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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di LI in funzione di Giudice del lavoro dott. Federico Bile preso atto delle note di trattazione scritta inviate dalla parte ricorrente e dall' CP_1
e dall' sostitutive dell'udienza del 13.02.2025 ha pronunciato la
[...] CP_2 seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 16308/2023 N.R.G. per l'anno 2023 vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elett.te domiciliato in LI alla Via D. Fontana n. 25/E, presso lo studio dell' avv. Claudia Quinzii la quale lo rapp.ta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso (comunicazioni al fax n. 081.19575281 o alla PEC:
). Email_1
- ricorrente/opponente -
E
Controparte_3
in persona del Presidente
[...]
e legale rappresentante pro tempore Arch. , con sede in Roma alla via Salaria Persona_1
n°229, rapp.ta e difesa – giusta procura generale alle liti per Notar del Persona_2
22.07.2020 (rep. n. 29433 racc. n. 18057) dall'avv. Giuseppe Mazzarella col quale elett.te domicilia presso il suo studio in Aversa (CE), alla via Pisacane n.1, ovvero al domicilio digitale ReGinDe - P.E.C. , ove ha dichiarato di voler ricevere le Email_2 comunicazioni NONCHE'
, quale successore universale ex lege di Controparte_4
con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n° 14 ( Controparte_5
P.IVA e C.F. , elett.te dom.ta in LI alla via D. Fontana, 27, Isol. 13 (Parco P.IVA_1 Montedonzelli) presso lo studio dell'Avv. Vittorio Iuliano, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso notificato, rilasciata dal responsabile p.t. dell' CP_1 [...]
Dott. (comunicazioni alla PEC: CP_1 Controparte_6
). Email_3
- resistenti/opposti – Oggetto: opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202300002373000
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato presso il Tribunale di LI in data 15.9.2023 il ricorrente/opponente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, doc. n. 07176202300002373000 con la quale l' Controparte_4 richiedeva, tra l'altro, per conto della , la somma complessiva di euro € 54.27073. CP_2
Il ricorrente specificava che tale comunicazione faceva riferimento al mancato pagamento di vari tributi (precisando che, tuttavia, in questa sede, si agisce solo ed esclusivamente per l'omesso e parziale pagamento dei contributi di tipo previdenziale) relativi agli anni 2010- 2017 di competenza dell'Adita Autorità Giudiziaria ed in particolare nel ricorso si fa riferimento al mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 071 2019 0115618306 000 presuntivamente notificata in data 19.09.2019 pari ad euro
20.230,04 – contributi anni 2012-2014;
- n. 071 2021 0084369658 000 presuntivamente notificata in data 22.06.2022 pari ad euro 5.449,21 – contributi anni 2015;
1 - n. 071 2022 0043647567 000 presuntivamente notificata in data 11.04.2022 pari ad euro
16.105,79 – contributi anni 2010-2017.
Aggiungeva il Licenziati che la pretesa è illegittima sotto ogni profilo in quanto frutto dell'erronea interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento;
inoltre, le relative richieste economiche risultano inesigibili e/o non dovute, in quanto il presunto diritto è prescritto, e risultano in ogni caso comunque destituite di fondamento, sia in punto di fatto che di diritto. Il ricorrente evidenziava l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sottolineava l'omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti. Quanto alla dedotta ed eccepite prescrizione l'istante rappresentava che gli atti impugnati sono relativi a crediti di natura previdenziale e assistenziale i quali “non sono più riscuotibili in quanto è decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n. 335 del 1995. Sicché appare evidente che trattandosi di presunte omissioni contributive relative a “contributi I.V.S.”, nel caso di specie, oltre il quinquennio dal 2010-2017, gli stessi non possono che essersi ormai irrimediabilmente prescritti”. La parte opponente chiedeva, quindi, al giudice adito: “1)IN VIA CAUTELARE, in ragione della spiegata richiesta di sospensiva, per tutte le motivazioni esposte nella prefata narrativa, disporre, inaudita altera parte ovvero, in limine, con provvedimento reso in udienza, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300002373000 notificato il 28.08.2023;
2) in via principale: A) annullare le cartelle esattoriali analiticamente richiamati al punto “b” del ricorso introduttivo da intendersi qui per ripetute e trascritte integralmente e sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quivi impugnata, stante l'avvenuta prescrizione nonché la mancata e/o non regolare notifica in ordine ai motivi di opposizione;
B) Dichiarare prescritti e/o non dovuti, estinti, perenti, inesistenti, nulli, invalidi o annullare tutti i crediti nonché annullare le cartelle di pagamento di cui al punto “b” e/o dichiararne la nullità, invalidità, inesistenza, perenzione, estinzione, prescrizione per i motivi specificati nel presente atto annullando e/o dichiarando nulli/invalidi/inesistenti/perenti/estinti/prescritti o annullare altresì le san-zioni amministrative nonché le relative sanzioni accessorie e tutti i crediti ivi risultanti compresi interessi, rimborsi spese, diritti di notifica, aggio e ogni ulteriore posta ivi inserita e comunque denominata, accessoria e/o conseguente ai crediti principali opposti e di cui in oggetto, con condanna dell' alla loro Controparte_7 immediata cancellazione;
C) per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dalle odierne resistenti;
D) Condannare le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 12.12.2023 (prima udienza fissata per il 21.03.2024) si costituiva l' convenuta la quale resisteva alla domanda, Controparte_4 chiedendo, sulla base di varie argomentazioni, il rigetto della stessa.
Con memoria difensiva depositata – sempre tempestivamente – in data 8.3.2024 si costituiva anche l' che chiedeva nel merito di “rigettare l'opposizione perché infondata CP_2
(in tutto ovvero, in linea subordinata, in parte) in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria di . CP_2 In linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, di condannare CP_2 in sentenza il ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di
2 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori di legge.
Condannare altresì il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite. In linea ulteriormente subordinata, nel caso di accoglimento del ricorso, accertare l'esclusiva responsabilità dell' e, pertanto, compensare le spese di lite, quanto Controparte_8 meno nei rapporti tra e il ricorrente, condannando alle spese esclusivamente CP_2 l'Agente per la Riscossione, unico soggetto legittimato e responsabile della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi della prescrizione”
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza (fissata per la data del 21.3.2024) con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rinviata all'udienza del 7.11.2023 per la decisione con concessione alle parti del termine per il deposito di note finali di discussione fino a 10 giorni prima di detta udienza e poi ulteriormente rinviata per la decisione alla data del 23.2.2025.
Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 13.02.2025 la causa è stata assegnata in riserva – una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze – e poi decisa in data odierna con il deposito della motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere, quindi, accolto nei limiti più avanti specificati.
Quanto al merito ritiene lo scrivente di soffermarsi unicamente sulla "ragione più liquida" idonea a decidere la controversia.
Lo scrivente giudice ritiene, infatti, di poter decidere la presente (e complessa controversia) sulla base del principio della "ragione più liquida" e della ragionevole durata del processo enunciato più volte dalla Corte di Cassazione e ribadito di recente anche nella sentenza della seconda sezione Civile del 18/04/2019, n.10839 secondo cui “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
Nullità della notifica e raggiungimento dello scopo
Parte ricorrente ha eccepito, in primo luogo, sulla base di un orientamento interpretativo delle commissioni tributarie, la nullità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata.
Scrive parte ricorrente nelle note di trattazione scritta: “In particolare, si contesta la regolarità delle notifiche in quanto avvenute da indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri nonché non risultano depositati i file .eml che attestano l'effettiva regolarità della notifica, essendo depositati dal Concessionario e dall'Ente delle copie .pdf. Difatti, secondo una recente pronuncia della Cassazione, n. 16189/2023, "In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonchè dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento
16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione
e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" -, determina la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione […] tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato
3 a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF).” Ne consegue, pertanto, che la prova che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data soltanto depositando le ricevute in formato ".eml" o ".msg" ed il file "DatiAtto.xml" contenente gli identificativi delle predette ricevute”.
In via generale occorre osservare che la notifica tramite posta elettronica certificata è espressamente contemplata dall'ordinamento: l'art. 26, secondo comma, d.p.r. n. 602/1973 stabilisce che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ovvero per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” mentre l'art. 30 del d.l. n. CP_ 78/2010, che disciplina le procedure di riscossione dell' al quarto comma stabilisce che
“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”. La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” (doc. n. 07176202300002373000, con il quale l' richiedeva, tra Controparte_4 l'altro, per conto della , la somma complessiva di euro € 54.27073) dunque avvenuta CP_2 mediante posta elettronica certificata costituisce, quindi modalità di notifica espressamente prevista dalle norme di legge sopra citate.
Va ricordato che la PEC da cui è partita tale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria E (ovvero la PEC: ; pec indirizzata a Email_4
) comunicazione ritualmente e tempestivamente impugnata in questa Email_6 sede è la medesima da cui sono partite le notifiche (allo stesso indirizzo del destinatario) delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 071 2019 0115618306 000 notificata il 19.09.2019 con pretese relative ai contributi per gli anni 2012-2014 (notifica partita sempre dalla PEC: E ; e sempre indirizzata alla PEC: Email_4
); Email_6
- n. 071 2021 0084369658 000 notificata il 22.06.2022 con pretese relative ai contributi anni
2015; notifica partita sempre dalla PEC: E ; e sempre indirizzata alla PEC: Email_4
); Email_6
- n. 071 2022 0043647567 000 notificata in data 11.04.2022 con pretese relative ai contributi anni 2010-2017. notifica sempre partita dalla PEC: E ; ed anche questa indirizzata alla PEC: Email_4
). Email_6
Parte ricorrente contesta come detto la provenienza certa di tali cartelle di pagamento non essendo l'indirizzo PEC: t;
riconducibile Email_4 ad alcun indirizzo PEC dell' non essendo presente nei pubblici registri Controparte_1 bensì da un irrituale ed ignoto indirizzo. Pertanto la notifica dell'avviso di addebito, a giudizio di parte attrice, è insanabilmente inesistente, in quanto l'ente creditore, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC ufficiale risultante nei pubblici registri.
Affermano, al contrario, i convenuti ed nelle rispettive CP_2 Controparte_1 memorie difensive, dopo aver sottolineato che parte opponente non ha contestato il merito della obbligazione contributiva né ha contestato di aver ricevuto la comunicazione preventiva
4 di iscrizione ipotecaria oggetto di questo procedimento da una pec ufficiale dell' CP_1
che detta notifica sarebbe stata inesistente o inefficace solo se fosse stato notificato –
[...] cosa nella specie non avvenuta – un atto giudiziario e/o processuale. L'obbligo di inserimento della pec in un pubblico registro, in verità, “esiste solo per la notifica di atti giudiziari / processuali”. Sulla questione parte convenuta ha richiamato la pronuncia del Tribunale di Roma il quale con sentenza n. 8355/20, ha affermato che: “L'art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che 'la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.' La previsione normativa appare, pertanto puntuale nell'indicare espressamente che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, laddove in capo al medesimo non gravi l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC. Al contempo, la norma nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente.
Il D.P.R. n. 68/2005, nel fissare le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo pec del mittente.
L'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 rinvia all'art. 3 D.P.R. n. 68 del 2005, in forza del quale l'atto trasmesso per via telematica 'si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.' Il successivo art. 6 precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna.
Appare, pertanto, evidente che l'art. 26 comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 consente oggi al notificante di adoperare un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata per eseguire la notificazione, diversamente dalle notificazioni telematiche eseguite in proprio dagli Avvocati
e disciplinate dall'art. 3 bis comma 1, L. n. 53/94. La scelta del Legislatore appare di assoluta coerenza e trova la propria ratio nella circostanza che il potere di notificare gli atti della riscossione è stata attribuita a soggetti previamente individuati dall'art. 26 D.P.R. n.
602/1973, dotati di una peculiare qualifica in forza della quale è assicurata ab origine l'attendibilità dell'indirizzo pec mittente, garantendo, in questo modo, il destinatario e liberandolo dall'obbligo di verifica dell'origine in sede di apertura del messaggio.
Viceversa, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, l'origine del messaggio è assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio”. Nella specie parte opponente/ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria l'avviso di addebito nei termini di legge. Eventuali vizi non determinano l'inesistenza della notifica e l'impugnazione dell'atto ha determinato la sanatoria di ogni ipotetico vizio di notifica (sulla questione cfr. Cass. sent. n. 4561/2020). Lo scrivente ritiene fondata l'argomentazione difensiva svolta dalle parti convenute in quanto conforme a principi affermati dalla giurisprudenza tributaria ed ordinaria sia di merito che di legittimità.
5 Ha affermato, infatti, di recente la Corte Giustizia Trib. II grado Lazio sez. XV - Roma, 27/08/2024, n. 5354 che “L'eccezione riferita all'indirizzo di provenienza della PEC va, infatti, considerata ammissibile (e, dunque, da esaminare specificamente) in relazione alla notificazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria qui controversa, trattandosi di questione già compiutamente posta nel ricorso introduttivo. Come anticipato, l'eccezione è infondata. Al riguardo, osserva la Corte che l'art. 26, comma 2 D.P.R. n. 602 del
1973 (in tema di notificazione della cartella di pagamento) e l'art. 60, comma 7 D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente), applicabili ratione temporis, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabiliscono che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)", ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizioni speciali, non trova applicazione, in materia, il disposto dell'art.
3-bis L. n. 53 del
1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri (in senso conforme, C.T.R. Toscana, sent. n. 583/05/2022 del 20 aprile 2022, secondo cui l'art.
60 D.P.R. n. 600 del 1973 "dispone un regime speciale nel quale non si ravvisa alcun obbligo, per l' di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero CP_10
REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici"). Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, 16 gennaio 2023, n. 982; Sez. 6, 28 febbraio 2023, n. 6015) e, comunque, a tutto concedere, la parte contribuente non ha neanche evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei pubblici registri (cfr. Cass., Sez. 5, 3 luglio 2023, n. 18684; sul principio secondo cui il diritto di difesa può dirsi violato soltanto qualora il contribuente dimostri l'effettiva lesività della dedotta violazione, cfr. Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2022, n. 36852, la quale sottolinea che "Tale principio è del tutto consolidato nella giurisprudenza eurounitaria, ove si afferma che - stante il principio di effettività - l'eventuale violazione dei diritti della difesa comporta
l'annullamento dell'atto impositivo soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (CGUE, 18 giugno 2020, RQ,
C-831/18 P, punto 105; CGUE, 4 giugno 2020, CS C.F., C-430/19, punto 35; CGUE, 4 giugno
2020, SEAE, C-187/19 P, punto 69; CGUE, 20 dicembre 2017, Prequ, C-27616, punto
62)").Ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che l'impugnazione tempestivamente proposta - come nel caso di specie - avverso l'atto impositivo o di riscossione integra, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la sanatoria per raggiungimento dello scopo di eventuali vizi della procedura di notificazione (cfr. Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2024, n. 5263).
Nello stesso senso si era espresso – con una pronuncia di poco antecedente - questo ufficio (cfr. Tribunale sez. lav. - LI, 10/08/2023, sentenza n. 4281): “Preliminarmente, il ricorrente ha eccepito la mancata utilizzazione, da parte del Concessionario, per la notificazione dell'intimazione oggi impugnata dell'indirizzo pec certificato e presente nel pubblici registri;
ha ricordato orientamento giurisprudenziale in relazione alla notifica di un atto esattivo a mezzo pec, tra cui la recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LI (sentenza n. 10752/22) secondo cui: “L'art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221), rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, al comma 1, dispone: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6- bis,
6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
6 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
Precisa il ricorrente che si tratta dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, nel caso di utilizzo di indirizzi non ufficiali in quanto non riconducibili ai pubblici registri certificati, emergendo l'assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato, non potrebbe che derivarne la violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, con conseguente inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da soggetto non identificabile in quanto non associato ad un indirizzo oggetto di registrazione ufficiale.
Ritiene il giudicante che l'eccezione non possa trovare accoglimento, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via PEC (soprattutto quando non risulti seriamente contestato che l'estensione sia comunque un indirizzo del mittente), non può condurre alla nullità o alla inesistenza della notifica tramite posta elettronica certificata, dal momento che sia il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, che il D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, pongono un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente (v. Cass. sez. un. 18.5.2022, n. 15979 secondo la quale la notifica effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici elenchi, ma rinvenibile sul sito internet istituzionale del notificante, non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che: (a) la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
(b) ai fini della notifica nei confronti della P.A. può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter D.Lgs. n. 182 del 2005; (c) in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (fattispecie riguardante la notifica del ricorso per cassazione dalla Procura Generale della Corte dei Conti effettuata dall'indirizzo di posta elettronica istituzionale risultante non dai registri delle PP.AA. tenuto dal Ministero della giustizia, ma dal sito ufficiale internet del mittente).
Ad avviso del giudicante, pertanto, non sussiste l'eccepita nullità della notifica, in quanto, anche a prescindere dalla generale applicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. (Cass.
6417/2019), è assorbente la circostanza che il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, convertito con
L. n. 221 del 2012, nell'individuare i pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, fa riferimento, per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, all'art. 16, comma 12, dello stesso decreto, il quale, peraltro, disciplina la pubblicità degli indirizzi PEC al solo fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, e quindi non impone l'utilizzo degli indirizzi PEC contenuti nell'elenco per le notificazioni provenienti dalla P.A.; del resto, nel caso di specie, non è stata neppure dedotta una situazione di incertezza circa la provenienza delle notifiche dall' , essendo pacifico Controparte_1 che l'indirizzo dal quale sono state effettuate, è quello indicato nel sito istituzionale dell'ente”. A questo punto occorre evidenziare che la normativa in tema di notifica a mezzo PEC dispone:
1) Il soggetto che vuole effettuare una notifica deve essere in possesso di una casella PEC comunicata ad uno dei pubblici registri.
2) L'indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC dovranno essere presenti nei pubblici elenchi (art. 16 ter D.L. n. 179/12).
7 3) Il campo “oggetto” della PEC dovrà obbligatoriamente indicare, così come previsto dall'art. 3 bis, comma 4, L. n. 53/94, la seguente frase: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994". 4) L'art. 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone che la PEC debba contenere, su documento informatico separato, la relata di notificazione (creata con word, open office ecc. trasformata, senza scansione, direttamente in PDF testo e firmata digitalmente) e l'attestazione di conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici dei file allegati alla PEC nel rispetto delle modalità indicate dal comma 3 dell'art. 16 undecies del DL. 179/12 entrato in vigore il giorno 21 agosto 2015 a seguito della pubblicazione della L. 132/15 che ha convertito in legge, con modificazioni, il DL. 83/15 e dell'articolo 1 comma 3 del decreto 28 dicembre 2015.
Una volta ultimata la relata di notificazione, trasformata in PDF testuale senza scansione, prima di essere allegata alla PEC, deve essere “firmata” con firma digitale. L'art.
3-Bis, I comma, della Legge n.53/1994 prevede che la notifica di un atto: “si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.” L'art. 16-ter, 1° comma del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in L. 7/12/2012, n. 221, prevede che «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici 3 elenchi: - INDICE PP.A.A. - REGINDE - INI-PEC.”
Anche a voler, quindi, ritenere fondate le censure di parte ricorrente esse possono, alla luce di quanto sopra illustrato, essere superate, posto che la notifica ha, comunque, raggiunto il suo scopo, ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata è stato conosciuto dall'opponente che ha provveduto celermente a proporre opposizione giudiziale avverso lo stesso (comunicazione preventiva partita dalla PEC: E ; ed indirizzata alla pec: Email_4
) stesse PEC di partenza e di consegna delle seguenti cartelle di Email_6 pagamento poste alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: - n. 071
2019 0115618306 000 notificata il 19.09.2019; - n. 071 2021 0084369658 000 notificata il
22.06.2022; n. 071 2022 0043647567 000 notificata in data 11.04.2022).
Si deve, altresì, tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile,
“comporta in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, 05.03.2019, n. 6417).
Sulla base della suddetta interpretazione, le censure di parte ricorrente/opponente possono essere superate, posto che la notifica ha raggiunto il suo scopo, ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata certamente conosciuta (come le cartelle di pagamento sottostanti) dall'opponente che ha provveduto celermente a proporre opposizione giudiziale avverso la stessa.
Lo scrivente anche sulla base delle motivazioni contenute nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione civile sez. lav., 24/06/2022, n.20449 sottolinea anche che è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il
8 contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto l'avviso di addebito giacché ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l' che lo ha emesso. CP_11
In tal senso, si è espressa la Suprema Corte che, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "…L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n.
13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002) del 2014; conf., Sez.
Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa nei termini, ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente anche alle notifiche delle cartelle di pagamento sottostanti. Né, ad ogni modo, nel caso in esame, le irregolarità denunziate (come detto non ipotizzabili), darebbero luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notifica per assenza di alcuna valida prospettazione da parte del ricorrente circa le ragioni per le quali l'asserita pur erronea applicazione della norma abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio da esaminarsi da parte dell'autorità giudiziaria adita. Secondo giurisprudenza, infatti, l'inesistenza della notificazione opererebbe residualmente nelle sole ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e, quindi, della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa.
Estensione in pdf
Quanto all'estensione in pdf e non in p7m del file notificato la Corte di Cassazione ha statuito chiaramente che “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. civ., sez. VI, 05.03.2019, n. 6417).
Tale estensione in pdf e non in p7m del file notificato che, secondo un orientamento giurisprudenziale di merito, non garantirebbe l'integrità e l'immodificabilità del documento
9 informativo trasmesso, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia recentemente statuito, con orientamento che qui si condivide, che la notifica via pec del file in un formato diverso da quello normativamente previsto o raccomandato dalle specifiche tecniche non ne determina la nullità se la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia se l'atto è stato conosciuto effettivamente dal destinatario, in applicazione del principio posto dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. che, seppur previsto in relazione alle notificazioni nel processo civile, esprime un principio di portata generale, applicabile anche alle notifiche degli atti impositivi della pubblica amministrazione;
la Corte di Cassazione ha rilevato in particolare che “in tema di processo telematico, a norma del d. dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al d.m. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo
“CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” e che “(t)ale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5 e del cit. D. Dirig., art. 19 bis, commi 2 e 4 (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266), dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI,
05.03.2019, n. 6417).
Sulla base della suddetta interpretazione, le censure di parte ricorrente possono essere superate, posto che la notifica ha raggiunto il suo scopo, ossia le cartelle esattoriali impugnate sono state stato conosciute dall'opponente che ha provveduto celermente a proporre opposizione giudiziale avverso la stessa. Lo scrivente anche sulla base delle motivazioni contenute nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione civile sez. lav., 24/06/2022, n.20449 condivide sul punto quanto osservato dall' ed ovvero che “è principio consolidato che Controparte_4 qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto la cartella di pagamento giacché ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l'ente della riscossione che la ha emessa. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte che, da ultimo, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "…L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del
10 destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie il ricorrente non adduce né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale manchevolezza del documento recapitato telematicamente.
Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa nei termini, ha avuto
l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento. Né, ad ogni modo, nel caso in esame, le irregolarità denunziate (come detto non ipotizzabili), darebbero luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notifica per assenza di alcuna valida prospettazione da parte del ricorrente circa le ragioni per le quali l'asserita pur erronea applicazione della norma abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio da esaminarsi da parte dell'autorità giudiziaria adita. Secondo giurisprudenza, infatti, l'inesistenza della notificazione opererebbe residualmente nelle sole ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e, quindi, della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa”.
Occorre ribadire, ancora una volta che non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (in tal senso si è espressa la suprema Corte, con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024 accogliendo un ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria). Anche rifacendosi a una propria precedente pronuncia emanata a sezioni unite, i supremi giudici hanno, infatti, chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Superata questa prima eccezione resta da valutare se, come eccepito dal contribuente, sia maturata la prescrizione dei crediti
Eccezione di prescrizione
Occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dallo stesso Licenziati.
Essa, a giudizio dello scrivente, è solo parzialmente fondata;
a ben vedere, infatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, n. 07176202300002373000 nella parte in cui si fanno valere crediti previdenziali, riguarda pretese attinenti agli anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Considerata, come sopra esplicitato valide ai fini interruttivi del decorso del termine quinquennale di prescrizione le richieste fatte vie PEC di cui ai seguenti documenti prodotti dall' ( docc. nn. 6) PEC prot. n. 0569200 del 10/06/2016, 7) PEC prot. n. CP_2
0569182 del 10/06/2016; 8) PEC prot. n. 0647186 del 19/06/2017, 9) PEC prot. n. 1435976 del 02/11/2018; 10) PEC prot. n. 1649335 del 14/12/2018; 11) PEC prot. n. 0712458 del
21/06/2019; 12) PEC prot. n. 0155178 del 11/02/2020 ; 13) PEC prot. n. 217794 del 06/07/2021; 14) PEC prot. n. 1568677 del 10/09/2021 ; 15) PEC prot. n. 871387 del
11 16/06/2022; 16) PEC prot. n. 678933 del 15/05/2023 tutte partite dall'indirizzo ; e tutte consegnate sempre al medesimo indirizzo del Email_8 destinatario ovvero alla PEC: ) deve ritenersi le pretese di Email_6
che non sono colpite dalla prescrizione quinquennale risultano essere CP_2 unicamente quelle relative all'anno 2010 ed all'anno 2011 (fino al 10.6.2011; la prima PEC risale, infatti, al 10.6.2016); per l'effetto occorre dichiarare non dovuti gli importi ivi indicati e pretesi dall' per gli anni 2010 e 2011 (quest'ultimo limitatamente alle pretese CP_2 antecedente al 10.6.2011) riguardanti contributi e sanzioni per intervenuta prescrizione successiva in assenza dell'allegazione di tempestivi e validi atti interruttivi della prescrizione. L'atto interruttivo della prescrizione è per sua natura atto recettizio che può assumere valore solo nel momento in cui viene portato nella sfera di conoscenza del destinatario;
in mancanza della prova della notifica o, comunque, dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, lo stesso deve considerarsi tamquam non esset. (sulla natura recettizia dell'atto interruttivo della prescrizione cfr. Cass. sent. n. 3074 del 22.3.1991; Cass. Sez. II, sent n.6099 del 1.6.1993). Sull'innegabile collegamento tra la natura recettizia dell'atto e l'effetto interruttivo va richiamata anche la massima n. 7617 del 14.8.1997, nella quale si è affermato che “la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita
a mente del disposto dell'art.291 cod. proc. civ.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione”. Va solo ricordato che ai sensi della legge 335/1995 il termine prescrizionale fissato per il versamento dei contributi è di cinque anni, termine che per gli anni fino al 10.6.2011risulta trascorso.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la natura quinquennale della prescrizione relativa ai casi come quelli oggetto del presente giudizio, escludendola solo in due ipotesi avendo affermato che i termini di prescrizione fissati dall'art.3 della legge 8.8.1995 n.335, si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge, eccettuati i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente
(entrambe le ipotesi non si sono verificate nel caso in esame). La Corte ha, infatti, affermato che : “con riguardo alla disciplina posta dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 che ha previsto il termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, diverse da quella relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma comprensiva di quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, continuano ad applicarsi i termini di prescrizione gia' in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina e nel rispetto del termine decennale quale introdotto dall'art. 12 D.L. 30 dicembre 1987 n.536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n.49, atteso che il decimo comma dell'art. 3 cit., pur stabilendo che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge
n.335 del 1995, eccettua espressamente i casi di atti interruttivi gia' compiuti o di procedure
12 iniziate nel rispetto della normativa precedente (cfr. Cass. sez. Lav. sent. n. 301 del 11.01.2001)”. Nel caso di specie, infatti, è abbondantemente decorso, come detto, il termine di cinque anni con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata. Né può essere applicato il diverso termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c. in quanto tale norma fa "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”. Per i contributi, appunto, la legge dispone diversamente: si tratta, come detto, dell'art 3 della legge n. 335/95 che prevede il termine quinquennale di prescrizione. Non è, d'altro canto, applicabile nemmeno il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. - c.d. actio iudicati - in quanto non si è in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato.
Tale termine è applicabile, quale titolo giudiziale, anche al decreto ingiuntivo che abbia acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna
(v. Cass. 14.7.2004 n. 13081 e 12.5.2003 n. 7272), non anche alla cartella esattoriale, che non costituisce titolo giudiziale. Ritiene il giudice che l'art. 2953 c.c., rappresentando norma eccezionale rispetto ai termini di prescrizione brevi disciplinati in ragione della natura del credito, deve essere di stretta interpretazione: non può essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato, alla cui sussistenza è legata l'applicazione della prescrizione relativa alla c.d. actio iudicati, la cartella esattoriale non opposta. La decorrenza del termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre opposizione alla cartella e la irretrattabilità del credito dell'Ente creditore, non rende in alcun modo la cartella non opposta idonea al giudicato (cfr. Cass. Civile Sezione Trib. 25.5.2007, n. 12263; Corte Appello
Potenza 21.2.2008; Tribunale Roma 4.11.2009; Tribunale Venezia, 30.11.2006;). Deve essere, quindi, applicato il termine proprio del credito cui la cartella si riferisce, ossia il termine quinquennale ex art. 3 legge n. 335/1995.
La questione assai dibattuta in giurisprudenza sulla natura quinquennale o decennale della prescrizione può dirsi recentemente superata a seguito della pronuncia della Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 23397/2016 del 25.10.2016 pubblicata il 17.11.2016. In particolare le Sezioni Unite SU – risolvendo questione di particolare importanza – hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio
– per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo “senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Il credito avanzato da con l'atto impugnato in questa sede, sorto nel 2010 per il CP_2 periodo 2010 e 2011 (fino al 10.6.2011) si è prescritto;
prima del 10.6.2016 al contribuente non è stato notificato alcunché. Prescrizione che, tra l'altro, essendo (parzialmente) già maturata già nel 2016 non potrà che dirsi già intervenuta anche applicando la sospensione COVID che, in caso di contributi previdenziali in prescrizione successivamente alla data del 31/12/2020 è pari ad ulteriori 311 giorni ai sensi dell'art. 37, comma 2, del dl 18/2020 e dell'art. 11, comma 9 del dl 183/2020.
Conclusioni Conclusivamente l'opposizione proposta va accolta nei termini sopra indicati;
ovvero essa deve essere accolta limitatamente alla parte in cui si fanno valere crediti contributivi e previdenziali attinenti agli anni 2010 e 2011 (limitatamente alla data del 10.6.2011).
13 Nella parte riguardanti i crediti previdenziali relativi ai periodi successivi al 10.6.2011 ed agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 l'opposizione deve essere invece, rigettata. Quanto alle spese ritiene lo scrivente che l'accoglimento parziale dell'opposizione e la natura prettamente giuridica delle questioni esaminate impongono la compensazione integrale delle spese tra il ricorrente e le parti convenute.
P.Q.M.
a) dichiara non dovute le pretesa creditorie di cui all'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente alla parte in cui si fanno valere crediti contributivi e previdenziali attinenti agli anni 2010 e 2011 (fino alla data del 10.6.2011);
b) rigetta la medesima opposizione nella parte riguardante i crediti contributivi e previdenziali per i periodi successivi al 10.6.2011 attinente, più precisamente, agli anni 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
LI 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Federico Bile
14
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di LI in funzione di Giudice del lavoro dott. Federico Bile preso atto delle note di trattazione scritta inviate dalla parte ricorrente e dall' CP_1
e dall' sostitutive dell'udienza del 13.02.2025 ha pronunciato la
[...] CP_2 seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 16308/2023 N.R.G. per l'anno 2023 vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elett.te domiciliato in LI alla Via D. Fontana n. 25/E, presso lo studio dell' avv. Claudia Quinzii la quale lo rapp.ta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso (comunicazioni al fax n. 081.19575281 o alla PEC:
). Email_1
- ricorrente/opponente -
E
Controparte_3
in persona del Presidente
[...]
e legale rappresentante pro tempore Arch. , con sede in Roma alla via Salaria Persona_1
n°229, rapp.ta e difesa – giusta procura generale alle liti per Notar del Persona_2
22.07.2020 (rep. n. 29433 racc. n. 18057) dall'avv. Giuseppe Mazzarella col quale elett.te domicilia presso il suo studio in Aversa (CE), alla via Pisacane n.1, ovvero al domicilio digitale ReGinDe - P.E.C. , ove ha dichiarato di voler ricevere le Email_2 comunicazioni NONCHE'
, quale successore universale ex lege di Controparte_4
con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n° 14 ( Controparte_5
P.IVA e C.F. , elett.te dom.ta in LI alla via D. Fontana, 27, Isol. 13 (Parco P.IVA_1 Montedonzelli) presso lo studio dell'Avv. Vittorio Iuliano, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso notificato, rilasciata dal responsabile p.t. dell' CP_1 [...]
Dott. (comunicazioni alla PEC: CP_1 Controparte_6
). Email_3
- resistenti/opposti – Oggetto: opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202300002373000
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato presso il Tribunale di LI in data 15.9.2023 il ricorrente/opponente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, doc. n. 07176202300002373000 con la quale l' Controparte_4 richiedeva, tra l'altro, per conto della , la somma complessiva di euro € 54.27073. CP_2
Il ricorrente specificava che tale comunicazione faceva riferimento al mancato pagamento di vari tributi (precisando che, tuttavia, in questa sede, si agisce solo ed esclusivamente per l'omesso e parziale pagamento dei contributi di tipo previdenziale) relativi agli anni 2010- 2017 di competenza dell'Adita Autorità Giudiziaria ed in particolare nel ricorso si fa riferimento al mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 071 2019 0115618306 000 presuntivamente notificata in data 19.09.2019 pari ad euro
20.230,04 – contributi anni 2012-2014;
- n. 071 2021 0084369658 000 presuntivamente notificata in data 22.06.2022 pari ad euro 5.449,21 – contributi anni 2015;
1 - n. 071 2022 0043647567 000 presuntivamente notificata in data 11.04.2022 pari ad euro
16.105,79 – contributi anni 2010-2017.
Aggiungeva il Licenziati che la pretesa è illegittima sotto ogni profilo in quanto frutto dell'erronea interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento;
inoltre, le relative richieste economiche risultano inesigibili e/o non dovute, in quanto il presunto diritto è prescritto, e risultano in ogni caso comunque destituite di fondamento, sia in punto di fatto che di diritto. Il ricorrente evidenziava l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sottolineava l'omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti. Quanto alla dedotta ed eccepite prescrizione l'istante rappresentava che gli atti impugnati sono relativi a crediti di natura previdenziale e assistenziale i quali “non sono più riscuotibili in quanto è decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n. 335 del 1995. Sicché appare evidente che trattandosi di presunte omissioni contributive relative a “contributi I.V.S.”, nel caso di specie, oltre il quinquennio dal 2010-2017, gli stessi non possono che essersi ormai irrimediabilmente prescritti”. La parte opponente chiedeva, quindi, al giudice adito: “1)IN VIA CAUTELARE, in ragione della spiegata richiesta di sospensiva, per tutte le motivazioni esposte nella prefata narrativa, disporre, inaudita altera parte ovvero, in limine, con provvedimento reso in udienza, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300002373000 notificato il 28.08.2023;
2) in via principale: A) annullare le cartelle esattoriali analiticamente richiamati al punto “b” del ricorso introduttivo da intendersi qui per ripetute e trascritte integralmente e sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quivi impugnata, stante l'avvenuta prescrizione nonché la mancata e/o non regolare notifica in ordine ai motivi di opposizione;
B) Dichiarare prescritti e/o non dovuti, estinti, perenti, inesistenti, nulli, invalidi o annullare tutti i crediti nonché annullare le cartelle di pagamento di cui al punto “b” e/o dichiararne la nullità, invalidità, inesistenza, perenzione, estinzione, prescrizione per i motivi specificati nel presente atto annullando e/o dichiarando nulli/invalidi/inesistenti/perenti/estinti/prescritti o annullare altresì le san-zioni amministrative nonché le relative sanzioni accessorie e tutti i crediti ivi risultanti compresi interessi, rimborsi spese, diritti di notifica, aggio e ogni ulteriore posta ivi inserita e comunque denominata, accessoria e/o conseguente ai crediti principali opposti e di cui in oggetto, con condanna dell' alla loro Controparte_7 immediata cancellazione;
C) per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dalle odierne resistenti;
D) Condannare le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 12.12.2023 (prima udienza fissata per il 21.03.2024) si costituiva l' convenuta la quale resisteva alla domanda, Controparte_4 chiedendo, sulla base di varie argomentazioni, il rigetto della stessa.
Con memoria difensiva depositata – sempre tempestivamente – in data 8.3.2024 si costituiva anche l' che chiedeva nel merito di “rigettare l'opposizione perché infondata CP_2
(in tutto ovvero, in linea subordinata, in parte) in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria di . CP_2 In linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, di condannare CP_2 in sentenza il ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di
2 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori di legge.
Condannare altresì il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite. In linea ulteriormente subordinata, nel caso di accoglimento del ricorso, accertare l'esclusiva responsabilità dell' e, pertanto, compensare le spese di lite, quanto Controparte_8 meno nei rapporti tra e il ricorrente, condannando alle spese esclusivamente CP_2 l'Agente per la Riscossione, unico soggetto legittimato e responsabile della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi della prescrizione”
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza (fissata per la data del 21.3.2024) con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rinviata all'udienza del 7.11.2023 per la decisione con concessione alle parti del termine per il deposito di note finali di discussione fino a 10 giorni prima di detta udienza e poi ulteriormente rinviata per la decisione alla data del 23.2.2025.
Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 13.02.2025 la causa è stata assegnata in riserva – una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze – e poi decisa in data odierna con il deposito della motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere, quindi, accolto nei limiti più avanti specificati.
Quanto al merito ritiene lo scrivente di soffermarsi unicamente sulla "ragione più liquida" idonea a decidere la controversia.
Lo scrivente giudice ritiene, infatti, di poter decidere la presente (e complessa controversia) sulla base del principio della "ragione più liquida" e della ragionevole durata del processo enunciato più volte dalla Corte di Cassazione e ribadito di recente anche nella sentenza della seconda sezione Civile del 18/04/2019, n.10839 secondo cui “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
Nullità della notifica e raggiungimento dello scopo
Parte ricorrente ha eccepito, in primo luogo, sulla base di un orientamento interpretativo delle commissioni tributarie, la nullità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata.
Scrive parte ricorrente nelle note di trattazione scritta: “In particolare, si contesta la regolarità delle notifiche in quanto avvenute da indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri nonché non risultano depositati i file .eml che attestano l'effettiva regolarità della notifica, essendo depositati dal Concessionario e dall'Ente delle copie .pdf. Difatti, secondo una recente pronuncia della Cassazione, n. 16189/2023, "In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonchè dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento
16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione
e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" -, determina la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione […] tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato
3 a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF).” Ne consegue, pertanto, che la prova che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data soltanto depositando le ricevute in formato ".eml" o ".msg" ed il file "DatiAtto.xml" contenente gli identificativi delle predette ricevute”.
In via generale occorre osservare che la notifica tramite posta elettronica certificata è espressamente contemplata dall'ordinamento: l'art. 26, secondo comma, d.p.r. n. 602/1973 stabilisce che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ovvero per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” mentre l'art. 30 del d.l. n. CP_ 78/2010, che disciplina le procedure di riscossione dell' al quarto comma stabilisce che
“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”. La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” (doc. n. 07176202300002373000, con il quale l' richiedeva, tra Controparte_4 l'altro, per conto della , la somma complessiva di euro € 54.27073) dunque avvenuta CP_2 mediante posta elettronica certificata costituisce, quindi modalità di notifica espressamente prevista dalle norme di legge sopra citate.
Va ricordato che la PEC da cui è partita tale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria E (ovvero la PEC: ; pec indirizzata a Email_4
) comunicazione ritualmente e tempestivamente impugnata in questa Email_6 sede è la medesima da cui sono partite le notifiche (allo stesso indirizzo del destinatario) delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 071 2019 0115618306 000 notificata il 19.09.2019 con pretese relative ai contributi per gli anni 2012-2014 (notifica partita sempre dalla PEC: E ; e sempre indirizzata alla PEC: Email_4
); Email_6
- n. 071 2021 0084369658 000 notificata il 22.06.2022 con pretese relative ai contributi anni
2015; notifica partita sempre dalla PEC: E ; e sempre indirizzata alla PEC: Email_4
); Email_6
- n. 071 2022 0043647567 000 notificata in data 11.04.2022 con pretese relative ai contributi anni 2010-2017. notifica sempre partita dalla PEC: E ; ed anche questa indirizzata alla PEC: Email_4
). Email_6
Parte ricorrente contesta come detto la provenienza certa di tali cartelle di pagamento non essendo l'indirizzo PEC: t;
riconducibile Email_4 ad alcun indirizzo PEC dell' non essendo presente nei pubblici registri Controparte_1 bensì da un irrituale ed ignoto indirizzo. Pertanto la notifica dell'avviso di addebito, a giudizio di parte attrice, è insanabilmente inesistente, in quanto l'ente creditore, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC ufficiale risultante nei pubblici registri.
Affermano, al contrario, i convenuti ed nelle rispettive CP_2 Controparte_1 memorie difensive, dopo aver sottolineato che parte opponente non ha contestato il merito della obbligazione contributiva né ha contestato di aver ricevuto la comunicazione preventiva
4 di iscrizione ipotecaria oggetto di questo procedimento da una pec ufficiale dell' CP_1
che detta notifica sarebbe stata inesistente o inefficace solo se fosse stato notificato –
[...] cosa nella specie non avvenuta – un atto giudiziario e/o processuale. L'obbligo di inserimento della pec in un pubblico registro, in verità, “esiste solo per la notifica di atti giudiziari / processuali”. Sulla questione parte convenuta ha richiamato la pronuncia del Tribunale di Roma il quale con sentenza n. 8355/20, ha affermato che: “L'art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che 'la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.' La previsione normativa appare, pertanto puntuale nell'indicare espressamente che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, laddove in capo al medesimo non gravi l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC. Al contempo, la norma nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente.
Il D.P.R. n. 68/2005, nel fissare le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo pec del mittente.
L'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 rinvia all'art. 3 D.P.R. n. 68 del 2005, in forza del quale l'atto trasmesso per via telematica 'si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.' Il successivo art. 6 precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna.
Appare, pertanto, evidente che l'art. 26 comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 consente oggi al notificante di adoperare un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata per eseguire la notificazione, diversamente dalle notificazioni telematiche eseguite in proprio dagli Avvocati
e disciplinate dall'art. 3 bis comma 1, L. n. 53/94. La scelta del Legislatore appare di assoluta coerenza e trova la propria ratio nella circostanza che il potere di notificare gli atti della riscossione è stata attribuita a soggetti previamente individuati dall'art. 26 D.P.R. n.
602/1973, dotati di una peculiare qualifica in forza della quale è assicurata ab origine l'attendibilità dell'indirizzo pec mittente, garantendo, in questo modo, il destinatario e liberandolo dall'obbligo di verifica dell'origine in sede di apertura del messaggio.
Viceversa, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, l'origine del messaggio è assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio”. Nella specie parte opponente/ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria l'avviso di addebito nei termini di legge. Eventuali vizi non determinano l'inesistenza della notifica e l'impugnazione dell'atto ha determinato la sanatoria di ogni ipotetico vizio di notifica (sulla questione cfr. Cass. sent. n. 4561/2020). Lo scrivente ritiene fondata l'argomentazione difensiva svolta dalle parti convenute in quanto conforme a principi affermati dalla giurisprudenza tributaria ed ordinaria sia di merito che di legittimità.
5 Ha affermato, infatti, di recente la Corte Giustizia Trib. II grado Lazio sez. XV - Roma, 27/08/2024, n. 5354 che “L'eccezione riferita all'indirizzo di provenienza della PEC va, infatti, considerata ammissibile (e, dunque, da esaminare specificamente) in relazione alla notificazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria qui controversa, trattandosi di questione già compiutamente posta nel ricorso introduttivo. Come anticipato, l'eccezione è infondata. Al riguardo, osserva la Corte che l'art. 26, comma 2 D.P.R. n. 602 del
1973 (in tema di notificazione della cartella di pagamento) e l'art. 60, comma 7 D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente), applicabili ratione temporis, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabiliscono che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)", ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizioni speciali, non trova applicazione, in materia, il disposto dell'art.
3-bis L. n. 53 del
1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri (in senso conforme, C.T.R. Toscana, sent. n. 583/05/2022 del 20 aprile 2022, secondo cui l'art.
60 D.P.R. n. 600 del 1973 "dispone un regime speciale nel quale non si ravvisa alcun obbligo, per l' di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero CP_10
REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici"). Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, 16 gennaio 2023, n. 982; Sez. 6, 28 febbraio 2023, n. 6015) e, comunque, a tutto concedere, la parte contribuente non ha neanche evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei pubblici registri (cfr. Cass., Sez. 5, 3 luglio 2023, n. 18684; sul principio secondo cui il diritto di difesa può dirsi violato soltanto qualora il contribuente dimostri l'effettiva lesività della dedotta violazione, cfr. Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2022, n. 36852, la quale sottolinea che "Tale principio è del tutto consolidato nella giurisprudenza eurounitaria, ove si afferma che - stante il principio di effettività - l'eventuale violazione dei diritti della difesa comporta
l'annullamento dell'atto impositivo soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (CGUE, 18 giugno 2020, RQ,
C-831/18 P, punto 105; CGUE, 4 giugno 2020, CS C.F., C-430/19, punto 35; CGUE, 4 giugno
2020, SEAE, C-187/19 P, punto 69; CGUE, 20 dicembre 2017, Prequ, C-27616, punto
62)").Ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che l'impugnazione tempestivamente proposta - come nel caso di specie - avverso l'atto impositivo o di riscossione integra, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la sanatoria per raggiungimento dello scopo di eventuali vizi della procedura di notificazione (cfr. Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2024, n. 5263).
Nello stesso senso si era espresso – con una pronuncia di poco antecedente - questo ufficio (cfr. Tribunale sez. lav. - LI, 10/08/2023, sentenza n. 4281): “Preliminarmente, il ricorrente ha eccepito la mancata utilizzazione, da parte del Concessionario, per la notificazione dell'intimazione oggi impugnata dell'indirizzo pec certificato e presente nel pubblici registri;
ha ricordato orientamento giurisprudenziale in relazione alla notifica di un atto esattivo a mezzo pec, tra cui la recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LI (sentenza n. 10752/22) secondo cui: “L'art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221), rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, al comma 1, dispone: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6- bis,
6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
6 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
Precisa il ricorrente che si tratta dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, nel caso di utilizzo di indirizzi non ufficiali in quanto non riconducibili ai pubblici registri certificati, emergendo l'assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato, non potrebbe che derivarne la violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, con conseguente inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da soggetto non identificabile in quanto non associato ad un indirizzo oggetto di registrazione ufficiale.
Ritiene il giudicante che l'eccezione non possa trovare accoglimento, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via PEC (soprattutto quando non risulti seriamente contestato che l'estensione sia comunque un indirizzo del mittente), non può condurre alla nullità o alla inesistenza della notifica tramite posta elettronica certificata, dal momento che sia il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, che il D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, pongono un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente (v. Cass. sez. un. 18.5.2022, n. 15979 secondo la quale la notifica effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici elenchi, ma rinvenibile sul sito internet istituzionale del notificante, non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che: (a) la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
(b) ai fini della notifica nei confronti della P.A. può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter D.Lgs. n. 182 del 2005; (c) in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (fattispecie riguardante la notifica del ricorso per cassazione dalla Procura Generale della Corte dei Conti effettuata dall'indirizzo di posta elettronica istituzionale risultante non dai registri delle PP.AA. tenuto dal Ministero della giustizia, ma dal sito ufficiale internet del mittente).
Ad avviso del giudicante, pertanto, non sussiste l'eccepita nullità della notifica, in quanto, anche a prescindere dalla generale applicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. (Cass.
6417/2019), è assorbente la circostanza che il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, convertito con
L. n. 221 del 2012, nell'individuare i pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, fa riferimento, per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, all'art. 16, comma 12, dello stesso decreto, il quale, peraltro, disciplina la pubblicità degli indirizzi PEC al solo fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, e quindi non impone l'utilizzo degli indirizzi PEC contenuti nell'elenco per le notificazioni provenienti dalla P.A.; del resto, nel caso di specie, non è stata neppure dedotta una situazione di incertezza circa la provenienza delle notifiche dall' , essendo pacifico Controparte_1 che l'indirizzo dal quale sono state effettuate, è quello indicato nel sito istituzionale dell'ente”. A questo punto occorre evidenziare che la normativa in tema di notifica a mezzo PEC dispone:
1) Il soggetto che vuole effettuare una notifica deve essere in possesso di una casella PEC comunicata ad uno dei pubblici registri.
2) L'indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC dovranno essere presenti nei pubblici elenchi (art. 16 ter D.L. n. 179/12).
7 3) Il campo “oggetto” della PEC dovrà obbligatoriamente indicare, così come previsto dall'art. 3 bis, comma 4, L. n. 53/94, la seguente frase: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994". 4) L'art. 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone che la PEC debba contenere, su documento informatico separato, la relata di notificazione (creata con word, open office ecc. trasformata, senza scansione, direttamente in PDF testo e firmata digitalmente) e l'attestazione di conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici dei file allegati alla PEC nel rispetto delle modalità indicate dal comma 3 dell'art. 16 undecies del DL. 179/12 entrato in vigore il giorno 21 agosto 2015 a seguito della pubblicazione della L. 132/15 che ha convertito in legge, con modificazioni, il DL. 83/15 e dell'articolo 1 comma 3 del decreto 28 dicembre 2015.
Una volta ultimata la relata di notificazione, trasformata in PDF testuale senza scansione, prima di essere allegata alla PEC, deve essere “firmata” con firma digitale. L'art.
3-Bis, I comma, della Legge n.53/1994 prevede che la notifica di un atto: “si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.” L'art. 16-ter, 1° comma del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in L. 7/12/2012, n. 221, prevede che «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici 3 elenchi: - INDICE PP.A.A. - REGINDE - INI-PEC.”
Anche a voler, quindi, ritenere fondate le censure di parte ricorrente esse possono, alla luce di quanto sopra illustrato, essere superate, posto che la notifica ha, comunque, raggiunto il suo scopo, ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata è stato conosciuto dall'opponente che ha provveduto celermente a proporre opposizione giudiziale avverso lo stesso (comunicazione preventiva partita dalla PEC: E ; ed indirizzata alla pec: Email_4
) stesse PEC di partenza e di consegna delle seguenti cartelle di Email_6 pagamento poste alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: - n. 071
2019 0115618306 000 notificata il 19.09.2019; - n. 071 2021 0084369658 000 notificata il
22.06.2022; n. 071 2022 0043647567 000 notificata in data 11.04.2022).
Si deve, altresì, tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile,
“comporta in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, 05.03.2019, n. 6417).
Sulla base della suddetta interpretazione, le censure di parte ricorrente/opponente possono essere superate, posto che la notifica ha raggiunto il suo scopo, ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata certamente conosciuta (come le cartelle di pagamento sottostanti) dall'opponente che ha provveduto celermente a proporre opposizione giudiziale avverso la stessa.
Lo scrivente anche sulla base delle motivazioni contenute nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione civile sez. lav., 24/06/2022, n.20449 sottolinea anche che è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il
8 contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto l'avviso di addebito giacché ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l' che lo ha emesso. CP_11
In tal senso, si è espressa la Suprema Corte che, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "…L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n.
13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002) del 2014; conf., Sez.
Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa nei termini, ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente anche alle notifiche delle cartelle di pagamento sottostanti. Né, ad ogni modo, nel caso in esame, le irregolarità denunziate (come detto non ipotizzabili), darebbero luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notifica per assenza di alcuna valida prospettazione da parte del ricorrente circa le ragioni per le quali l'asserita pur erronea applicazione della norma abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio da esaminarsi da parte dell'autorità giudiziaria adita. Secondo giurisprudenza, infatti, l'inesistenza della notificazione opererebbe residualmente nelle sole ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e, quindi, della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa.
Estensione in pdf
Quanto all'estensione in pdf e non in p7m del file notificato la Corte di Cassazione ha statuito chiaramente che “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. civ., sez. VI, 05.03.2019, n. 6417).
Tale estensione in pdf e non in p7m del file notificato che, secondo un orientamento giurisprudenziale di merito, non garantirebbe l'integrità e l'immodificabilità del documento
9 informativo trasmesso, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia recentemente statuito, con orientamento che qui si condivide, che la notifica via pec del file in un formato diverso da quello normativamente previsto o raccomandato dalle specifiche tecniche non ne determina la nullità se la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia se l'atto è stato conosciuto effettivamente dal destinatario, in applicazione del principio posto dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. che, seppur previsto in relazione alle notificazioni nel processo civile, esprime un principio di portata generale, applicabile anche alle notifiche degli atti impositivi della pubblica amministrazione;
la Corte di Cassazione ha rilevato in particolare che “in tema di processo telematico, a norma del d. dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al d.m. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo
“CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” e che “(t)ale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5 e del cit. D. Dirig., art. 19 bis, commi 2 e 4 (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266), dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI,
05.03.2019, n. 6417).
Sulla base della suddetta interpretazione, le censure di parte ricorrente possono essere superate, posto che la notifica ha raggiunto il suo scopo, ossia le cartelle esattoriali impugnate sono state stato conosciute dall'opponente che ha provveduto celermente a proporre opposizione giudiziale avverso la stessa. Lo scrivente anche sulla base delle motivazioni contenute nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione civile sez. lav., 24/06/2022, n.20449 condivide sul punto quanto osservato dall' ed ovvero che “è principio consolidato che Controparte_4 qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto la cartella di pagamento giacché ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l'ente della riscossione che la ha emessa. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte che, da ultimo, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "…L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del
10 destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie il ricorrente non adduce né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale manchevolezza del documento recapitato telematicamente.
Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa nei termini, ha avuto
l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento. Né, ad ogni modo, nel caso in esame, le irregolarità denunziate (come detto non ipotizzabili), darebbero luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notifica per assenza di alcuna valida prospettazione da parte del ricorrente circa le ragioni per le quali l'asserita pur erronea applicazione della norma abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio da esaminarsi da parte dell'autorità giudiziaria adita. Secondo giurisprudenza, infatti, l'inesistenza della notificazione opererebbe residualmente nelle sole ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e, quindi, della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa”.
Occorre ribadire, ancora una volta che non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (in tal senso si è espressa la suprema Corte, con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024 accogliendo un ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria). Anche rifacendosi a una propria precedente pronuncia emanata a sezioni unite, i supremi giudici hanno, infatti, chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Superata questa prima eccezione resta da valutare se, come eccepito dal contribuente, sia maturata la prescrizione dei crediti
Eccezione di prescrizione
Occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dallo stesso Licenziati.
Essa, a giudizio dello scrivente, è solo parzialmente fondata;
a ben vedere, infatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, n. 07176202300002373000 nella parte in cui si fanno valere crediti previdenziali, riguarda pretese attinenti agli anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Considerata, come sopra esplicitato valide ai fini interruttivi del decorso del termine quinquennale di prescrizione le richieste fatte vie PEC di cui ai seguenti documenti prodotti dall' ( docc. nn. 6) PEC prot. n. 0569200 del 10/06/2016, 7) PEC prot. n. CP_2
0569182 del 10/06/2016; 8) PEC prot. n. 0647186 del 19/06/2017, 9) PEC prot. n. 1435976 del 02/11/2018; 10) PEC prot. n. 1649335 del 14/12/2018; 11) PEC prot. n. 0712458 del
21/06/2019; 12) PEC prot. n. 0155178 del 11/02/2020 ; 13) PEC prot. n. 217794 del 06/07/2021; 14) PEC prot. n. 1568677 del 10/09/2021 ; 15) PEC prot. n. 871387 del
11 16/06/2022; 16) PEC prot. n. 678933 del 15/05/2023 tutte partite dall'indirizzo ; e tutte consegnate sempre al medesimo indirizzo del Email_8 destinatario ovvero alla PEC: ) deve ritenersi le pretese di Email_6
che non sono colpite dalla prescrizione quinquennale risultano essere CP_2 unicamente quelle relative all'anno 2010 ed all'anno 2011 (fino al 10.6.2011; la prima PEC risale, infatti, al 10.6.2016); per l'effetto occorre dichiarare non dovuti gli importi ivi indicati e pretesi dall' per gli anni 2010 e 2011 (quest'ultimo limitatamente alle pretese CP_2 antecedente al 10.6.2011) riguardanti contributi e sanzioni per intervenuta prescrizione successiva in assenza dell'allegazione di tempestivi e validi atti interruttivi della prescrizione. L'atto interruttivo della prescrizione è per sua natura atto recettizio che può assumere valore solo nel momento in cui viene portato nella sfera di conoscenza del destinatario;
in mancanza della prova della notifica o, comunque, dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, lo stesso deve considerarsi tamquam non esset. (sulla natura recettizia dell'atto interruttivo della prescrizione cfr. Cass. sent. n. 3074 del 22.3.1991; Cass. Sez. II, sent n.6099 del 1.6.1993). Sull'innegabile collegamento tra la natura recettizia dell'atto e l'effetto interruttivo va richiamata anche la massima n. 7617 del 14.8.1997, nella quale si è affermato che “la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita
a mente del disposto dell'art.291 cod. proc. civ.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione”. Va solo ricordato che ai sensi della legge 335/1995 il termine prescrizionale fissato per il versamento dei contributi è di cinque anni, termine che per gli anni fino al 10.6.2011risulta trascorso.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la natura quinquennale della prescrizione relativa ai casi come quelli oggetto del presente giudizio, escludendola solo in due ipotesi avendo affermato che i termini di prescrizione fissati dall'art.3 della legge 8.8.1995 n.335, si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge, eccettuati i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente
(entrambe le ipotesi non si sono verificate nel caso in esame). La Corte ha, infatti, affermato che : “con riguardo alla disciplina posta dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 che ha previsto il termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, diverse da quella relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma comprensiva di quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, continuano ad applicarsi i termini di prescrizione gia' in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina e nel rispetto del termine decennale quale introdotto dall'art. 12 D.L. 30 dicembre 1987 n.536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n.49, atteso che il decimo comma dell'art. 3 cit., pur stabilendo che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge
n.335 del 1995, eccettua espressamente i casi di atti interruttivi gia' compiuti o di procedure
12 iniziate nel rispetto della normativa precedente (cfr. Cass. sez. Lav. sent. n. 301 del 11.01.2001)”. Nel caso di specie, infatti, è abbondantemente decorso, come detto, il termine di cinque anni con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata. Né può essere applicato il diverso termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c. in quanto tale norma fa "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”. Per i contributi, appunto, la legge dispone diversamente: si tratta, come detto, dell'art 3 della legge n. 335/95 che prevede il termine quinquennale di prescrizione. Non è, d'altro canto, applicabile nemmeno il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. - c.d. actio iudicati - in quanto non si è in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato.
Tale termine è applicabile, quale titolo giudiziale, anche al decreto ingiuntivo che abbia acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna
(v. Cass. 14.7.2004 n. 13081 e 12.5.2003 n. 7272), non anche alla cartella esattoriale, che non costituisce titolo giudiziale. Ritiene il giudice che l'art. 2953 c.c., rappresentando norma eccezionale rispetto ai termini di prescrizione brevi disciplinati in ragione della natura del credito, deve essere di stretta interpretazione: non può essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato, alla cui sussistenza è legata l'applicazione della prescrizione relativa alla c.d. actio iudicati, la cartella esattoriale non opposta. La decorrenza del termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre opposizione alla cartella e la irretrattabilità del credito dell'Ente creditore, non rende in alcun modo la cartella non opposta idonea al giudicato (cfr. Cass. Civile Sezione Trib. 25.5.2007, n. 12263; Corte Appello
Potenza 21.2.2008; Tribunale Roma 4.11.2009; Tribunale Venezia, 30.11.2006;). Deve essere, quindi, applicato il termine proprio del credito cui la cartella si riferisce, ossia il termine quinquennale ex art. 3 legge n. 335/1995.
La questione assai dibattuta in giurisprudenza sulla natura quinquennale o decennale della prescrizione può dirsi recentemente superata a seguito della pronuncia della Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 23397/2016 del 25.10.2016 pubblicata il 17.11.2016. In particolare le Sezioni Unite SU – risolvendo questione di particolare importanza – hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio
– per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo “senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Il credito avanzato da con l'atto impugnato in questa sede, sorto nel 2010 per il CP_2 periodo 2010 e 2011 (fino al 10.6.2011) si è prescritto;
prima del 10.6.2016 al contribuente non è stato notificato alcunché. Prescrizione che, tra l'altro, essendo (parzialmente) già maturata già nel 2016 non potrà che dirsi già intervenuta anche applicando la sospensione COVID che, in caso di contributi previdenziali in prescrizione successivamente alla data del 31/12/2020 è pari ad ulteriori 311 giorni ai sensi dell'art. 37, comma 2, del dl 18/2020 e dell'art. 11, comma 9 del dl 183/2020.
Conclusioni Conclusivamente l'opposizione proposta va accolta nei termini sopra indicati;
ovvero essa deve essere accolta limitatamente alla parte in cui si fanno valere crediti contributivi e previdenziali attinenti agli anni 2010 e 2011 (limitatamente alla data del 10.6.2011).
13 Nella parte riguardanti i crediti previdenziali relativi ai periodi successivi al 10.6.2011 ed agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 l'opposizione deve essere invece, rigettata. Quanto alle spese ritiene lo scrivente che l'accoglimento parziale dell'opposizione e la natura prettamente giuridica delle questioni esaminate impongono la compensazione integrale delle spese tra il ricorrente e le parti convenute.
P.Q.M.
a) dichiara non dovute le pretesa creditorie di cui all'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente alla parte in cui si fanno valere crediti contributivi e previdenziali attinenti agli anni 2010 e 2011 (fino alla data del 10.6.2011);
b) rigetta la medesima opposizione nella parte riguardante i crediti contributivi e previdenziali per i periodi successivi al 10.6.2011 attinente, più precisamente, agli anni 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
LI 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Federico Bile
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