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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2023
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 29.05.2023 da
C.F. nata l'[...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cogni del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via San Donnino, n. 14, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Dametti, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via Palmerio, n. 9, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO - All'udienza del 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.2023 chiedeva disporsi la Parte_1 regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e del contributo per il mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione sentimentale con Per_1
modificando per l'effetto l'accordo raggiunto dai genitori e Controparte_1
successivamente omologato dal Tribunale di Piacenza in data 12.10.2022. In particolare, chiedeva disporsi il regime di affidamento più confacente agli interessi della minore, da individuarsi previo espletamento di TU, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre da determinarsi anche nel contraddittorio tra le parti, e comunque indicativamente a weekend alternati e due giorni con pernottamento nella settimana successiva, domandando altresì il versamento di un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore pari ad Euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo CNF nonché il versamento dell'assegno unico universale in via esclusiva alla madre.
Con decreto in data 31.05.2023, la causa veniva assegnata al Giudice relatore dott.ssa Mariachiara Vanini, la quale, con decreto in data 8.6.2023 - rilevato che non venivano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere ai sensi dell'art. 473 bis.40 c.p.c., né che venivano domandati provvedimenti di cui all'art. 473 bis.69 e ss. c.p.c.; considerato, in merito ai richiesti provvedimenti urgenti ex art. 473 bis.15 c.p.c., che non era stato allegato, né tantomeno provato in via indiziaria, il pregiudizio imminente e irreparabile che la parte avrebbe subito nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione e che la maggior parte dei documenti richiamati dalla ricorrente nel proprio ricorso non erano stati prodotti in giudizio - fissava l'udienza del 3.10.2023 per la comparizione personale delle parti, assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e a parte resistente termine per la costituzione in giudizio. Con memoria depositata in data 1°.
9.2023 si costituiva in giudizio CP_1
contestando le deduzioni svolte dalla ricorrente e domandando il rigetto delle
[...]
domande avversarie. In ogni caso, avuto riguardo alla particolare delicatezza della situazione dedotta in giudizio, chiedeva disporsi una TU sulla coppia genitoriale - e, se del caso, della figlia minore - per determinare le competenze genitoriali delle Per_1
parti e per individuare il regime di affidamento e collocamento più rispondente agli interessi della minore, così come il regime di visita del genitore non collocatario. Eccepiva
l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta avversaria in ordine all'aumento dell'assegno di mantenimento, essendo la situazione economica della ricorrente rimasta immutata rispetto all'epoca della sottoscrizione dell'accordo tra le parti in data 22.4.2022, successivamente omologato dal Tribunale di Piacenza in data 12.10.2022, deducendo invece un peggioramento significativo della propria situazione economica-lavorativa a causa dapprima dell'emergenza pandemica e poi della crisi economica causata dai continui e repentini rialzi dei tassi d'interesse, con conseguente ridimensionamento dello stipendio mensile, che allo stato ammontava ad Euro 3.000,00 oltre ad Euro 1.000,00 per rimborso spese, e possibile ulteriore ridimensionamento in negativo della retribuzione. In via riconvenzionale, il resistente domandava il collocamento prevalente dalla figlia minore presso il padre e, per l'effetto, chiedeva disporsi il cambio di residenza Per_1
della minore presso la residenza abituale del padre e conseguente inserimento della stessa nello stato di famiglia di quest'ultimo. Infine, chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento pari ad Euro 200,00 mensili, così come stabilito nell'accordo omologato in data 12.10.2022 dal Tribunale di Piacenza, con richiesta di prevedere il diritto di visita materno secondo il regolamento indicato in comparsa di costituzione, con obbligo a carico della madre di corrispondere al padre il 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo del CNF.
All'udienza del 3.10.2023 comparivano i Procuratori delle parti, nonché le parti personalmente, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e concordavano in ordine alla necessità di nomina di un TU al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e di individuare il regime di affidamento, collocamento e frequentazione genitoriale più rispondente agli interessi della minore. Venivano pertanto sentite le parti e, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della forte conflittualità in essere tra i genitori, il Giudice si riservava.
Con ordinanza in data 13.10.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.10.2023, in virtù della particolare delicatezza della situazione dedotta in giudizio, veniva disposta TU psicologica e psicodiagnostica al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti, nominando in qualità di consulente la dott.ssa Persona_2
. Inoltre, veniva disposto il monitoraggio del nucleo familiare della minore da parte
[...]
dei Servizi Sociali del Comune di S. Giorgio (PC), prevedendo, ove necessario, percorsi di sostegno psicologico per la minore (anche mediante un programma di assistenza domiciliare) nonché un percorso di supporto alla genitorialità, con assegnazione di termine ai Servizi Sociali per il deposito di relazione periodica sull'attività svolta.
In seguito all'intervenuto deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali
del 15.12.2023 nonché della relazione peritale da parte del Controparte_2
TU dott.ssa in data 26.5.2024, all'udienza dell'11.6.2024 comparivano i Per_2
Procuratori delle parti, che dichiaravano di non avere ulteriori osservazioni alla C.T.U., chiedendo per l'effetto la fissazione dell'udienza di discussione e decisione della causa.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la decisione della causa, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.
Successivamente, per effetto della variazione tabellare a seguito del trasferimento della dott.ssa Vanini presso altra sede, assegnata la causa alla Presidente di Sezione dott.ssa Marisella Gatti quale relatore, all'udienza del 26.11.2024 comparivano i
Procuratori delle parti, i quali si riportavano alle conclusioni già depositate telematicamente chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, di tal che, precisate le conclusioni da entrambe le parti, la causa veniva rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, rileva in primo luogo evidenziare che, quanto al regime di affidamento, di collocamento e di frequentazione genitoriale, le parti hanno aderito alla proposta formulata nella relazione peritale dalla TU dott.ssa , che – Persona_2 sulla base di una metodologia rispettosa della delicatezza del caso, all'esito di plurimi colloqui con le parti, la minore e le persone di riferimento - ha motivatamente valutato la sussistenza delle condizioni per mantenere l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico, pur modificando il regolamento di permanenza della minore presso ciascun genitore, ritenendo “utile tempi più prolungati presso entrambi i genitori al fine di creare meno disagio organizzativo alla minore che potrebbe arrecare ulteriore ansia”, così predisponendo un conseguente schema “per andare incontro alle esigenze della minore”. Ne consegue che, in assenza di elementi tali da giustificare una modifica delle condizioni suggerite dalla TU e condivise da entrambe le parti, si ritiene di disporre in conformità alle predette condizioni.
Ciò posto, rileva tuttavia evidenziare come, sulla base delle risultanze del giudizio e dell'osservazione della TU, sia emerso come l'elevata conflittualità tra le parti e la loro comunicazione disfunzionale influenzino negativamente le capacità genitoriali, con inevitabili ripercussioni sul benessere psico-fisico della minore (attualmente di anni dieci). Secondo le indicazioni della stessa TU e avuto riguardo alla disponibilità in tal senso manifestata dal Servizio Sociale territorialmente competente, si ravvisa pertanto l'utilità per le parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare per ridurre la conflittualità della coppia genitoriale e consentire un miglioramento della comunicazione tra le parti nell'interesse della minore (“… Come è stato indicato alle parti, vista la forte conflittualità e la comunicazione tra le parti condotta in modo errato si ritiene utile un percorso di mediazione che li possa aiutare a lavorare, anche attraverso strumenti pratici, sugli elementi che interferisco su una buona capacità genitoriale. I genitori presi singolarmente funzionano, i problemi nascono quando devono interfacciarsi” cfr. elaborato peritale depositato in data 26.5.2024).
Quanto al contributo per il mantenimento della figlia minore , rileva Per_1
evidenziare che, in sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha domandato il versamento di un assegno mensile pari a Euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa come da protocollo CNF, mentre il resistente, pur non domandando espressamente la revoca del contributo pari ad Euro 200,00 concordato dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 22.04.2022, chiedeva disporsi a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF.
A fronte di ciò, occorre evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta agli atti, si rileva una disparità reddituale tra le parti, laddove la ricorrente risulta occupata con orario part-time e mansione di aiuto barista presso il bar di cui la sorella è titolare, potendo contare su una retribuzione mensile pari a circa 800,00 Euro (doc. n. 17 fascicolo ricorrente), mentre il resistente – che non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi - risulta amministratore della società Bwide s.r.l. e può contare su una retribuzione mensile ben più consistente, pari almeno a circa 4.000,00 Euro mensili, come risulta dalle buste paga (al di là della circostanza che il resistente deduca che l'importo di Euro 1.000,00 al mese corrisponderebbe a rimborso spese) (doc. n. 13 fascicolo resistente).
Ritiene pertanto il Collegio che, pur a fronte di un collocamento paritetico della minore, tuttavia anche in ragione delle aumentate esigenze della stessa connesse al progredire dell'età, considerata la rilevante disparità reddituale e di potenzialità economica delle parti, sia congruo rideterminare il contributo previsto a carico del padre per il mantenimento della figlia minore in misura pari a Euro 350,00 mensili, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno dieci di ogni mese, oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, individuate secondo le linee guida del C.N.F., il tutto a decorrere dalla presente sentenza.
Per quanto attiene invece all'Assegno Unico per i figli a carico, è noto che esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari ed il cui principio regolatore generale – come chiarito dal messaggio INPS n. 1714 del 20.4.2022 – è che sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salvi eventuali diversi accordi tra le parti. Ritiene il
Collegio che, nel caso di specie, non si configurino i presupposti per derogare alla regola secondo cui l'assegno unico universale deve essere corrisposto nella misura del 50% a favore di ciascun genitore, in assenza di diversi accordi tra le parti e tenuto conto che la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento paritetico.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione della natura del procedimento e dei motivi della decisione – laddove le parti hanno sostanzialmente aderito alle condizioni proposte dalla TU rinunciando implicitamente alle domande originariamente formulate in ordine all'affidamento, al collocamento prevalente e al regime di frequentazione – deve essere disposta la compensazione delle spese processuali (riservando con separato decreto ogni valutazione in merito alla permanenza delle condizioni per la liquidazione a carico dell'Erario del compenso relativo alla Difesa della ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento paritetico e regolamento della permanenza della minore presso ciascun genitore secondo lo schema indicato nella relazione di TU depositata dalla
Dott.ssa e condiviso da entrambe le parti;
Persona_2
- Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti Unione e CP_2
di attuare attività di monitoraggio, nonché ogni intervento ritenuto opportuno a CP_2
sostegno del nucleo familiare, anche incentivando la coppia genitoriale ad intraprendere un percorso di mediazione familiare finalizzato a contenere l'elevata conflittualità tra i genitori nonché a migliorare la loro comunicazione nell'interesse dalla minore;
Per_1
- Pone a carico di il versamento della somma mensile di Euro Controparte_1
350,00, quale contributo per il mantenimento della figlia minore , da versarsi alla Per_1
ricorrente in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla presente sentenza;
- Pone a carico di ciascun genitore la corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore, individuate secondo le linee guida del C.N.F.;
- Assegno Unico per la figlia minore da erogarsi in favore di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno;
- Dichiara la compensazione delle spese legali;
- Dispone la comunicazione al Servizio Sociale territorialmente competente per quanto di competenza. Controparte_2
Piacenza, 1° aprile 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti