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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1946/2023 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 allegata al ricorso, dall'avv. Francesco Tedeschi e dall'avv.
, presso il cui studio in Bari, alla via Calefati n. Parte_2
350, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Angelo Marozzi, Bruna Barreca e
Giovanni Ronconi, presso il cui studio in Bari, alla via Andrea da
Bari n. 38, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 9 dicembre 2024.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 16.03.2023, ha agito in Parte_1 giudizio per ottenere l'inclusione degli emolumenti previsti dai CIA
Contratto Aziendale Gruppo FS 16 aprile 2003, 20.7.2012 ed
16.12.2016 nella retribuzione del periodo di ferie, esclusi da dalla base di calcolo di detta retribuzione. Controparte_1
In particolare ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 20.10.1984 al 31.12.2022, data nella quale
è stato collocato in quiescenza, come macchinista inquadrato con parametro B1 Tecnico specializzato;
che la società resistente ha omesso di includere nella base di calcolo della retribuzione, per i periodi di congedo fruiti da esso nel corso del proprio rapporto di lavoro, una serie di emolumenti retributivi a esso spettanti, così come disciplinati dai contratti integrativi aziendali dall'Azienda sottoscritti nel corso del suo rapporto di lavoro, nonché quelli previsi dai CIA Contratto Aziendale Gruppo FS 16 aprile 2003,
20.7.2012 e 16.12.2016 (indennità di utilizzazione IUP, indennità di assenza dalla residenza, indennità per lavoro domenicale e notturno, indennità di turno B, assenza dalla residenza e compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a
200 CV Art. 36 cfr. pp.
5-9 ricorso); che nonostante il carattere fisso e comunque non occasionale di tali compensi, questi ultimi non sono stati inseriti nella base di calcolo retribuzione corrisposta a titolo di ferie, con conseguente danno.
Ciò posto, ha chiesto che il Tribunale accerti che i predetti emolumenti siano inclusi nella base di calcolo della retribuzione corrisposta a titolo di ferie e che condanni la resistente al CP_2 pagamento in suo favore delle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire ove fossero state inserite le voci
2 sopra elencate nella base di calcolo della retribuzione corrisposta in costanza di ferie;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della domanda, evidenziando la legittimità del comportamento tenuto dalla società e la correttezza del calcolo della base imponibile della retribuzione considerata ai fini della corresponsione dei periodi di ferie.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, deve premettersi che i fatti principali oggetto di controversia non sono contestati e sono comunque documentalmente provati.
Oggetto del contendere, infatti, è la questione, essenzialmente di natura giuridica e interpretativa, concernente la correttezza o meno dei criteri di calcolo della base imponibile considerata ai fini della retribuzione dei periodi di ferie da alla luce CP_1 di quanto previsto dai contratti collettivi aziendali con riferimento a una serie di voci che non sono state considerate.
Sul punto appare condivisibile l'interpretazione operata dalla
Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22401/20 e n.
13425/19, rese in fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa, che, sulla scorta di un'analitica ricostruzione del quadro giurisprudenziale comunitario, ha affermato che “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
3 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea,
l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre Per_3
2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato Per_4
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto
a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_5
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio
(id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, CP_3
4 punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C -155/10, Per_6 punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C -385/17, punto
24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C -
385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C -
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_7 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C -350/06
e C-520/06, SC e altri, punto 58).
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Persona_7 Per_8
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si
[...] rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, WI e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della
5 retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza WI e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali
6 possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza WI e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione
Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Resta da osservare che - come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata) - l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di
7 retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C -155/10, cit., punto 26) che Per_6 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Sulla scorta dei principi sopra riassunti, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre, dunque, che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Diversamente, le voci retributive che svolgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.”
Anche con la più recente sentenza n. 20216/22, il Giudice di
Legittimità ha affermato che: “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36
Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale
8 non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.”.
In termini analoghi anche le recentissime decisioni n.
13932/2024 e n. 25840/2024 della Suprema Corte rese anch'esse in fattispecie analoghe a quella in esame.
2. Sulla scorta di tali condivisibili principi deve escludersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente abbia già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione;
ciò che rileva, infatti, come chiarato dalla Corte di Giustizia UE e dalla giurisprudenza nazionale conforme a quella comunitaria innanzi citata, è il pregiudizio potenziale che può derivare da una interpretazione restrittiva della base di calcolo, perché ciò può svolgere una funzione dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie, di cui, quindi, il lavoratore potrebbe scegliere di non fruire perché economicamente “svantaggiosa” rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa, funzione dissuasiva che è proprio ciò che il legislatore e la giurisprudenza comunitaria intendono evitare.
Tale funzione dissuasiva, quindi, in concreto, può essere scongiurata solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Ne consegue, quindi, che a ben vedere il fatto che il ricorrente abbia già fruito di ferie non può essere di ostacolo al riconoscimento del diritto rivendicato in questa sede, se solo si considera che, in concreto, la mancata inclusione di tutte le voci nella base di calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie, si traduce in un pregiudizio effettivo perché, in definitiva, determina una riduzione della retribuzione
9 concretamente corrisposta rispetto a quella che il lavoratore avrebbe avuto diritto a conseguire.
In altri termini, la prospettazione di parte resistente non è condivisibile, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo, nel senso di concorrere a determinare il pregiudizio concretamente subito dal ricorrente.
Né può essere ostativo al riconoscimento del diritto rivendicato in questa sede la scarsa incidenza in concreto, in termini di differenze sulla retribuzione.
Ciò che rileva, infatti, in base all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di
Giustizia, è la sussistenza di un concetto “europeo” di retribuzione delle ferie non già di tipo “quantitativo”, bensì
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.), che scongiuri in concreto la realizzazione di quella finalità dissuasiva della fruizione delle ferie che, invece, potrebbe essere realizzata qualora si accedesse a una interpretazione non omnicomprensiva delle diverse voci da includere nella retribuzione;
senza che, quindi, nella prospettiva del giudice nazionale, residui lo spazio per valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla
Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia da parte del datore di lavoro, è stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo;
con la conseguenza ulteriore che l'unica indagine da dover svolgere è quella relativa alle singole voci retributive da includere nella base di calcolo della retribuzione (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono
10 la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
Ne consegue, quindi, che non appare decisivo in senso contrario quanto affermato dalla sentenza Lock della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, in particolare, nel par. 21 della stessa pronuncia;
in essa, infatti, l'elemento della concretezza è riferito non già all'effetto dissuasivo, ma al pregiudizio subito dal lavoratore, nonostante si fosse trattato di uno svantaggio finanziario differito (“considerato che, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”).
Analogamente è a dirsi in relazione alla pretesa irrisorietà dell'incidenza effettiva sulla retribuzione: anche sotto questo profilo, infatti, la stessa decisione della questione pregiudiziale induce a ritenere non decisivo tale elemento se si considera l'affermazione secondo cui “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che
“un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (cfr. paragrafo
21 sentenza WI).
Ne consegue, quindi, che l'individuazione di arco temporale di riferimento non rileva ai fini della verifica dell'incidenza della perdita, e, quindi, della sussistenza o meno dell'effetto dissuasivo, quanto piuttosto al fine di consentire di individuare quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate
11 anche durante il periodo di ferie e in quale misura debba essere in concreto quantificato il maggior credito del dipendente.
Analogamente deve escludersi che sia ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente la eccepita lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
Sul punto, infatti, la sentenza della Corte di Giustizia UE,
13.12.2018, C-358/17 ha affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”, con la conseguenza che la disciplina comunitaria risulta prevalente rispetto anche al legittimo affidamento dei datori di lavoro.
Peraltro, deve osservarsi anche che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata
(la sentenza CGUE WI è del 15.9.2011), e come condivisibilmente evidenziato da Cass. n. 20216/22, al punto
35, “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, dal che consegue che, in realtà, le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative e la loro interpretazione vincolante da parte del giudice euro unitario in materia di composizione della retribuzione feriale.
Né può essere ostativo al riconoscimento del diritto azionato in questa sede il principio di inscindibilità delle clausole di cui alla contrattazione collettiva. Si tratta, infatti, nel caso di specie di applicare la regola giuridica, discendente dalla direttiva
12 88/2003/CE, di corrispondenza tra retribuzione per il lavoro effettivo e retribuzione per il periodo minimo di ferie garantito dalla normativa dell'Unione Europea.
3. Passando più specificamente a esaminare la riconducibilità o meno delle singole indennità accessorie della retribuzione indicate dal ricorrente (cfr. pp.
5 -9 del ricorso) nella base di calcolo della retribuzione per ferie, va osservato che, quanto alla retribuzione per indennità di assenza dalla residenza, che ha sostituito quella per trasferta, essa è espressamente disciplinata dal CCNL degli così come l'Indennità di turno Controparte_4
e di utilizzazione;
lo stesso dicasi per l'indennità per scorte vetture eccedenti.
Si tratta, infatti, di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e tese, evidentemente, a compensare uno specifico “pregiudizio” derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Per quanto concerne più specificamente l'indennità di assenza dalla residenza, si tratta di un'indennità accessoria della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio, come conferma il fatto che tale indennità ha sostituito il trattamento di trasferta degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato dalla contrattazione collettiva e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, svolge la propria prestazione dalla propria residenza.
Analogamente, anche le altre indennità indicate in ricorso, risultano intrinsecamente legate allo svolgimento della mansione di Si tratta, in altri termini, di voci intrinsecamente Parte_3
13 connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e tese a compensare le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo (le indennità di assenza dalla residenza è infatti, correlata all'espletamento e alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o rimesse diversi dai propri, le altre sono correlate alle giornate di effettiva presenza in servizio dell'operatore con le mansioni in discorso).
Inoltre, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con evidenza che si tratta di emolumenti percepiti dal ricorrente con continuità e in modo non occasionale, il che concorre a far ritenere che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale - quantitativo.
Invece, dalla base di calcolo devono essere escluse le indennità per lavoro notturno e domenicale.
Sul punto, infatti, va osservato che la più volte citata giurisprudenza della Corte di Giustizia fa specifico riferimento al carattere c.d. “intrinseco” della voce da includere nella retribuzione, nel senso che, appunto, voce retributiva deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato.
Ciò induce a escludere che tale condiziona sussista nel momento in cui la voce indennitaria, invece, è tesa non a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, ma piuttosto una particolare, e per ciò stesso, variabile modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Tale ricostruzione, del resto, appare in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza nazionale secondo cui, in relazione al principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., si è affermato che la retribuzione che
14 aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (cfr. Cass., n. 16106/03, n e n. n. 11106/97).
Peraltro, tale concetto trova riscontro nel nuovo art. 2103 c.c., che al sesto comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Tali principi possono trovare applicazione nel caso di specie, con la conseguenza che l'indennità per lavoro notturno e domenicale va esclusa dalla base di calcolo della retribuzione spettante per le ferie annuali, trattandosi di emolumenti non
“intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Parimenti va esclusa l'indennità di turno B in quanto pacificamente riconosciuta anche nel periodo di ferie, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente.
Alla luce di ciò, quindi, in applicazione dei principi innanzi richiamati e della documentazione prodotta, deve ritenersi che le indennità indicate in ricorso siano da da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie nei limiti fin qui chiariti e precisati, ossia in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa e, come tali, devono essere ricomprese nella retribuzione ordinaria da corrispondersi durante il periodo di fruizione delle ferie.
15 Né può essere condivisa la tesi della parte convenuta, secondo cui i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
Come in parte già innanzi evidenziato, richiamando il concetto
“teleologico” e non già strettamente “quantitativo” di retribuzione per ferie affermato dalla Corte di Giustizia Europea, ciò che rileva è la finalità di assicurare la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, poiché diversamente si darebbe luogo a una diminuzione del trattamento retributivo potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Inoltre, sul punto deve ulteriormente osservarsi che, com'è noto:
“l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20).
4. Quanto all' eccezione di prescrizione, essa è infondata atteso che il periodo rivendicato in ricorso non appare prescritto alla
16 luce della messa in mora depositata in atti e dei recenti arresti giurisprudenziali in tema di decorrenza della prescrizione in corso di rapporto. Trattandosi, infatti, di crediti non estinti per prescrizione prima della data di entrata in vigore della L.
92/2012, v'è stata sospensione in costanza di rapporto (cfr.
Cass. civ., Sez. lav., n. 26246/22).
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, va infine osservato che il calcolo deve essere effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
Sotto questo profilo, quindi, quanto all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è corretto quanto osservato dalla resistente, secondo cui il CP_2 possibile riconoscimento giudiziale delle pretese va circoscritto al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle quattro settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea
e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav.,
23/06/2022, n. 20216). Ciò, con la precisazione che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 28 giorni (e non 20 giorni, come sostenuto dalla difesa della società
), proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati CP_1 dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario”
(sentenza CGUE 11 novembre 2015, , C - Persona_9
155/10, punto 32) e “per convertire le quattro settimane di ferie
17 annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati
e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01).
Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta nei termini chiariti anche con riferimento alle voci da includere e da escludere nella base di calcolo, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie nei limiti innanzi chiariti. Per l'effetto, la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge.
In questi termini, peraltro, si è già espressa questa Sezione
Lavoro con la sentenza n. 474 del 7.03.2024 in atti.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dei D.M. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
26.000,00), tenuto conto del valore della controversia, vicino ai minimi dello scaglione di riferimento, delle ragioni della decisione, e dell'attività processuale svolta, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, considerato che non vi è stata attività istruttoria e che le parti hanno poi dedotto e replicato nelle memorie conclusive quindi all'interno della fase decisoria. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Francesco Tedeschi e Pt_2
che ne hanno fatto richiesta.
[...]
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1946/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, per l'effetto, accerta il diritto di nella base di Parte_4 calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, delle indennità nei termini e nei limiti indicati in parte motiva, con condanna di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge;
2. condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in e Parte_1
118,50 per spese vive ed € 2.109,00 per compenso, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
Francesco Tedeschi e . Parte_2
Trani, 8.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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