Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2025, proposto da
SA VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 833/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.07.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. AR BI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato in data 1 luglio 2025 e ritualmente depositato, parte ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, n. 833 del 17 luglio 2024, nella parte in cui il Ministero è stato condannato a riconoscere al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015 per gli aa.ss. indicati in motivazione [dal 2018-2019 al 2022/2023], nei limiti della prescrizione quinquennale.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata ai fini dell’esecuzione in data 7 novembre 2024, non è stata appellata dal Ministero e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare alla parte ricorrente la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile, successivamente integrato dal deposito di breve relazione del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Bergamo, nella quale si rende noto che “l’Amministrazione centrale ha comunicato che in data 4/12/2025, OG S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro al docente SA VA.” .
2.2. Con breve memoria depositata il 15 aprile 2026, la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuto pagamento, insistendo peraltro per la rifusione delle spese di lite in ragione del fatto che l’esecuzione della sentenza è avvenuta soltanto cinque mesi dopo la notifica del ricorso e ben oltre 1 anno dopo la notifica della sentenza del Tribunale di Bergamo.
2.3. All’udienza camerale del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e richiesto da entrambe le parti contendenti, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che in corso di giudizio l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza per cui è causa.
3.2. Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che l’Amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento azionato soltanto dopo la notifica del ricorso. Le spese vanno quindi poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
3.3. Non vi è luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato, avendo parte ricorrente dichiarato in ricorso di essere esente dal pagamento del tributo per ragioni reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
c) non luogo a provvedere sul contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR DR, Presidente
AR BI EL, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AR BI EL | UR DR |
IL SEGRETARIO