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Sentenza 27 luglio 2024
Sentenza 27 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/08/2024, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9014/2014 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
elettivamente domiciliata a Catania, via Perugia n. 60, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Corrado Micieli che la rappresenta e difende, giusta procura in atti opponente contro
Controparte_1
con sede legale a viale Europa n. 65, codice fiscale, partita iva e numero
[...] CP_1
iscrizione registro imprese di Catania, e Siracusa in persona del CP_1 P.IVA_1
presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. , elettivamente domiciliata Controparte_2
a Catania, via Ipogeo n. 12, presso lo studio degli avvocati Maria Giovanna Motta e
Giovanni Filippo Motta che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
opposta
e nei confronti di
, con sede legale a Palermo, via Roma n. Controparte_3
457, codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_2
, elettivamente domiciliata a Palermo, piazza Castelnuovo n. 12, presso Controparte_4
lo studio degli avvocati Massimo Sidoti e Daniele Nicoletti che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
1 terza chiamata in causa
a socio unico, con sede legale a Conegliano, via Vittorio Alfieri n Controparte_5
1, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-
Belluno n. in persona del legale rappresentate pro tempore, Sig. P.IVA_3 CP_6
quale cessionaria dei crediti della a mezzo
[...] Controparte_7
atto di cessione pubblicato sulla GURI, Parte Seconda, n. 147 del 14.12.2019 e, per essa,
quale procuratrice con sede legale a IN, via Antonio Bonsignore n. 1, CP_8
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di IN
, in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale del P.IVA_4
17.1.2020 a rogito del notaio n. repertorio 303875 e n. fasc. 35507, Persona_1
elettivamente domiciliata a IN, via Orso Corbino n. 7, presso lo studio degli avvocati
Alessandro Barbaro e Adrea Aloi, giusta procura in atti a rogito del notaio n. Persona_2
repertorio 36936 e n. raccolta 13665
terza interveniente volontaria
********
All'udienza del 8.1.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 24.2.2014, , quale Parte_1
garante di ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Persona_3
7740/2013, con cui le è stato ingiunto, unitamente al debitore principale, il pagamento della somma di euro 24.364,34 in favore di Controparte_1
quale saldo debitorio del conto corrente n. 1756333 del 7.3.2008, del successivo
[...]
contratto di apertura di credito nonché del contratto di finanziamento n. 198948 sottoscritto in data 30.3.2010.
L'opponente, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_3
, ha eccepito: la nullità del decreto ingiuntivo per l'omessa produzione degli
[...] estratti conto non conformi ai sensi dell'art. 50 T.U.B., la nullità dei contratti di apertura di credito e di finanziamento in mancanza di sottoscrizione da parte della banca privi di data
2 certa, l'applicazione di interessi non dovuti e l'illegittima capitalizzazione degli stessi,
l'applicazione di tassi usurari, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento in riferimento all'indice EURIBOR, l'applicazione di competenze non previste in contratto derivanti dalla contabilizzazione dei movimenti del contratto di finanziamento sul conto corrente con duplicazione delle commissioni, l'illegittima variazione nel corso del rapporto del tasso di interesse applicato in assenza di adeguata comunicazione,
l'illegittima postergazione delle valute, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto non adeguata alla legge n. 2/2009, l'estinzione della fideiussione per la violazione, da parte della banca, del principio di buona fede (art. 1956 c.c.).
Con decreto del 14.4.2014 è stata autorizzata la chiamata in causa della terza
[...]
. Controparte_3
Con comparsa di risposta depositata 30.6.2014 si è costituita la Controparte_1
contestando puntualmente la fondatezza dell'opposizione, opponendosi alla richiesta
[...] di CTU e chiedendo la rettifica dell'importo ingiunto nella somma di euro 30.364,34, deducendo la presenza di un errore materiale nel calcolo del saldo debitorio indicato nel ricorso monitorio.
Con comparsa depositata il 26.1.2015 si è costituita la Controparte_3
chiedendo il rigetto delle domande attore proposte nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva, con condanna al pagamento delle spese.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 5.2.2016 è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ed all'udienza del 24.9.2018 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Posta la causa in decisione, con ordinanza del 7.3.2019 la causa è stata rimessa sul ruolo a causa della cessazione dalle funzioni del giudice.
Con atto di intervento del 20.10.2020, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., si è costituita
[...]
e per essa la procuratrice di quale cessionaria dei crediti della CP_5 CP_8 [...]
come da atto di cessione versato in atti e pubblicato sulla Controparte_1
GURI, Parte Seconda, n. 147 del 14.12.2019, facendo proprie le osservazioni di parta opposta, di cui ne ha chiesto l'estromissione dal procedimento.
Con ordinanza del 18.12.2021 la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo dal precedente magistrato a causa di un difetto di comunicazione del decreto di trattazione cartolare.
3 All'esito di alcuni rinvii, all'udienza dell'8.1.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
Controparte_5
Sul punt, va ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Quanto al profilo (distinto) della titolarità del credito, va poi richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n.
4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolare del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio in rapporti oggetto di cessione. Nella stessa direzione si pone la recente ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405), in cui si ribadisce il carattere insufficiente dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allorché non contenga gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e ad affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso anche Cass. civ., Sez.
I, 20.07.2023, n. 21821).
Nel caso di specie, ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale del Controparte_5
14.12.2019 n. 147 attestante la cessione in blocco dei crediti, il contratto di cessione concluso con la e la lista dei crediti ceduti. Tra i rapporti oggetto di Controparte_1
4 cessione rientra senza dubbio il credito per cui è causa, atteso che la cessione ha ad oggetto i
“finanziamenti (incluse le aperture di credito) sorti nel periodo 1960 e 2018.
Sussiste, pertanto, la prova della legittimazione del cessionario.
Merita accoglimento, altresì, la richiesta di estromissione della Controparte_9
in quanto, a seguito della costituzione del successore a titolo particolare ai
[...] sensi dell'art. 111, comma 1, c.p.c., la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111, comma 3, c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
Per tali ragioni, deve dichiararsi l'estromissione dal procedimento della
[...]
. Controparte_1
3. É fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa,
Controparte_10
Come correttamente sostenuto dal terzo chiamato in causa, il rapporto di garanzia opera a favore del debitore principale, dando la facoltà alla banca di recuperare le somme dovute attraverso il fondo di garanzia messo a disposizione di lasciando però inalterata CP_3
la responsabilità del debitore e degli eventuali fideiussori. Si è in presenza di due distinti rapporti giuridici: il primo tra la e la Controparte_10 Controparte_1
in base alla convenzione del 5.8.2009, sottoscritta per facilitare il conseguimento di
[...] finanziamenti per i suoi soci, dando garanzia dell'adempimento attraverso un fondo rischi;
il secondo tra la banca e di cui si è costituita fideiussore Persona_3 Parte_1
e che riguarda l'adempimento della pretesa creditoria che discende dal decreto ingiuntivo opposto.
La convenzione stipulata tra la banca e la cooperativa, in particolare, prevede all'art. 9
(rubricato “recupero del credito”) che: “(…) la Cooperativa potrà autorizzare la Banca alla escussione a prima richiesta della garanzia, previo rilascio della surroga, oppure delegare la
Banca in nome e per conto della Cooperativa del recupero congiunto del credito. In questo caso, la Banca provvederà ad esperire, a sua discrezione, tutti gli atti giudiziari per il recupero del credito, agendo direttamente nei confronti dell'impresa affidata e degli eventuali garanti, quale mandatario della Cooperativa in virtù della presente Convenzione,
nei limiti delle somme garantite e di conserva con le azioni dello stesso. In ogni caso la
Banca, esperiti i primi atti esecutivo (pignoramento, istanza di vendita o di assegnazione)
5 ovvero notificato atto di precetto od ottenuto decreto ingiuntivo, anche se non esecutivo, ovvero ancora presentata l'istanza di fallimento, resta irrevocabilmente autorizzata a prelevare dal conto di cui all'art. 3, dandone contestuale comunicazione alla Cooperativa, una somma corrispondente all'importo dovuto dal socio affidato – per sorte capitale, interessi e spese – decurtato della percentuale di rischio a carico della Banca”. A ciò si aggiunga, quanto previsto dal successivo art. 11, per il quale: “(…) Trascorsi 90 giorni dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa associata finale, la potrà chiedere l'attivazione della garanzia. La CP_1
richiesta di attivazione del fondo deve essere avviata a mediante raccomandata CP_3
con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di messa in moda all'impresa associata (…).”
È chiaro, quindi, che l'escussione del fondo di garanzia resta una mera facoltà per la banca, la quale può attivare la garanzia prevista dalla convenzione per recuperare più velocemente il credito, dovendo, però, agire preliminarmente nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti.
, d'altra parte, ha sottoscritto la lettera di fideiussione accettando la Parte_1 clausola di efficacia (art. 7) per la quale: “La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del medesimo Debitore Garantito.”
Dalle disposizioni soprarichiamate resta, quindi, impregiudicata la responsabilità di
[...]
per il pagamento del debito garantito sicché, non avendo alcun rapporto con Parte_1
la stessa non può agire nei confronti di quest'ultima, trattandosi Controparte_10
difatti di un rapporto distinto e diverso rispetto agli impegni di garanzia prestati a favore di
Persona_3
Per quanto sopra, in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_10
4.1 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione, ha eccepito la Parte_1
nullità del decreto ingiuntivo per la mancata indicazione, nel ricorso monitorio, del conto da cui scaturirebbe il credito e in quanto non risulterebbe sottoscritto il contratto da parte della banca e lo stesso non avrebbe data certa.
La doglianza non è fondata.
6 Risulta documentato che abbia intrattenuto con Persona_3 Controparte_1
i rapporti contrattuali dedotti in giudizio e, segnatamente, il contratto di conto
[...]
corrente allo scoperto n. 1756333 del 7.3.2008 (doc. 1 fascicolo opposta), nonché il contratto di finanziamento n. 1512696 del 30.3.2010 per un importo pari a euro 35.000,00 (doc. 4), prestito convenzionato con . Le obbligazioni assunte dal Controparte_3
debitore sono state garantite da , come da fideiussione del 30.3.2010 Parte_1
(doc. 4 fascicolo opposta).
Ciò detto, la banca ha puntualmente assolto all'onere di puntuale allegazione e prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio, allegando, già in fase monitoria, il contratto di conto corrente di corrispondenza del 7.3.2018 concluso con sul quale Persona_3
erano state concesse due linee di credito del 15.7.2008 e del 10.12.2008 (fido fino a euro
3.000,00 e un ulteriore finanziamento extrafido di euro 2.000,00).
Si applicano, pertanto, le condizioni contrattuali contenute nel conto corrente di corrispondenza, nonché nei contratti di apertura di credito che, per quanto non previsto,
rinviano alle condizioni generali di contratto applicabili al conto corrente già concluso.
4.2 Con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito il difetto di forma Parte_1
scritta dei contratti e la mancanza di data certa, quali cause di nullità contrattuale.
Il motivo di opposizione non è fondato
Dalla documentazione in atti si ricava che sia il contratto di conto corrente sia i contratti di apertura di credito ad esso collegati risultano redatti in forma scritta e hanno data certa, nel rispetto del requisito formale previsto dall'art. 117 t.u.b.; è stata, altresì, data prova della sottoscrizione del contratto da parte del debitore principale.
La mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell'istituto di credito non è causa di nullità
ex art. 117 TUB.
È noto che, sulla questione relativa alla validità del contratto sottoscritto solo dal cliente e non anche da colui che rappresenta l'istituto bancario, le sezioni unite hanno risolto un contrasto formatosi in materia di intermediazione finanziaria, affermando che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente)
dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito
deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella
7 dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti
concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16.1.2018, n. 898). Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta
a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della
durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e
documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art.
117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma
scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale” (tra le tante, Cass. n. 9196/2021).
In applicazione di detti principi giurisprudenziali, anche per i contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina nullità per difetto di forma scritta, laddove il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi presumere il consenso della banca alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'apertura del conto e l'invio degli estratti conto.
4.3 Non merita accoglimento la doglianza di parte opponente secondo cui la banca avrebbe omesso di assolvere all'onere di depositare gli estratti conto del conto corrente.
Ed invero, contrariamente a quanto affermato da , la banca opposta ha Parte_1
depositato già in fase monitoria i contratti (come sopra specificato) e, nelle more del procedimento di opposizione, ha integrato la produzione documentale mediante l0integrale deposito degli estratti conto dall'apertura del rapporto (7.3.2008) fino alla sua estinzione, avvenuta in data 31.3.2013 (doc. 5).
Quanto al contratto di finanziamento non è necessaria la produzione degli estratti conto,
dovendosi precisare che, per previsione contrattuale (art. 2), le parti hanno stabilito l'addebito delle rate sul conto corrente 1756333 acceso presso l'istituto di credito.
4.4 Con riguardo alla doglianza di parte opponente concernente l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, va osservato innanzitutto come la stessa sia generica.
In ogni caso, con specifico riferimento all'applicazione di interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 120 t.u.b., va rilevato che il contratto di conto corrente è stato estinto in data 8 31.3.2013, prima dell'entrata in vigore della legge 147/2013 (decorrente dal 1.1.2014).
Dunque, la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori contenuta nelle condizioni del contratto di conto corrente (cfr. documento di sintesi),
cui sono assoggettate anche le operazioni discendenti dai contratti di apertura di credito, è da ritenersi legittima.
4.5 Non è fondata la censura relativa all'applicazione di interessi usurari.
Ed invero, premesso che dall'esame del contratto di conto corrente e dei relativi documenti di sintesi versati in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in
concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così,
Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
La circostanza che la Corte di legittimità abbia di recente mutato il proprio orientamento, precisando che i decreti ministeriali con cui viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi debbano essere conosciuti dal giudice in quanto fonti del diritto (Cass.
n. 35102/2022) non esonera la parte ad assolvere comunque all'onere di allegazione circa le modalità attraverso cui si intende superata la soglia usuraria.
Nel caso in esame, l'opponente non ha adempiuto all'onere di allegazione su di lei incombente, essendosi limitata ad una prospettazione assolutamente generica concernente il superamento del tasso usurario per effetto della contabilizzazione delle competenze del conto riguardante il finanziamento sul conto corrente;
la stessa ha omesso di indicare la clausola negoziale relativa agli interessi corrispettivi e moratori asseritamente eccedente il tasso usurario, non dovendosi trascurare come la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. colpisca eventualmente i soli interessi moratori, che non si sommano agli interessi corrispettivo,
lasciando impregiudicata la validità dei tassi corrispettivi.
In tale contesto, la richiesta di CTU è stata correttamente reputata esplorativa e, come tale, è
stata disattesa.
4.6 Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione relativa all'applicazione nel contratto di finanziamento di un tasso debitorio indeterminato in quanto calcolato in base all'indice
EURIBOR.
9 Con il contratto di finanziamento del 30.3.2010 ha Controparte_1
concesso a un finanziamento di euro 35.000 da restituire in 20 rate costanti Persona_3 trimestrali di euro 1.972,06, con l'applicazione di un tasso variabile pari a 4% in più rispetto alla media mensile Euribor a 3 mesi, mentre per gli interessi moratori si è stabilito un tasso di
3,00 in più.
Alla data di sottoscrizione del contratto, il tasso di interesse è fissato nelle percentuali del
4,663% (TAN) e del 5,030% (TAEG), tenuto conto delle spese, del premio assicurativo e degli accessori compresi nel finanziamento;
quanto agli interessi moratori è stato previsto un tasso pari al 7,663%.
Sebbene la determinazione del tasso di interesse risulti parametrata all'indice Euribor con riguardo sia al tasso corrispettivo che in relazione al tasso di mora, pari a tre punti percentuali in più, ciò non comporta automaticamente la nullità del tasso di interesse.
Giova premettere che, sulla questione relativa all'eventuale nullità dei contratti di mutuo a valle di intese restrittive della concorrenza, si è registrato un contrasto tra la prima e la terza sezione civile della Cassazione (si veda, Cass. sez. III, 12004/2024) e che, di recente, con ordinanza della prima sezione civile del 19.7.2024 è stata rimessa alla Prima Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite la seguente questione:
- se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio "a valle" rispetto all'intesa restrittiva
della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla
Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016,
o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo
risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per
poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
- se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo
parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di
formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.
10 La superiore questione non è destinata ad assumere rilevanza nella fattispecie in esame, atteso che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in data 30.3.2010, mentre l'accertamento delle violazioni delle regole a tutela della concorrenza tramite la manipolazione del tasso
Euribor riguarda un periodo differente, durante il quale non vi è stata alcuna violazione della disciplina antitrust.
Peraltro, come osservato da Cass. n. 12007/2024, il semplice richiamo al parametro Euribor non costituisce causa di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 e 1419 c.c. trattandosi di un indice determinabile in modo costante sulla base di un articolato procedimento di rilevazione che è comunque sottratto al rischio di determinazione unilaterale a cura della banca convenuta.
4.7 Ancora infondato è il motivo di opposizione concernente l'applicazione di modifiche unilaterali (c.d. ius variandi) in violazione dell'art. 118 t.u.b.
Il contratto di conto corrente (art. 16) dà facoltà all'istituto di credito di modificare le condizioni economiche al rapporto, ad esclusione dei tassi di interessi indicizzati, difatti
“qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere espressamente comunicata al cliente per iscritto, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, come previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. (…)”.
In base alla facoltà concordata alla banca, risultano in atti quattro proposte di modifiche unilaterali delle condizioni economiche ex art. 118 T.U.B. (doc. 3, 4, 5 e 6) rispettivamente datate 11.8.2008, 25.3.2010, 2.11.2011, 10.2.2012.
L'opponente, al riguardo, ha comunque contestato del tutto genericamente la modifica in peius di condizioni contrattuali, omettendo di allegare quali variazioni sarebbero state illegittimamente applicate dalla banca.
Ne consegue l'infondatezza, per genericità, della doglianza.
4.8 Con riguardo all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, va ricordato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità di tale commissione, in quanto dotata di un preciso fondamento causale,
consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo
11 (cfr. Cass., sez. I, 19/10/2017 n. 24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009, per contro si è stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato -
per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS,
abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni,
anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano
analoghe esigenze di tutela del cliente".
Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione
"omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento";
dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
12 La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del1 luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1° ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB.
Con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, può dunque ritenersi, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale;
per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nel caso di specie, è legittima la commissione di massimo scoperto inserita nel contratto del
7.3.2008, atteso che è stata prevista l'applicazione di una commissione trimestrale pari a
0,8750% calcolata sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre per utilizzi oltre il fido/occasionali; ugualmente, risulta legittima anche in relazione al contratto del 15.7.2008
per il quale è stato concesso un fido di euro 3.000,00 e in riferimento anche al contratto di concessione di extrafido del 10.12.2008. Nel primo caso, infatti, la CMS è calcolata sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre, secondo un primo limite pari a 0,7250% e un secondo limite pari a 0,8750%, quest'ultimo applicato anche per gli utilizzi oltre fido. Nel secondo caso, i criteri di applicazione della CMS sono identici individuando, però, un solo limite al 0,2500% e un tasso pari a 0,600% per gli utilizzi oltre fido.
Occorre segnalare che detti requisiti di legittimità della CMS risultano mantenuti anche nelle diverse proposte di modifica unilaterali delle condizioni contrattuali e, pertanto, anche in questo caso l'applicazione della commissione risulta legittima.
Alla luce di quanto affermato, la relativa eccezione di nullità deve essere rigettata.
4.9. In merito alla domanda di nullità delle clausole relative a gioco valuta, la stessa non può
trovare accoglimento, stante la genericità del motivo di opposizione.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che non sono state rinvenute operazioni di valore significativo per le quali è possibile contestare l'applicazione di una valuta antergata o postergata che possa avere, in qualche modo, alterato in aumento il tasso effettivo nei confronti del debitore principale e, per di più, parte opponente non ha comunque dimostrato la variazione in aumento in danno al debitore principale.
Dunque, l'eccezione oltre che infondata risulta sfornita di prova e deve essere disattesa.
4.10 Passando ad esaminare le ulteriori doglianze dell'opponente relative al contratto di fideiussione, va integralmente respinta l'eccezione di nullità della fideiussione per 13 l'estinzione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1956 c.c., sul presupposto che la banca avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, consistente nell'avere esteso la scopertura del debitore principale nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali, senza informare la fideiubente sull'andamento del rapporto garantito.
L'attrice, infatti, non ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per la liberazione e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. Al contrario, come correttamente eccepito dalla banca opposta, è
stato documentato che la banca, accortasi della perdurante condizione di sconfinamento del conto, successivamente al rilascio della fideiussione, abbia inviato le lettere raccomandate del
21.1.2013 e del 22.1.2013 (doc. 2) con cui invitava il debitore principale e la garante a regolarizzare la posizione debitoria, recedendo dal contratto di conto corrente e comunicando la revoca del finanziamento.
A ciò si aggiunga che per specifica previsione contrattuale (art. 4 fideiussione) era previsto come onere del garante quello di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e non risulta che il garante abbia assolto a siffatto onere di informazione.
Tenuto conto delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata ed il decreto n. 7740/2013 va dichiarato esecutivo, ai sensi Parte_1 dell'art. 653 c.p.c., nei confronti dell'opponente.
5. La domanda di rettifica dell'importo richiesto in sede monitoria è inammissibile.
Premesso che la banca opposta ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 24.364,34 in relazione ai suindicati rapporti bancari, con l'atto di costituzione in giudizio l'istituto di credito ha chiesto il pagamento di un importo superiore, pari ad euro 30.364,34, deducendo di avere errato nella determinazione del credito.
Orbene, a prescindere dalla possibilità di qualificare erronea la maggiore richiesta avanzata nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., la domanda in esame va comunque qualificata come domanda riconvenzionale. Essa, pertanto, in quanto proposta con la comparsa di risposta depositata il 30.6.2024, dunque successivamente all'udienza indicata nell'originaria citazione del 26.6.2014, è tardiva e quindi inammissibile.
6. Nei rapporti tra e le spese del presente giudizio vanno Parte_1 Controparte_5
compensate in ragione di un terzo, stante il rigetto della riconvenzionale e la reciproca
14 parziale soccombenza;
per i restanti due terzi, tenuto conto della maggiore pregnanza della soccombenza di parte opponente, esse vanno poste a carico della predetta e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.384,66 (due terzi di euro 5.077 calcolato con i valori medi).
L'opponente va condannata al pagamento delle spese in favore di , Controparte_10
nella misura di euro 2.538,50, tenuto conto della definizione della domanda con statuizione di difetto di legittimazione passiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3230/2014
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara l'estromissione di Controparte_1
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_10 rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 7740/2013;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_5
compensa in ragione di un terzo le spese processuali tra e Controparte_5 Parte_1
;
[...]
condanna al pagamento dei restanti due terzi in favore di Parte_1 CP_5
che liquida in euro 3.384,66, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
[...]
condanna al pagamento delle spese nei confronti di Parte_1 Controparte_10
, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
[...]
Così deciso in Catania, il 25.7.2024
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9014/2014 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
elettivamente domiciliata a Catania, via Perugia n. 60, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Corrado Micieli che la rappresenta e difende, giusta procura in atti opponente contro
Controparte_1
con sede legale a viale Europa n. 65, codice fiscale, partita iva e numero
[...] CP_1
iscrizione registro imprese di Catania, e Siracusa in persona del CP_1 P.IVA_1
presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. , elettivamente domiciliata Controparte_2
a Catania, via Ipogeo n. 12, presso lo studio degli avvocati Maria Giovanna Motta e
Giovanni Filippo Motta che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
opposta
e nei confronti di
, con sede legale a Palermo, via Roma n. Controparte_3
457, codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_2
, elettivamente domiciliata a Palermo, piazza Castelnuovo n. 12, presso Controparte_4
lo studio degli avvocati Massimo Sidoti e Daniele Nicoletti che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
1 terza chiamata in causa
a socio unico, con sede legale a Conegliano, via Vittorio Alfieri n Controparte_5
1, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-
Belluno n. in persona del legale rappresentate pro tempore, Sig. P.IVA_3 CP_6
quale cessionaria dei crediti della a mezzo
[...] Controparte_7
atto di cessione pubblicato sulla GURI, Parte Seconda, n. 147 del 14.12.2019 e, per essa,
quale procuratrice con sede legale a IN, via Antonio Bonsignore n. 1, CP_8
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di IN
, in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale del P.IVA_4
17.1.2020 a rogito del notaio n. repertorio 303875 e n. fasc. 35507, Persona_1
elettivamente domiciliata a IN, via Orso Corbino n. 7, presso lo studio degli avvocati
Alessandro Barbaro e Adrea Aloi, giusta procura in atti a rogito del notaio n. Persona_2
repertorio 36936 e n. raccolta 13665
terza interveniente volontaria
********
All'udienza del 8.1.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 24.2.2014, , quale Parte_1
garante di ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Persona_3
7740/2013, con cui le è stato ingiunto, unitamente al debitore principale, il pagamento della somma di euro 24.364,34 in favore di Controparte_1
quale saldo debitorio del conto corrente n. 1756333 del 7.3.2008, del successivo
[...]
contratto di apertura di credito nonché del contratto di finanziamento n. 198948 sottoscritto in data 30.3.2010.
L'opponente, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_3
, ha eccepito: la nullità del decreto ingiuntivo per l'omessa produzione degli
[...] estratti conto non conformi ai sensi dell'art. 50 T.U.B., la nullità dei contratti di apertura di credito e di finanziamento in mancanza di sottoscrizione da parte della banca privi di data
2 certa, l'applicazione di interessi non dovuti e l'illegittima capitalizzazione degli stessi,
l'applicazione di tassi usurari, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento in riferimento all'indice EURIBOR, l'applicazione di competenze non previste in contratto derivanti dalla contabilizzazione dei movimenti del contratto di finanziamento sul conto corrente con duplicazione delle commissioni, l'illegittima variazione nel corso del rapporto del tasso di interesse applicato in assenza di adeguata comunicazione,
l'illegittima postergazione delle valute, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto non adeguata alla legge n. 2/2009, l'estinzione della fideiussione per la violazione, da parte della banca, del principio di buona fede (art. 1956 c.c.).
Con decreto del 14.4.2014 è stata autorizzata la chiamata in causa della terza
[...]
. Controparte_3
Con comparsa di risposta depositata 30.6.2014 si è costituita la Controparte_1
contestando puntualmente la fondatezza dell'opposizione, opponendosi alla richiesta
[...] di CTU e chiedendo la rettifica dell'importo ingiunto nella somma di euro 30.364,34, deducendo la presenza di un errore materiale nel calcolo del saldo debitorio indicato nel ricorso monitorio.
Con comparsa depositata il 26.1.2015 si è costituita la Controparte_3
chiedendo il rigetto delle domande attore proposte nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva, con condanna al pagamento delle spese.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 5.2.2016 è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ed all'udienza del 24.9.2018 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Posta la causa in decisione, con ordinanza del 7.3.2019 la causa è stata rimessa sul ruolo a causa della cessazione dalle funzioni del giudice.
Con atto di intervento del 20.10.2020, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., si è costituita
[...]
e per essa la procuratrice di quale cessionaria dei crediti della CP_5 CP_8 [...]
come da atto di cessione versato in atti e pubblicato sulla Controparte_1
GURI, Parte Seconda, n. 147 del 14.12.2019, facendo proprie le osservazioni di parta opposta, di cui ne ha chiesto l'estromissione dal procedimento.
Con ordinanza del 18.12.2021 la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo dal precedente magistrato a causa di un difetto di comunicazione del decreto di trattazione cartolare.
3 All'esito di alcuni rinvii, all'udienza dell'8.1.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
Controparte_5
Sul punt, va ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Quanto al profilo (distinto) della titolarità del credito, va poi richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n.
4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolare del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio in rapporti oggetto di cessione. Nella stessa direzione si pone la recente ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405), in cui si ribadisce il carattere insufficiente dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allorché non contenga gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e ad affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso anche Cass. civ., Sez.
I, 20.07.2023, n. 21821).
Nel caso di specie, ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale del Controparte_5
14.12.2019 n. 147 attestante la cessione in blocco dei crediti, il contratto di cessione concluso con la e la lista dei crediti ceduti. Tra i rapporti oggetto di Controparte_1
4 cessione rientra senza dubbio il credito per cui è causa, atteso che la cessione ha ad oggetto i
“finanziamenti (incluse le aperture di credito) sorti nel periodo 1960 e 2018.
Sussiste, pertanto, la prova della legittimazione del cessionario.
Merita accoglimento, altresì, la richiesta di estromissione della Controparte_9
in quanto, a seguito della costituzione del successore a titolo particolare ai
[...] sensi dell'art. 111, comma 1, c.p.c., la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111, comma 3, c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
Per tali ragioni, deve dichiararsi l'estromissione dal procedimento della
[...]
. Controparte_1
3. É fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa,
Controparte_10
Come correttamente sostenuto dal terzo chiamato in causa, il rapporto di garanzia opera a favore del debitore principale, dando la facoltà alla banca di recuperare le somme dovute attraverso il fondo di garanzia messo a disposizione di lasciando però inalterata CP_3
la responsabilità del debitore e degli eventuali fideiussori. Si è in presenza di due distinti rapporti giuridici: il primo tra la e la Controparte_10 Controparte_1
in base alla convenzione del 5.8.2009, sottoscritta per facilitare il conseguimento di
[...] finanziamenti per i suoi soci, dando garanzia dell'adempimento attraverso un fondo rischi;
il secondo tra la banca e di cui si è costituita fideiussore Persona_3 Parte_1
e che riguarda l'adempimento della pretesa creditoria che discende dal decreto ingiuntivo opposto.
La convenzione stipulata tra la banca e la cooperativa, in particolare, prevede all'art. 9
(rubricato “recupero del credito”) che: “(…) la Cooperativa potrà autorizzare la Banca alla escussione a prima richiesta della garanzia, previo rilascio della surroga, oppure delegare la
Banca in nome e per conto della Cooperativa del recupero congiunto del credito. In questo caso, la Banca provvederà ad esperire, a sua discrezione, tutti gli atti giudiziari per il recupero del credito, agendo direttamente nei confronti dell'impresa affidata e degli eventuali garanti, quale mandatario della Cooperativa in virtù della presente Convenzione,
nei limiti delle somme garantite e di conserva con le azioni dello stesso. In ogni caso la
Banca, esperiti i primi atti esecutivo (pignoramento, istanza di vendita o di assegnazione)
5 ovvero notificato atto di precetto od ottenuto decreto ingiuntivo, anche se non esecutivo, ovvero ancora presentata l'istanza di fallimento, resta irrevocabilmente autorizzata a prelevare dal conto di cui all'art. 3, dandone contestuale comunicazione alla Cooperativa, una somma corrispondente all'importo dovuto dal socio affidato – per sorte capitale, interessi e spese – decurtato della percentuale di rischio a carico della Banca”. A ciò si aggiunga, quanto previsto dal successivo art. 11, per il quale: “(…) Trascorsi 90 giorni dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa associata finale, la potrà chiedere l'attivazione della garanzia. La CP_1
richiesta di attivazione del fondo deve essere avviata a mediante raccomandata CP_3
con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di messa in moda all'impresa associata (…).”
È chiaro, quindi, che l'escussione del fondo di garanzia resta una mera facoltà per la banca, la quale può attivare la garanzia prevista dalla convenzione per recuperare più velocemente il credito, dovendo, però, agire preliminarmente nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti.
, d'altra parte, ha sottoscritto la lettera di fideiussione accettando la Parte_1 clausola di efficacia (art. 7) per la quale: “La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del medesimo Debitore Garantito.”
Dalle disposizioni soprarichiamate resta, quindi, impregiudicata la responsabilità di
[...]
per il pagamento del debito garantito sicché, non avendo alcun rapporto con Parte_1
la stessa non può agire nei confronti di quest'ultima, trattandosi Controparte_10
difatti di un rapporto distinto e diverso rispetto agli impegni di garanzia prestati a favore di
Persona_3
Per quanto sopra, in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_10
4.1 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione, ha eccepito la Parte_1
nullità del decreto ingiuntivo per la mancata indicazione, nel ricorso monitorio, del conto da cui scaturirebbe il credito e in quanto non risulterebbe sottoscritto il contratto da parte della banca e lo stesso non avrebbe data certa.
La doglianza non è fondata.
6 Risulta documentato che abbia intrattenuto con Persona_3 Controparte_1
i rapporti contrattuali dedotti in giudizio e, segnatamente, il contratto di conto
[...]
corrente allo scoperto n. 1756333 del 7.3.2008 (doc. 1 fascicolo opposta), nonché il contratto di finanziamento n. 1512696 del 30.3.2010 per un importo pari a euro 35.000,00 (doc. 4), prestito convenzionato con . Le obbligazioni assunte dal Controparte_3
debitore sono state garantite da , come da fideiussione del 30.3.2010 Parte_1
(doc. 4 fascicolo opposta).
Ciò detto, la banca ha puntualmente assolto all'onere di puntuale allegazione e prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio, allegando, già in fase monitoria, il contratto di conto corrente di corrispondenza del 7.3.2018 concluso con sul quale Persona_3
erano state concesse due linee di credito del 15.7.2008 e del 10.12.2008 (fido fino a euro
3.000,00 e un ulteriore finanziamento extrafido di euro 2.000,00).
Si applicano, pertanto, le condizioni contrattuali contenute nel conto corrente di corrispondenza, nonché nei contratti di apertura di credito che, per quanto non previsto,
rinviano alle condizioni generali di contratto applicabili al conto corrente già concluso.
4.2 Con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito il difetto di forma Parte_1
scritta dei contratti e la mancanza di data certa, quali cause di nullità contrattuale.
Il motivo di opposizione non è fondato
Dalla documentazione in atti si ricava che sia il contratto di conto corrente sia i contratti di apertura di credito ad esso collegati risultano redatti in forma scritta e hanno data certa, nel rispetto del requisito formale previsto dall'art. 117 t.u.b.; è stata, altresì, data prova della sottoscrizione del contratto da parte del debitore principale.
La mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell'istituto di credito non è causa di nullità
ex art. 117 TUB.
È noto che, sulla questione relativa alla validità del contratto sottoscritto solo dal cliente e non anche da colui che rappresenta l'istituto bancario, le sezioni unite hanno risolto un contrasto formatosi in materia di intermediazione finanziaria, affermando che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente)
dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito
deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella
7 dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti
concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16.1.2018, n. 898). Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta
a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della
durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e
documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art.
117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma
scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale” (tra le tante, Cass. n. 9196/2021).
In applicazione di detti principi giurisprudenziali, anche per i contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina nullità per difetto di forma scritta, laddove il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi presumere il consenso della banca alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'apertura del conto e l'invio degli estratti conto.
4.3 Non merita accoglimento la doglianza di parte opponente secondo cui la banca avrebbe omesso di assolvere all'onere di depositare gli estratti conto del conto corrente.
Ed invero, contrariamente a quanto affermato da , la banca opposta ha Parte_1
depositato già in fase monitoria i contratti (come sopra specificato) e, nelle more del procedimento di opposizione, ha integrato la produzione documentale mediante l0integrale deposito degli estratti conto dall'apertura del rapporto (7.3.2008) fino alla sua estinzione, avvenuta in data 31.3.2013 (doc. 5).
Quanto al contratto di finanziamento non è necessaria la produzione degli estratti conto,
dovendosi precisare che, per previsione contrattuale (art. 2), le parti hanno stabilito l'addebito delle rate sul conto corrente 1756333 acceso presso l'istituto di credito.
4.4 Con riguardo alla doglianza di parte opponente concernente l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, va osservato innanzitutto come la stessa sia generica.
In ogni caso, con specifico riferimento all'applicazione di interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 120 t.u.b., va rilevato che il contratto di conto corrente è stato estinto in data 8 31.3.2013, prima dell'entrata in vigore della legge 147/2013 (decorrente dal 1.1.2014).
Dunque, la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori contenuta nelle condizioni del contratto di conto corrente (cfr. documento di sintesi),
cui sono assoggettate anche le operazioni discendenti dai contratti di apertura di credito, è da ritenersi legittima.
4.5 Non è fondata la censura relativa all'applicazione di interessi usurari.
Ed invero, premesso che dall'esame del contratto di conto corrente e dei relativi documenti di sintesi versati in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in
concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così,
Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
La circostanza che la Corte di legittimità abbia di recente mutato il proprio orientamento, precisando che i decreti ministeriali con cui viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi debbano essere conosciuti dal giudice in quanto fonti del diritto (Cass.
n. 35102/2022) non esonera la parte ad assolvere comunque all'onere di allegazione circa le modalità attraverso cui si intende superata la soglia usuraria.
Nel caso in esame, l'opponente non ha adempiuto all'onere di allegazione su di lei incombente, essendosi limitata ad una prospettazione assolutamente generica concernente il superamento del tasso usurario per effetto della contabilizzazione delle competenze del conto riguardante il finanziamento sul conto corrente;
la stessa ha omesso di indicare la clausola negoziale relativa agli interessi corrispettivi e moratori asseritamente eccedente il tasso usurario, non dovendosi trascurare come la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. colpisca eventualmente i soli interessi moratori, che non si sommano agli interessi corrispettivo,
lasciando impregiudicata la validità dei tassi corrispettivi.
In tale contesto, la richiesta di CTU è stata correttamente reputata esplorativa e, come tale, è
stata disattesa.
4.6 Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione relativa all'applicazione nel contratto di finanziamento di un tasso debitorio indeterminato in quanto calcolato in base all'indice
EURIBOR.
9 Con il contratto di finanziamento del 30.3.2010 ha Controparte_1
concesso a un finanziamento di euro 35.000 da restituire in 20 rate costanti Persona_3 trimestrali di euro 1.972,06, con l'applicazione di un tasso variabile pari a 4% in più rispetto alla media mensile Euribor a 3 mesi, mentre per gli interessi moratori si è stabilito un tasso di
3,00 in più.
Alla data di sottoscrizione del contratto, il tasso di interesse è fissato nelle percentuali del
4,663% (TAN) e del 5,030% (TAEG), tenuto conto delle spese, del premio assicurativo e degli accessori compresi nel finanziamento;
quanto agli interessi moratori è stato previsto un tasso pari al 7,663%.
Sebbene la determinazione del tasso di interesse risulti parametrata all'indice Euribor con riguardo sia al tasso corrispettivo che in relazione al tasso di mora, pari a tre punti percentuali in più, ciò non comporta automaticamente la nullità del tasso di interesse.
Giova premettere che, sulla questione relativa all'eventuale nullità dei contratti di mutuo a valle di intese restrittive della concorrenza, si è registrato un contrasto tra la prima e la terza sezione civile della Cassazione (si veda, Cass. sez. III, 12004/2024) e che, di recente, con ordinanza della prima sezione civile del 19.7.2024 è stata rimessa alla Prima Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite la seguente questione:
- se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio "a valle" rispetto all'intesa restrittiva
della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla
Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016,
o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo
risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per
poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
- se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo
parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di
formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.
10 La superiore questione non è destinata ad assumere rilevanza nella fattispecie in esame, atteso che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in data 30.3.2010, mentre l'accertamento delle violazioni delle regole a tutela della concorrenza tramite la manipolazione del tasso
Euribor riguarda un periodo differente, durante il quale non vi è stata alcuna violazione della disciplina antitrust.
Peraltro, come osservato da Cass. n. 12007/2024, il semplice richiamo al parametro Euribor non costituisce causa di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 e 1419 c.c. trattandosi di un indice determinabile in modo costante sulla base di un articolato procedimento di rilevazione che è comunque sottratto al rischio di determinazione unilaterale a cura della banca convenuta.
4.7 Ancora infondato è il motivo di opposizione concernente l'applicazione di modifiche unilaterali (c.d. ius variandi) in violazione dell'art. 118 t.u.b.
Il contratto di conto corrente (art. 16) dà facoltà all'istituto di credito di modificare le condizioni economiche al rapporto, ad esclusione dei tassi di interessi indicizzati, difatti
“qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere espressamente comunicata al cliente per iscritto, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, come previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. (…)”.
In base alla facoltà concordata alla banca, risultano in atti quattro proposte di modifiche unilaterali delle condizioni economiche ex art. 118 T.U.B. (doc. 3, 4, 5 e 6) rispettivamente datate 11.8.2008, 25.3.2010, 2.11.2011, 10.2.2012.
L'opponente, al riguardo, ha comunque contestato del tutto genericamente la modifica in peius di condizioni contrattuali, omettendo di allegare quali variazioni sarebbero state illegittimamente applicate dalla banca.
Ne consegue l'infondatezza, per genericità, della doglianza.
4.8 Con riguardo all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, va ricordato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità di tale commissione, in quanto dotata di un preciso fondamento causale,
consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo
11 (cfr. Cass., sez. I, 19/10/2017 n. 24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009, per contro si è stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato -
per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS,
abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni,
anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano
analoghe esigenze di tutela del cliente".
Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione
"omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento";
dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
12 La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del1 luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1° ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB.
Con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, può dunque ritenersi, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale;
per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nel caso di specie, è legittima la commissione di massimo scoperto inserita nel contratto del
7.3.2008, atteso che è stata prevista l'applicazione di una commissione trimestrale pari a
0,8750% calcolata sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre per utilizzi oltre il fido/occasionali; ugualmente, risulta legittima anche in relazione al contratto del 15.7.2008
per il quale è stato concesso un fido di euro 3.000,00 e in riferimento anche al contratto di concessione di extrafido del 10.12.2008. Nel primo caso, infatti, la CMS è calcolata sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre, secondo un primo limite pari a 0,7250% e un secondo limite pari a 0,8750%, quest'ultimo applicato anche per gli utilizzi oltre fido. Nel secondo caso, i criteri di applicazione della CMS sono identici individuando, però, un solo limite al 0,2500% e un tasso pari a 0,600% per gli utilizzi oltre fido.
Occorre segnalare che detti requisiti di legittimità della CMS risultano mantenuti anche nelle diverse proposte di modifica unilaterali delle condizioni contrattuali e, pertanto, anche in questo caso l'applicazione della commissione risulta legittima.
Alla luce di quanto affermato, la relativa eccezione di nullità deve essere rigettata.
4.9. In merito alla domanda di nullità delle clausole relative a gioco valuta, la stessa non può
trovare accoglimento, stante la genericità del motivo di opposizione.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che non sono state rinvenute operazioni di valore significativo per le quali è possibile contestare l'applicazione di una valuta antergata o postergata che possa avere, in qualche modo, alterato in aumento il tasso effettivo nei confronti del debitore principale e, per di più, parte opponente non ha comunque dimostrato la variazione in aumento in danno al debitore principale.
Dunque, l'eccezione oltre che infondata risulta sfornita di prova e deve essere disattesa.
4.10 Passando ad esaminare le ulteriori doglianze dell'opponente relative al contratto di fideiussione, va integralmente respinta l'eccezione di nullità della fideiussione per 13 l'estinzione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1956 c.c., sul presupposto che la banca avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, consistente nell'avere esteso la scopertura del debitore principale nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali, senza informare la fideiubente sull'andamento del rapporto garantito.
L'attrice, infatti, non ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per la liberazione e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. Al contrario, come correttamente eccepito dalla banca opposta, è
stato documentato che la banca, accortasi della perdurante condizione di sconfinamento del conto, successivamente al rilascio della fideiussione, abbia inviato le lettere raccomandate del
21.1.2013 e del 22.1.2013 (doc. 2) con cui invitava il debitore principale e la garante a regolarizzare la posizione debitoria, recedendo dal contratto di conto corrente e comunicando la revoca del finanziamento.
A ciò si aggiunga che per specifica previsione contrattuale (art. 4 fideiussione) era previsto come onere del garante quello di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e non risulta che il garante abbia assolto a siffatto onere di informazione.
Tenuto conto delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata ed il decreto n. 7740/2013 va dichiarato esecutivo, ai sensi Parte_1 dell'art. 653 c.p.c., nei confronti dell'opponente.
5. La domanda di rettifica dell'importo richiesto in sede monitoria è inammissibile.
Premesso che la banca opposta ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 24.364,34 in relazione ai suindicati rapporti bancari, con l'atto di costituzione in giudizio l'istituto di credito ha chiesto il pagamento di un importo superiore, pari ad euro 30.364,34, deducendo di avere errato nella determinazione del credito.
Orbene, a prescindere dalla possibilità di qualificare erronea la maggiore richiesta avanzata nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., la domanda in esame va comunque qualificata come domanda riconvenzionale. Essa, pertanto, in quanto proposta con la comparsa di risposta depositata il 30.6.2024, dunque successivamente all'udienza indicata nell'originaria citazione del 26.6.2014, è tardiva e quindi inammissibile.
6. Nei rapporti tra e le spese del presente giudizio vanno Parte_1 Controparte_5
compensate in ragione di un terzo, stante il rigetto della riconvenzionale e la reciproca
14 parziale soccombenza;
per i restanti due terzi, tenuto conto della maggiore pregnanza della soccombenza di parte opponente, esse vanno poste a carico della predetta e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.384,66 (due terzi di euro 5.077 calcolato con i valori medi).
L'opponente va condannata al pagamento delle spese in favore di , Controparte_10
nella misura di euro 2.538,50, tenuto conto della definizione della domanda con statuizione di difetto di legittimazione passiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3230/2014
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara l'estromissione di Controparte_1
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_10 rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 7740/2013;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_5
compensa in ragione di un terzo le spese processuali tra e Controparte_5 Parte_1
;
[...]
condanna al pagamento dei restanti due terzi in favore di Parte_1 CP_5
che liquida in euro 3.384,66, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
[...]
condanna al pagamento delle spese nei confronti di Parte_1 Controparte_10
, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
[...]
Così deciso in Catania, il 25.7.2024
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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