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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Nola, dr.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4043/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile TRA
nato A San Giuseppe Vesuviano il 6.2.51, rapp.to e difeso dall' avv. Parte_1
Maria Franca Coppola
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Nola, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Elisa Nannucci
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.7.20, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 4554/17 e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (pensione di inabilità).
Si è costituito l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico riferimento alla CP_1 specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Invero, già in risposta alle osservazioni alla bozza (sostanzialmente riproposte nell'odierno ricorso), il ctu condivisibilmente osservava: “Entrando nel merito dei rilievi mossi dall'Avv. Coppola, facciamo rilevare che, assai frequentemente, l'incapacità lavorativa da valutare è determinata da un coacervo di infermità e si deve, alla fine, operare una stima complessiva del danno. A seconda che le menomazioni da queste determinate abbiano carattere di concorrenza o mera coesistenza tra loro si procederà, rispettivamente, ad una valutazione complessiva o con metodo riduzionistico di tipo scalare. La concorrenza menomativa si realizza allorquando più menomazioni incidono su sistemi, apparati o organi tra loro correlati per funzione mentre vengono considerate coesistenti quelle menomazioni i cui effetti si esplicano su sistemi o apparati organo – funzionali indipendenti l'uno dell'altro. Secondo le specifiche indicazioni del D.Lgs. 509/88 e del D.M. Sanità n. 43/92, nel primo caso il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto in tal modo esprimendo un tasso percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo – funzionale dell'organo o dell'apparato. Nella seconda ipotesi si deve applicare, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, un calcolo riduzionistico di tipo scalare, in pratica coincidente con la c.d. formula di Balthazard. Or bene, mediante due Decreti
(D.M. 25 luglio 1980 e 5 febbraio 1992) il Ministero della allora Sanità, ha promulgato tabelle di riferimento per la metodologia valutativa e la quantificazione dei tassi di invalidità delle singole minorazioni e malattie invalidanti in termini di riduzione della capacità lavorativa generica. Tali tabelle riportano che, nel caso di pluriminorazioni, il danno biologico globale non scaturisce dalla somma aritmetica dei singoli valori percentuali relativi a ciascuna affezione ma si delinea in base all'incidenza complessiva delle minorazioni sulla validità del soggetto, applicando per i danni coesistenti tecniche valutative, anche a scalare, proprie della metodologia medico legale. Così la tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992 prevede che, nel caso di infermità multiple, non deve procedersi alla somma aritmetica dei relativi tassi percentuali tabellarmente espressi ma deve valutarsi, in riferimento alla coesistenza o concorrenza delle minorazioni, il concreto effetto menomativo dell'insieme delle infermità sulla complessiva validità pisco1fisica e, quindi, lavorativa del soggetto. A ben vedere, la tabella ministeriale suggerisce una interpretazione restrittiva della concorrenza menomativa laddove espressamente contempla l'interessamento dello stesso apparato
(“sono funzionalmente in concorso tra loro le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato”): in una interpretazione abbastanza letterale di tale impostazione metodologica dovrebbero, pertanto, venir considerate coesistenti le minorazioni insistenti su sistemi organo – funzionali diversi pur correlati tra loro. Alla luce di quanto rilevato in precedenza, non si comprendono i rilievi mossi dalla parte ricorrente laddove, come emerge anche dalla relazione preliminare, una tale valutazione è stata già effettuata (“…Invero, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata - utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 + IP2 + IP3 – (IP1 x IP2 x IP3) prevista ai sensi dell'art. 4 D.L.509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro - non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10%...”). Non si comprende, pertanto, come la patologia diabetica, la cardiopatia ipertensiva e la vasculopatia cerebrale cronica possano essere considerate dall'Avv. Coppola, legale del sig. “...concorrenti e come Parte_1 tali vanno calcolate con calcolo salomonico”! Non si comprende, ancora, come l'Avv. Coppola possa affermare la mancata valutazione medico legale della “...patologia respiratoria ed artrosica” da parte del CTU. A tal proposito, dobbiamo necessariamente far rilevare che, una lettura più “approfondita” di tutta la documentazione sanitaria e delle risultanze dell'indagine peritale, avrebbe fugato ogni dubbio sulla corretta valutazione medico legale del complesso patologico presentato dal sig. . Il quadro artrosico presentato dal sig. Parte_1 Parte_1
infatti, è stato valutato nella misura del 15% (cod. 7207), in quanto appare ben
[...]
compensato dalla terapia adottata. Per quanto attiene, poi, alla mancata percentualizzazione della patologia respiratoria, facciamo rilevare che, dall'analisi della documentazione sanitaria allegata agli atti, nonché, sulla scorta di quanto emerso dalla visita medica, non sono emersi elementi concreti per una diversa valutazione medico legale e non si comprende come l'Avv.
Coppola possa proporre un tasso invalidante pari al 75% in assenza di qualsivoglia riscontro clinico/strumentale! Per consolidata, concorde affermazione di Dottrina e Giurisprudenza, ogni valutazione proposta sia essa medico legale o non, deve essere supportata da solide argomentazioni tecniche che illustrino, spieghino e valorizzino le posizioni assunte e confutino eventualmente quelle assunte dal CTU. Ne consegue che il giudizio medico – legale relativo all'invalidità del sig. non può che essere confermato, non avendo la parte ricorrente avanzato, Parte_1
prodotto alcun elemento che possa indurre il CTU a modificare il giudizio precedentemente espresso.”.
A ben vedere, dunque, le critiche alla C.T.U. sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. disposta in precedenza, peraltro sostanzialmente conforme alle risultanze dell'esame obiettivo ed alle certificazioni mediche versate in atti.
Quanto alla documentazione prodotta in prima udienza ed acquisita dal precedente giudicante (si rammenta, infatti, che la scrivente è subentrata nella trattazione del presente procedimento solo in data 15.4.25), è sufficiente osservare che la stessa è datata 2021, sicchè quand'anche si fosse ritenuta idonea a fondare un giudizio di aggravamento, lo stesso avrebbe avuto decorrenza postuma al già superato limite anagrafico per accedere ai benefici invocati (l'istante risulta, infatti, nato in data [...]).
Pertanto, questo giudicante ha ritenuto di non rinnovare le operazioni peritali giudicando esaurienti le argomentazioni medico legali espresse dal ctu nominato in fase atp.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 13.5.25
IL GIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma