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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/06/2024, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 462/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Ladispoli, via Parte_1 C.F._1
Cantoni n. 8, con l'avv. AGARO AGOSTINO , dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliato in VIA ANGUILLARESE, 69 con l'avv. Controparte_3
D'ANGELO SILVIA , dal quale rappresentato e difeso giusta procura C.F._3 in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Per_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha agito in giudizio esponendo di aver rivestito la qualità di socio e Parte_1 vicepresidente dell'associazione sportiva dilettantistica , successivamente denominata CP_1
“ , sita in Manziana, via Canale n. 14, negli anni 2016, 2017 e 2018; avendo CP_1 rassegnato le dimissioni, ha chiesto la condanna dell'associazione alla restituzione in suo favore della somma di € 14.429,98 dallo stesso anticipata nonché della somma di € 1.830,53 spettante a titolo di avanzo di cassa per l'anno 2017.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Si è costituita la in persona del Presidente Controparte_1 CP_2 eccependo l'illegittimità delle avverse richieste stante la natura di ente senza scopo di lucro dell'associazione e la natura di donazione dei versamenti eseguiti dall'attore.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'interrogatorio formale di all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. CP_2
190 c.p.c. con provvedimento del 15.2.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda è infondata per i motivi che seguono.
In primo luogo, ha agito per ottenere il rimborso del prestito Parte_1 asseritamente concesso all'associazione di cui era membro e vicepresidente per la complessiva somma di € 14.429,98.
Le circostanze di luogo e di tempo in cui tale prestito sarebbe stato concesso non sono state indicate in citazione, ma con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. l'attore ha precisato che il prestito è stato così erogato:
- Euro 4.000,00 con bonifico del 2/2/16 a favore di CP_2
- Euro 1.000,00 con bonifico del 18/02/2016 a favore di CP_1
- Euro 105,00 con carta di credito per acquisto materiale di tinteggiatura;
- Euro 634,73 a favore di per materiali edili;
Org_1
- Euro 1.200,00 con bonifico del 25/02/2016 a favore di CP_2
- Euro 800,00 con carta di credito per acquisto materiale Org_1
- Euro 87,62 con carta di credito per acquisto materiale Org_1
- Euro 72,31 in contanti per acquisto materiale Org_1
- Euro 30,29 in contanti per acquisto materiale Org_1
- Euro 6.500,00 con bonifico per sanare la morosità del canone di locazione del locale sede dell' Parte_2
In punto di onere della prova del contratto di mutuo nella domanda di adempimento dell'obbligo di rimborso, da un lato va osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione – con la conseguenza che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro – dall'altro lato va tuttavia ricordato che la Suprema Corte, in casi analoghi a quello che ci occupa, ha altresì evidenziato la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014).
È stato, infatti, evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Nel caso di specie, i bonifici bancari documentati dall'attore - rispettivamente per le somme di € 4.000,00 ed € 1.200,00 - sono stati eseguiti in favore di e non CP_2 dell'associazione convenuta, la quale è dotata di autonoma soggettività giuridica (quale idoneità a costituire centro di imputazione di diritti e doveri).
Pertanto, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'associazione sul punto.
Nessuna prova è stata fornita in merito agli ulteriori bonifici allegati, rispettivamente per le somme di € 1.000,00 ed € 6.500,00: quanto al primo bonifico, alcun elemento probatorio è stato prodotto da parte attrice;
quanto al secondo, è stato versato in atti il documento attestante l'ordine di bonifico di € 6.500,00 da parte di tale in favore dello stesso attore, Persona_2 mentre nulla è stato prodotto con riferimento all'asserito versamento della medesima somma in favore dell'associazione odierna convenuta.
Quanto all'acquisto di materiale asseritamente eseguito dall'attore per conto della società, indipendentemente dal fatto che in alcuni casi difetta la prova dell'acquisto, non emerge alcun elemento da cui inferire che il materiale acquistato sia stato effettivamente destinato all'associazione per la realizzazione degli scopi della stessa.
Inoltre, a fronte della allegazione di parte convenuta circa la gratuità dei versamenti eseguiti dagli associati – ivi compreso l'odierno attorea – in favore dell'associazione, parte attrice
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un contratto di mutuo e del conseguente obbligo restitutorio.
La domanda è quindi infondata sotto tale profilo.
Quanto alla richiesta di pagamento della somma di € 1.830,53 “a titolo di avanzo di cassa per
l'anno 2017”, in disparte la considerazione circa la genericità del titolo allegato, deve osservarsi che lo statuto dell'associazione convenuta, versato in atti dallo stesso attore, stabilisce che l'associazione è senza scopo di lucro e pone il divieto espresso di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.
Pertanto, la distribuzione al singolo associato degli avanzi di cassa non può essere eseguita in quanto contraria allo statuto dell'associazione.
Ne deriva l'integrale rigetto della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 4 giugno 2024
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 462/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Ladispoli, via Parte_1 C.F._1
Cantoni n. 8, con l'avv. AGARO AGOSTINO , dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliato in VIA ANGUILLARESE, 69 con l'avv. Controparte_3
D'ANGELO SILVIA , dal quale rappresentato e difeso giusta procura C.F._3 in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Per_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha agito in giudizio esponendo di aver rivestito la qualità di socio e Parte_1 vicepresidente dell'associazione sportiva dilettantistica , successivamente denominata CP_1
“ , sita in Manziana, via Canale n. 14, negli anni 2016, 2017 e 2018; avendo CP_1 rassegnato le dimissioni, ha chiesto la condanna dell'associazione alla restituzione in suo favore della somma di € 14.429,98 dallo stesso anticipata nonché della somma di € 1.830,53 spettante a titolo di avanzo di cassa per l'anno 2017.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Si è costituita la in persona del Presidente Controparte_1 CP_2 eccependo l'illegittimità delle avverse richieste stante la natura di ente senza scopo di lucro dell'associazione e la natura di donazione dei versamenti eseguiti dall'attore.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'interrogatorio formale di all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. CP_2
190 c.p.c. con provvedimento del 15.2.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda è infondata per i motivi che seguono.
In primo luogo, ha agito per ottenere il rimborso del prestito Parte_1 asseritamente concesso all'associazione di cui era membro e vicepresidente per la complessiva somma di € 14.429,98.
Le circostanze di luogo e di tempo in cui tale prestito sarebbe stato concesso non sono state indicate in citazione, ma con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. l'attore ha precisato che il prestito è stato così erogato:
- Euro 4.000,00 con bonifico del 2/2/16 a favore di CP_2
- Euro 1.000,00 con bonifico del 18/02/2016 a favore di CP_1
- Euro 105,00 con carta di credito per acquisto materiale di tinteggiatura;
- Euro 634,73 a favore di per materiali edili;
Org_1
- Euro 1.200,00 con bonifico del 25/02/2016 a favore di CP_2
- Euro 800,00 con carta di credito per acquisto materiale Org_1
- Euro 87,62 con carta di credito per acquisto materiale Org_1
- Euro 72,31 in contanti per acquisto materiale Org_1
- Euro 30,29 in contanti per acquisto materiale Org_1
- Euro 6.500,00 con bonifico per sanare la morosità del canone di locazione del locale sede dell' Parte_2
In punto di onere della prova del contratto di mutuo nella domanda di adempimento dell'obbligo di rimborso, da un lato va osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione – con la conseguenza che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro – dall'altro lato va tuttavia ricordato che la Suprema Corte, in casi analoghi a quello che ci occupa, ha altresì evidenziato la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014).
È stato, infatti, evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Nel caso di specie, i bonifici bancari documentati dall'attore - rispettivamente per le somme di € 4.000,00 ed € 1.200,00 - sono stati eseguiti in favore di e non CP_2 dell'associazione convenuta, la quale è dotata di autonoma soggettività giuridica (quale idoneità a costituire centro di imputazione di diritti e doveri).
Pertanto, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'associazione sul punto.
Nessuna prova è stata fornita in merito agli ulteriori bonifici allegati, rispettivamente per le somme di € 1.000,00 ed € 6.500,00: quanto al primo bonifico, alcun elemento probatorio è stato prodotto da parte attrice;
quanto al secondo, è stato versato in atti il documento attestante l'ordine di bonifico di € 6.500,00 da parte di tale in favore dello stesso attore, Persona_2 mentre nulla è stato prodotto con riferimento all'asserito versamento della medesima somma in favore dell'associazione odierna convenuta.
Quanto all'acquisto di materiale asseritamente eseguito dall'attore per conto della società, indipendentemente dal fatto che in alcuni casi difetta la prova dell'acquisto, non emerge alcun elemento da cui inferire che il materiale acquistato sia stato effettivamente destinato all'associazione per la realizzazione degli scopi della stessa.
Inoltre, a fronte della allegazione di parte convenuta circa la gratuità dei versamenti eseguiti dagli associati – ivi compreso l'odierno attorea – in favore dell'associazione, parte attrice
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un contratto di mutuo e del conseguente obbligo restitutorio.
La domanda è quindi infondata sotto tale profilo.
Quanto alla richiesta di pagamento della somma di € 1.830,53 “a titolo di avanzo di cassa per
l'anno 2017”, in disparte la considerazione circa la genericità del titolo allegato, deve osservarsi che lo statuto dell'associazione convenuta, versato in atti dallo stesso attore, stabilisce che l'associazione è senza scopo di lucro e pone il divieto espresso di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.
Pertanto, la distribuzione al singolo associato degli avanzi di cassa non può essere eseguita in quanto contraria allo statuto dell'associazione.
Ne deriva l'integrale rigetto della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 4 giugno 2024
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