Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2024, proposto da
ER AG, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza n. 273/2022 depositata il 16 marzo 2022 dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, Sezione lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Vista la memoria del 23 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con la memoria specificata in epigrafe, la parte ricorrente ha riferito che, nelle more del presente giudizio, l’amministrazione intimata ha provveduto alla ottemperanza del menzionato titolo;
Ritenuto che il pagamento operato dalla amministrazione resistente, come dedotto nella citata memoria, sia pienamente satisfattivo e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, nondimeno, debba disporsi la condanna alle spese di lite a carico della intimata amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione della condotta della medesima, che ha ottemperato alla sentenza in epigrafe solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, configurandosi, pertanto, l’ipotesi di soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083, secondo cui “ la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ”);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 828,00, per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge, e il rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO