Inammissibile
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03528/2025REG.PROV.COLL.
N. 07839/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7839 del 2024, proposto dalla Ipervolturno II s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e dalla signora UR -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini n.17;
contro
Comune di Caiazzo, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6055 in data 9 luglio 2024.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Noemi Tsuno e Federico Maurizio Ricciardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta dalla signora -OMISSIS-e dalla società Ipervolturno II, ex art. 395, comma 1 n. 4, c.p.c., avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6055 del 9 luglio 2024 che ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, n.-OMISSIS-.
2. Con sentenza del T.a.r per la Campania, sez. VIII, n. 6939 del 2021:
- è stato accolto il ricorso, proposto dalla -OMISSIS-, volto ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Caiazzo in ordine alla diffida tesa all’adozione dei provvedimenti conseguenziali all’accertamento dell’inottemperanza (atto prot. n.5019 del 7.5.2021) dell’ordinanza di demolizione n. 29 del 20 agosto 2020, emessa a carico di -OMISSIS-in qualità di responsabile dell’abuso e proprietaria dell’immobile insistente nel tenimento del comune di Caiazzo, alla via S.P. 330 Km 96+600 (F.lo di Mappa n. 12, p.lle nn. 136 sub. 1, 4, 5 e 7) ed alla declaratoria di accertamento dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere a concludere il procedimento volto ad esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi;
- il comune è stato condannato a provvedere entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza;
- è stato nominato il commissario ad acta , per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, in persona del Prefetto di Caserta;
- il comune è stato condannato alle spese di lite (1.000 euro oltre accessori);
- è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
3. La signora -OMISSIS- e la società hanno proposto appello.
4. Con la menzionata sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6055 del 2024:
a) è stata disattesa la richiesta di declaratoria di c.m.c. in quanto l’istanza ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (t.u. edilizia) presentata da parte appellante non risultava ancora esitata, permanendo pertanto uno stato di non conformità dell’immobile;
b) sono stati respinti con dovizia di argomenti tutti i mezzi di gravame;
c) è stata ritenuta acquisita al patrimonio del comune l’area di sedime;
d) gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite in favore della società Golden Market.
5. Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2024 e depositato il 21 ottobre 2024, gli interessati hanno proposto domanda di revocazione affidata ad un unico complesso motivo (esteso da pagina 8 a pagina 16 del gravame) lamentando che il giudice dell’appello sarebbe incorso nell’errore di aver ritenuto la -OMISSIS- non legittimata a chiedere la sanatoria ex art. 38 t.u. edilizia, nonostante con ordinanza cautelare n.1655/2022 (nel ricorso r.g. n.3684/2022, proposto avverso la dichiarazione di acquisizione nonché il verbale di acquisizione), il T.a.r. Campania aveva sospeso i “provvedimenti di acquisizione” dell’immobile di cui è causa; inoltre, il giudice di seconde cure avrebbe errato nell’affermare che “l’istanza ex art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 presentata da parte appellante (...) non è stata ancora esitata”, in quanto, a dire della ricorrente, la sanatoria sarebbe stata favorevolmente riscontrata da parte del Comune, rimanendosi solo in attesa della “quantificazione della sanzione pecuniaria” da parte della Agenzia delle entrate.
6. In data 23 ottobre 2024 si è costituita la signora-OMISSIS- in proprio e n.q. di legale rappresentante della --OMISSIS-, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda revocatoria.
7. Nel corso del procedimento:
a) parte intimata in data 21 gennaio 2025 ha depositato una memoria e documenti (comunicazione di archiviazione della pratica estimativa da parte dell’Agenzia delle entrate prot. n.18377 del 19.11.2024);
b) parte ricorrente ha depositato memoria di replica in data 18 marzo 2025.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025.
9. Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di riunione al ricorso n.r.g. n.7838/2024, formulata dalla difesa della contro interessata (pagina 2 memoria di costituzione), in quanto: i) vi ostano ragioni di speditezza nella trattazione delle due cause connesse; ii) il coordinamento fra i due giudizi è stato assicurato mediante la trattazione di entrambi i gravami alla medesima udienza pubblica.
10. Il ricorso è inammissibile.
10.1. Occorre ricordare che, per pacifica giurisprudenza (tra le tante, Consiglio di Stato sez. II, 9 dicembre 2024, n.9837; sez. V, 11 settembre 2023, n. 8265), l'errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1 n. 4 c.p.c., è configurabile nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprezzamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio.
10.2. Per essere concretamente rilevante è necessario che l'errore:
- derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente;
- sia accertabile e riscontrabile con immediatezza;
- attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- sussista un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la statuizione contenuta in sentenza.
11. Nel caso in questione, non si può configurare l'errore di fatto revocatorio in quanto lo stesso
a) cade su aspetto che ha costituito espressamente un punto controverso (rigetto della richiesta di parte appellante volta ad ottenere una pronuncia di cessata materia del contendere);
b) sollecita inammissibilmente il giudice della revocazione a rivalutare il thema probandum e decidendum ;
c) cade su una circostanza non determinante rispetto al contenuto della decisione (sez. IV, n. 8063 del 2021): ovvero la frase incidentale – priva di contenuto decisorio e quindi insuscettibile di passare in giudicato - : <<…. dovendosi oltretutto ragionevolmente dubitare della permanenza della legittimazione di parte appellante a presentare la predetta istanza di sanatoria …..>>>.
12. Nel merito, peraltro, occorre sottolineare come l’interessata abbia perpetrato un abuso non sanabile per il tramite di un titolo edilizio invalido e quindi annullato (con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2636/2021, passata in giudicato) e relativamente al quale non ha mai ottenuto un provvedimento di fiscalizzazione ex art. 38 t.u. edilizia, come correttamente rilevato dal giudice d’appello, essendo intervenuto unicamente, al tempo del giudizio, il parere favorevole del comune, ma spettando all’Agenzia delle entrate provvedere alla determinazione dell’importo da versare. Peraltro, come comprovato dalla contro interessata (mediante il documento depositato in questo giudizio, il cui esame è ammissibile, trattandosi di atto sopravvenuto), l’Agenzia delle entrate, giusta comunicazione prot. n.18377 del 19 novembre 2024, ha disposto l’archiviazione della pratica estimativa (prot. n. 20524 del 21 dicembre 2023).
Quanto al secondo profilo, l’ordinanza cautelare n.1655/2022 aveva sospeso l’efficacia del provvedimento di acquisizione impugnato al solo fine di consentire la demolizione spontanea dell’immobile abusivo (il giudizio n.3684/2022 risulta ancora pendente in primo grado).
13. Conclusivamente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.
15. Il collegio rileva, inoltre, che l’inaccoglibilità della domanda di revocazione si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 7998 del 2021; n. 2205 del 2018; n. 2879 del 2017; n. 5497 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016). A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di € 2.000 per ciascun ricorrente, pari a complessivi € 4.000 (cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 2205 del 2018; n. 2116 del 2018; n. 364 del 2017; cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 10.000,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, in favore della -OMISSIS-.
Condanna, altresì, ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di € 2.000,00 (duemila) da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti privati menzionati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.