. 12448 di Rep.
Notaio del 04-05-1999. Per_2
L'immobile è condotto in affitto in forza del contratto, regolarmente registrato, avente durata fino al 31-12-2025 per un canone mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00).
I coniugi confermano che il citato canone spetterà esclusivamente al signor CP_2
a partire dal giorno in cui firmerà il contratto di affitto relativo al proprio
[...]
trasferimento e comunque entro e non oltre il mese di gennaio 2025, con rinuncia di qualsiasi diritto da parte della NO . Controparte_1
Con riferimento ai summenzionati beni, i coniugi intendono procedere come segue.
Disporsi, in attesa della formalizzazione di quanto più avanti previsto, che la casa ora
2 coniugale sita in Strada Rivana 260, con gli arredi e suppellettili ivi esistenti, eccezion fatta per quelli trattenuti dal GN , in base agli accordi raggiunti CP_2
tra i coniugi, rimanga nella disponibilità della RA che ivi Controparte_1
vivrà con i tre figli.
Successivamente addivenire a quanto segue.
Intestazione esclusiva in capo alla NO della casa Controparte_1 coniugale di Strada Rivana 260 di Bassano del Grappa e dell'immobile sito in Caorle,
e più precisamente i seguenti beni immobili:
Comune di Bassano del Grappa – fg. 21
m.n. 618 sub 2 – strada Rivana 260 – Piano T - rendita Euro 45,24 - Cat. C6 – Cl. 3 mq 12
m.n. 618 sub 3 – strada Rivana 260 – Piano Sem T 1-2 – Rendita Euro 723,04 – Cat.
A/2 – Cl. - Consis 7 vani
Comune di CAORLE (VE) - Foglio 38
m.n. 676 Sub 5 Viale Selva Rosata n.
3 - Piano T - Rendita: Euro 23,14 – Cat. C/6b,
Cl. 6, Consist. 14 mq m.n. 676 Sub 114 - viale Selva Rosata n.
3 - Piano 1 - Rendita: Euro 134,28 – Cat.
A/3c - Cl. 6, Consist. 2,5 vani
Intestazione esclusiva al signor dell'immobile sito in Via Canove CP_2
1 di Bassano del Grappa e più precisamente dei seguenti beni immobili:
Comune di Bassano del Grappa fg. 21
m.n. 889 sub 4 – via Canove n.75 (già n.1) – Scala A Piano T – Rendita Euro 418,33
– Cat. A/3 – Cl. 2 – Consist. 4,5 vani m.n. 889 sub 15 – Via Canove 75 (già n. 1) - Scala A Piano S1 – Rendita Euro 89,66
– Cat. C/6 – cl. 2 – Consist. 28 mq con conseguente subentro nel contratto di locazione da parte del signor CP_2
, con le precisazioni di cui sopra.
[...]
Gli atti di trasferimento/cessione/intestazione/divisione degli immobili, il cui valore è pari tra loro, stante gli accordi tra i coniugi, e che le parti intendono, stipulare comunque senza il pagamento di eventuale conguaglio alcuno, sono così convenuti nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi,
3 funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi della famiglia, ragione per la quale i coniugi chiedono l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 19 della l. n.
74 del 1987.
Auto e altro.
I coniugi convengono che ciascuno resti titolare esclusivo delle rispettive auto, senza null'altro più avere a pretendere reciprocamente. I coniugi, con riferimento ad altri beni mobili registrati e non, dichiarano di aver già provveduto alla rispettiva intestazione.
Altre contitolarità
3. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolamentare con separato atto tutte le loro contitolarità.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica.
Le parti, quindi, si dichiarano reciprocamente soddisfatte e di non aver null'altro ad avere e a pretendere reciprocamente, anche con specifico riferimento a qualsiasi diritto vantato tra le medesime.
Con riferimento all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
5. Il padre ed i figli maggiorenni ed saranno liberi di Per_3 Per_4 Per_5
concordare autonomamente i tempi di visita.
Il signor è uscito dalla casa coniugale con trasferimento della CP_2
residenza dal mese di gennaio 2025 in via Nazario Sauro 19 a Bassano del Grappa.
Per motivi di lavoro, sopraggiunti tra il deposito del ricorso e l'udienza fissata, il signor ha ottenuto un trasferimento lavorativo fuori regione Veneto, CP_2
pertanto, i coniugi, concordemente hanno stabilito che il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento dei figli ed , maggiorenni ma non Per_4 Per_5
ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro 450
(quattrocentocinquanta/00) per ciascun figlio, per un totale di Euro 900,00
(novecento/00) complessivi a decorrere dal mese di febbraio 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con accredito sul c/c che sarà comunicato al signor per tale data, intestato alla NO entro CP_2 Controparte_1
il giorno 15 (quindici) di ciascun mese.
4 Le spese straordinarie staranno a carico dei genitori nei limiti del 50% e saranno individuate, determinate e conteggiate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Il genitore che le avrà assunte dovrà formulare la richiesta di rimborso pro quota trasmettendo le pezze giustificative all'altro genitore entro il giorno 5
(cinque) del mese successivo a quello di effettuazione delle spese e l'altro genitore avrà l'obbligo di pagare il rimborso, della quota di spettanza, entro il giorno 15
(quindici) dalla richiesta.
Le richieste dovranno essere formulate per iscritto, corredate delle fatture/ricevute fiscali, a mezzo e-mail ordinaria oppure per posta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
I coniugi concordano che l'assegno unico, relativo ai figli e , sarà Per_4 Per_5
percepito totalmente dalla NO a partire dal gennaio 2025, Controparte_1 entrambi i genitori, si rendono disponibili a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria a semplice richiesta.
6. Spese legali a carico dei coniugi in via solidale tra loro”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 21/06/1997, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/03/2205 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_4 Per_5
autosufficienti, la somma mensile di euro 900,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, anche in ordine al futuro trasferimento immobiliare, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 21/06/1997 con atto
[...]
trascritto al n. 51, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
6 sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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