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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3976/2024 , sul ricorso depositato il 30/07/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Giovanni Taccone) Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante presidentepro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) nonché sui ricorsi riuniti nn. 3981/2024 e 3988/24 R.G. proposti da (difesa Parte_1 dall'Avv. Giovanni Taccone) nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante presidentepro tempore (difeso/a dall'avv. Ettore Triolo) viste le note di trattazione scritta così definitivamente provvedendo
“Accoglie le domande e annulla le ordinanze ingiunzione opposte : Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 4700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto nei vari giudizi con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'interno del procedimento R.G. 3976/2024, parte ricorrente chiedeva di: 1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato /non dovuto il debito sanzionatorio sotteso alla Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001803790 per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del
Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute
1 previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2016 , per i motivi portati dal ricorso introduttivo, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva: di agire per l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione N. OI - 001803790 e del carico sanzionatorio per il quale viene espressamente proposta domanda giudiziale, con cui l' ha in CP_2 carico l'importo complessivo di €uro 21.190,20 (somma risultante dall'importo del carico sanzionatorio sotteso alla Ordinanza Ingiunzione ed oggetto di domanda giudiziale) che la Sig.ra sarebbe tenuta a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a Parte_1 CP_2 titolo di Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2016.
Che la ricorrente in data 13.07.2024 aveva ricevuto la notificazione da parte di della CP_2
Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001803790 ;
Parte resistente si costituiva con unica comparsa per Controparte_1 tutti i giudizi e contestava le domande . evidenziando, in sintesi che:
La sig.ra impugna le seguenti ordinanze ingiunzione: Pt_1
• n. OI-001803790, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 2016; tale ordinanza è stata notificata in data 13.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 18.09.2019;
• n. OI-001803792, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 2017; tale ordinanza è stata notificata in data 09.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 18.09.2019;
• n. OI-001800663, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 2018; tale ordinanza è stata notificata in data 13.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 12.09.2019.
*** CP_ Va detto che nel corso del giudizio, prima della comparizione dell' , era stati riuniti i giudizi CP_ per connessione soggettiva poichè le cause proposte dalla stessa ricorrente verso lo stesso attinenti a diverse ordinanze ingiunzione, trattando però analoghe questioni in diritto
Rimessa la causa in decisione, i ricorsi sono fondati.
2 Proc. N. 3976/24
L'opposizione è tempestiva .
INSUSSISTENZA DEL FATTO E DELLA VIOLAZIONE In ordine a tale motivo parte ricorrente nega la violazione. CP_ L' non dimostra la violazione
Il motivo va dunque ritenuto fondato.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 18.9.2019 per contributi relativi ad annualità 2016
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689” L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni . Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1
aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza,
automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3 La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
PRESCRIZIONE Restano assorbiti i restanti motivi
Proc. N. 3981/2024
In tale procedimento parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato /non dovuto il debito sanzionatorio sotteso alla Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001803792 per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del
Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2017 , per i motivi portati dal ricorso introduttivo, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario.
Parte e ricorrente deduceva:
4 di agire per l'annullamento della ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001803792 e del carico sanzionatorio per il quale viene espressamente proposta domanda giudiziale, con cui l' ha in CP_2 carico l'importo complessivo di €uro 18.892,52 (somma risultante dall'importo del carico sanzionatorio sotteso alla Ordinanza Ingiunzione ed oggetto di domanda giudiziale) che la Sig.ra sarebbe tenuta a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a Parte_1 CP_2 titolo di Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2017.;
La ricorrente in data 09.07.2024 aveva ricevuto la notificazione da parte di della Ordinanza - CP_2
Ingiunzione N. OI - 001803792
L' si costituiva e contestava la domanda . CP_2
****
Orbene l'opposizione è tempestiva .
INSUSSISTENZA DEL FATTO E DELLA VIOLAZIONE In ordine a tale motivo parte ricorrente nega la violazione CP_ L' nulla prova Il motivo va dunque ritenuto fondato.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 18.9.2019 per anno 2017.
Va richiamato quanto sopra .
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni . Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi
Proc n. 3988/2024
In tale procedimento parte ricorrente chiedeva di:
5 1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato /non dovuto il debito sanzionatorio sotteso alla Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001800663 per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2018 , per i motivi portati dal ricorso introduttivo, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore difensore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
Agiva per l'annullamento della Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001800663 e del carico sanzionatorio per il quale viene espressamente proposta domanda giudiziale, con cui l' ha in CP_2 carico l'importo complessivo di €uro 18.208,64 (somma risultante dall'importo del carico sanzionatorio sotteso alla Ordinanza Ingiunzione ed oggetto di domanda giudiziale) che la Sig.ra sarebbe tenuta a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a Parte_1 CP_2 titolo di Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2018; La ricorrente in data 13.07.2024 aveva ricevuto la notificazione da parte di della Ordinanza - CP_2
Ingiunzione N. OI - 001800663 portante debiti sanzionatori
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_3
**** L'opposizione è tempestiva .
INSUSSISTENZA DEL FATTO E DELLA VIOLAZIONE In ordine a tale motivo parte ricorrente nega la violazione CP_ L' non prova la violazione
Il motivo va dunque ritenuto fondato.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 12.9.2019 per l'anno 2018
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi
SPESE DEI GIUDIZI
6 Spese dei giudizi a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , tenuto conto dei ricorsi proposti separatamente e e delle sole note decisionali congiuntamente svolte per tutti i ricorsi.
Reggio Calabria 4.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3976/2024 , sul ricorso depositato il 30/07/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Giovanni Taccone) Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante presidentepro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) nonché sui ricorsi riuniti nn. 3981/2024 e 3988/24 R.G. proposti da (difesa Parte_1 dall'Avv. Giovanni Taccone) nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante presidentepro tempore (difeso/a dall'avv. Ettore Triolo) viste le note di trattazione scritta così definitivamente provvedendo
“Accoglie le domande e annulla le ordinanze ingiunzione opposte : Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 4700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto nei vari giudizi con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'interno del procedimento R.G. 3976/2024, parte ricorrente chiedeva di: 1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato /non dovuto il debito sanzionatorio sotteso alla Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001803790 per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del
Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute
1 previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2016 , per i motivi portati dal ricorso introduttivo, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva: di agire per l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione N. OI - 001803790 e del carico sanzionatorio per il quale viene espressamente proposta domanda giudiziale, con cui l' ha in CP_2 carico l'importo complessivo di €uro 21.190,20 (somma risultante dall'importo del carico sanzionatorio sotteso alla Ordinanza Ingiunzione ed oggetto di domanda giudiziale) che la Sig.ra sarebbe tenuta a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a Parte_1 CP_2 titolo di Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2016.
Che la ricorrente in data 13.07.2024 aveva ricevuto la notificazione da parte di della CP_2
Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001803790 ;
Parte resistente si costituiva con unica comparsa per Controparte_1 tutti i giudizi e contestava le domande . evidenziando, in sintesi che:
La sig.ra impugna le seguenti ordinanze ingiunzione: Pt_1
• n. OI-001803790, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 2016; tale ordinanza è stata notificata in data 13.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 18.09.2019;
• n. OI-001803792, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 2017; tale ordinanza è stata notificata in data 09.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 18.09.2019;
• n. OI-001800663, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 2018; tale ordinanza è stata notificata in data 13.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 12.09.2019.
*** CP_ Va detto che nel corso del giudizio, prima della comparizione dell' , era stati riuniti i giudizi CP_ per connessione soggettiva poichè le cause proposte dalla stessa ricorrente verso lo stesso attinenti a diverse ordinanze ingiunzione, trattando però analoghe questioni in diritto
Rimessa la causa in decisione, i ricorsi sono fondati.
2 Proc. N. 3976/24
L'opposizione è tempestiva .
INSUSSISTENZA DEL FATTO E DELLA VIOLAZIONE In ordine a tale motivo parte ricorrente nega la violazione. CP_ L' non dimostra la violazione
Il motivo va dunque ritenuto fondato.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 18.9.2019 per contributi relativi ad annualità 2016
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689” L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni . Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1
aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza,
automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3 La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
PRESCRIZIONE Restano assorbiti i restanti motivi
Proc. N. 3981/2024
In tale procedimento parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato /non dovuto il debito sanzionatorio sotteso alla Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001803792 per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del
Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2017 , per i motivi portati dal ricorso introduttivo, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario.
Parte e ricorrente deduceva:
4 di agire per l'annullamento della ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001803792 e del carico sanzionatorio per il quale viene espressamente proposta domanda giudiziale, con cui l' ha in CP_2 carico l'importo complessivo di €uro 18.892,52 (somma risultante dall'importo del carico sanzionatorio sotteso alla Ordinanza Ingiunzione ed oggetto di domanda giudiziale) che la Sig.ra sarebbe tenuta a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a Parte_1 CP_2 titolo di Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2017.;
La ricorrente in data 09.07.2024 aveva ricevuto la notificazione da parte di della Ordinanza - CP_2
Ingiunzione N. OI - 001803792
L' si costituiva e contestava la domanda . CP_2
****
Orbene l'opposizione è tempestiva .
INSUSSISTENZA DEL FATTO E DELLA VIOLAZIONE In ordine a tale motivo parte ricorrente nega la violazione CP_ L' nulla prova Il motivo va dunque ritenuto fondato.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 18.9.2019 per anno 2017.
Va richiamato quanto sopra .
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni . Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi
Proc n. 3988/2024
In tale procedimento parte ricorrente chiedeva di:
5 1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato /non dovuto il debito sanzionatorio sotteso alla Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001800663 per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2018 , per i motivi portati dal ricorso introduttivo, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore difensore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
Agiva per l'annullamento della Ordinanza - Ingiunzione N. OI - 001800663 e del carico sanzionatorio per il quale viene espressamente proposta domanda giudiziale, con cui l' ha in CP_2 carico l'importo complessivo di €uro 18.208,64 (somma risultante dall'importo del carico sanzionatorio sotteso alla Ordinanza Ingiunzione ed oggetto di domanda giudiziale) che la Sig.ra sarebbe tenuta a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a Parte_1 CP_2 titolo di Sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 per violazione dell'Articolo 2, comma 1 Bis del Decreto Legge n. 463/1983 convertito dalla Legge n. 638/1983 sostituito dall'Articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 e dalla Legge n. 85/2023 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui contributi per gli anni 2018; La ricorrente in data 13.07.2024 aveva ricevuto la notificazione da parte di della Ordinanza - CP_2
Ingiunzione N. OI - 001800663 portante debiti sanzionatori
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_3
**** L'opposizione è tempestiva .
INSUSSISTENZA DEL FATTO E DELLA VIOLAZIONE In ordine a tale motivo parte ricorrente nega la violazione CP_ L' non prova la violazione
Il motivo va dunque ritenuto fondato.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 12.9.2019 per l'anno 2018
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi
SPESE DEI GIUDIZI
6 Spese dei giudizi a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , tenuto conto dei ricorsi proposti separatamente e e delle sole note decisionali congiuntamente svolte per tutti i ricorsi.
Reggio Calabria 4.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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