Accoglimento
Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/01/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2025REG.PROV.COLL.
N. 05679/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5679 del 2024, proposto da Gsh Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Damiano Florenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Comunità della Valle di Sole, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
I.R.I.S. - Insieme Responsabili Inclusione Sociale ETS, non costituita in giudizio,
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 3420/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Comunità della Valle di Sole;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e uditi i procuratori delle parti come da verbale;
Considerato che in data 20 gennaio 2025 la parte ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso, domandando la compensazione delle spese del giudizio;
Rilevato che la Comunità della Valle del Sole in data 21 gennaio 2025 ha depositato una istanza di passaggio in decisione, prendendo atto di tale rinuncia e chiedendo anch’essa la compensazione delle spese del giudizio;
Ritenuto che in ragione delle richiamate risultanze al Collegio non rimane che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c ), cod. proc. amm., e che in ragione della peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO