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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2259 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con l'avv. GIGLIONE NICOLA
- RICORRENTE contro
Controparte_1
con l'avv. MINEO ALESSANDRO e con l'avv.
- RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.12.2023, esponeva: a) che a seguito Parte_1 dell'accertamento del proprio stato di invalidità al 100% da parte della Commissione Medica
Invalidi Civili di Brescia dell' , aveva ricevuto il riconoscimento della pensione di invalidità CP_2
civile, categoria INVCIV n. 044-15940017496;
b) di essere, altresì, titolare di pensione di reversibilità ai superstiti categoria SO n. 20100423 e che, pertanto, le due prestazioni venivano erogate dall' in modo unificato (doc. 1); CP_2
c) che nel 2014 veniva sottoposta a nuova visita medica di controllo presso la Commissione
Medico-Legale Invalidi Civili dell' e che in tale occasione non le veniva consegnato il verbale CP_2
di accertamento;
d) che pertanto, continuando a vedersi accreditare la pensione di invalidità unitamente a quella di reversibilità ai superstiti, riteneva sussistere, dato il comportamento concludente dell'Ente, il diritto la ricevere la pensione di invalidità;
e) che con due diverse note del 13.09.2023 e del 14.09.2023, le comunicava che “a seguito di CP_2
verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.11.2013 al 31.10.2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 00174968 per un importo di € 40.028,74 per i seguenti motivi: “utente titolare di una Fascia 30 Invalidità Totale da 05/1972; con verbale di aggravamento con data domanda del 24.10.2013 (giudizio espresso da ASL il 19/02/2014) viene declassato a Fascia 34 Invalidità Parziale (Percentuale 80%), con decorrenza 11/2013” (doc. 2);
f) che, solo dalla nota del 14.09.2023 era venuta a conoscenza tanto della invalidità parziale riconosciuto dalla ASL con giudizio espresso in data 19.02.2014, quanto del declassamento dalla
Fascia 30 alla Fascia 34 non essendo stata, sino ad allora, mai notiziata di alcun altro provvedimento da parte dell' resistente;
CP_1
g) che avverso il provvedimento di indebito ricorreva in via amministrativa al Comitato Provinciale
di Brescia che con delibera n. 236691 del 22.11.2023 le comunicava l'esito negativo del CP_2
ricorso (doc. 4).
Ciò premesso in fatto, eccepiva: a) l'infondatezza della pretesa dell' posto che aveva sempre CP_2
considerato legittima e dovuta la prestazione assistenziale nella misura e nel periodo in contestazione, atteso che sino alla data del 03.10.2023 (data in cui è stato notificato l'avviso di addebito ), non era mai stata resa edotta né del provvedimento con cui era stata accertata CP_2
l'invalidità parziale all'80% con giudizio espresso da ASL il 19/02/2014, né del consequenziale
2 passaggio dalla Fascia 30 Invalidità Totale alla Fascia 34 Invalidità Parziale, sicché non essendo a lei addebitabile l'erogazione della somma non dovuta, e quindi essendosi creata una condizione di legittimo affidamento, la ripetizione della stessa doveva essere esclusa;
citava giurisprudenza a sostegno della tesi che evocava l'applicazione di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. e che limitavano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accertava che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
b) l'errata quantificazione delle somme richieste posto che il mutamento delle condizioni sanitarie dalla Fascia 30 (invalido totale con sola pensione) alla Fascia 34 (invalido parziale con solo assegno) si sarebbe determinato in data
19.02.2024 a seguito del giudizio espresso da parte della Commissione Medica dell' di CP_2
Brescia, pertanto non avrebbe dovuto essere richiesta la restituzione delle somme percepite per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013, oltre che dei mesi di gennaio e febbraio 2014
(periodo in cui godeva della pensione di invalidità) dal momento che, in siffatto periodo, risultava per tabulas invalida al 100%; osservava poi che l' aveva omesso di indicare sia nella nota di CP_1
intimazione al pagamento del 14.09.2023, che nella delibera n. 236691 del 22.11.2023 qualsivoglia specifica sul dettaglio degli importi in violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, impendendo di eseguire la verifica sulla correttezza degli stessi.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
<1. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 40.028,74 avanzata dall' nei confronti della sig.ra CP_2 [...]
;
2. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, l'irrepetibilità della somma Parte_1 di € 40.028,74 erogata dall' in favore della sig.ra nel periodo dal CP_2 Parte_1
01.11.2013 al 31.10.2023 o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
3. Per l'effetto dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare il relativo provvedimento restitutorio e di intimazione di pagamento dell' emesso nei confronti della CP_2
sig.ra ; IN VIA SUBORDINATA in caso di rigetto della domanda in via Parte_1
principale si chiede di
4. accertare e dichiarare non dovute, per le ragioni esposte in premessa, le somme calcolate per il periodo relativo da ottobre 2013 a febbraio 2014 atteso lo stato di invalidità totale della ricorrente accertato solo in data 19.02.2014; IN OGNI CASO 5. Condannare l' al pagamento delle CP_2
spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>.
3 2. Si costituiva rilevando: a) che l'indebito in esame derivava dal declassamento CP_2 dell'invalidità della ricorrente dalla Fascia 30 (invalidità 100%) alla Fascia 34 (invalidità parziale
80%) con decorrenza 11/2013 e seguito dell'accertamento di cui al verbale sanitario ASL del
11.2.2014, notificato alla ricorrente il 5.5.2014 (docc. 4-5);
b) dal momento che la ricorrente era titolare di redditi derivanti da due pensioni di reversibilità SO
n. 20100423 e SOCTPS n. 09285980 (doc.6), ciò aveva determinato il superamento dei limiti reddituali di legge per la prestazione di invalidità parziale, come si evinceva dal provvedimento di ricostituzione della prestazione (doc.7);
c) che in materia di indebito assistenziale, a differenza di ciò che accadeva in materia di indebito previdenziale, non trovava applicazione la sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991, bensì la disciplina generale in materia di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e ciò anche alla luce dell'art. 42 comma 5 Dl n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, che prevede la piena ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate in carenza dei requisiti di legge;
d) che la ricorrente non poteva vantare alcun legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione assistenziale nel periodo oggetto di causa, essendo pienamente consapevole del declassamento della propria invalidità, stante la tempestiva notifica del predetto verbale ASL.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1. È pacifico e documentalmente provato che l'indebito in esame origina dalla diminuzione del grado di invalidità (passato da 100% a 80%) accertato a seguito della visita medica di controllo a cui è stata sottoposta la ricorrente in data 11.02.2014 presso la Commissione Medico-Legale
Invalidi Civili dell' (doc.4 memoria). CP_2
Ciò posto, la ricorrente nega di essere stata resa edotta di tale modifica prima delle note ricevute in data 03.10.2023, di aver quindi percepito la pensione in buona fede ritenendo che corrispondesse a quanto effettivamente dovuto, tant'è che aveva sempre regolarmente presentato le dichiarazioni annuali dei redditi (doc.5) e di non essere mai venuta a conoscenza degli esiti della visita medica di controllo che aveva ridotto il grado di invalidità originariamente riconosciuto.
L' sul punto ha prodotto cartolina di ricevimento della raccomandata con cui aveva CP_2
provveduto in data 5.05.2014 a notificare alla ricorrente il suddetto verbale.
Ora, sul punto, anche a voler superare le eccezioni sollevate da parte ricorrente che ha disconosciuto la firma apposta su tale cartolina posto che la stessa è stata fatta sopra la dicitura ricevente e che l'attestazione dell'ufficiale postale fa fede fino a querela di falso, non può non evidenziarsi come la
4 stessa informava la ricorrente esclusivamente dell'esito dell'accertamento medico che aveva riconosciuto un grado inferiore di invalidità.
Nei dieci anni successivi, la ricorrente non ha mai ricevuto alcun atto che la informasse del venire meno del requisito sanitario per accedere alla pensione di invalidità che continuava ed esserle erogata, ovvero del superamento dei limiti reddituali citati dall' in comparsa. CP_1
Inoltre, la prestazione veniva liquidata unitamente alla pensione di reversibilità, sicché è verosimile ritenere, come dimostrano anche le dichiarazioni ISEE con le quali la ricorrente dichiarava annualmente quanto percepito dall'Ente, che la stessa non si fosse avveduta del mutamento delle condizioni che aveva legittimato in origine l'accesso al beneficio in parola e che quindi fosse consapevole di percepire un beneficio che non le era dovuto.
3.2. Ora è noto che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti. Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare
5 affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993;
n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L.
CP_ 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033
6 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto
2003).1
In generale, l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.2
3.3. Tanto premesso in generale, quanto all'insussistenza del requisito sanitario per accedere alla pensione di invalidità, trova applicazione l'art. 37 comma 8 della legge n. 448 del 23/12/1998
(Verifiche in materia di invalidità civile), a norma del quale “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio programmazione economica dispone CP_3
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di
CP_ verifica.”. Ne consegue l'irripetibilità della somma pretesa dall' e cioè di quanto versato alla ricorrente prima della comunicazione alla stessa del provvedimento di revoca della pensione, essendo questa l'unica interpretazione della norma che consente di approntare una tutela rispettosa dell'art. 38, comma primo, della Costituzione in favore di chi, come la ricorrente, prima della revoca abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate3.
Quanto al requisito economico, che pure l' sostiene sia venuto meno evocando il disposto di CP_2 cui all'art. 42 co.5 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003 sopra richiamato e da cui si ricaverebbe la piena ripetibilità delle somme rispetto ai periodi successivi all'entrata in vigore del decreto legge, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c., si osserva come tale interpretazione non possa essere condivisa secondo quanto chiarito dalla S.C. di Cassazione secondo cui: le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente
7 dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n.850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L.
n.173 del 1988, art. 3 comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988>.
Ne deriva che non può dirsi che tale disposizione abbia l'effetto di escludere l'indebito derivante dal venir meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale per cui il diritto a ripetere le somme versate anche per il venire meno dei requisiti reddituali si determina solo a partire dal momento in cui l'Ente abbia effettivamente accertato tale superamento e ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si fosse trovato al momento della percezione in una situazione in cui manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito, situazione che nel caso in esame, come si è detto, non sussiste.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accerta che nulla è dovuto dalla ricorrente all' in merito all'indebito maturato di € CP_2
40.028,74;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro
2.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 20.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass., Sez. L., sent. n. 1446 del 2008. 2 Cass., Sez. L - , Sentenza n. 28771 del 09/11/2018; cfr. anche Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1627 del 2016. 3 Cfr., Corte Cost., sent. n. 448 del 2000.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con l'avv. GIGLIONE NICOLA
- RICORRENTE contro
Controparte_1
con l'avv. MINEO ALESSANDRO e con l'avv.
- RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.12.2023, esponeva: a) che a seguito Parte_1 dell'accertamento del proprio stato di invalidità al 100% da parte della Commissione Medica
Invalidi Civili di Brescia dell' , aveva ricevuto il riconoscimento della pensione di invalidità CP_2
civile, categoria INVCIV n. 044-15940017496;
b) di essere, altresì, titolare di pensione di reversibilità ai superstiti categoria SO n. 20100423 e che, pertanto, le due prestazioni venivano erogate dall' in modo unificato (doc. 1); CP_2
c) che nel 2014 veniva sottoposta a nuova visita medica di controllo presso la Commissione
Medico-Legale Invalidi Civili dell' e che in tale occasione non le veniva consegnato il verbale CP_2
di accertamento;
d) che pertanto, continuando a vedersi accreditare la pensione di invalidità unitamente a quella di reversibilità ai superstiti, riteneva sussistere, dato il comportamento concludente dell'Ente, il diritto la ricevere la pensione di invalidità;
e) che con due diverse note del 13.09.2023 e del 14.09.2023, le comunicava che “a seguito di CP_2
verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.11.2013 al 31.10.2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 00174968 per un importo di € 40.028,74 per i seguenti motivi: “utente titolare di una Fascia 30 Invalidità Totale da 05/1972; con verbale di aggravamento con data domanda del 24.10.2013 (giudizio espresso da ASL il 19/02/2014) viene declassato a Fascia 34 Invalidità Parziale (Percentuale 80%), con decorrenza 11/2013” (doc. 2);
f) che, solo dalla nota del 14.09.2023 era venuta a conoscenza tanto della invalidità parziale riconosciuto dalla ASL con giudizio espresso in data 19.02.2014, quanto del declassamento dalla
Fascia 30 alla Fascia 34 non essendo stata, sino ad allora, mai notiziata di alcun altro provvedimento da parte dell' resistente;
CP_1
g) che avverso il provvedimento di indebito ricorreva in via amministrativa al Comitato Provinciale
di Brescia che con delibera n. 236691 del 22.11.2023 le comunicava l'esito negativo del CP_2
ricorso (doc. 4).
Ciò premesso in fatto, eccepiva: a) l'infondatezza della pretesa dell' posto che aveva sempre CP_2
considerato legittima e dovuta la prestazione assistenziale nella misura e nel periodo in contestazione, atteso che sino alla data del 03.10.2023 (data in cui è stato notificato l'avviso di addebito ), non era mai stata resa edotta né del provvedimento con cui era stata accertata CP_2
l'invalidità parziale all'80% con giudizio espresso da ASL il 19/02/2014, né del consequenziale
2 passaggio dalla Fascia 30 Invalidità Totale alla Fascia 34 Invalidità Parziale, sicché non essendo a lei addebitabile l'erogazione della somma non dovuta, e quindi essendosi creata una condizione di legittimo affidamento, la ripetizione della stessa doveva essere esclusa;
citava giurisprudenza a sostegno della tesi che evocava l'applicazione di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. e che limitavano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accertava che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
b) l'errata quantificazione delle somme richieste posto che il mutamento delle condizioni sanitarie dalla Fascia 30 (invalido totale con sola pensione) alla Fascia 34 (invalido parziale con solo assegno) si sarebbe determinato in data
19.02.2024 a seguito del giudizio espresso da parte della Commissione Medica dell' di CP_2
Brescia, pertanto non avrebbe dovuto essere richiesta la restituzione delle somme percepite per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013, oltre che dei mesi di gennaio e febbraio 2014
(periodo in cui godeva della pensione di invalidità) dal momento che, in siffatto periodo, risultava per tabulas invalida al 100%; osservava poi che l' aveva omesso di indicare sia nella nota di CP_1
intimazione al pagamento del 14.09.2023, che nella delibera n. 236691 del 22.11.2023 qualsivoglia specifica sul dettaglio degli importi in violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, impendendo di eseguire la verifica sulla correttezza degli stessi.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
<1. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 40.028,74 avanzata dall' nei confronti della sig.ra CP_2 [...]
;
2. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, l'irrepetibilità della somma Parte_1 di € 40.028,74 erogata dall' in favore della sig.ra nel periodo dal CP_2 Parte_1
01.11.2013 al 31.10.2023 o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
3. Per l'effetto dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare il relativo provvedimento restitutorio e di intimazione di pagamento dell' emesso nei confronti della CP_2
sig.ra ; IN VIA SUBORDINATA in caso di rigetto della domanda in via Parte_1
principale si chiede di
4. accertare e dichiarare non dovute, per le ragioni esposte in premessa, le somme calcolate per il periodo relativo da ottobre 2013 a febbraio 2014 atteso lo stato di invalidità totale della ricorrente accertato solo in data 19.02.2014; IN OGNI CASO 5. Condannare l' al pagamento delle CP_2
spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>.
3 2. Si costituiva rilevando: a) che l'indebito in esame derivava dal declassamento CP_2 dell'invalidità della ricorrente dalla Fascia 30 (invalidità 100%) alla Fascia 34 (invalidità parziale
80%) con decorrenza 11/2013 e seguito dell'accertamento di cui al verbale sanitario ASL del
11.2.2014, notificato alla ricorrente il 5.5.2014 (docc. 4-5);
b) dal momento che la ricorrente era titolare di redditi derivanti da due pensioni di reversibilità SO
n. 20100423 e SOCTPS n. 09285980 (doc.6), ciò aveva determinato il superamento dei limiti reddituali di legge per la prestazione di invalidità parziale, come si evinceva dal provvedimento di ricostituzione della prestazione (doc.7);
c) che in materia di indebito assistenziale, a differenza di ciò che accadeva in materia di indebito previdenziale, non trovava applicazione la sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991, bensì la disciplina generale in materia di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e ciò anche alla luce dell'art. 42 comma 5 Dl n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, che prevede la piena ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate in carenza dei requisiti di legge;
d) che la ricorrente non poteva vantare alcun legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione assistenziale nel periodo oggetto di causa, essendo pienamente consapevole del declassamento della propria invalidità, stante la tempestiva notifica del predetto verbale ASL.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1. È pacifico e documentalmente provato che l'indebito in esame origina dalla diminuzione del grado di invalidità (passato da 100% a 80%) accertato a seguito della visita medica di controllo a cui è stata sottoposta la ricorrente in data 11.02.2014 presso la Commissione Medico-Legale
Invalidi Civili dell' (doc.4 memoria). CP_2
Ciò posto, la ricorrente nega di essere stata resa edotta di tale modifica prima delle note ricevute in data 03.10.2023, di aver quindi percepito la pensione in buona fede ritenendo che corrispondesse a quanto effettivamente dovuto, tant'è che aveva sempre regolarmente presentato le dichiarazioni annuali dei redditi (doc.5) e di non essere mai venuta a conoscenza degli esiti della visita medica di controllo che aveva ridotto il grado di invalidità originariamente riconosciuto.
L' sul punto ha prodotto cartolina di ricevimento della raccomandata con cui aveva CP_2
provveduto in data 5.05.2014 a notificare alla ricorrente il suddetto verbale.
Ora, sul punto, anche a voler superare le eccezioni sollevate da parte ricorrente che ha disconosciuto la firma apposta su tale cartolina posto che la stessa è stata fatta sopra la dicitura ricevente e che l'attestazione dell'ufficiale postale fa fede fino a querela di falso, non può non evidenziarsi come la
4 stessa informava la ricorrente esclusivamente dell'esito dell'accertamento medico che aveva riconosciuto un grado inferiore di invalidità.
Nei dieci anni successivi, la ricorrente non ha mai ricevuto alcun atto che la informasse del venire meno del requisito sanitario per accedere alla pensione di invalidità che continuava ed esserle erogata, ovvero del superamento dei limiti reddituali citati dall' in comparsa. CP_1
Inoltre, la prestazione veniva liquidata unitamente alla pensione di reversibilità, sicché è verosimile ritenere, come dimostrano anche le dichiarazioni ISEE con le quali la ricorrente dichiarava annualmente quanto percepito dall'Ente, che la stessa non si fosse avveduta del mutamento delle condizioni che aveva legittimato in origine l'accesso al beneficio in parola e che quindi fosse consapevole di percepire un beneficio che non le era dovuto.
3.2. Ora è noto che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti. Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare
5 affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993;
n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L.
CP_ 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033
6 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto
2003).1
In generale, l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.2
3.3. Tanto premesso in generale, quanto all'insussistenza del requisito sanitario per accedere alla pensione di invalidità, trova applicazione l'art. 37 comma 8 della legge n. 448 del 23/12/1998
(Verifiche in materia di invalidità civile), a norma del quale “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio programmazione economica dispone CP_3
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di
CP_ verifica.”. Ne consegue l'irripetibilità della somma pretesa dall' e cioè di quanto versato alla ricorrente prima della comunicazione alla stessa del provvedimento di revoca della pensione, essendo questa l'unica interpretazione della norma che consente di approntare una tutela rispettosa dell'art. 38, comma primo, della Costituzione in favore di chi, come la ricorrente, prima della revoca abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate3.
Quanto al requisito economico, che pure l' sostiene sia venuto meno evocando il disposto di CP_2 cui all'art. 42 co.5 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003 sopra richiamato e da cui si ricaverebbe la piena ripetibilità delle somme rispetto ai periodi successivi all'entrata in vigore del decreto legge, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c., si osserva come tale interpretazione non possa essere condivisa secondo quanto chiarito dalla S.C. di Cassazione secondo cui: le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente
7 dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n.850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L.
n.173 del 1988, art. 3 comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988>.
Ne deriva che non può dirsi che tale disposizione abbia l'effetto di escludere l'indebito derivante dal venir meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale per cui il diritto a ripetere le somme versate anche per il venire meno dei requisiti reddituali si determina solo a partire dal momento in cui l'Ente abbia effettivamente accertato tale superamento e ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si fosse trovato al momento della percezione in una situazione in cui manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito, situazione che nel caso in esame, come si è detto, non sussiste.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accerta che nulla è dovuto dalla ricorrente all' in merito all'indebito maturato di € CP_2
40.028,74;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro
2.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 20.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass., Sez. L., sent. n. 1446 del 2008. 2 Cass., Sez. L - , Sentenza n. 28771 del 09/11/2018; cfr. anche Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1627 del 2016. 3 Cfr., Corte Cost., sent. n. 448 del 2000.