Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 3034/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21/03/2023 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 3034/2020 avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione promossa
tra
, con l'avv. Fedele A. Pezzano;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore con l'avv. G. Patania e l'avv. D. Calabrò
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n° 534/2020 del 24/11/2020 prot. n° 21969 dell'Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Reggio Calabria, notificata al trasgressore in data 30/11/2020, chiedendo, in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, e, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza e di ogni altro provvedimento collegato,
richiamato, presupposto e connesso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Preliminarmente si osserva.
È infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta per tardiva notifica del verbale di accertamento ispettivo. Invero, sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione statuendo che il giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione riguarda il rapporto e non l'atto, con conseguente irrilevanza di norme relative al procedimento sanzionatorio ed alla garanzia del diritto di difesa, quali l'obbligo di audizione, considerando che gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass.
S.U. 1786/2010). Al centro della decisione vi era, dunque, la presa d'atto che è pacifico, nella giurisprudenza e nella dottrina, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è lo strumento per portare la fattispecie di irrogazione delle sanzioni davanti al giudice nella sua interezza e che si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto solo introdotto dall'esame di un atto e che, dunque,
l'opposizione ha un effetto devolutivo pieno, nei limiti dei motivi di opposizione proposti in sede giurisdizionale ove la tutela per il trasgressore è piena, potendo ciascuna delle deduzioni svolte in sede amministrativa essere riproposta al giudice. Anche secondo più recente giurisprudenza:
“In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. -secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento- non integra una ipotesi di cd. "prospective overruling", poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione” (Cass. 11300/2018).
Ciò si ritiene tanto più in relazione alla notificazione del verbale di contestazione dell'illecito,
finalizzato a consentire il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 L.
689/1981 o, in caso contrario, di far pervenire all scritti difensivi e documenti o CP_1 chiedere l'audizione ex art. 18, co. 1 L. 689/1981, che l'interessato può far pervenire nel giudizio
(cfr. Corte d'Appello di Catanzaro n. 792/2020). Ciò posto, neppure sussiste la violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta. Ai sensi dell'art. 18 L. cit.: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati,
ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (..)”. Ebbene, attesa la necessità di garantire il diritto di difesa dell'interessato, sia la contestazione che l'ordinanza di ingiunzione, anche motivata per relationem, devono contenere la descrizione esaustiva della violazione, non potendo il giudizio di opposizione riguardare fatti diversi da quelli oggetto di contestazione, pena la violazione del diritto di difesa. Del resto,
l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento
(Cass. 13267/2020).
Nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione opposta, che richiama il verbale di accertamento n.
RC00002/2019-725-01, reca l'indicazione delle norme violate di cui all'art. 3, co. 3 e 3 ter del
D.L. 12/2002 (per aver occupato lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro).
E' noto che in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa -nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 l. citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (Cassazione civile sez. II, 02/04/2015, n.6778).
In tale contesto il verbale di accertamento dell'infrazione assume un valore probatorio disomogeneo in quanto fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria (cfr. Cass. 20/3/2007,
n. 6565; Cass. 21/9/2006, n. 20441).
Il ricorso in opposizione è fondato, non avendo parte opposta, sebbene onerata, fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato fra l'odierno opponente ed i lavoratori rinvenuti nell'immobile di sua proprietà e, dunque, la prova del presupposto costitutivo delle sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le attestazioni degli operanti, riportate nel verbale ispettivo - che hanno rilevato di aver trovato,
all'atto dell'accesso, i lavoratori e intenti a svolgere attività di Parte_2 Parte_3 manovalanza- non appaiono di per sè sufficienti a fondare la pretesa sanzionatoria, che presuppone invece la prova della natura subordinata dell'asserita prestazione lavorativa, in tutti i suoi elementi tipizzanti (soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare).
Parte opponente ha dedotto che i lavoratori predetti fossero impegnati, in occasione dell'accesso ispettivo, nello svolgimento di attività svolta con le caratteristiche proprie del lavoro autonomo
(ndr in relazione al quale l'obbligo di preveniva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro è stato introdotto solo a decorrere dal 21.12.2021, a seguito delle modifiche introdotte all'
art 14 comma 1 D.lgs81/2008 dall' art 13 del D.L. nr 146/2021, convertito in Legge nr.
215/2021).
Gli esiti dell'istruttoria orale svolta depongono per la fondatezza della ricostruzione effettuata da parte opponente.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 11.11.2022, ha dichiarato quanto segue: Pt_2
“Conosco la ricorrente perché dovevamo fare una giornata di lavoro, abbiamo fatto un'ora di lavoro, poi è venuto l'ispettorato ed è finita lì. Dovevamo fare le pulizie agli alberi di ulivo.
Dovevamo lavorare un solo giorno. Abbiamo firmato un contratto senza leggere. … Gli attrezzi
erano nostri, la signora era venuta sul posto la mattina, ci ha detto cosa voleva fosse fatto. Per
la giornata piena erano concordati 70 euro,”. Di analogo tenore le dichiarazioni del teste : “…dovevamo fare una giornata di lavoro Parte_3
ma non è stato possibile….ma è venuto l' . Dovevamo potare un po' di Controparte_1
alberi. ADR ricordo di aver firmato una carta bonariamente ma non ricordo cosa ci fosse scritto.
….. ADR Specifico che i mezzi utilizzati erano nostri, la retribuzione era commisurata alla
giornata”.
Dunque, dall'esame testimoniale non emerge che i testi abbiano operato in esecuzione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'opponente, elemento indefettibile della subordinazione. Dalle dichiarazioni rese emerge, seppur nel breve arco temporale dell'attività
lavorativa, invece, che i lavoratori erano liberi nello svolgimento dei lavori commissionati
(potatura di alberi), non avendo riferito i testi né di ordini impartiti, né di orari di lavoro stabiliti.
Peraltro, parte opponente non era presente nell'immobile all'atto dell'accesso ispettivo.
Gli esiti dell'istruttoria orale svolta, dunque, consentono di ritenere provata la presenza dei lavoratori intenti all' esecuzione di lavoro agricoli, circoscritta ad un breve arco temporale.
Tuttavia, difetta la prova degli indici tipici della subordinazione, in quanto la presenza dei lavoratori- presenti con le proprie attrezzature- non può di per sé ascriversi ad indice sintomatico di un rapporto di lavoro subordinato.
Va, peraltro, rilevato che l'opponente, come documentato in atti con i relativi contratti, ha fornito la prova di un rapporto autonomo intercorso con i lavoratori e . Pt_2 Parte_3
Inoltre, nè la prova della subordinazione può ritenersi intrinseca ad una tipica figura professionale, se poi difetta in assoluto la natura subordinata della prestazione resa. Invero:
“Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 1991 n. 7608): pertanto l'indagine ai fini della qualificazione del rapporto deve svolgersi con riferimento non già alla figura professionale astratta, ma alla fattispecie negoziale concreta come accertata dal giudice di merito”
Nel caso di specie, la prova testimoniale, così come gli accertamenti ispettivi, non ci hanno consegnato la prova della subordinazione e dunque dell'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'opponente né la mancanza di tale prova può essere sanata ricorrendo ai criteri sussidiari, come ad esempio: la “continuità e la durata del rapporto di lavoro” e la “percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito”, non essendo stati accertati tali elementi in sede ispettiva.
Neppure il ricorso agli elementi sussidiari ha quindi offerto la prova della subordinazione,
seppure il ricorso a tali elementi, va correttamente inteso, nel senso che la loro eventuale presenza sarebbe stata comunque non sufficiente a provare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
L'elemento della subordinazione non può essere individuato nel mero inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma deve risultare dall'ingerenza che il potere direttivo del datore di lavoro esercita sulla esecuzione della prestazione, determinandone le modalità di esecuzione,
in modo da consentire che essa possa inserirsi proficuamente nell'organizzazione datoriale,
realizzandone gli interessi. La disposizione dell'articolo 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa restando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Caratteristica essenziale del lavoro subordinato è pertanto la eterodirezione della attività, nel senso che questa deve svolgersi nel modo imposto dal datore di lavoro, mediante ordini che il prestatore è obbligato a rispettare.
Esclusa la possibilità di ritenere esistente una presunzione di subordinazione spetta al soggetto interessato allegare e dimostrare di elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta
(Cassazione civile, sez. lav., 17/06/1988, n. 4150) Per la qualificazione occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività
lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità,
la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili, sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato.
Per tali motivi, è indiscutibile che sono rimasti indimostrati i presupposti costitutivi della pretesa sanzionatoria, la cui prova grava sull'Ispettorato Territoriale. La Suprema Corte di Cassazione
anche recentemente ha infatti ribadito che “la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il
Collegio intende dare continuità, è nel senso che tali verbali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento,
nonchè con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne
consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente (tra molte, Cass. n. 13679 del 2018; n. 22862 del 2010). Quindi, mentre i documenti in questione sono assistiti da fede privilegiati nei limiti suindicati, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è
liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (tra molte, Cass. n. 9251 del 2010)”(Cass.
3.2.2022 n. 3420).
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dall'opponente, i verbalizzanti non hanno accertato l'orario di lavoro (né l'inizio così come a fine è avvenuta a seguito del loro intervento);
sul terreno hanno rinvenuto, in occasione della prima giornata di lavoro, il ed il Pt_2
che successivamente hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna retribuzione. Parte_3
Ed infine, di non minore importanza, nessuno prova è stata data dal resistente, dell'esistenza di una azienda agricola in capo alla sig.ra CO . Parte_1
L'opposizione, dunque, deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, in considerazione delle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione n° 534/2020 del
24/11/2020, notificata all'opponente il 30/11/2020;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 26/03/2025
IL GIUDICE
dott. Davide De Leo