Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1021 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del
05.03.2025 e vertente tra
(CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Giuseppe Rossi ed Emanuele Bretti;
attrice contro
( ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Marco Palerminiti e Silvia Taccoli;
convenuto
OGGETTO: diritti reali;
servitù di passaggio
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: per l'attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare che il diritto di passaggio sulla proprietà della SI.ra , costituito con atto Notaio , Parte_1 Per_1 in data 15.03.1984 a favore del fratello si è estinto in seguito alla morte dello Controparte_1 zio, e della madre a partire dall'agosto 2021, nonché Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio a favore dei fondi di proprietà del
SI. gravante sulla proprietà della SI.ra e che Controparte_1 Parte_1 pertanto il SI. non ha alcun diritto di transitare sull'area cortilizia, censita al f. Controparte_1
1 part. 1006, di proprietà della sorella e di utilizzare, per accede alla sua Parte_1 proprietà, il cancello di proprietà dell'attrice; - conseguentemente ordinare al convenuto, CP_3
[..
[...]
[...]
, ordinando al convenuto di utilizzare per accedere e recedere dalla sua Parte_1 proprietà l'accesso già realizzato, ovvero a crearsene un altro;
- stabilire, ex art. 614 bis cpc, una somma di denaro per ogni violazione e inosservanza successiva e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti derivati all'attrice in conseguenza dell'illecito transito da parte del convenuto, protrattosi nel tempo e per cui è causa, danni che saranno quantificati in corso di giudizio, ovvero, in difetto, da determinarsi equitativamente ex art. 1226 cod. civ.; - respingere le eccezioni e domande tutte formulate dal convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare il convenuto per responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 3° comma cpc,. Con il favore dei compensi e delle spese di giudizio, CPA,
IVA, maggiorazione del 15%, spese di CTU, nonché delle spese di mediazione;
Per il convenuto: “Voglia l'On. Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, - in via istruttoria Si rinnova l'istanza già formulata all'udienza del 20.11.2024 di ordinare al CTU di fornire i chiarimenti e gli ulteriori approfondimenti in merito alle problematiche evidenziate nelle osservazioni alla CTU dall'Arch. , in particolare: - le incompatibilità Per_2 tecniche per la realizzazione del percorso alternativo prospettato dal prato antistante la proprietà
anche in relazione alle distanze legali, ai requisiti minimi di manovra dei veicoli e l'utilizzo CP_1 delle pertinenze;
- se è possibile tecnicamente mantenere l'accesso ai garage e alla tettoia insistenti sul cortile considerando lo spazio di manovra esistente ed i requisiti minimi necessari per la manovra di veicoli e l'utilizzo delle pertinenze;
- l'indicazione del percorso alternativo, sia carraio che pedonale, varcato il cancello individuato dal CTU, da realizzare dal prato antistante la proprietà per CP_1 accedere all'ingresso dell'abitazione del medesimo e delle relative pertinenze;
- in via principale respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande tutte formulate nel presente giudizio dalla sig.ra nei confronti del sig. mandando assolto il Parte_1 Controparte_1 conchiudente da ogni avversa pretesa;
- in via riconvenzionale - dichiarare l'esistenza del diritto di passaggio pedonale e carraio in capo al sig. attraverso il cortile di proprietà Controparte_1 della sig.ra censito al Foglio 1 mappale 1006 C.U. per accedere alla Parte_1 retrostante strada provinciale pubblica nonché alla propria abitazione;
- dichiarare l'esistenza della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio gravante sul fondo di proprietà della sig.ra
[...]
censito al Foglio 1 mappale 1006 C.U. ed in favore del fondo di proprietà del sig. Parte_1 censito al Foglio 1 mappale 791, attraverso il cortile della sig. Controparte_1 Parte_1
per accedere alla retrostante strada provinciale ed alla propria abitazione e per l'effetto: -
[...] ordinare alla signora la cessazione di ogni turbativa e molestia al pacifico Parte_1
2 godimento della proprietà del sig. Con il favore di spese, diritti ed onorari di Controparte_1 patrocinio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA di legge, spese di CTP e spese di CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti che hanno dato origine al presente giudizio, negli stringenti limiti di ciò che assume rilievo in questa sede, possono essere come di seguito ricostruiti.
, allegando di essere proprietaria di una casa di civile Parte_1
abitazione con area cortilizia sita in Villanova Canavese, censita al ST
Fabbricati del Comune di Villanova Canavese al f. 1, part. 1006, sub. 2, ha introdotto il presente giudizio al fine di far accertare e dichiarare l'estinzione della servitù di passaggio a favore dei fondi distinti sempre al foglio 1 mappale 791
Subalterno 2 Cat. C/2, Sub. 4 Cat. A/2, Sub. 5 Cat. C/7, Sub. 6 Cat. C/6, Sub.7
Cat. A/2 del ST Fabbricati;
al ST ER Foglio 1 mappale 5 di mq. 329
(confinante ad est del mappale 791); al ST ER Foglio 1 mappale 258 di mq.
426 (confinante ad est del F mappale 5 e formante un solo corpo) di proprietà del fratello . Controparte_1
In particolare, l'attrice ha dedotto che, quale comproprietaria del predetto immobile per la quota di un quarto, è divenuta proprietaria esclusiva a seguito della cessione delle ragioni di comproprietà di cui al rogito Notaio rep, n. 29094/14381 Per_1
del 15 marzo 1984, con il quale lo zio (nato il [...]), il Controparte_1
fratello odierno convenuto, (nato il [...]) e la madre Controparte_1
(usufruttuaria parziale) le hanno venduto le loro ragioni di Controparte_2
comproprietà ed usufrutto sul predetto bene.
L'attrice ha aggiunto che con il citato atto di cessione le parti espressamente hanno convenuto che l'immobile, passato in piena proprietà della sig.ra
[...]
, fosse gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio in favore dei Parte_1
fondi del fratello sino alla morte di (nato nel 1922) e Controparte_1 CP_2
e che, successivamente alla loro morte, il diritto di passaggio si sarebbe
[...]
estinto e (nato nel 1947) avrebbe dovuto procurarsi un accesso Controparte_1
indipendente.
3 La parte attrice ha allegato, infine, come sia deceduto nel 2006 e Controparte_1
la madre nel mese di agosto 2021, data a partire dalla quale la servitù di passaggio a favore dei fondi di proprietà del convenuto è venuta a cessare, con obbligo per quest'ultimo di procurarsi, a proprie spese, un accesso indipendente.
si è costituito tempestivamente in giudizio, contestando le Controparte_1
avverse domande e chiedendone il rigetto.
Il convenuto, dopo aver ricostruito i fatti in maniera antitetica rispetto all'attrice, da un lato ha eccepito la nullità della “postilla apposta al rogito rep. n. 29094/14381” nella parte è stato previsto l'obbligazione a suo carico di procurarsi un passaggio indipendente, stante la difficoltà ed eccessiva onerosità per la realizzazione, e dall'altro, ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza del diritto di passaggio pedonale e carraio nonché dell'esistenza della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio gravante sul fondo di proprietà della sorella per accedere, attraverso il cortile di proprietà di , Parte_1
alla retrostante strada provinciale ed alla propria abitazione, adducendo che la realizzazione di un passaggio indipendente sarebbe risultato difficoltoso ed eccessivamente oneroso oltre che in palese violazione e/o lesivo del libero esercizio del suo diritto di proprietà attraverso l'agevole accesso alla via pubblica.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, la causa, istruita mediante svolgimento di consulenza tecnica, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe.
****
Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza del 16.12.2024 con la quale sono state respinte le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, con particolare riguardo alla richiesta di convocazione del perito a chiarimenti ovvero di disporre un supplemento istruttorio.
Venendo al merito, deve essere accolta la domanda volta alla dichiarazione di estinzione della servitù di passaggio, mentre deve essere respinta la domanda riconvenzionale di costituzione della servitù ex art. 1051 c.c.
4 Giova svolgere alcune considerazioni preliminari che devono orientare la decisione.
Come noto, la servitù coattiva di passaggio è prevista e disciplinata dall'art. 1051
c.c.: tale diritto sorge a vantaggio di un fondo che abbisogna imprescindibilmente, per poter essere coltivato e convenientemente utilizzato, di un'uscita sulla via pubblica della quale si trova ad essere privo o perché l'accesso alla via pubblica è reso del tutto impossibile dalla circostanza che esso è interamente circondato da fondi altrui (c.d. interclusione assoluta) o perché l'accesso alla via pubblica che pure sarebbe teoricamente possibile procurargli comporterebbe un dispendio ed un disagio eccessivo (c.d. interclusione relativa).
Sul piano dell'onere probatorio, la parte che abbia proposto in giudizio la domanda di costituzione di servitù di passaggio coattivo ha l'onere di provare l'interclusione del fondo di cui è proprietario (ovvero l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici), l'esigenza in vista del quale si rende necessario l'attraversamento del fondo altrui per accedere alla via pubblica (coltivazione e conveniente uso del fondo), nonché la circostanza di fatto che il passaggio richiesto è idoneo ed imprescindibile ai fini del soddisfacimento di siffatta esigenza. Viceversa, la parte antagonista è gravata dall'onere di eccepire e provare che il fondo che si assume intercluso gode già di un passaggio che consente l'accesso alla via pubblica o comunque è sufficiente per l'utilizzazione del fondo, configurando tali circostanze un fatto impeditivo della pretesa azionata (Cass. 2004/11592).
Nel caso di specie, le parti hanno prospettato allegazioni sostanzialmente antitetiche.
In particolare, secondo la versione offerta dall'attrice, la servitù di passaggio, pedonale e carraio sull'area cortilizia di sua proprietà per accedere alla proprietà limitrofa del fratello, si sarebbe estinta alla morte dello zio (nato Controparte_1
nel 1922) e della madre secondo quanto espressamente Controparte_2
convenuto nella postilla apposta all'atto notarile del notaio del 15.3.1984, Per_1
sottoscritta da tutte le parti roganti, che testualmente recita “per tutta la durata della vita dei SI.ri (nato nel 1922) e , l'immobile Controparte_1 Controparte_2
5 compravenduto, sarà gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio sino ad ora praticato;
successivamente dette servitù si estingueranno ed il SI. (nato nel 1947), suoi Controparte_1
eredi od aventi causa, dovranno procurarsi a proprie spese accesso indipendente” (cfr. doc. 6 attrice).
Inoltre, l'attrice ha allegato come il fondo di proprietà del fratello non sarebbe intercluso, avendo peraltro l'odierno convenuto , anche in Controparte_1
previsione della cessazione della servitù pattizia alla morte dei congiunti, provveduto a realizzare sul proprio fondo, in conformità a quanto autorizzato della
Città Metropolitana di in data 24.12.2015, un ampio accesso carraio CP_4
pedonale, oltre che di un cancelletto, di dimensioni congrue ed adeguate a consentire l'accesso diretto alla pubblica Strada Provinciale.
Di contro, la difesa del convenuto, da un lato, ha invocato la nullità della postilla costituente l'obbligo per di procurarsi un passaggio Controparte_1
indipendente alla morte dello zio e della madre e, dall'altro, ha rappresentato come la ricorrenza del requisito dell'interclusione o, in ogni caso, dell'accesso eccessivamente disagevole alla via pubblica dal proprio fondo, comportassero il riconoscimento e la declaratoria dell'invocato diritto di passaggio e la conseguente costituzione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio gravante sul fondo di proprietà della sig.ra in favore del fondo di Parte_1
proprietà del sig. , censito al Foglio 1 mappale 791. Controparte_1
Deve essere in primo luogo respinta l'eccezione di nullità della clausola contrattuale.
Afferma la Cassazione che “la servitù prediale - che nel nostro ordinamento può costituirsi anche con l'apposizione di un termine finale, nel qual caso si parla di servitù temporanea - si distingue nettamente dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù l'imposizione di un peso su un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità
o amenità di un altro (dominante), in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "qualitas" inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio
6 della persona delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria” (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 9232 del 29/08/1991).
Sotto questo aspetto, pertanto, la clausola contrattuale con la quale le parti hanno inteso costituire sul fondo divenuto di integrale ed esclusiva proprietà dell'attrice, a vantaggio e per la maggiore utilità del fondo del convenuto, una servitù
(temporanea) di passaggio per accedere alla pubblica via, temporalmente limitata alla esistenza in vita dei danti causa zio e madre, cessata la quale Controparte_1
avrebbe dovuto procurarsi a proprie spese un accesso indipendente, deve essere ritenuta pienamente legittima.
Non è suscettibile di accoglimento neppure l'ulteriore argomentazione difensiva svolta dal convenuto, secondo cui la citata postilla si appaleserebbe lesiva del libero esercizio del diritto di proprietà, configurandosi, in caso contrario, in una rinuncia al diritto di chiedere il passaggio forzoso, tenuto conto che la proposizione della domanda riconvenzionale esclude ex sé la rinuncia al diritto che con essa viene invocato. In altri termini, venuto meno il riconoscimento della servitù di passaggio pattizia, il convenuto conserva chiaramente il diritto di invocare il riconoscimento della servitù coattiva ex art. 1051 c.c., dovendo tuttavia al contempo dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Venendo al merito, al fine di risolvere la questione prospettata dalle parti occorre prendere le mosse dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la Suprema Corte ha affermato a più riprese che in tema di servitù di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l'esistenza dell'interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l'una dall'altra (e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa
7 destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l'imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall'una all'altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché. Quando, viceversa, tale accessibilità non risulta praticabile perché il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all'altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l'ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall'altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 18372 del 13/09/2004; più recente Cass. sez. 2, sentenza n. 55 del 04.01.2018).
Principi sostanzialmente similari sono stati espressi nell'ipotesi in cui il fondo che si assume intercluso non sia circondato esclusivamente da fondi altrui.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'interclusione assoluta o relativa, che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è "circondato da fondi altrui", ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., ciò che giustifica l'imposizione del peso "in re aliena". Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 1051 cod. civ., neppure con riguardo all'ampliamento della servitù di passaggio preesistente, qualora tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongano altri fondi appartenenti al medesimo titolare del fondo assunto come intercluso, dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio (cfr.
Cass. sez. 2, sentenza n. 12819 del 23.05.2013; Cass. sentenza n. 739/2012).
Nella fattispecie in esame è assolutamente pacifico che i fondi di proprietà del convenuto non siano interclusi in quanto non totalmente circondati da fondi altrui, potendo il suddetto accedere alla pubblica via attraverso l'ingresso carraio/pedonale dotato di cancelli da lui stesso realizzato, che si affaccia direttamente sulla Strada
Provinciale p002/via Lanzo, le cui dimensioni appaiono verosimilmente adatte e sufficienti ai bisogni del fondo stesso.
8 Gli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U., geom. che Persona_3
appaiono assolutamente idonei a fornire adeguata conoscenza dello stato dei luoghi e che non richiedono, pertanto, l'espletamento di ulteriore attività istruttoria così come richiesto dalle parti, hanno consentito di appurare che il “compendio di proprietà del convenuto oggetto di contenzioso, identificato con il Foglio 1, mappale 791 del ST ER
(contornato con poligonale di colore rosso nelle soprastanti immagini) risulta posto alle seguenti coerenze catastali: -) nord-est: Strada Provinciale p002 di AG (via Lanzo del comune di
Villanova Canavese); -) sud-est: fondo identificato al Foglio 1 mappale 5 (che, unitamente alla particella 791 de qua e la particella 258 costituiscono unico lotto completamente perimetrato di proprietà del convenuto stesso – particelle contornate con poligonale di colorazione verde nelle immagini ut supra); -) sud-ovest: linea ferroviaria Torino Ceres;
-) nord-ovest: fondo identificato al
Foglio 1 mappale 459 e fondo identificato al F. 1 mappale 1006 (quest'ultimo oggetto di servitù di passaggio nell'area cortiliva di cui alla presente vertenza;
entrambe le particelle sono di proprietà dell'attrice). Sul versante nord-ovest della particella 791 (tratto A-B) è presente un ingresso carraio/pedonale dotato di cancelli (la cui posizione indicativa è rappresentata con colorazione blu) che si affaccia direttamente sulla Strada Provinciale p002/via Lanzo”.
Il consulente, inoltre, ha evidenziato che, a seguito di istanza del convenuto
[...]
, veniva rilasciata della Città Metropolitana in data 24/12/2015 CP_1
specifica “Autorizzazione per la realizzazione di accesso carraio tra le progressive km. 25+411
– 25+419, recinzione tra le progressive km. 25+397 – 25+437, eliminazione di due accessi carrai esistenti posti rispettivamente tra le progressive km. 25+403 – 25+406 e km. 25+421 –
25+424, sul lato sinistro, fuori abitato del Comune di Villanova Canavese”, in ragione della quale il convenuto ha già realizzato l'ingresso tutt'ora esistente, arretrato rispetto al ciglio stradale della predetta strada pubblica e già predisposto per l'installazione di sistema citofonico/videocitofonico, costituito da tre colonne in cemento armato gettate in opera che sorreggono il cancello carraio a doppio battente ed il cancelletto pedonale ad unico battente, e denotante le seguenti misure rilevate in contraddittorio;
colonne cm. 25 x 25 x H. 1,90; larghezza cancello carrabile ml. 4,50 ca. (luce tra colonne); larghezza cancelletto pedonale ml. 1,20 ca. (luce tra colonne); arretramento cancello rispetto il ciglio stradale (linea bianca) ml. 9,20 ca.
9 In risposta al primo quesito peritale, il CTU conclude dunque affermando che “il fondo de quo di proprietà del convenuto (mappale 791), allo stato di fatto, NON appare intercluso poiché' NON totalmente circondato da “fondi altrui” possedendo il fronte nord-est finitimo alla strada pubblica (Strada Provinciale p002) già dotato dell'ingresso autonomo carraio/pedonale le cui dimensioni appaiono verosimilmente adatte e sufficienti ai bisogni del fondo”.
Nel caso di specie, le argomentazioni svolte dal CTU devono essere pienamente condivise, poiché, oltre ad essere motivate in modo approfondito, valorizzano correttamente gli elementi di fatto che emergono dall'esame dello stato dei luoghi.
A differenti conclusioni non possono condurre le ulteriori difese svolte dal convenuto, finalizzate a prospettare l'inadeguatezza del cancello esistente rispetto alle esigenze del fondo, comportando esso percorsi insufficienti o tortuosi per raggiungere la pubblica via rispetto al passaggio richiesto, e non consentendo un transito agevole, sicuro o funzionale alle necessità del fondo a causa del mancante spazio di manovra per i veicoli, della mancanza di stabilità del terreno, della presenza di ostacoli naturali e artificiali.
È evidente come il nuovo transito non potrà essere parimenti agevole come quello attualmente in suo e disciplinato pattiziamente con l'atto notarile del 1984, tuttavia i termini della questione oggetto di consulenza tecnica e conseguentemente del giudizio non riguardano l'accertamento in ordine alla più o meno comodità del transito bensì la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della servitù coattiva ex art. 1051 c.c.
Il convenuto lamenta in proposito l'incompletezza dell'elaborato peritale laddove il
CTU, non tenendo debito conto dello stato dei luoghi e delle pertinenze ivi esistenti
(in particolare, la presenza di una tettoia, di un garage, e l'accesso all'abitazione raggiungibili solo dal cortile), avrebbe omesso di dare risposta agli ulteriori quesiti peritali, aventi ad oggetto l'individuazione del passaggio più breve e al contempo generante il minor danno a carico del fondo servente.
10 L'elaborato peritale, tuttavia, non può che essere integralmente condiviso atteso che il tenore dell'accertamento dell'elemento primario, ossia la non interclusione totale o parziale del fondo di proprietà del convenuto poiché non totalmente circondato da
“fondi altrui”, giustifica il mancato esame degli ulteriori quesiti, cui il CTU avrebbe dovuto dar corso in caso di risposta affermativa al primo, di talché ai fini del decidere non è necessario effettuare o richiedere ulteriori valutazioni.
Giova ribadire come nell'ambito della comparazione degli interessi, il convenuto non possa giustificare il riconoscimento di una servitù coattiva esclusivamente in ragione della maggiore difficoltà di effettuare il passaggio e del contestuale maggior aggravio per il proprio fondo, laddove è oggettivamente non revocabile in dubbio che i propri fondi non siano interclusi.
In altri termini, nel caso in esame le caratteristiche dei luoghi, così come puntualmente descritte dal consulente nell'elaborato, non giustificano l'imposizione del vincolo sul fondo servente ed il conseguente sacrificio del medesimo.
Depone per il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto anche il disposto del quarto comma dell'art. 1051 c.c. a tenore del quale “sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese il principio, secondo cui in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, c.c. –che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c.– non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12340 del 15/05/2008, Rv. 603221; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19482 del
23/09/2011, Rv. 619332; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14102 del 03/08/2012,
Rv. 623558, secondo la quale “Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi
11 costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi”). Di conseguenza, “… la norma indicata non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 14/12/1988, Rv. 461067; conf.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3049 del 13/09/1975, Rv. 377138; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 3517 del 23/06/1979, Rv. 399933; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 162 del 25/01/1971,
Rv. 349546).
Nel caso di specie, è evidentemente come non sussistano gli stringenti presupposti richiesti per poter superare l'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c., che trova la sua "ratio" proprio nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e delle pertinenze che le rendono più comode.
In definitiva, dunque, deve essere accolta la domanda formula dall'attrice e respinta la domanda spiegata in via riconvenzionale dal convenuto ex art. 1051 c.c.
Deve, di contro, essere respinta la domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice atteso che la medesima, formulata in forma assolutamente generica nell'atto introduttivo, non è stata ulteriormente sviluppata negli scritti successivi sia in ordine alle allegazioni sia con riguardo alle capitolazioni istruttorie, non potendo essere riconosciuto una forma di danno in re ipsa.
In tema giova ricordare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che
12 l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass., sez. 1, sentenza n. 3794 del
15.2.2008, C.E.D.. Corte di Cassazione, Rv. 602100). Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10697 del 30/04/2010 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15814 del 12/06/2008; cfr. in senso conforme Cass.
9.8.07 n. 17492, 7.6.07 n. 13288, 22.7.04 n. 13761;
Cass. 18.11.02 n. 16202).
Tenuto conto della natura del giudizio e della statuizione giudiziale non si ravvisano i presupposti per disporre l'accoglimento della domanda ex art. 614 bis c.p.c., potendo la parte attrice tutelare l'eventuale futura violazione del contenuto della sentenza nelle forme ordinarie.
Le spese di lite del giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del convenuto e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dello svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, dello svolgimento della consulenza tecnica e del valore della controversia sussumibile nell'ambito delle cause di valore indeterminabile di non rilevante complessità.
Le spese della consulenza tecnica devono essere poste a carico esclusivo della parte convenuta.
Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte attrice volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 13 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio.
Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, le prospettazioni della parte convenute non appaiono in astratto e già ex ante sussumibile nel novero di una difesa connotata da malafede o colpa grave, essendo risultate infondate sotto il profilo del riparto dell'onere della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
1021/2023 R.G., così provvede:
in accoglimento della domanda spiegata da parte attrice accerta e dichiara che la
14 costituzione della servitù coattiva di passaggio carraio e pedonale sulla proprietà di
, costituita con atto Notaio in data 15.03.1984 a Parte_1 Per_1
favore di , si è estinta nel mese di agosto 2021 a seguito alla Controparte_1
morte di , nato il [...], e di;
Controparte_1 Controparte_2
accerta e dichiara l'inesistenza del diritto del convenuto di transitare sull'area cortilizia, censita al foglio n. 1 part. 1006, di proprietà di Parte_1
nonché di qualsivoglia servitù di passaggio a favore dei fondi di proprietà del convenuto e gravante sulla proprietà della SI.ra Controparte_1 [...]
, rigettando la domanda riconvenzionale spiegata ex art. 1051 c.c. Parte_1
spiegata dal convenuto ed ordinando al suddetto di cessare ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà dell'attrice;
rigetta le domande di risarcimento dei danni ed ex art. 614 bis c.p.c. spiegate da parte attrice;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte attrice;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
IVA e C.P.A. come per legge ed € 623,12 per spese vive;
pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico esclusivo della parte convenuta.
Così deciso in Ivrea, il 10 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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