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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5849/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5849/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Pedarra Giuseppe, giusta procura in atti;
Parte_1
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv.to Vasco Anna Maria, giusta procura in atti;
Controparte_1
CONVENUTA
, con il patrocinio dell'avv.to Gianpaolo Impagnatiello e dell'avv. Floriana Romano CP_2
giusta procura in atti;
CONVENUTA
, , con il patrocinio dell'avv.to Alessandro Controparte_3 Controparte_4
Sillani, giusta procura in atti;
CONVENUTE
, , , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, con il patrocinio dell'avv.to Lorenzo Taggio, giusta procura in atti;
Controparte_9
CONVENUTE
OGGETTO: divisione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3 febbraio 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
, premesso che in data 8.10.2013 decedeva il sig. e che lo Parte_1 Controparte_10
stesso era titolare di numerosi beni immobili, nonché di quote societarie, dettagliatamente indicati in citazione, chiamava in giudizio gli odierni convenuti, quali eredi del de cuius e litisconsorti necessari, chiedendo lo scioglimento della comunione delle partecipazioni societarie cadute in successione e dei beni mobili e immobili ad esse facenti capo, contestualmente chiedendo, in via cautelare, il sequestro giudiziario degli stessi.
Si costituivano e eccependo in via preliminare il Controparte_4 Controparte_3
mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, chiedendo, in ogni caso, procedersi all'eventuale divisione previa imputazione delle somme di cui gli altri eredi erano debitori nei confronti del de cuius e conferimento in collazione delle donazioni dirette e indirette ricevute in vita.
Si costituivano e chiedendo, in via preliminare, l'esperimento CP_2 Controparte_1
della procedura di mediazione e, nel merito, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto delle quote effettivamente spettanti agli eredi.
Si costituivano , , , e CP_5 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9
, contestando la domanda attorea e chiedendo, ai fini della divisione, tenersi conto CP_8
delle dinamiche patrimoniali dei singoli coeredi e del de cuius, previa stima del compendio ereditario e redazione di un progetto di divisione che tenga conto dei rispettivi diritti e della formazione delle quote.
Con provvedimento in data 13.09.2021, veniva disposta la riunione del fascicolo n.
3156/2019 R.G., concernente la domanda di lesione della quota di legittima proposta da , CP_2
a quello rubricato al n. 5849/2018 RG., concernente la domanda di divisione proposta da
[...]
Pt_1
Con ordinanza del 17.06.2022, il Giudice dichiarava la decadenza di in ordine CP_2
alla domanda di riduzione per lesione di quota di legittima e, rilevato che vi era richiesta dell'attore di limitare l'indagine peritale alle sole quote di partecipazione societarie, invitava le parti a precisare se intendessero procedere allo scioglimento parziale della comunione, per ciò da intendersi come limitato alle quote di partecipazione detenute dal de cuius e cadute in successione.
Con ordinanza resa in data 23.06.2023, il Giudice, rilevato tra le parti non vi era stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, osservato che erano maturate le preclusioni istruttorie e che nessuna delle parti aveva prodotto i titoli di proprietà e/o di provenienza degli immobili della cui divisione trattasi, ritenuta la causa matura per la decisione, sottoponeva al contraddittorio delle parti la questione di cui in parte motiva, assegnando termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note sulla medesima questione e rinviando la causa all'udienza del 3 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente, si richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all' art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall' art. 115
c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (Cass., sez. III, 26/06/2018, n. 16800).
3. Sempre in via preliminare, si ribadiscono le considerazioni svolte con ordinanza del 17 giugno 2022 in riferimento alla tardività della domanda di lesione della quota di legittima formulata da , in quanto proposta, nel presente giudizio di divisione ereditaria, in forma tardiva CP_2
rispetto al termine decadenziale di cui all'art. 167 cod. proc. civ., essendo stata depositata la relativa comparsa di costituzione oltre il termine di 20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione.
Ed infatti, con provvedimento in data 13.09.2021, è stata disposta la riunione del fascicolo n.
3156/2019 R.G., concernente la domanda di lesione della quota di legittima proposta da , CP_2
a quello rubricato al n. 5849/2018 RG., concernente la domanda di divisione proposta da
[...]
Pt_1
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui
“Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo(…).
Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata” (cfr. Cass.
05/10/2018, n.24529 15/01/2015, n.567); precisando che anche “nel caso di riunione di cause, in rapporto di continenza, pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alla scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, nè alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, nè alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente” (Cass. 02/07/2021,
n. 18808).
Pertanto, nel caso di specie, la proposizione della domanda per lesione della quota di legittima con autonomo giudizio e ad un anno di distanza dall'instaurato procedimento di divisione, allorquando la stessa avrebbe dovuto e potuto (essendo i presupposti sui cui si fonda la domanda conosciuti già al tempo del procedimento di divisione e non essendo stato dedotto alcun fatto sopravvenuto) tempestivamente essere proposta nel giudizio di divisione in via riconvenzionale, costituisce un abuso del processo volto ad aggirare le decadenze processuali già maturate, con ciò concludendosi per la dichiarazione di decadenza dalla relativa domanda nel presente giudizio.
4. Nel merito, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è infondata e va pertanto rigettata, per i motivi che seguono.
Deve premettersi, in punto di diritto, che ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di “giudizio petitorio”; cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima e di petitio hereditatis, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., n. 6202/1982). Pertanto, nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti debbono fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale;
prova che, in base a quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere fornita né con la semplice produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia,
l'atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., n. 11115/1997).
Lo scioglimento della comunione, infatti, laddove vengano in gioco beni immobili, si fonda su una situazione di comproprietà, per cui, l'accertamento di tale diritto, rappresenta un antecedente logico giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio.
Tali assunti devono ritenersi operanti, inoltre, per qualunque giudizio avente ad oggetto domande di scioglimento di comunioni su beni immobili, che si tratti di comunioni ereditarie, di comunioni ordinarie o di comunioni speciali.
Applicando tali principi al caso di specie consegue l'infondatezza della domanda giudiziale di scioglimento della comunione (e di conseguenza tutte le ulteriori domande ad esse relative), la quale va, pertanto, respinta.
Rileva, invero, il Tribunale che nessun documento probante la proprietà dei beni immobili indicati in citazione in capo al de cuius al momento della morte, è stato prodotto in giudizio.
Se, infatti, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio in ordine all'effettiva appartenenza al de cuius dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo al de cuius è stato, infatti, prodotto: né il titolo di provenienza (id est il titolo d'acquisto dei beni in capo ai defunti, neppure mai indicato negli atti di causa) né le ispezioni della conservatoria dei RR.II. Le parti si sono infatti limitate ad allegare ai propri atti il certificato di morte, le dichiarazioni di successione, copia del testamento e null'altro hanno prodotto al fine di provare la proprietà dei beni.
Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto, il titolo di provenienza in favore del de cuius, degli immobili indicati in citazione.
In definitiva, la mancanza della documentazione sopra indicata importa, nel caso in esame, che alcuna divisione può essere disposta, non avendo il Tribunale alcuna contezza della titolarità dei beni indicati in citazione in capo, dapprima, al de cuius e, poi, alle odierne parti in causa.
A tali carenze probatorie neppure si può sopperire mediante la sola Consulenza Tecnica
d'Ufficio. È noto, infatti, che a tali carenze probatorie non possa ovviarsi con una Consulenza
Tecnica d'Ufficio che non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così Cass., ord. n. 30218/2017; Cass., ord. n.
3130/2011). In tal senso, la c.t.u. può essere disposta esclusivamente per la conoscenza di fatti che, richiedendo una particolare e specifica preparazione specialistica, richiedono l'intervento di un tecnico a condizione, però, che si tratti di fatti debitamente allegati, poiché questo mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'allegazione e dalla prova delle circostanze che assume (così Cass., n. 9522/2012; Cass., n. 3191/2006).
Va dunque fatta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei procedimenti di scioglimento di comunioni, ordinarie o ereditarie, sulle parti ricade l'onere di produrre i titoli di acquisto dei beni, idonei quindi a comprovare che i beni siano ancora nella loro titolarità alla data di proposizione della domanda.
Ciò sul presupposto che la titolarità del bene dividendo si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, sicché le parti hanno il preciso onere di fornire una prova rigorosa del diritto dominicale, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva e finanche dalla mancata contestazione delle parti sul punto, giacché la controversia in ordine alla proprietà, in un giudizio di scioglimento di comunione, non può prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà dei suddetti beni in capo ai comproprietari (così Trib. S.M. Capua V., 18/05/2018, n.
1711). E' stato al riguardo limpidamente affermato che “chi intenda promuovere un giudizio di divisione debba assicurarsi di depositare la documentazione volta a dimostrare la titolarità dei beni in capo al dante causa dei condividenti;
l'omesso adempimento di tale onere probatorio, risolvendosi nel difetto di prova di un fatto costitutivo della domanda di divisione (ossia: la titolarità del bene in capo al defunto, e dunque la sua appartenenza all'asse ereditario), impone il rigetto della domanda, alla stessa maniera per cui, in un qualsiasi giudizio, la mancata produzione del titolo del diritto fatto valere conduce al rigetto della domanda” (così Trib. Palermo,
29/03/2017), sul presupposto – di cui si è ampiamente dato conto in precedenza – secondo cui la mancata produzione del titolo di proprietà dei beni in capo ai condividenti o al loro dante causa impedisce di accertare la contitolarità dei beni comuni, ed impone il rigetto della domanda, salva l'ipotesi in cui il titolo costitutivo della proprietà venga individuato nell'usucapione, e cioè in un acquisito a titolo originario che prescinda da un atto avente i requisiti formali di cui all'art. 1350 c.c.
Detta impostazione è peraltro pienamente coerente con la tesi della natura costitutivo- traslativa dell'atto divisionale, recentemente affermata dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite,
7.10.2019, n. 25021 e, prima ancora, dalla più autorevole dottrina.
La tesi, ormai superata, della natura dichiarativa e retroattiva della divisione, traeva spunto dal dettato normativo di cui all'art. 757 c.c., secondo cui ciascun singolo erede acquista direttamente dal de cuius e non dagli altri condividenti ed è come se la comunione non fosse mai esistita (da ultimo, si v. Cass., n. 26351/2017 e Cass., n. 17061/2011): aderendo a questa tesi, l'atto divisionale dovrebbe essere qualificato come un negozio di accertamento diretto a chiarire - appunto ad accertare - le quote dei singoli condividenti, senza alcuna funzione innovativa.
Tale orientamento, come anticipato, è stato ormai definitivamente superato dalle Sezioni
Unite, secondo cui “è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa”, ciò sull'evidente presupposto che “lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la (com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi ("aliquid datum, aliquid retentum"); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà”.
Le Sezioni Unite hanno quindi definitivamente aderito alla tesi della natura costitutivo- traslativa della divisione (convenzionale o giudiziale), ritenendo, in particolare, che con l'atto divisorio si verifica un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente assolutamente coerente con la sua natura costitutiva e comunque logicamente precedente ed indipendente rispetto all'effetto retroattivo. Ed invero, l'art. 757 c.c., lungi dall'implicare una visione dichiarativa, si limita a prevedere una “fictio legis” in forza della quale il condividente si considera unico proprietario sin dal momento dell'apertura della successione. In questo modo, al fine di assicurare l'immediata successione dei condividenti al comune autore, il legislatore fa retroagire l'efficacia costitutiva della divisione al momento dell'apertura della successione, con conseguente soppressione della situazione intermedia. E' dunque lo stesso art. 757 c.c. che lega l'efficacia retroattiva ad atti tipicamente di natura costitutivo-traslativa: in tal senso, afferma la detta pronunzia che “l'art. 757 c.c. - laddove prevede che l'efficacia retroattiva si estende a tutti i beni ereditari pervenuti al coerede "anche per acquisto all'incanto" - attribuisce espressamente
l'efficacia retroattiva ad atti con effetti costitutivi-traslativi, come l'acquisto dei beni in comunione che il compartecipe faccia mediante compravendita o all'incanto (artt. 719 e 720 c.c.)”.
Alla tesi della natura costitutivo-traslativa dell'atto divisionale, sia esso giudiziale o convenzionale, consegue inevitabilmente il rafforzamento degli oneri probatori posti in capo alle parti in merito alla titolarità dei beni dividendi.
Questo giudice non ignora il precedente di legittimità rappresentato dall'ordinanza n. 10067/2020 della Corte di Cassazione, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita”.
Pur tuttavia, si rileva come, in primo luogo, il pronunciamento di legittimità appena menzionato desti forti perplessità laddove muove dalla premessa teorica della natura dichiarativa dell'atto di divisione ereditaria, abbracciando così un orientamento oramai superato dall'autorevole precedente rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25021/2019, che, come detto, aderendo alla tesi della natura costitutivo-traslativa della divisione (convenzionale o giudiziale), implicitamente quanto inevitabilmente rafforza gli oneri probatori in capo a coloro che richiedano lo scioglimento di una comunione ereditaria (effetto opposto rispetto a quello che, invece, nella pronuncia in esame, deriva dall'affermata natura dichiarativa della divisione ereditaria).
Ad ogni modo, al di là del pur rilevantissimo profilo appena evidenziato, l'ordinanza in oggetto entra nel merito ed approfondisce la sola questione della fondatezza della tesi per cui la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva), “a prescindere della prova della comproprietà”, impedisca la verifica del contraddittorio in rapporto all'eventuale esistenza di creditori iscritti, litisconsorti necessari nella divisione giudiziale ai sensi degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. (per giungere alla conclusione che “In ogni caso è infondata la tesi, talvolta proposta nella giurisprudenza di merito, che la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell'immobile pignorato, costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della domanda”).
Quanto alla prova della proprietà dei beni immobili in comunione – che è ciò che qui più interessa – invece, premessa necessaria del ragionamento dei giudici di legittimità, anche nell'arresto pretorio in esame, è che “In linea teorica deve riconoscersi che, nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà”.
A riprova di tanto, i giudici di legittimità, nel decidere il motivo di ricorso che aveva ad oggetto la parte della pronuncia impugnata in cui la corte aveva ordinato la divisione dell'immobile nonostante la mancata produzione del titolo di provenienza in capo alla defunta e la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva), hanno dovuto premettere che la corte d'appello aveva accolto la domanda di divisione dei convenuti “accertando la proprietà comune del fondo per titolo ereditario: quindi la proprietà della comune dante causa”. Sullo specifico tema della necessità di produrre in giudizio il titolo di provenienza del bene immobile, a ben vedere, la Corte si è quindi limitata a condividere quanto affermato dalla corte d'appello, secondo cui, in presenza di sentenza che aveva statuito positivamente sulla comproprietà del fondo e sul diritto alla divisione, non fossero consentite ulteriori discussioni al riguardo (in applicazione del principio secondo cui “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate in sede di impugnazione, non con la sentenza definitiva resa successivamente dal medesimo giudice”; cfr.
Cass. n. 2570/1981).
Ragion per cui, da un lato, il precedente di legittimità citato non si ritiene pienamente condivisibile, per i motivi esposti, nelle sue premesse teoriche, e, dall'altro, è parzialmente inconferente rispetto al caso di specie, in cui non è stata fornita la prova della proprietà del bene ereditario in capo al de cuius e, conseguentemente, ai suoi eredi, non essendosi limitate le parti ad omettere la produzione in atti del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio
(ovvero della certificazione notarile sostitutiva), ma non avendo ella neppure fornito alcuna prova utile della titolarità degli immobili (mediante, innanzitutto, la produzione del relativo titolo di acquisto).
Infine, deve darsi precisazione che lo scioglimento della divisione ereditaria si presenta per sua natura “universale” atteso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario al fine di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Va precisato, in relazione alle domande in esame, che il principio dell'universalità della divisione ereditaria è suscettibile di deroghe, legislative o convenzionali, che tuttavia non ricorrono nel caso di specie;
non quelle tipizzate dal legislatore ma neanche altre di natura convenzionale atteso che, nel caso di specie, non risulta prodotto alcun accordo tra le parti dal quale possa emergere l'interesse delle stesse alla divisione parziale dell'asse ereditario.
Al riguardo, con pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura "universale", nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione. Nondimeno, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, oltre
a trovare eccezioni legislativamente previste (art. 713, comma 3; artt. 720,722 e 1112 c.c.), può essere derogato dall'accordo unanime dei condividenti. Tale conclusione poggia sul disposto dell'art. 762 c.c., il quale, stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma determina solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena validità ed efficacia della "divisione parziale" ed esclude la possibilità di considerare tale divisione come una struttura negoziale provvisoria e priva di autonomia (cfr. Cass., Sez. 2, n. 8448 del 03/09/1997, che ha affermato l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, ai sensi dell'art. 763 c.c., anche rispetto alla sola divisione parziale). Questa Suprema Corte ha perciò affermato che è possibile una "divisione parziale" dei beni ereditari (in questo senso, Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. Un., n. 1145 del
24/03/1977), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del
08/04/2016; Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011; Cass., Sez.
2, n. 10220 del 29/11/1994; per l'affermazione del carattere abnorme dell'ordinanza del giudice che approvi un progetto di divisione parziale dei beni ereditari in difetto di consenso esplicito di tutti i condividenti, v. Cass., Sez. 2, n. 4699 del 24/05/1990; Cass., Sez. 2, n. 1297 del 23/02/1980;
Cass., Sez. 2, n. 1012 del 12/02/1980)…” (Cass. Civ. Sez. Un. n. 25021/2019).
La Suprema Corte, con recente pronuncia, ha poi ribadito che “In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto e salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione” (Cass.
14/01/2022, n.1065).
Dunque, nel caso in esame, poiché che tra le parti non vi è stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, la natura unitaria del giudizio di divisione – stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass., 8.11.1983, n. 6591) – preclude la pronuncia sia sulla domanda volta alla divisione dei beni facenti pa rte del patrimonio mobiliare del de cuius, sia su quelle di accertamento delle donazioni indirette e dirette ricevute in vita dal de cuius, di collazione, e di tutte le eccezioni e questioni ad esse conseguenti.
In definitiva, in applicazione del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, così come previsto dall'art. 2697 c.c., in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta, con conseguente integrale rigetto, per tutte le esposte ragioni, della formulata domanda giudiziale di divisione della comunione ereditaria, nonché della richiesta di attribuzione di beni e di tutte le ulteriori spiegate richieste avanzate dalle parti, qualificabili quali meri corollari della principale domanda scioglimento della comunione in questione di cui al presente giudizio, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti nel corso del giudizio.
5. In ordine alle spese di lite, comprese quelle del sequestro giudiziario attivato in corso di causa, alla luce della natura del procedimento di divisione giudiziale nonché dell'assorbimento delle domande e questioni reciprocamente formulate dalle parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., le stesse si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la decadenza di in ordine alla domanda di riduzione per lesione di CP_2
quota di legittima;
2) rigetta la domanda di divisione dei beni proposta e le altre domande ed eccezioni ad essa conseguenti;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia, in data 04/02/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5849/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Pedarra Giuseppe, giusta procura in atti;
Parte_1
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv.to Vasco Anna Maria, giusta procura in atti;
Controparte_1
CONVENUTA
, con il patrocinio dell'avv.to Gianpaolo Impagnatiello e dell'avv. Floriana Romano CP_2
giusta procura in atti;
CONVENUTA
, , con il patrocinio dell'avv.to Alessandro Controparte_3 Controparte_4
Sillani, giusta procura in atti;
CONVENUTE
, , , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, con il patrocinio dell'avv.to Lorenzo Taggio, giusta procura in atti;
Controparte_9
CONVENUTE
OGGETTO: divisione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3 febbraio 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
, premesso che in data 8.10.2013 decedeva il sig. e che lo Parte_1 Controparte_10
stesso era titolare di numerosi beni immobili, nonché di quote societarie, dettagliatamente indicati in citazione, chiamava in giudizio gli odierni convenuti, quali eredi del de cuius e litisconsorti necessari, chiedendo lo scioglimento della comunione delle partecipazioni societarie cadute in successione e dei beni mobili e immobili ad esse facenti capo, contestualmente chiedendo, in via cautelare, il sequestro giudiziario degli stessi.
Si costituivano e eccependo in via preliminare il Controparte_4 Controparte_3
mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, chiedendo, in ogni caso, procedersi all'eventuale divisione previa imputazione delle somme di cui gli altri eredi erano debitori nei confronti del de cuius e conferimento in collazione delle donazioni dirette e indirette ricevute in vita.
Si costituivano e chiedendo, in via preliminare, l'esperimento CP_2 Controparte_1
della procedura di mediazione e, nel merito, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto delle quote effettivamente spettanti agli eredi.
Si costituivano , , , e CP_5 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9
, contestando la domanda attorea e chiedendo, ai fini della divisione, tenersi conto CP_8
delle dinamiche patrimoniali dei singoli coeredi e del de cuius, previa stima del compendio ereditario e redazione di un progetto di divisione che tenga conto dei rispettivi diritti e della formazione delle quote.
Con provvedimento in data 13.09.2021, veniva disposta la riunione del fascicolo n.
3156/2019 R.G., concernente la domanda di lesione della quota di legittima proposta da , CP_2
a quello rubricato al n. 5849/2018 RG., concernente la domanda di divisione proposta da
[...]
Pt_1
Con ordinanza del 17.06.2022, il Giudice dichiarava la decadenza di in ordine CP_2
alla domanda di riduzione per lesione di quota di legittima e, rilevato che vi era richiesta dell'attore di limitare l'indagine peritale alle sole quote di partecipazione societarie, invitava le parti a precisare se intendessero procedere allo scioglimento parziale della comunione, per ciò da intendersi come limitato alle quote di partecipazione detenute dal de cuius e cadute in successione.
Con ordinanza resa in data 23.06.2023, il Giudice, rilevato tra le parti non vi era stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, osservato che erano maturate le preclusioni istruttorie e che nessuna delle parti aveva prodotto i titoli di proprietà e/o di provenienza degli immobili della cui divisione trattasi, ritenuta la causa matura per la decisione, sottoponeva al contraddittorio delle parti la questione di cui in parte motiva, assegnando termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note sulla medesima questione e rinviando la causa all'udienza del 3 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente, si richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all' art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall' art. 115
c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (Cass., sez. III, 26/06/2018, n. 16800).
3. Sempre in via preliminare, si ribadiscono le considerazioni svolte con ordinanza del 17 giugno 2022 in riferimento alla tardività della domanda di lesione della quota di legittima formulata da , in quanto proposta, nel presente giudizio di divisione ereditaria, in forma tardiva CP_2
rispetto al termine decadenziale di cui all'art. 167 cod. proc. civ., essendo stata depositata la relativa comparsa di costituzione oltre il termine di 20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione.
Ed infatti, con provvedimento in data 13.09.2021, è stata disposta la riunione del fascicolo n.
3156/2019 R.G., concernente la domanda di lesione della quota di legittima proposta da , CP_2
a quello rubricato al n. 5849/2018 RG., concernente la domanda di divisione proposta da
[...]
Pt_1
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui
“Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo(…).
Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata” (cfr. Cass.
05/10/2018, n.24529 15/01/2015, n.567); precisando che anche “nel caso di riunione di cause, in rapporto di continenza, pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alla scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, nè alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, nè alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente” (Cass. 02/07/2021,
n. 18808).
Pertanto, nel caso di specie, la proposizione della domanda per lesione della quota di legittima con autonomo giudizio e ad un anno di distanza dall'instaurato procedimento di divisione, allorquando la stessa avrebbe dovuto e potuto (essendo i presupposti sui cui si fonda la domanda conosciuti già al tempo del procedimento di divisione e non essendo stato dedotto alcun fatto sopravvenuto) tempestivamente essere proposta nel giudizio di divisione in via riconvenzionale, costituisce un abuso del processo volto ad aggirare le decadenze processuali già maturate, con ciò concludendosi per la dichiarazione di decadenza dalla relativa domanda nel presente giudizio.
4. Nel merito, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è infondata e va pertanto rigettata, per i motivi che seguono.
Deve premettersi, in punto di diritto, che ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di “giudizio petitorio”; cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima e di petitio hereditatis, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., n. 6202/1982). Pertanto, nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti debbono fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale;
prova che, in base a quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere fornita né con la semplice produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia,
l'atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., n. 11115/1997).
Lo scioglimento della comunione, infatti, laddove vengano in gioco beni immobili, si fonda su una situazione di comproprietà, per cui, l'accertamento di tale diritto, rappresenta un antecedente logico giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio.
Tali assunti devono ritenersi operanti, inoltre, per qualunque giudizio avente ad oggetto domande di scioglimento di comunioni su beni immobili, che si tratti di comunioni ereditarie, di comunioni ordinarie o di comunioni speciali.
Applicando tali principi al caso di specie consegue l'infondatezza della domanda giudiziale di scioglimento della comunione (e di conseguenza tutte le ulteriori domande ad esse relative), la quale va, pertanto, respinta.
Rileva, invero, il Tribunale che nessun documento probante la proprietà dei beni immobili indicati in citazione in capo al de cuius al momento della morte, è stato prodotto in giudizio.
Se, infatti, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio in ordine all'effettiva appartenenza al de cuius dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo al de cuius è stato, infatti, prodotto: né il titolo di provenienza (id est il titolo d'acquisto dei beni in capo ai defunti, neppure mai indicato negli atti di causa) né le ispezioni della conservatoria dei RR.II. Le parti si sono infatti limitate ad allegare ai propri atti il certificato di morte, le dichiarazioni di successione, copia del testamento e null'altro hanno prodotto al fine di provare la proprietà dei beni.
Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto, il titolo di provenienza in favore del de cuius, degli immobili indicati in citazione.
In definitiva, la mancanza della documentazione sopra indicata importa, nel caso in esame, che alcuna divisione può essere disposta, non avendo il Tribunale alcuna contezza della titolarità dei beni indicati in citazione in capo, dapprima, al de cuius e, poi, alle odierne parti in causa.
A tali carenze probatorie neppure si può sopperire mediante la sola Consulenza Tecnica
d'Ufficio. È noto, infatti, che a tali carenze probatorie non possa ovviarsi con una Consulenza
Tecnica d'Ufficio che non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così Cass., ord. n. 30218/2017; Cass., ord. n.
3130/2011). In tal senso, la c.t.u. può essere disposta esclusivamente per la conoscenza di fatti che, richiedendo una particolare e specifica preparazione specialistica, richiedono l'intervento di un tecnico a condizione, però, che si tratti di fatti debitamente allegati, poiché questo mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'allegazione e dalla prova delle circostanze che assume (così Cass., n. 9522/2012; Cass., n. 3191/2006).
Va dunque fatta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei procedimenti di scioglimento di comunioni, ordinarie o ereditarie, sulle parti ricade l'onere di produrre i titoli di acquisto dei beni, idonei quindi a comprovare che i beni siano ancora nella loro titolarità alla data di proposizione della domanda.
Ciò sul presupposto che la titolarità del bene dividendo si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, sicché le parti hanno il preciso onere di fornire una prova rigorosa del diritto dominicale, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva e finanche dalla mancata contestazione delle parti sul punto, giacché la controversia in ordine alla proprietà, in un giudizio di scioglimento di comunione, non può prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà dei suddetti beni in capo ai comproprietari (così Trib. S.M. Capua V., 18/05/2018, n.
1711). E' stato al riguardo limpidamente affermato che “chi intenda promuovere un giudizio di divisione debba assicurarsi di depositare la documentazione volta a dimostrare la titolarità dei beni in capo al dante causa dei condividenti;
l'omesso adempimento di tale onere probatorio, risolvendosi nel difetto di prova di un fatto costitutivo della domanda di divisione (ossia: la titolarità del bene in capo al defunto, e dunque la sua appartenenza all'asse ereditario), impone il rigetto della domanda, alla stessa maniera per cui, in un qualsiasi giudizio, la mancata produzione del titolo del diritto fatto valere conduce al rigetto della domanda” (così Trib. Palermo,
29/03/2017), sul presupposto – di cui si è ampiamente dato conto in precedenza – secondo cui la mancata produzione del titolo di proprietà dei beni in capo ai condividenti o al loro dante causa impedisce di accertare la contitolarità dei beni comuni, ed impone il rigetto della domanda, salva l'ipotesi in cui il titolo costitutivo della proprietà venga individuato nell'usucapione, e cioè in un acquisito a titolo originario che prescinda da un atto avente i requisiti formali di cui all'art. 1350 c.c.
Detta impostazione è peraltro pienamente coerente con la tesi della natura costitutivo- traslativa dell'atto divisionale, recentemente affermata dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite,
7.10.2019, n. 25021 e, prima ancora, dalla più autorevole dottrina.
La tesi, ormai superata, della natura dichiarativa e retroattiva della divisione, traeva spunto dal dettato normativo di cui all'art. 757 c.c., secondo cui ciascun singolo erede acquista direttamente dal de cuius e non dagli altri condividenti ed è come se la comunione non fosse mai esistita (da ultimo, si v. Cass., n. 26351/2017 e Cass., n. 17061/2011): aderendo a questa tesi, l'atto divisionale dovrebbe essere qualificato come un negozio di accertamento diretto a chiarire - appunto ad accertare - le quote dei singoli condividenti, senza alcuna funzione innovativa.
Tale orientamento, come anticipato, è stato ormai definitivamente superato dalle Sezioni
Unite, secondo cui “è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa”, ciò sull'evidente presupposto che “lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la (com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi ("aliquid datum, aliquid retentum"); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà”.
Le Sezioni Unite hanno quindi definitivamente aderito alla tesi della natura costitutivo- traslativa della divisione (convenzionale o giudiziale), ritenendo, in particolare, che con l'atto divisorio si verifica un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente assolutamente coerente con la sua natura costitutiva e comunque logicamente precedente ed indipendente rispetto all'effetto retroattivo. Ed invero, l'art. 757 c.c., lungi dall'implicare una visione dichiarativa, si limita a prevedere una “fictio legis” in forza della quale il condividente si considera unico proprietario sin dal momento dell'apertura della successione. In questo modo, al fine di assicurare l'immediata successione dei condividenti al comune autore, il legislatore fa retroagire l'efficacia costitutiva della divisione al momento dell'apertura della successione, con conseguente soppressione della situazione intermedia. E' dunque lo stesso art. 757 c.c. che lega l'efficacia retroattiva ad atti tipicamente di natura costitutivo-traslativa: in tal senso, afferma la detta pronunzia che “l'art. 757 c.c. - laddove prevede che l'efficacia retroattiva si estende a tutti i beni ereditari pervenuti al coerede "anche per acquisto all'incanto" - attribuisce espressamente
l'efficacia retroattiva ad atti con effetti costitutivi-traslativi, come l'acquisto dei beni in comunione che il compartecipe faccia mediante compravendita o all'incanto (artt. 719 e 720 c.c.)”.
Alla tesi della natura costitutivo-traslativa dell'atto divisionale, sia esso giudiziale o convenzionale, consegue inevitabilmente il rafforzamento degli oneri probatori posti in capo alle parti in merito alla titolarità dei beni dividendi.
Questo giudice non ignora il precedente di legittimità rappresentato dall'ordinanza n. 10067/2020 della Corte di Cassazione, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita”.
Pur tuttavia, si rileva come, in primo luogo, il pronunciamento di legittimità appena menzionato desti forti perplessità laddove muove dalla premessa teorica della natura dichiarativa dell'atto di divisione ereditaria, abbracciando così un orientamento oramai superato dall'autorevole precedente rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25021/2019, che, come detto, aderendo alla tesi della natura costitutivo-traslativa della divisione (convenzionale o giudiziale), implicitamente quanto inevitabilmente rafforza gli oneri probatori in capo a coloro che richiedano lo scioglimento di una comunione ereditaria (effetto opposto rispetto a quello che, invece, nella pronuncia in esame, deriva dall'affermata natura dichiarativa della divisione ereditaria).
Ad ogni modo, al di là del pur rilevantissimo profilo appena evidenziato, l'ordinanza in oggetto entra nel merito ed approfondisce la sola questione della fondatezza della tesi per cui la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva), “a prescindere della prova della comproprietà”, impedisca la verifica del contraddittorio in rapporto all'eventuale esistenza di creditori iscritti, litisconsorti necessari nella divisione giudiziale ai sensi degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. (per giungere alla conclusione che “In ogni caso è infondata la tesi, talvolta proposta nella giurisprudenza di merito, che la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell'immobile pignorato, costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della domanda”).
Quanto alla prova della proprietà dei beni immobili in comunione – che è ciò che qui più interessa – invece, premessa necessaria del ragionamento dei giudici di legittimità, anche nell'arresto pretorio in esame, è che “In linea teorica deve riconoscersi che, nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà”.
A riprova di tanto, i giudici di legittimità, nel decidere il motivo di ricorso che aveva ad oggetto la parte della pronuncia impugnata in cui la corte aveva ordinato la divisione dell'immobile nonostante la mancata produzione del titolo di provenienza in capo alla defunta e la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva), hanno dovuto premettere che la corte d'appello aveva accolto la domanda di divisione dei convenuti “accertando la proprietà comune del fondo per titolo ereditario: quindi la proprietà della comune dante causa”. Sullo specifico tema della necessità di produrre in giudizio il titolo di provenienza del bene immobile, a ben vedere, la Corte si è quindi limitata a condividere quanto affermato dalla corte d'appello, secondo cui, in presenza di sentenza che aveva statuito positivamente sulla comproprietà del fondo e sul diritto alla divisione, non fossero consentite ulteriori discussioni al riguardo (in applicazione del principio secondo cui “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate in sede di impugnazione, non con la sentenza definitiva resa successivamente dal medesimo giudice”; cfr.
Cass. n. 2570/1981).
Ragion per cui, da un lato, il precedente di legittimità citato non si ritiene pienamente condivisibile, per i motivi esposti, nelle sue premesse teoriche, e, dall'altro, è parzialmente inconferente rispetto al caso di specie, in cui non è stata fornita la prova della proprietà del bene ereditario in capo al de cuius e, conseguentemente, ai suoi eredi, non essendosi limitate le parti ad omettere la produzione in atti del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio
(ovvero della certificazione notarile sostitutiva), ma non avendo ella neppure fornito alcuna prova utile della titolarità degli immobili (mediante, innanzitutto, la produzione del relativo titolo di acquisto).
Infine, deve darsi precisazione che lo scioglimento della divisione ereditaria si presenta per sua natura “universale” atteso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario al fine di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Va precisato, in relazione alle domande in esame, che il principio dell'universalità della divisione ereditaria è suscettibile di deroghe, legislative o convenzionali, che tuttavia non ricorrono nel caso di specie;
non quelle tipizzate dal legislatore ma neanche altre di natura convenzionale atteso che, nel caso di specie, non risulta prodotto alcun accordo tra le parti dal quale possa emergere l'interesse delle stesse alla divisione parziale dell'asse ereditario.
Al riguardo, con pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura "universale", nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione. Nondimeno, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, oltre
a trovare eccezioni legislativamente previste (art. 713, comma 3; artt. 720,722 e 1112 c.c.), può essere derogato dall'accordo unanime dei condividenti. Tale conclusione poggia sul disposto dell'art. 762 c.c., il quale, stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma determina solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena validità ed efficacia della "divisione parziale" ed esclude la possibilità di considerare tale divisione come una struttura negoziale provvisoria e priva di autonomia (cfr. Cass., Sez. 2, n. 8448 del 03/09/1997, che ha affermato l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, ai sensi dell'art. 763 c.c., anche rispetto alla sola divisione parziale). Questa Suprema Corte ha perciò affermato che è possibile una "divisione parziale" dei beni ereditari (in questo senso, Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. Un., n. 1145 del
24/03/1977), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del
08/04/2016; Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011; Cass., Sez.
2, n. 10220 del 29/11/1994; per l'affermazione del carattere abnorme dell'ordinanza del giudice che approvi un progetto di divisione parziale dei beni ereditari in difetto di consenso esplicito di tutti i condividenti, v. Cass., Sez. 2, n. 4699 del 24/05/1990; Cass., Sez. 2, n. 1297 del 23/02/1980;
Cass., Sez. 2, n. 1012 del 12/02/1980)…” (Cass. Civ. Sez. Un. n. 25021/2019).
La Suprema Corte, con recente pronuncia, ha poi ribadito che “In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto e salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione” (Cass.
14/01/2022, n.1065).
Dunque, nel caso in esame, poiché che tra le parti non vi è stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, la natura unitaria del giudizio di divisione – stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass., 8.11.1983, n. 6591) – preclude la pronuncia sia sulla domanda volta alla divisione dei beni facenti pa rte del patrimonio mobiliare del de cuius, sia su quelle di accertamento delle donazioni indirette e dirette ricevute in vita dal de cuius, di collazione, e di tutte le eccezioni e questioni ad esse conseguenti.
In definitiva, in applicazione del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, così come previsto dall'art. 2697 c.c., in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta, con conseguente integrale rigetto, per tutte le esposte ragioni, della formulata domanda giudiziale di divisione della comunione ereditaria, nonché della richiesta di attribuzione di beni e di tutte le ulteriori spiegate richieste avanzate dalle parti, qualificabili quali meri corollari della principale domanda scioglimento della comunione in questione di cui al presente giudizio, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti nel corso del giudizio.
5. In ordine alle spese di lite, comprese quelle del sequestro giudiziario attivato in corso di causa, alla luce della natura del procedimento di divisione giudiziale nonché dell'assorbimento delle domande e questioni reciprocamente formulate dalle parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., le stesse si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la decadenza di in ordine alla domanda di riduzione per lesione di CP_2
quota di legittima;
2) rigetta la domanda di divisione dei beni proposta e le altre domande ed eccezioni ad essa conseguenti;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia, in data 04/02/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura