TRIB
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/04/2024, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 863/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 863/2021
FRA
+ 1 Parte_1
E
SCOLI PICENO-FERMO Controparte_1
Oggi 11 aprile 2024 alle ore 11,00 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte ricorrente: l'avv. VALLESI SIMONE
Per parte resistente: la dott.ssa Giuliana Norcini e la dott.ssa Patrizia Simonetti
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui dà lettura alle parti alle ore 17,00 all'esito della camera di consiglio.
Il GOT
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 863/2021 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Vallesi e Simone
Vallesi, elettivamente domiciliati presso il loro studio in San Benedetto del Tronto, corso Mazzini, 27,
in virtù di delega in atti
OPPONENTI
contro
Controparte_2
(c.f. , in persona del Capo dell' pro-tempore, P.IVA_2 Controparte_2
dott.ssa e domiciliato presso la sua sede in , via Marini, 4 Controparte_3 CP_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente depositato in data 5.5.2021 il sig. , quale ex Parte_1
legale rappresentante della e quest'ultima hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza – Pt_2
ingiunzione n. 44/2021 del 6.4.2021 notificata in data 15.4.2021, con la quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di €6.440,00, comprese spese di notifica, emessa dall' Controparte_1
pagina 2 di 6 Lavoro di a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 15 comma 3 CP_2
D.Lgs. 81/2015 (omesse comunicazioni di lavoro intermittente) relativamente a n. 3 lavoratori
( , e ), per complessivi n. 16 cicli Persona_1 Persona_2 Persona_3
lavorativi, come indicato nella stessa ordinanza, facendo seguito al verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2020-852-02 del 24.09.2020 prot. n. 15268 del 30.09.2020, regolarmente notificato al trasgressore e alla società obbligata in solido.
Eccepiva parte ricorrente l'invalidità della predetta ordinanza-ingiunzione per l'illegittimità dell'accertamento della violazione contestata deducendo l'ingiustizia sostanziale della stessa per avere perduto i dati degli invii delle comunicazioni a causa della rottura del personal computer utilizzato all'uopo e contestando il quantum della sanzione inflitta per erroneità dei conteggi, chiedendone altresì la determinazione al minimo edittale e l'applicazione del criterio del cumulo giuridico.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , sede territoriale di Controparte_2 CP_2
, per contrastare le avverse censure e ribadire la fondatezza dell'illecito accertato a carico di
[...]
parte opponente, concludendo per il rigetto del ricorso, la conferma della ordinanza ingiunzione impugnata e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione in data 19.7.2021, la causa, istruita solo documentalmente, dopo il deposito di memorie conclusive ad opera di entrambe le parti, all'udienza odierna viene discussa e decisa con sentenza a verbale di cui viene data lettura.
MOTIVI
L'art. 15 comma 3 D.Lgs. 81/2015 prescrive: “Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a
comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o
posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità
applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in
funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma
si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per
cui è stata omessa la comunicazione ...”.
pagina 3 di 6 Di particolare rilievo, per il caso che ci occupa, è la successiva circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 27 del 27/06/2013, che, chiarendo le regole di dettaglio per le diverse modalità
di comunicazione stabilite dal D.M. del 27.3.2013, con riferimento a quella effettuata dal datore di lavoro a mezzo mail all'indirizzo PEC ivi indicato, ha stabilito che: “Per utilizzare tale canale, il
datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail, il modello “UNI_Intermittente” compilato in ogni
sua parte. Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci
lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo verranno prese in considerazione esclusivamente le e-mail contenenti il
modello “UNI-Intermittente” debitamente compilato. Non sono previste mail di conferma di ricezione
e, ai fini di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare copia
del modello compilato e allegato alla e-mail inviata. A tal fine il modello contiene in basso due opzioni: una di “stampa” che permette di stampare il modello e una “Genera xml e invia via e-mail” necessaria per adempiere all'obbligo, inviando il modello così generato all'indirizzo di posta
elettronica certificata già indicata. Si evidenzia che per utilizzare tale modalità di comunicazione non è necessario che l'indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata. La casella
t è infatti abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di Email_1
posta non certificata”.
Detta circolare aggiunge, inoltre, che “come precisato al comma 3 dell'articolo 4 del decreto
ministeriale in parola non verranno prese in considerazione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle indicate nei paragrafi precedenti”.
Nella fattispecie, parte ricorrente non ha contestato di non poter fornire prova della mail di consegna tramite la stampa della stessa, sostenendo di esserne impossibilitato a causa della rottura del p.c. Anzi,
risulta agli atti che durante gli accertamenti ispettivi il legale rappresentante della Persona_4
società ricorrente, con dichiarazione dallo stesso sottoscritta in data 29/07/2020, ha confermato agli ispettori verbalizzanti di non essere in grado di provare l'avvenuta trasmissione delle comunicazioni di chiamata a lavoro non risultanti sul portale, potendo esibire unicamente i pdf di alcuni modelli
UNintermittenti compilati (cfr. all. 8 fasc. resistente).
pagina 4 di 6 Detti ultimi documenti però non sono idonei all'uopo, considerato che il dettato normativo e regolamentare sopra riportato è chiaro e prevede, per l'inoltro a mezzo pec, che la dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo, da parte del datore di lavoro, possa essere data solo con la consegna della e-mail inviata alla specifica casella di posta elettronica certificata, con allegata copia del modello compilato.
Inoltre parte opponente non ha neppure provato l'allegata esimente della rottura del computer, o meglio che il personal computer di cui si sarebbe rotto il disco rigido, come da dichiarazione in atti peraltro neppure sottoscritta dall'indicato tecnico , poiché non ha fornito alcuna prova che Testimone_1
detto p.c. fosse proprio quello da cui sono state inviate le comunicazioni de quibus; né sul punto vi è
stata nel ricorso articolazione e richiesta di prova orale.
Passando alle contestazioni sul quantum della sanzione, va in primo luogo rilevato che non può essere applicato l'invocato cumulo giuridico ex art. 8 della l. 689/1981, non ricorrendone i presupposti.
E' infatti evidente che parte opponente non ha violato più volte la medesima disposizione di legge con una sola condotta, ma ha omesso di inviare la necessaria comunicazione più volte per tre diversi lavoratori e nei giorni/periodi come individuati nell'ordinanza impugnata.
Né risulta applicabile, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, la circolare n. 23/2011 del
Ministero del lavoro, in quanto essa riguarda esclusivamente la materia delle violazioni sul libro unico del lavoro o sulle buste paga.
Risulta infondata, infine, anche l'affermazione secondo la quale l' avrebbe preso a base di CP_1
calcolo l'importo massimo edittale. Considerati i periodi contestati nell'ordinanza nel corretto numero di 16 complessivi e moltiplicati per l'importo sanzionatorio minimo di euro 400,00 cadauno, il risultato
è corrispondente pienamente all'importo ingiunto.
Il ricorso, va quindi, integralmente rigettato, non potendosi neppure far luogo alla riduzione per quanto sopra esposto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le tre fasi processuali (esclusa quella istruttoria che non si è
svolta), ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, della limitatezza della fase decisionale e della pagina 5 di 6 rappresentanza in giudizio da parte di funzionari dell'Ente. La regolazione tiene altresì conto della riduzione ex art. 9 D.Lgs 14.9.2915 n. 149.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge il ricorso, confermando l'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) condanna gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione a parte opposta delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre accessori di legge.
Ascoli Piceno, 11 aprile 2024
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 863/2021
FRA
+ 1 Parte_1
E
SCOLI PICENO-FERMO Controparte_1
Oggi 11 aprile 2024 alle ore 11,00 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte ricorrente: l'avv. VALLESI SIMONE
Per parte resistente: la dott.ssa Giuliana Norcini e la dott.ssa Patrizia Simonetti
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui dà lettura alle parti alle ore 17,00 all'esito della camera di consiglio.
Il GOT
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 863/2021 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Vallesi e Simone
Vallesi, elettivamente domiciliati presso il loro studio in San Benedetto del Tronto, corso Mazzini, 27,
in virtù di delega in atti
OPPONENTI
contro
Controparte_2
(c.f. , in persona del Capo dell' pro-tempore, P.IVA_2 Controparte_2
dott.ssa e domiciliato presso la sua sede in , via Marini, 4 Controparte_3 CP_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente depositato in data 5.5.2021 il sig. , quale ex Parte_1
legale rappresentante della e quest'ultima hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza – Pt_2
ingiunzione n. 44/2021 del 6.4.2021 notificata in data 15.4.2021, con la quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di €6.440,00, comprese spese di notifica, emessa dall' Controparte_1
pagina 2 di 6 Lavoro di a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 15 comma 3 CP_2
D.Lgs. 81/2015 (omesse comunicazioni di lavoro intermittente) relativamente a n. 3 lavoratori
( , e ), per complessivi n. 16 cicli Persona_1 Persona_2 Persona_3
lavorativi, come indicato nella stessa ordinanza, facendo seguito al verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2020-852-02 del 24.09.2020 prot. n. 15268 del 30.09.2020, regolarmente notificato al trasgressore e alla società obbligata in solido.
Eccepiva parte ricorrente l'invalidità della predetta ordinanza-ingiunzione per l'illegittimità dell'accertamento della violazione contestata deducendo l'ingiustizia sostanziale della stessa per avere perduto i dati degli invii delle comunicazioni a causa della rottura del personal computer utilizzato all'uopo e contestando il quantum della sanzione inflitta per erroneità dei conteggi, chiedendone altresì la determinazione al minimo edittale e l'applicazione del criterio del cumulo giuridico.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , sede territoriale di Controparte_2 CP_2
, per contrastare le avverse censure e ribadire la fondatezza dell'illecito accertato a carico di
[...]
parte opponente, concludendo per il rigetto del ricorso, la conferma della ordinanza ingiunzione impugnata e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione in data 19.7.2021, la causa, istruita solo documentalmente, dopo il deposito di memorie conclusive ad opera di entrambe le parti, all'udienza odierna viene discussa e decisa con sentenza a verbale di cui viene data lettura.
MOTIVI
L'art. 15 comma 3 D.Lgs. 81/2015 prescrive: “Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a
comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o
posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità
applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in
funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma
si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per
cui è stata omessa la comunicazione ...”.
pagina 3 di 6 Di particolare rilievo, per il caso che ci occupa, è la successiva circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 27 del 27/06/2013, che, chiarendo le regole di dettaglio per le diverse modalità
di comunicazione stabilite dal D.M. del 27.3.2013, con riferimento a quella effettuata dal datore di lavoro a mezzo mail all'indirizzo PEC ivi indicato, ha stabilito che: “Per utilizzare tale canale, il
datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail, il modello “UNI_Intermittente” compilato in ogni
sua parte. Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci
lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo verranno prese in considerazione esclusivamente le e-mail contenenti il
modello “UNI-Intermittente” debitamente compilato. Non sono previste mail di conferma di ricezione
e, ai fini di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare copia
del modello compilato e allegato alla e-mail inviata. A tal fine il modello contiene in basso due opzioni: una di “stampa” che permette di stampare il modello e una “Genera xml e invia via e-mail” necessaria per adempiere all'obbligo, inviando il modello così generato all'indirizzo di posta
elettronica certificata già indicata. Si evidenzia che per utilizzare tale modalità di comunicazione non è necessario che l'indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata. La casella
t è infatti abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di Email_1
posta non certificata”.
Detta circolare aggiunge, inoltre, che “come precisato al comma 3 dell'articolo 4 del decreto
ministeriale in parola non verranno prese in considerazione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle indicate nei paragrafi precedenti”.
Nella fattispecie, parte ricorrente non ha contestato di non poter fornire prova della mail di consegna tramite la stampa della stessa, sostenendo di esserne impossibilitato a causa della rottura del p.c. Anzi,
risulta agli atti che durante gli accertamenti ispettivi il legale rappresentante della Persona_4
società ricorrente, con dichiarazione dallo stesso sottoscritta in data 29/07/2020, ha confermato agli ispettori verbalizzanti di non essere in grado di provare l'avvenuta trasmissione delle comunicazioni di chiamata a lavoro non risultanti sul portale, potendo esibire unicamente i pdf di alcuni modelli
UNintermittenti compilati (cfr. all. 8 fasc. resistente).
pagina 4 di 6 Detti ultimi documenti però non sono idonei all'uopo, considerato che il dettato normativo e regolamentare sopra riportato è chiaro e prevede, per l'inoltro a mezzo pec, che la dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo, da parte del datore di lavoro, possa essere data solo con la consegna della e-mail inviata alla specifica casella di posta elettronica certificata, con allegata copia del modello compilato.
Inoltre parte opponente non ha neppure provato l'allegata esimente della rottura del computer, o meglio che il personal computer di cui si sarebbe rotto il disco rigido, come da dichiarazione in atti peraltro neppure sottoscritta dall'indicato tecnico , poiché non ha fornito alcuna prova che Testimone_1
detto p.c. fosse proprio quello da cui sono state inviate le comunicazioni de quibus; né sul punto vi è
stata nel ricorso articolazione e richiesta di prova orale.
Passando alle contestazioni sul quantum della sanzione, va in primo luogo rilevato che non può essere applicato l'invocato cumulo giuridico ex art. 8 della l. 689/1981, non ricorrendone i presupposti.
E' infatti evidente che parte opponente non ha violato più volte la medesima disposizione di legge con una sola condotta, ma ha omesso di inviare la necessaria comunicazione più volte per tre diversi lavoratori e nei giorni/periodi come individuati nell'ordinanza impugnata.
Né risulta applicabile, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, la circolare n. 23/2011 del
Ministero del lavoro, in quanto essa riguarda esclusivamente la materia delle violazioni sul libro unico del lavoro o sulle buste paga.
Risulta infondata, infine, anche l'affermazione secondo la quale l' avrebbe preso a base di CP_1
calcolo l'importo massimo edittale. Considerati i periodi contestati nell'ordinanza nel corretto numero di 16 complessivi e moltiplicati per l'importo sanzionatorio minimo di euro 400,00 cadauno, il risultato
è corrispondente pienamente all'importo ingiunto.
Il ricorso, va quindi, integralmente rigettato, non potendosi neppure far luogo alla riduzione per quanto sopra esposto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le tre fasi processuali (esclusa quella istruttoria che non si è
svolta), ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, della limitatezza della fase decisionale e della pagina 5 di 6 rappresentanza in giudizio da parte di funzionari dell'Ente. La regolazione tiene altresì conto della riduzione ex art. 9 D.Lgs 14.9.2915 n. 149.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge il ricorso, confermando l'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) condanna gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione a parte opposta delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre accessori di legge.
Ascoli Piceno, 11 aprile 2024
Il Giudice dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6