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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
R.G. 432/2025
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 432/2025 promossa con ricorso da
con sede in Pesaro (PU), Frazione Ginestreto, Via Parte_1 dell'Automazione n. 15, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_1 Brusciotti e con lo stesso elettivamente domiciliata in Pesaro (PU), Via Marcolini n. 6
RECLAMANTE
CONTRO
in persona dei curatori Avv. Paola Controparte_1 Parte_1 Casula e Dott. Enrico Frattini
RECLAMATO contumace con sede in Milano (MI) - 20159, Via Valtellina n. 15/17, C.F. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Jeantet, Paola Vallino, P.IVA_2 Riccardo Sirito ed Erica Pozzoli ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 83;
, C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_3 legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Luzi ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura distrettuale , Via S. Martino n. 23, 60122 Ancona (AN) Pt_2
Controparte_3
, in persona del Direttore Provinciale pt, rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso i cui Uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 è domiciliata
RECLAMATI
e con l'intervento di
Sig, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona
OGGETTO: Reclamo avverso sentenza n. 31/2025 di rigetto di omologa di concordato preventivo in continuità pubblicata il 3.04.2025 dal Tribunale di Pesaro e avverso sentenza di liquidazione giudiziale n. 32/2025 pubblicata il 4.04.2025 dal Tribunale di Pesaro
Conclusioni per le parti: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria dell'intestata Corte,
ha proposto reclamo avverso il rigetto della domanda di omologa di Parte_1 concordato in continuità indiretta nonché avverso la successiva sentenza di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Pesaro.
aveva presentato una domanda di concordato preventivo in continuità Parte_1
(indiretta) della durata prevista di circa cinque anni con il quale veniva prospettato l'affitto dell'azienda nonché la successiva vendita della stessa a soggetto già interessato al complesso aziendale, la liquidazione del patrimonio – mobiliare e immobiliare - non ritenuto funzionale all'esercizio dell'impresa e comunque non oggetto di trasferimento pag. 2/7 al terzo, e quindi il conseguimento di risorse da destinare ai creditori, quantificate in euro 22.556.260,98.
La proposta concordataria era stata votata solo dalle classi 2, 4, e 7, rispetto alle 9 classi di creditori individuate nella proposta, sicchè la società ricorrente chiedeva l'omologa forzosa, ai sensi dell'art. 88 co. 4 CCII nella formulazione entrata in vigore nelle more della procedura, e quindi, dell'art. 112 co. 2 CCII;
a detta istanza si opponevano e Controparte_3 CP_2
Il Tribunale di prime cure tuttavia riteneva che l'art. 88 come riformulato dal d.lgs n.
136/24 non fosse applicabile al caso di specie ratione temporis (trattandosi di proposta anteriore al correttivo c.d. Cartabia ter); riteneva che la vecchia formulazione dell'art. 88 non fosse applicabile al concordato in continuità aziendale;
pertanto, sul presupposto della omessa approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi, provvedeva a verificare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 112 lett. d nn. 1 e 2; riteneva quindi che la classe 7 - pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1, 2, 3 e 5 c.c., per parte capitale e per interessi calcolati come per legge entro anni 2 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa -, indicata dalla società ricorrente, non incontrasse i requisiti richiesti dalla norma, in quanto non vi era alcuna falcidia del credito, atteso che ai creditori inseriti nella classe in parola veniva proposto il pagamento integrale entro due anni dall'omologa con il riconoscimento degli interessi.
Stante la pendenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale, proposte da e e da , il Tribunale dichiarava Parte_3 Controparte_4 Pt_2
l'apertura della liquidazione giudiziale, essendo superati i requisiti dimensionali e ricorrendo lo stato di insolvenza.
Di qui il reclamo presentato dalla ai sensi dell'art. 51 CCII. Parte_1
pag. 3/7 A contrasto del reclamo si sono costituiti il creditore procedente CP_2
ed , chiedendone il rigetto;
la curatela della liquidazione Controparte_3 Pt_2 giudiziale non si è costituita, sicchè va dichiarata contumace.
Disposta la trattazione scritta, all'esito della udienza del 07.07.2025 la Corte riservava la decisione.
Va innanzitutto osservato che nel caso di specie il reclamo si risolve nella contestazione del rigetto della omologa del concordato in continuità; in questo ambito, viene richiesta l'omologa forzosa della proposta concordataria, e, come logica conseguenza, la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Col primo motivo di reclamo si critica la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile il cram down fiscale e contributivo al concordato in continuità, sulla base di una errata interpretazione dell'art. 88 comma 2 CCI vigente ratione temporis;
si sostiene che il c.d. correttivo ter, pur applicandosi a proposte successive, fornisce un'interpretazione normativa che conferma l'ammissibilità del cram down anche per il concordato in continuità; si argomenta pertanto che sussiste il presupposto stabilito dal primo inciso della lettera d) dell'art. 112 CCII in conseguenza della applicabilità del c.d. cross class cram down fiscale al concordato in continuità aziendale.
Il Tribunale di prime cure ha negato l' applicabilità del cram down fiscale e previdenziale anche al concordato in continuità aziendale alla luce del disposto di cui all'art. 88 C.C.I.I., nel testo vigente sino al D.Lgs. n. 136/2024, osservando:
- che l'art. 88 co. 2 bis cod. crisi fa espresso richiamo solo del co 1 art. 109
CCII (norma relativa alle maggioranze del concordato liquidatorio) mentre non contiene alcun rimando alla regola relativa alla approvazione dei concordati in continuità aziendale sancita dal co. 5 dell'art. 109 cod. crisi;
- che la nuova disciplina – regolando all'art. 88 co. 4 cod. crisi il cram down fiscale anche in relazione ai concordati in continuità – conferma che nella precedente disciplina ciò non era possibile;
pag. 4/7 Il motivo è infondato, avendo il Tribunale di prime cure fatto corretta applicazione del principio fondamentale, in materia di interpretazione delle leggi, espresso dal noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, secondo il quale ciò che non sta scritto in una legge si presume che non sia stato voluto dal legislatore.
Pertanto nella disciplina vigente anteriormente al Correttivo ter 2024 deve ritenersi, non applicabile il cram down fiscale e previdenziale, previsto dall'art. 88, comma 2 bis,
C.C.I., alle ipotesi di omologa del concordato in continuità aziendale;
ciò in ragione, oltre che del diverso criterio sistematico di valorizzazione delle maggioranze, in caso di concordato in continuità, rispetto al concordato liquidatorio, anche dal dato letterale, costituito dal riferimento, contenuto nel co. 2 bis alle sole maggioranze del concordato liquidatorio previste dall'art. 109, primo comma, C.C.I. e dall'inciso “fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall'art. 112, comma 2, C.C.I.” in esso contenuto, che ribadisce la differenza tra le due discipline.
Del resto ritiene questa Corte che la portata fortemente innovativa del correttivo ter, non consente di ritenere che la nuova formulazione dell'art. 88 comma 4 abbia avuto una funzione meramente interpretativa di un sistema normativo da cui era già possibile ricavare quanto poi disciplinato dal legislatore.
Si consideri in particolare quanto previsto in tema di omologazione forzosa pronunciata con il voto favorevole di una sola classe svantaggiata.
Il co. 4 dell'art. 88 prevede ora che Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
pag. 5/7 Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.
Nel testo ora vigente, il combinato disposto dell'art. 88 co. 4 e dell'art. 112 co.2 lett.
d nn. 1 e 2 consente l'omologa del concordato in continuità anche quando l' unica classe svantaggiata che esprime il voto favorevole è quella dei creditori pubblici, la cui adesione deve però essere espressa, non potendo essere ritenuta sussistente attraverso il meccanismo della sostituzione presuntiva operata mediante cram down.
E' evidente pertanto che ritenere applicabile, nella precedente formulazione dell'art. 88
CCII, il cram down anche nell'ipotesi di concordato in continuità, consentirebbe un risultato che ora è invece vietato: sarebbe configurabile, in base alla regola che considera sufficiente il voto favorevole espresso da una sola classe, uno scenario secondo cui l'unica classe svantaggiata sia quella dei creditori pubblici il cui voto sarebbe comunque ritenuto favorevole per l'operatività del cram down.
Con la seconda censura la società reclamante sostiene l'errata interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 112 comma 2 ultimo capoverso lettera d) CCII, laddove non è stata ritenuta la sussistenza dell'approvazione da parte di una classe ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
argomenta che la classe 7 riveste tale requisito in quanto ai creditori in essa contemplati non è stato garantito il pagamento nel termine di 180 gg di cui all'art.109 comma 5 CCII, bensì nel maggior termine di 2 anni, rappresentando detta dilazione una apprezzabile penalizzazione.
Il motivo è in parte infondato, in parte carente di specificità.
L'art. 112 co. 2 lett. d CCII consente l'omologa forzosa del concordato in continuità nel caso di voto favorevole di almeno una classe di creditori “maltrattati”, ossia quando … in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
pag. 6/7 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Osserva la Corte che anche in questo caso il chiaro tenore della norma smentisce la tesi della società reclamante: il trattamento deteriore non può essere individuato nella semplice dilazione di pagamento, ma deve consistere nella offerta di un importo non integrale del credito ad una classe di creditori che sarebbe soddisfatta in tutto od in parte in virtù delle cause legittime di prelazione.
Ciò posto, la società reclamante, limitandosi ad allegare la dilazione del pagamento, non ha aggredito la sentenza nella parte in cui viene osservato che la corresponsione degli interessi legali è compensativa del ritardo subito dai creditori inseriti nella classe
7.
In conclusione il reclamo va rigettato.
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla prima censura giustifica la compensazione, fra le parti costituite, delle spese di lite del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma le sentenze impugnate;
compensa fra le parti le spese di reclamo;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
R.G. 432/2025
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 432/2025 promossa con ricorso da
con sede in Pesaro (PU), Frazione Ginestreto, Via Parte_1 dell'Automazione n. 15, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_1 Brusciotti e con lo stesso elettivamente domiciliata in Pesaro (PU), Via Marcolini n. 6
RECLAMANTE
CONTRO
in persona dei curatori Avv. Paola Controparte_1 Parte_1 Casula e Dott. Enrico Frattini
RECLAMATO contumace con sede in Milano (MI) - 20159, Via Valtellina n. 15/17, C.F. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Jeantet, Paola Vallino, P.IVA_2 Riccardo Sirito ed Erica Pozzoli ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 83;
, C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_3 legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Luzi ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura distrettuale , Via S. Martino n. 23, 60122 Ancona (AN) Pt_2
Controparte_3
, in persona del Direttore Provinciale pt, rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso i cui Uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 è domiciliata
RECLAMATI
e con l'intervento di
Sig, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona
OGGETTO: Reclamo avverso sentenza n. 31/2025 di rigetto di omologa di concordato preventivo in continuità pubblicata il 3.04.2025 dal Tribunale di Pesaro e avverso sentenza di liquidazione giudiziale n. 32/2025 pubblicata il 4.04.2025 dal Tribunale di Pesaro
Conclusioni per le parti: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria dell'intestata Corte,
ha proposto reclamo avverso il rigetto della domanda di omologa di Parte_1 concordato in continuità indiretta nonché avverso la successiva sentenza di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Pesaro.
aveva presentato una domanda di concordato preventivo in continuità Parte_1
(indiretta) della durata prevista di circa cinque anni con il quale veniva prospettato l'affitto dell'azienda nonché la successiva vendita della stessa a soggetto già interessato al complesso aziendale, la liquidazione del patrimonio – mobiliare e immobiliare - non ritenuto funzionale all'esercizio dell'impresa e comunque non oggetto di trasferimento pag. 2/7 al terzo, e quindi il conseguimento di risorse da destinare ai creditori, quantificate in euro 22.556.260,98.
La proposta concordataria era stata votata solo dalle classi 2, 4, e 7, rispetto alle 9 classi di creditori individuate nella proposta, sicchè la società ricorrente chiedeva l'omologa forzosa, ai sensi dell'art. 88 co. 4 CCII nella formulazione entrata in vigore nelle more della procedura, e quindi, dell'art. 112 co. 2 CCII;
a detta istanza si opponevano e Controparte_3 CP_2
Il Tribunale di prime cure tuttavia riteneva che l'art. 88 come riformulato dal d.lgs n.
136/24 non fosse applicabile al caso di specie ratione temporis (trattandosi di proposta anteriore al correttivo c.d. Cartabia ter); riteneva che la vecchia formulazione dell'art. 88 non fosse applicabile al concordato in continuità aziendale;
pertanto, sul presupposto della omessa approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi, provvedeva a verificare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 112 lett. d nn. 1 e 2; riteneva quindi che la classe 7 - pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1, 2, 3 e 5 c.c., per parte capitale e per interessi calcolati come per legge entro anni 2 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa -, indicata dalla società ricorrente, non incontrasse i requisiti richiesti dalla norma, in quanto non vi era alcuna falcidia del credito, atteso che ai creditori inseriti nella classe in parola veniva proposto il pagamento integrale entro due anni dall'omologa con il riconoscimento degli interessi.
Stante la pendenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale, proposte da e e da , il Tribunale dichiarava Parte_3 Controparte_4 Pt_2
l'apertura della liquidazione giudiziale, essendo superati i requisiti dimensionali e ricorrendo lo stato di insolvenza.
Di qui il reclamo presentato dalla ai sensi dell'art. 51 CCII. Parte_1
pag. 3/7 A contrasto del reclamo si sono costituiti il creditore procedente CP_2
ed , chiedendone il rigetto;
la curatela della liquidazione Controparte_3 Pt_2 giudiziale non si è costituita, sicchè va dichiarata contumace.
Disposta la trattazione scritta, all'esito della udienza del 07.07.2025 la Corte riservava la decisione.
Va innanzitutto osservato che nel caso di specie il reclamo si risolve nella contestazione del rigetto della omologa del concordato in continuità; in questo ambito, viene richiesta l'omologa forzosa della proposta concordataria, e, come logica conseguenza, la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Col primo motivo di reclamo si critica la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile il cram down fiscale e contributivo al concordato in continuità, sulla base di una errata interpretazione dell'art. 88 comma 2 CCI vigente ratione temporis;
si sostiene che il c.d. correttivo ter, pur applicandosi a proposte successive, fornisce un'interpretazione normativa che conferma l'ammissibilità del cram down anche per il concordato in continuità; si argomenta pertanto che sussiste il presupposto stabilito dal primo inciso della lettera d) dell'art. 112 CCII in conseguenza della applicabilità del c.d. cross class cram down fiscale al concordato in continuità aziendale.
Il Tribunale di prime cure ha negato l' applicabilità del cram down fiscale e previdenziale anche al concordato in continuità aziendale alla luce del disposto di cui all'art. 88 C.C.I.I., nel testo vigente sino al D.Lgs. n. 136/2024, osservando:
- che l'art. 88 co. 2 bis cod. crisi fa espresso richiamo solo del co 1 art. 109
CCII (norma relativa alle maggioranze del concordato liquidatorio) mentre non contiene alcun rimando alla regola relativa alla approvazione dei concordati in continuità aziendale sancita dal co. 5 dell'art. 109 cod. crisi;
- che la nuova disciplina – regolando all'art. 88 co. 4 cod. crisi il cram down fiscale anche in relazione ai concordati in continuità – conferma che nella precedente disciplina ciò non era possibile;
pag. 4/7 Il motivo è infondato, avendo il Tribunale di prime cure fatto corretta applicazione del principio fondamentale, in materia di interpretazione delle leggi, espresso dal noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, secondo il quale ciò che non sta scritto in una legge si presume che non sia stato voluto dal legislatore.
Pertanto nella disciplina vigente anteriormente al Correttivo ter 2024 deve ritenersi, non applicabile il cram down fiscale e previdenziale, previsto dall'art. 88, comma 2 bis,
C.C.I., alle ipotesi di omologa del concordato in continuità aziendale;
ciò in ragione, oltre che del diverso criterio sistematico di valorizzazione delle maggioranze, in caso di concordato in continuità, rispetto al concordato liquidatorio, anche dal dato letterale, costituito dal riferimento, contenuto nel co. 2 bis alle sole maggioranze del concordato liquidatorio previste dall'art. 109, primo comma, C.C.I. e dall'inciso “fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall'art. 112, comma 2, C.C.I.” in esso contenuto, che ribadisce la differenza tra le due discipline.
Del resto ritiene questa Corte che la portata fortemente innovativa del correttivo ter, non consente di ritenere che la nuova formulazione dell'art. 88 comma 4 abbia avuto una funzione meramente interpretativa di un sistema normativo da cui era già possibile ricavare quanto poi disciplinato dal legislatore.
Si consideri in particolare quanto previsto in tema di omologazione forzosa pronunciata con il voto favorevole di una sola classe svantaggiata.
Il co. 4 dell'art. 88 prevede ora che Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
pag. 5/7 Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.
Nel testo ora vigente, il combinato disposto dell'art. 88 co. 4 e dell'art. 112 co.2 lett.
d nn. 1 e 2 consente l'omologa del concordato in continuità anche quando l' unica classe svantaggiata che esprime il voto favorevole è quella dei creditori pubblici, la cui adesione deve però essere espressa, non potendo essere ritenuta sussistente attraverso il meccanismo della sostituzione presuntiva operata mediante cram down.
E' evidente pertanto che ritenere applicabile, nella precedente formulazione dell'art. 88
CCII, il cram down anche nell'ipotesi di concordato in continuità, consentirebbe un risultato che ora è invece vietato: sarebbe configurabile, in base alla regola che considera sufficiente il voto favorevole espresso da una sola classe, uno scenario secondo cui l'unica classe svantaggiata sia quella dei creditori pubblici il cui voto sarebbe comunque ritenuto favorevole per l'operatività del cram down.
Con la seconda censura la società reclamante sostiene l'errata interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 112 comma 2 ultimo capoverso lettera d) CCII, laddove non è stata ritenuta la sussistenza dell'approvazione da parte di una classe ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
argomenta che la classe 7 riveste tale requisito in quanto ai creditori in essa contemplati non è stato garantito il pagamento nel termine di 180 gg di cui all'art.109 comma 5 CCII, bensì nel maggior termine di 2 anni, rappresentando detta dilazione una apprezzabile penalizzazione.
Il motivo è in parte infondato, in parte carente di specificità.
L'art. 112 co. 2 lett. d CCII consente l'omologa forzosa del concordato in continuità nel caso di voto favorevole di almeno una classe di creditori “maltrattati”, ossia quando … in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
pag. 6/7 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Osserva la Corte che anche in questo caso il chiaro tenore della norma smentisce la tesi della società reclamante: il trattamento deteriore non può essere individuato nella semplice dilazione di pagamento, ma deve consistere nella offerta di un importo non integrale del credito ad una classe di creditori che sarebbe soddisfatta in tutto od in parte in virtù delle cause legittime di prelazione.
Ciò posto, la società reclamante, limitandosi ad allegare la dilazione del pagamento, non ha aggredito la sentenza nella parte in cui viene osservato che la corresponsione degli interessi legali è compensativa del ritardo subito dai creditori inseriti nella classe
7.
In conclusione il reclamo va rigettato.
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla prima censura giustifica la compensazione, fra le parti costituite, delle spese di lite del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma le sentenze impugnate;
compensa fra le parti le spese di reclamo;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7