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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/07/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1365 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2023 vertente tra
(C.F. ) IN PROPRIO E Parte_1 CodiceFiscale_1
NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
[...]
(PART. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Viale Strasburgo n. 267 presso lo studio dell'Avv. Marco La Scola che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
R I C O R R E N T E
CONTRO
pagina 1 (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola giusta procura in atti
R E S I S T E N T E
OGGETTO: avviso di accertamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con note a trattazione scritta del 25.01.2024 preso atto del provvedimento di archiviazione dell'atto di accertamento rettificato oggetto dell'opposizione, richiamato nella memoria di costituzione dell' CP_2
dell'01.12.2023, si è associato alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 29.01.2024 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata posta in decisione.
Il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza (Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574).
Di qui l'adozione anche della relativa forma.
Il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare pag. 2 totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalle parti.
Non resta, pertanto, che statuire sul punto in conformità alla richiesta di entrambe le parti con compensazione totale delle spese del giudizio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Termini Imerese in data 1 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
pag. 3