Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8116 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03440/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3440 del 2023, proposto da
SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Putignano e Sonia Selletti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Estar – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, non costituiti in giudizio;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Venni dall'avvocato Lucia Bora, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lombardia, Labospace S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Direttore Generale Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter , comma 9 bis, del d.l. 78/2015” e relativi allegati;
• comunicazione della Regione Toscana a tutte le aziende fornitrici del 20.12.2022, avente ad oggetto “notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022”;
• nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, ivi comprese le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'ESTAR per la validazione e certificazione dei fatturati:
- n. 1363 del 30.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro;
- n. 769 del 5.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest;
- n. 1020 del 16.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est;
- n. 623 del 6.9.2019 del direttore generale dell'AOU Pisana;
- n. 740 del 30.8.2019 del direttore generale dell'AOU Senese;
- n. 643 del 16.9.2019 del direttore generale dell'AOU Careggi;
- n. 497 del 9.8.2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
- n. 386 del 27.9.2019 del direttore generale dell'ESTAR.
• comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022 e relativo allegato;
• comunicazione della Regione Toscana del 18.11.2022;
• comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana “Pay Back sui dispositivi medici”;
• Nota esplicativa sulle modalità di calcolo pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana;
• documento denominato “dati sintetici utilizzati per determinazione payback dispositivi medici” pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana;
ed in particolare degli atti indicati in ricorso:
del Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022;
del Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022;
dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta;
della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa IL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Premesso che la società ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha censurato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali la Regione Toscana ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in ma ter ia di enti ter ritoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del ter ritorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in ma ter ia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l’accordo del 7 novembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Rilevato che
- con la memoria del 24 marzo 2026 la parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla procedura prevista dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56 e provveduto al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitatole, “ senza alcun pregiudizio del diritto alla futura detrazione riconosciuto dall’art. 7, comma 1 bis del d.l. 95/2025 ”;
- la Regione Toscana resistente ha depositato in giudizio i decreti di accertamento dei pagamenti e con memoria del 2 marzo 2026 sostenuto che in relazione alla causa in questione è intervenuta la cessazione della materia del contendete ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025;
Considerato che ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56 “ Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [ ]. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite ”;
Rilevato altresì che ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2025, n. 118, “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per integrare la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, alla luce di quanto dichiarato e attestato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR TT, Presidente
IL PI, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IL PI | DR TT |
IL SEGRETARIO