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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 597/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Pizzuto Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato, Carmela Filice, Roberto
Annovazzi e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 10.04.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (561/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta bisognevole dell'indennità di accompagnamento, nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti e disposta un'integrazione peritale al fine di accertare lo stato attuale di salute del ricorrente, alla luce dell'ulteriore documentazione sanitaria depositata nel corso della fase di opposizione, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 28.03.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dall'01.03.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 10.04.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, in quanto appare fondata alla stregua della disposta integrazione peritale, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
La dott.ssa specialista in medicina legale e delle assicurazioni, infatti, Persona_1
con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide - non oggetto di alcuna contestazione da parte dell' - è giunta alla conclusione che le Controparte_2 patologie di cui risulta affetto l'opponente “Cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata per via percutanea e con triplice bypass aorto-coronarico con cinetica globale ai limiti inferiori di norma (EF 50%) ed ipocinesia del setto medio apicale in ipertensione arteriosa e FA permanente in NAO, cuore polmonare cronico e scompenso cardiaco congestizio. BPCO e deficit ventilatorio ostruttivo di grado severo. Diabete mellito tipo 2. IPB. IRC. Poliartrosi a minimo impegno funzionale” integrano gli estremi del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, la nominata CTU ha avuto modo di precisare che “La nuova documentazione allegata invece dimostra un deficit respiratorio ostruttivo di grado severo, un cuore polmonare cronico con scompenso cardiaco congestizio (da
2 certificazione cardiologica) ed un carcinoma spinocellulare cutaneo della palpebra destra.” […] “Lo scompenso cardiaco congestizio e il deficit ventilatorio diagnosticato all'esame spirometrico, unitamente alle patologie cardiologiche già sofferte, rendono giustificabile il criterio della necessità dell'assistenza continua.” (cfr. pag. 4 integrazione peritale).
Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che l'opponente, a decorrere dal primo febbraio 2024 – “data della visita cardiologica in cui veniva diagnosticato lo scompenso cardiaco e il cuore polmonare cronico” (cfr. pag. 7 integrazione peritale) – è in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento.
3. La sopravvenienza del requisito sanitario in corso di causa induce a compensare le spese processuali (Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1
necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18 del 1980, a decorrere dal primo febbraio 2024;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 06.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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