Sentenza 28 luglio 2015
Massime • 1
In tema di interpretazione di un testamento, la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, sicché il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito secondo cui l'espressione "somma", utilizzata dal testatore, dovesse intendersi nel significato proprio di "somma di denaro", e la generica dichiarazione di revoca espressa delle precedenti disposizioni dovesse ritenersi circoscritta alla sola frazione mobiliare del patrimonio del "de cuius"). .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/2015, n. 15931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15931 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24872 - 2009 R.G. proposto da:
TA US - c.f. [...]- rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato Tucci Ermindo ed elettivamente domiciliata in Roma alla via G. G. Belli, n. 36, presso lo studio dell'avvocato Pardini Luca.
- ricorrente -
contro
BI NN - c.f. [...]- elettivamente domiciliato in Roma alla via Celimontana, n. 38, presso lo studio dell'avvocato Panariti Paolo che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Mei Paolo lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
sul ricorso 26236 - 2012 R.G. proposto da:
TA US - c.f. [...]- rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Tucci Ermindo ed elettivamente domiciliata in Roma alla via G. G. Belli, n. 36, presso lo studio dell'avvocato Pardini Luca.
- ricorrente -
contro
BI NN - c.f. [...]- elettivamente domiciliato in Roma alla via Celimontana, n. 38, presso lo studio dell'avvocato Paolo Panariti che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Paolo Mei lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
Avverso, il ricorso iscritto al n. 24872 - 2009 R.G., la sentenza non definitiva n. 1539 dei 23.10/12.11.2008 della corte d'appello di Firenze;
Avverso il ricorso iscritto al n. 26236 - 2012 R.G., la sentenza definitiva n. 412 dei 28.2/22.3.2012 della corte d'appello di Firenze;
Udita la relazione delle cause svolta all'udienza pubblica del 16 aprile 2015 dal consigliere dott. Luigi Abete;
Udito l'avvocato Alessandro Ardisi, per delega dell'avvocato Paolo Panariti e dell'avvocato Paolo Mei, per il controricorrente;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. CAPASSO Lucio, che, previa riunione dei ricorsi, ha concluso per il rigetto del ricorso iscritto al n. 24872/2009 R.G. e per l'accoglimento del primo motivo del ricorso iscritto al n. 26236/2012 R.G., in tal guisa assorbiti gli ulteriori motivi del medesimo ricorso, anch'essi fondati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23.12.1999 SI GI citava a comparire innanzi al tribunale di Lucca - sezione distaccata di Viareggio - TA US.
Esponeva che con testamento olografo in data 25.7.1994, pubblicato il 16.7.1999 a ministero notar LL, suo fratello, SI EL, coniuge della convenuta, deceduto in data 17.1.1999, aveva disposto dei suoi beni, mobili ed immobili, attribuendoli per una metà ad egli attore e per l'altra metà alla moglie, a costei altresì riservando in via esclusiva la casa alla via Canova di Forte dei Marmi.
Esponeva inoltre che successivamente al decesso del de cuius era stata pubblicata il 24.5.1999 a ministero notar Polacci scrittura in data 23.10.1997 a firma del fratello del seguente tenore:
"considerate le enormi spese che ha comportato, comporta e comporterà l'assistenza e la cura per il mio mantenimento in vita (medicine, infermieri, collaboratori domestici) dichiaro che nessuna somma potrà essere riservata alla mia morte a mio fratello. La presente dichiarazione annulla ogni altra precedente". Chiedeva quindi che si dichiarasse e desse atto che la successione del fratello, SI EL, era regolata dal testamento olografo del 25.7.1994, che la scrittura in data 23.10.1997 non annullava ne' modificava la precedente scheda testamentaria, che - ferma l'attribuzione alla convenuta dell'immobile di via Canova a Forte dei Marmi - gli fosse conseguentemente assegnata la metà dell'asse ereditario.
Costituitasi, TA US instava per il rigetto dell'avversa domanda.
Deduceva che la dichiarazione del 23.10.1997 valeva ad escludere l'attore dalla successione;
in via subordinata, che la devoluzione del patrimonio relitto dovesse seguire secundum legem, ai sensi dell'art. 582 c.c.. Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 307/2004 il tribunale adito rigettava le domande dell'attore; segnatamente opinava nel senso che la dichiarazione del 23.10.1997 era valsa a revocare il testamento olografo in data 25.7.1994 e dichiarava la convenuta unica erede testamentaria di SI EL.
Interponeva appello SI GI.
Resisteva TA US.
Con sentenza non definitiva n. 1539 dei 23.10/12.11.2008 la corte d'appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello, statuiva che SI GI "è successore di SI EL nei beni immobili di questo in ragione di metà, spettando l'altra metà - comprensiva della casa di via Canova in Forte dei Marmi - a TA US" (così sentenza d'appello non definitiva, pag. 6); rimetteva la causa sul ruolo e rinviava, "al fine di assumere c.t.u. per determinare il valore attuale degli immobili e le somme dovute a conguaglio, all'udienza (...). Spese al definitivo" (così sentenza d'appello non definitiva, pagg. 6-7).
Premetteva la corte distrettuale che i criteri valevoli per l'interpretazione del testamento "s'impongono anche nell'interpretazione della scrittura del 23.10.97, considerata la sua natura che è omogenea a quella del testamento, pur se priva di un contenuto propriamente di disposizione di beni, che però non è essenziale alla dichiarazione di revoca di precedenti disposizioni (...) qual essa è" (così sentenza d'appello non definitiva, pag. 4).
Indi esplicitava che l'espressione "nessuna somma" figurante nel testo della dichiarazione in data 23.10.1997, recepita nel suo significato letterale e logico, correlato quest'ultimo al tenore della prima parte della medesima dichiarazione, non poteva che essere intesa quale nessuna "somma di denaro"; che, su tale scorta, al cospetto del cospicuo patrimonio immobiliare del de cuius e dell'altrettanto ingente suo patrimonio pecuniario, più che sufficiente ad assicurargli "per un lungo periodo le cure e l'assistenza che gli erano necessarie" (così sentenza d'appello non definitiva, pag. 5), si giustificava "l'autonoma rilevanza di tale parte di patrimonio, rispetto a quello immobiliare, così da rendere ben plausibile, e compatibile con entrambe le disposizioni di ultima volontà, la revoca della sola disposizione testamentaria relativa al denaro e titoli, quali "beni mobili"" (così sentenza d'appello non definitiva, pag. 5).
Puntualizzava infine che "il primo giudice avrebbe dovuto concludere che la precedente disposizione fu revocata relativamente al fratello, limitatamente ai "beni mobili"" (così sentenza d'appello non definitiva, pag. 6); che, "per l'ampiezza ed il contenuto della prima parte, consequenzialità logica impone di intendere l'ultima frase "La presente dichiarazione annulla ogni altra precedente" in senso non assoluto, ma in relazione alla parte precedente della dichiarazione, che d'altronde sarebbe stata priva di senso se SI EL avesse voluto escludere totalmente il fratello dalla propria successione" (così sentenza d'appello non definitiva, pag. 6). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso TA US;
ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
SI GI ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
SI GI ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c.. Con sentenza definitiva n. 412 dei 28.2/22.3.2012 la corte d'appello di Firenze dichiarava sciolta la comunione ereditaria costituita dai beni immobili meglio descritti in motivazione, assegnava a TA US il lotto n. 1), assegnava a SI GI il lotto n. 2), condannava TA US a corrispondere a SI GI la somma di Euro 170.150,00 a titolo di conguaglio, condannava l'appellata a rimborsare all'appellante la quota di 1/2 delle spese del doppio grado, compensava la residua quota e poneva a carico di ambedue le parti in ragione di 1/2 ciascuna le spese di c.t.u..
Puntualizzava la corte distrettuale che le risultanze della consulenza d'ufficio, espletata in rinnovazione di quella svolta in primo grado a mezzo del medesimo tecnico, erano "adeguatamente chiare e tali da consentire di formulare un giudizio senza la necessità di richiamare il consulente a chiarimenti" (così sentenza d'appello definitiva, pag. 4); che dunque l'elaborato peritale era "congruamente e sufficientemente motivato, esente da vizi logici e di ragionamento e tale da essere fatto proprio dal collegio" (così sentenza d'appello definitiva, pag. 4), sicché i rilievi critici che entrambe le parti avevano formulato, non erano condivisibili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso TA US;
ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite. SI GI ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
SI GI ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di cui al ricorso n. 24872/2009 R.G. la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all'art. 1362 c.c." (così
ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 5).
Adduce che l'interpretazione operata dalla corte di merito è basata "sull'equivoco e indimostrato assunto che il testatore, oltre che di un consistente patrimonio immobiliare, sarebbe stato titolare anche di "ingenti somme di denaro, nonché di titoli" rendendo plausibile la revoca del precedente testamento limitatamente ai soli "beni mobili" (denaro e titoli), da soli sufficienti "a retribuire per un lungo periodo le cure e l'assistenza che gli erano necessarie"" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 6); che in tal guisa "sono stati posti a base della decisione elementi estrinseci (...) cui è stata attribuita una valenza tale da superare e contrastare il chiaro contenuto della scheda in data 23.10.1997" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 6); che con tale iter argomentativo si è operata "una interpretazione delle disposizioni mortis causa in oggetto in contrasto con i principi dettati dall'art. 1362 c.c. (...), che impongono un essenziale riferimento al "dato testuale" e, solo in via subordinata, ad elementi estrinseci" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 7); che "al contrario (...) la dizione usata nella prima parte della seconda dichiarazione in data 23.10.1997 ("nessuna somma potrà essere riservata alla mia morte a mio fratello") non può che assumere una valenza generale e non circoscrivibile al denaro o alla nozione di beni mobili" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 7); che "la portata generale della disposizione (...) è resa manifesta dalla precisazione successiva (...): "la presente dichiarazione annulla ogni altra precedente "" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 7); che "le parole utilizzate e la (...) posizione di chiusura della disposizione mortis causa non rendono sostenibile la relativizzazione della portata dell'annullamento operato da parte del testatore" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 7); che "il riferimento all'onere delle spese nella scheda del 23.10.1997 può essere interpretato solo come giustificazione morale fornita dal testatore per la successiva eliminazione delle disposizioni testamentarie in favore del fratello" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 8).
Adduce in via subordinata che, in dipendenza dell' "assolutezza della revoca operata nella seconda dichiarazione, al più il relativo testo può configurarsi come una manifestazione di volontà che la successione del defunto SI EL si devolva secondo i principi di cui all'art. 582 c.c." (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 8);
Con il secondo motivo di cui al ricorso n. 24872/2009 R.G. la ricorrente deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: sull'avvenuta revoca parziale della dichiarazione testamentaria del 25.07.1994" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 9).
Adduce che la corte di merito ha "contraddittoriamente ignorato il dato testuale costituito dalla inequivocabile volontà espressa nel successivo testamento del 23.10.97 dal testatore (...) di annullare ogni precedente propria dichiarazione testamentaria e ciò quantomeno in relazione ad attribuzioni patrimoniali in favore del fratello" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 9); che "tale circostanza non è stata adeguatamente valorizzata ed esaminata nella sentenza di appello" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 10); che inoltre "meritevole di censura è l'assunto (...) per cui l'espressione "nessuna somma"" andrebbe limitato alle sole "somme di denaro" e non invece ad ogni attribuzione patrimoniale" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 10); che "al contrario proprio nella dichiarazione testamentaria del 23.10.1997 emerge la preoccupazione del sig. SI EL (...) di assicurare alla propria moglie l'integralità dei propri beni nella misura che dovesse residuare a seguito dell'utilizzo delle risorse necessarie per far fronte alla propria invalidità" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 10). Con il terzo motivo di cui al ricorso n. 24872/2009 R.G. la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all'art. 345 c.p.c." (così
ricorso n. 24872/2009R.G., pag. 11).
Adduce che ha "immediatamente eccepito l'inammissibilità e tardività della produzione di documenti ex adverso effettuata all'udienza del 2.2.2006 nonché alla successiva udienza del 12.6.2008" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 11), documenti cui la corte di merito ha fatto riferimento ai fini della sua decisione;
che l'avversa prospettazione, alla cui stregua non era stato possibile ottenere i documenti relativi ai depositi bancari intestati a SI EL, non valeva a giustificare la non operatività della preclusione di cui all'art. 345 c.p.c.; che invero controparte avrebbe dovuto dar ragione di una vera e propria causa ad ella non imputabile.
Con il primo motivo di cui al ricorso n. 26236/2012 R.G. la ricorrente deduce "omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all'art. 1362 c.c." (così ricorso n. 26236/2012 R.G., pag. 5).
Adduce che la corte di merito non ha tenuto in alcun conto la circostanza sopravvenuta, riscontrata dal c.t.u., alla cui stregua, giusta dichiarazione in data 28.8.2007 a firma di SI GI, costui ha ricevuto dalla "Euro Immobiliare" s.r.l. la somma di Euro 200.000,00 a titolo di corrispettivo per la prestazione del consenso a restrizione di trascrizione della domanda giudiziale notificata ad ella ricorrente e relativa al terreno sito in territorio del comune di Pietrasanta, località Tonfano;
che nessuna motivazione è stata resa sul punto dalla corte di merito, e ciò tanto più se si tiene conto che SI GI "non avrebbe avuto titolo a cedere diritti sul bene che non gli erano stati riconosciuti" (così ricorso n. 26236/2012 R.G., pag. 7); che al vizio di motivazione si accompagna la violazione del canone ermeneutico sancito all'art. 1362 c.c. in sede ed ai fini dell'interpretazione della dichiarazione in data 28.8.2007; che conseguentemente il terreno alla località Tonfano doveva essere escluso dal progetto divisionale ed in sede di scioglimento della comunione ereditaria ovvero, in subordine, l'importo di Euro 200.000,00 incassato da SI GI doveva essere computato in sede di operazioni divisionali e di determinazione dei conguagli.
Con il secondo motivo di cui al ricorso n. 26236/2012 R.G. la ricorrente deduce "omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: valore di mercato dei beni in Calabria;
violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento agli artt. 726, 727 e 728 c.c." (così ricorso n. 26236/2012 R.G., pag. 8).
Adduce che "risulta erronea la stima dei beni siti in Calabria che nella C.T.U. e nella sentenza sono stati valutati in Euro 90.500,00" (così ricorso n. 26236/2012 R.G., pag. 8); che invero il c.t.u. non è stato autorizzato a recarsi sul posto per visionare personalmente i cespiti ricompresi nella massa da dividere, sicché si è avvalso della collaborazione di un tecnico del luogo;
che, viceversa, gli immobili ubicati in Forte dei Marmi e Pietrasanta sono stati ispezionati direttamente dall'ausiliario d'ufficio; che dunque del tutto disomogenee sono state le metodiche sulla cui scorta si è pervenuti alla valutazione dei cespiti;
che nessuna motivazione è stata resa sul punto dalla corte distrettuale e ciò sebbene tale profilo fosse stato "sottoposto all'attenzione del giudicante in sede di note critiche, chiedendosi la convocazione del c.t.u. a questo riguardo senza esito" (così ricorso n. 26236/2012 R.G., pag. 9); che tale deficienza si risolve al contempo nella violazione delle norme "regolanti la formazione delle quote e la valutazione dei beni relitti ai sensi degli artt. 726 e ss. c.c." (così ricorso n. 26236/2012 R.G., pag. 9).
Con il terzo motivo di cui al ricorso n. 26236/2012 R.G. la ricorrente deduce "omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: misura della quota dei beni in Calabria di spettanza del de cuius;
violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento agli artt. 726, 727 e 728 c.c." (così ricorso n. 26236/2012 R.G., pag. 8).
Adduce che "la sentenza (...) impugnata si è pedissequamente allineata alle valutazioni del C.T.U. con conseguente erronea individuazione dei diritti rientranti nell'asse ereditario e loro consistenza con particolare riguardo agli immobili siti in Calabria e attribuiti al sig. SI GI" (così ricorso n. 26236/2012 R.G., pag. 10); che "in sede di note critiche alla C.T.U. (...) ha evidenziato che erroneamente i diritti spettanti al de cuius sui beni in comune di IL sono stati individuati nella misura di 1/3 (...) in realtà e come indicato nella (...) denuncia di successione (...), i diritti del defunto SI EL sono pari ad 1/2, essendosi la quota del de cuius accresciuta dei diritti intestati ad un terzo e defunto fratello SI (così ricorso n. 26236/2012 R.G., pag. 10);
che "ciò nonostante il Giudice di secondo grado ha deciso per lo scioglimento della comunione con assegnazione dei beni in Calabria sulla base della consistenza ed individuazione catastale senza alcun ulteriore approfondimento in merito alla effettiva misura della quota di spettanza del testatore" (così ricorso n. 26236/2012 R.G, pag. 11); che tale deficienza si risolve al contempo "nella violazione delle norme a base della divisione di cui agli artt. 726 e ss. c.c." (così ricorso n. 26236/2012 R.G., pag. 11).
Con il quarto motivo di cui al ricorso n. 26236/2012 R.G. la ricorrente deduce "omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: aggiornamento del valore del fabbricato sopraelevato in Calabria;
violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento agli artt. 726, 727 e 728 c.c." (così ricorso n. 26236/2012, pag. 11).
Adduce che "nella (...) C.T.U. datata 03.07.2002 depositata nel primo grado di giudizio (...) si dichiara che il fabbricato di proprietà pro quota del de cuius SI EL è stato sopraelevato e ristrutturato ed è attualmente occupato come casa di civile abitazione da SI EL (così ricorso n. 26236/2012, pag. 11); che "il C.T.U. erroneamente non ha variato il valore precedentemente indicato affermando che il fabbricato non sarebbe stato costruito con denaro del de cuius" (così ricorso n. 26236/2012, pag. 11); che nondimeno "una tale valutazione esula dall'ambito dei poteri del C.T.U. il quale non doveva esimersi dall'effettuare la stima nella consistenza attuale del fabbricato presente sul terreno del sig. SI EL e facente parte del suo patrimonio" (così ricorso n. 26236/2012, pag. 11 -12); che "la stima dell'asse ereditario (...) risulta quindi carente non essendovi stato l'aggiornamento ed integrazione della valutazione del cespite in questione" (così ricorso n. 26236/2012, pag. 12); che, al contempo, la circostanza che il fabbricato oggetto di sopraelevazione fosse parso estraneo ai beni ereditari, in quanto insistente anche su mappale di diversa spettanza, non valeva ad escludere la necessità che si dovesse comunque procedere alla determinazione dell'attuale valore del cespite;
che dunque "violazione di legge in riferimento all'art. 726 c.c. emerge anche relativamente all'omesso aggiornamento del valore del fabbricato oggetto di sopraelevazione" (così ricorso n. 26236/2012, pag. 12).
Con il quinto motivo di cui al ricorso n. 26236/2012 R.G. la ricorrente deduce "omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: aggiornamento valore fabbricato sopraelevato in Calabria;
violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento agli artt. 726, 727 e 728 c.c." (così ricorso n. 26236/2012, pag. 8).
Adduce che "la dichiarazione relativa alla successione testamentaria di SI EL (...) indica i beni in Comune di IL secondo quanto segue: a) fabbricato in via VA (...) per i diritti di 1/2. b) una rimessa in via VA (...) per i diritti di 1/2" (così ricorso n. 26236/2012, pag. 13); che "nella C.T.U. (...) viene però indicato e valutato solo il fabbricato e non la rimessa con annessa sopraelevazione" (così ricorso n. 26236/2012, pag. 13); che la supposizione della corte distrettuale, secondo cui il c.t.u. avrebbe stimato nel complesso il fabbricato, il cui valore sarebbe comprensivo pur del valore della rimessa, "risulta priva di supporto" (così ricorso n. 26236/2012, pag. 13).
In via del tutto preliminare va disposta la riunione al ricorso che ha dato vita al procedimento iscritto al n. 24872/2009 R.G., del ricorso che ha dato vita al procedimento iscritto al n. 26236/2012 R.G. (cfr. Cass. 31.10.2011, n. 22631, secondo cui l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione).
Si giustifica la disamina contestuale dei primi due motivi del ricorso n. 24872/2009 R.G..
Entrambi i motivi comunque sono destituiti di fondamento. Questa Corte, evidentemente, non può che reiterare i pregressi suoi insegnamenti.
Innanzitutto l'insegnamento secondo cui, in tema di interpretazione di un testamento - interpretazione caratterizzata rispetto a quella contrattuale da una più penetrante ricerca della volontà del testatore, al di là della mera dichiarazione - si applicano con gli opportuni adattamenti le regole ermeneutiche dettate in materia di contratti con esclusione di quelle incompatibili con la natura di negozio mortis causa propria del testamento (artt. 1366, 1368 e 1370 c.c.) (cfr. Cass. 26.5.1989, n. 2556).
Altresì l'insegnamento secondo cui la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, sicché il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (cfr. Cass. 26.5.1989, n. 2556). Ancora l'insegnamento secondo cui nell'interpretazione del testamento il ricorso ad elementi estrinseci è consentito, seppur soltanto in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva volontà del de cuius, sempreché trattisi di elementi riferibili allo stesso, quali ad esempio la sua mentalità, la sua cultura, la sua condizione sociale, la sua consuetudine di rapporti ecc. (cfr. Cass. 24.8.1990, n. 8668). Infine l'insegnamento secondo cui l'attività di interpretazione del testamento si risolve in un accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica applicabili e per vizi di motivazione (cfr. Cass. 26.5.1989, n. 2556). Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche l'interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è in foto inappuntabile, giacché, per un verso, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacché, per altro verso, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica. In primo luogo l'espressione "somma" è stata correttamente intesa nel significato di "somma di denaro", ovvero nel significato che naturaliter assume e le è proprio in un atto, il testamento, con il quale si destinano sostanze patrimoniali per il tempo successivo alla morte.
Al contempo, il significato in cui la medesima locuzione è stata dalla corte distrettuale recepita, risulta del tutto coerente con il tenore letterale e logico della prima parte ("considerate le enormi spese (...) ") della disposizione mortis causa in data 23.10.1997. In secondo luogo la portata e la proiezione della dichiarazione di revoca espressa - "la presente dichiarazione annulla ogni altra precedente" - sono state ineccepibilmente determinate e circoscritte alla sola frazione mobiliare del patrimonio del de cuius in dipendenza della specifica natura delle res - somme di denaro - non più suscettibili di esser destinate - a cagione dei costi dell'assistenza resa necessaria dalla malattia - dal testatore al fratello GI, già istituito erede per la quota di 1/2 in relazione alla totalità dell'asse.
In terzo luogo l'autonoma considerazione della componente mobiliare del patrimonio di SI EL - autonoma considerazione sulla cui scorta sono state delineate la portata e la proiezione della dichiarazione di revoca espressa - non si è risolta a rigore nell'utilizzazione - se del caso in chiave sussidiaria - di un elemento estrinseco rispetto al testo della scheda datata 23.10.1997, sibbene nell'utilizzazione di un elemento esegetico indotto dallo stesso tenore della scheda testamentaria successiva, ove è univoco riferimento, letterale e logico, a cespiti patrimoniali mobiliari e, dunque, nell'utilizzazione di un elemento propriamente intrinseco, ancorché indiscutibilmente correlato all(elemento estrinseco dell)a duplice esplicita caratterizzazione - mobiliare ed immobiliare - del patrimonio del de cuius di cui al testamento olografo del 25.7.1994. Nei termini esposti, pertanto, in alcun modo può esser condiviso l'assunto della ricorrente alla cui stregua "la natura di revoca e caducazione totale del precedente testamento è (...) palesata dall'assolutezza dei termini utilizzati dal sig. SI" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 7), sicché "la devoluzione ereditaria (...) trova la sua disciplina unicamente nel testamento del 23.10.1997" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 8). Immeritevole di seguito è del pari il terzo motivo di cui al ricorso n. 24872/2009 R.G..
Si premette al riguardo che la corte distrettuale ha innanzitutto puntualizzato che "dalle difese svolte in primo grado dall'attuale appellante, il quale (...) sostenne fino in comparsa conclusionale di non aver potuto ottenere i documenti relativi ai depositi bancari del fratello, appare del tutto verosimile che ne potè venire in possesso solo successivamente: di qui l'ammissibilità della relativa prova documentale offerta in questa sede" (così sentenza d'appello non definitiva, pagg. 6-7).
Indi ha soggiunto - la corte - che, "comunque, anche a ritenersi il contrario, restano gli argomenti più sopra esposti a confermare l'interpretazione data" (così sentenza d'appello non definitiva, pag. 7).
È ben evidente, quindi, che l'argomento dapprima speso dalla corte territoriale onde legittimare la produzione documentale operata da SI GI esclusivamente in grado d'appello risulta svolto ad abundantiam, giacché la portata e la proiezione della dichiarazione di revoca espressa - "la presente dichiarazione annulla ogni altra precedente" - sono state dalla corte distrettuale individuate principaliter alla stregua dell'esegesi della scheda testamentaria del 23.10.1997.
Non si profila, pertanto, uno specifico interesse in capo a TA US ad impugnare in parte qua agitur la statuizione non definitiva della corte fiorentina (cfr. al riguardo Cass. sez. un. 2.4.2007, n. 8087). In ogni caso la corte di merito ha dato conto sufficientemente della impossibilità dell'appellante - controricorrente in questa sede - di attendere in prime cure alla produzione della documentazione bancaria. E ciò, segnatamente, in considerazione della natura della documentazione de qua, afferente a rapporti al cui insorgere SI GI era senz' altro estraneo.
Nè, ovviamente, può rivestir valenza l'argomento - della ricorrente - a tenor del quale "la stessa produzione in sede di appello della documentazione in questione esclude l'esistenza di una effettiva impossibilità della produzione" (così ricorso n. 24872/2009 R.G., pag. 12).
Destituito di fondamento è il primo motivo di cui al ricorso n. 26236/2012 R.G..
Si premette in proposito che la corte distrettuale ha reputato di concordare sull'irrilevanza della vendita avvenuta in corso di causa del terreno in Pietrasanta, alla via Torino, località Tonfano, terreno ricompreso nel primo lotto, da assegnarsi alla ricorrente, "in quanto effettuata dalla (...) TA di sua iniziativa e senza che vi sia stata erogazione di denaro in favore del SI, essendo imputabile la ricezione della somma di Euro 200.000,00 (...) a titolo diverso da quello che trova il suo fondamento nella divisione dei beni ereditari" (così sentenza d'appello definitiva, pag. 6).
È bene evidente, dunque, che, contrariamente a quanto la ricorrente prefigura, sul punto la corte territoriale non ha affatto omesso la motivazione, sibbene ha esaustivamente e congruamente motivato. In pari tempo è da escludere che in sede di interpretazione della dichiarazione in data 28.8.2007 ed a firma di SI GI (dichiarazione riprodotta a pag. 6 del ricorso n. 26236/2012 R.G.) la corte abbia violato ovvero falsamente applicato il prioritario (cfr. Cass. 25.6.1985, n. 3823) canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c.. La corte fiorentina ha puntualmente rilevato e specificato, alla stregua tenore letterale e logico della dichiarazione addì 28.8.2007, che la corresponsione della somma di Euro 200.000,00 si qualifica per un titolo non afferente alla vicenda successoria di SI EL ovvero si qualifica a titolo di corrispettivo per la rinuncia a qualsivoglia azione nei confronti della "Euro Immobiliare" s.r.l. limitatamente al bene - il terreno in Pietrasanta, alla località Tonfano - oggetto del consenso alla restrizione della trascrizione della domanda giudiziale notificata a TA US.
Privo di fondamento è altresì il secondo motivo di cui al ricorso n. 26236/2012 R.G..
Si premette al riguardo - ovvero in ordine alla valutazione dei cespiti ubicati in territorio di IL - che la corte d'appello ha reputato infondata ogni doglianza hic et inde formulata, "essendosi il consulente legittimamente avvalso della collaborazione di un tecnico in loco ed evidenziando più volte, anche nella prima relazione, che si tratta di beni di scarso valore commerciale, costituiti da una casa contadina in stato di manutenzione fatiscente e in terreni seminativi e agricoli di non particolare valore e, pertanto, la relativa valutazione appare congrua e motivata" (così sentenza d'appello definitiva, pag. 7).
In questi termini è da reputare, in primo luogo, che la circostanza per cui il consulente d'ufficio non sia stato autorizzato a recarsi in loco, non ha avuto alcuna concreta valenza;
in secondo luogo, che il rilievo consequenziale secondo cui i cespiti in Toscana ed i cespiti in Calabria sono stati stimati sulla scorta di criteri disomogenei, si risolve in una censura del tutto generica e di principio;
in terzo luogo, che anche sul punto la corte distrettuale non ha affatto omesso la motivazione, ma ha esaurientemente e coerentemente motivato;
infine, che la corte ha recepito e fatto proprio il valore di mercato acclarato dall'ausiliario all'uopo officiato, sicché per nulla ha disatteso il parametro legale del "valore venale" di cui all'art. 726 c.c., comma 1. Immeritevole di seguito è inoltre il terzo motivo di cui al ricorso n. 26236/2012 R.G.. Si premette in proposito che, con specifico riferimento ai beni in territorio di IL, la corte di merito ha precisato che "in tutti gli atti presi in esame dal consulente la quota di proprietà del de cuius è sempre indicata nella misura di 1/3" (così sentenza d'appello definitiva, pag. 7).
Su tale scorta si rappresenta che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113), ben avrebbe dovuto la ricorrente riprodurre più o meno testualmente le note critiche alla c.t.u. e la denuncia di successione di SI EL, onde consentire il riscontro delle sue prospettazione.
Ad ogni modo si rimarca, per un verso, che non è per nulla indicato - neppure con il solo nominativo - il terzo deceduto fratello SI, le cui ragioni si sarebbero accresciute mortis causa alla quota di SI EL. Il che rende il motivo in parte qua agitur del tutto generico.
Ad ogni modo si rimarca, per altro verso, che la denuncia di successione - avente, di per sè, efficacia a soli fini fiscali - è inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene (cfr. Cass. 29.7.2004, n. 14395) e che l'accettazione dell'eredità non può desumersi dalla denunzia di successione ne' dal pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, che non denotano in maniera univoca la volontà di accettare l'eredità (cfr. Cass. 12.1.1996, n. 178). Cosicché il postulato accrescimento della quota di spettanza di SI EL, in dipendenza ed a seguito della acquisizione delle ragioni ereditarie di altro - non meglio identificato - fratello, si traduce in una mera affermazione. Analogamente non merita seguito il quarto motivo di cui al ricorso n. 26236/2012 R.G..
Si premette al riguardo - ovvero in ordine alla circostanza per cui il c.t.u. non avrebbe atteso alla determinazione dell'aumento di valore conseguente alla sopraelevazione del fabbricato occupato da SI LA - che la corte di Firenze ha puntualizzato che "il fabbricato oggetto di sopraelevazione pare estraneo ai beni ereditari, in quanto il consulente evidenzia che è (...) insistente anche su Mapp. 49 del F. 18 che viene indicato come terreno su cui vantava i diritti il de cuius ma che non trova riscontro nelle descrizioni dei terreni di entrambe le relazioni e del quale non vi è comunque prova che fosse parte dell'asse ereditario onde determinare la necessità di aumento di valore" (così sentenza d'appello definitiva, pag. 7).
Nei termini esposti è innegabile, pur a tal proposito, che la corte territoriale - contrariamente a quanto asserisce TA US - non ha per nulla omesso la motivazione, sibbene ha sufficientemente esplicitato le ragioni del suo convincimento.
D'altro canto, nulla la ricorrente prospetta a confutazione dell'affermazione - estraneità all'asse ereditario - del secondo giudice. Sicché il motivo non ha una diretta attinenza alla ratio decidendi.
In ogni caso, in assenza del debito riscontro della inclusione del cespite de quo nell'asse ereditario di SI EL, del tutto ingiustificato è l'assunto della ricorrente secondo cui "il fatto che il manufatto insista anche su altro mappale non esclude che si debba procedere all'attuale valore del cespite a norma dell'art. 726 c.c." (così ricorso n. 26236/2012, pag. 12) e, di conseguenza,
assolutamente fuor di luogo è la pretesa violazione del parametro codicistico del "valore venale" di cui all'art. 726 c.c., comma 1. Immeritevole di seguito infine è il quinto motivo di cui al ricorso n. 26236/2012 R.G..
Si premette in proposito che la corte fiorentina ha opinato nel senso che "il fabbricato (...) del quale l'appellata lamenta la parziale mancata valutazione (la rimessa) non sembra essere stato trascurato, poiché si fa riferimento alla vecchia casa paterna, descritta come "fabbricato rurale" (...), il che lascia intendere che esso sia stato valutato nel suo complesso" (così sentenza d'appello definitiva, pag. 7).
È indubitabile dunque che la corte distrettuale ha sufficientemente motivato.
Al contempo si evidenzia che, in ossequio al canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, di certo avrebbe dovuto la ricorrente riprodurre più o meno testualmente la denuncia di successione di SI EL (ben vero al di là di ogni considerazione in ordine alla valenza della medesima denuncia alla stregua degli insegnamenti - Cass. 29.7.2004, n. 14395, e Cass. 12.1.1996, n. 178 - dapprima menzionati).
Ad ogni modo ed a rigore, la doglianza de qua si sostanzia in una generica censura dell'affermazione della corte di merito. Il rigetto di ambedue i ricorsi riuniti giustifica la condanna della ricorrente al rimborso al controricorrente delle spese del grado di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunito al ricorso iscritto al n. 24872/2009 R.G. il ricorso iscritto al n. 26236/2012 R.G., così provvede:
rigetta i ricorsi riuniti;
condanna TA US a rimborsare a SI GI le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015