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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/07/2024, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 12/02/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1716/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nata il [...] a [...] e ivi residente Parte_1 alla Via Caccia n. 6, rapp.to e difeso dall'Avv. Gabriella Lauretta, con la quale elett.te domicilia in Trecase alla Via Vesuvio n. 53 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avvocato Gloria FERRIGHI, con cui elett.te domicilia presso l'Avvocatura INPS in Verona alla via C. Battisti n. 19 presso l'ufficio dell'avvocatura INPS resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta Parte_1
a ottenere, in contraddittorio con l'INPS, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 10.766,81, indebitamente erogatale dall' nel periodo in ricorso indicato. CP_1
La ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'INPS, deducendo, in particolare, la propria buona fede, considerato che l'INPS non si fosse mai attivato per sospendere e/o revocare il pagamento delle provvidenze economiche, nonostante la notifica del verbale avvenuta in data 10.2.2020. L'INPS si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
nonché, dichiararsi la sig.ra tenuta alla Pt_1 restituzione in favore dell'INPS delle somma di 10766,81, con vittoria di spese. Va preliminarmente rilevato che l'indebito oggetto di causa ha natura assistenziale e non previdenziale, atteso che il trattamento indebitamente erogato all'istante, nel periodo 2/20 al 3/21, attiene all'invalidità' civile;
più nel dettaglio, la cecità parziale con un residuo visivo di 1/20. Ciò detto, si osserva che l'istante è ormai decaduta dal diritto di contestare gli esiti della visita di revisione, a seguito della quale è stato ritenuto non più sussistente il requisito sanitario richiesto per poter fruire dell'indennità di cui sopra, essendo ormai decorso il termine semestrale per impugnare giudizialmente il verbale di visita della Commissione Sanitaria, avuto riguardo alla data di notifica del predetto verbale (cfr. documentazione in atti). Di conseguenza, non possono essere proposte nel presente giudizio contestazioni e doglianze relative alla valutazione del requisito sanitario da parte dell'INPS. Deve poi rilevarsi che con il provvedimento di indebito notificato il 10/02/2020 l' non ha chiesto la restituzione dei ratei erogati prima della comunicazione CP_1 dell'esito della visita di revisione, ma solo di quelli maturati tra la notifica del verbale con cui veniva revocata la prestazione assistenziale (avvenuta nel febbraio 2020) e la cessazione dei pagamenti, avvenuta solo a partire da marzo del 2021. In relazione al suddetto periodo, pertanto, la ricorrente non può invocare la buona fede, in quanto era stata già resa edotta della revoca del beneficio. Trova pertanto applicazione il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 24180 del 4 agosto 2022), in base al quale l'indebito assistenziale che si determina per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione abilita l'INPS a chiedere la restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente.
Il che, come emerge dalla documentazione in atti, è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
16/04/2021 nei confronti dell'INPS, così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'INPS le spese del giudizio. Torre Annunziata, li 16/07/2024
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 12/02/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1716/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nata il [...] a [...] e ivi residente Parte_1 alla Via Caccia n. 6, rapp.to e difeso dall'Avv. Gabriella Lauretta, con la quale elett.te domicilia in Trecase alla Via Vesuvio n. 53 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avvocato Gloria FERRIGHI, con cui elett.te domicilia presso l'Avvocatura INPS in Verona alla via C. Battisti n. 19 presso l'ufficio dell'avvocatura INPS resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta Parte_1
a ottenere, in contraddittorio con l'INPS, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 10.766,81, indebitamente erogatale dall' nel periodo in ricorso indicato. CP_1
La ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'INPS, deducendo, in particolare, la propria buona fede, considerato che l'INPS non si fosse mai attivato per sospendere e/o revocare il pagamento delle provvidenze economiche, nonostante la notifica del verbale avvenuta in data 10.2.2020. L'INPS si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
nonché, dichiararsi la sig.ra tenuta alla Pt_1 restituzione in favore dell'INPS delle somma di 10766,81, con vittoria di spese. Va preliminarmente rilevato che l'indebito oggetto di causa ha natura assistenziale e non previdenziale, atteso che il trattamento indebitamente erogato all'istante, nel periodo 2/20 al 3/21, attiene all'invalidità' civile;
più nel dettaglio, la cecità parziale con un residuo visivo di 1/20. Ciò detto, si osserva che l'istante è ormai decaduta dal diritto di contestare gli esiti della visita di revisione, a seguito della quale è stato ritenuto non più sussistente il requisito sanitario richiesto per poter fruire dell'indennità di cui sopra, essendo ormai decorso il termine semestrale per impugnare giudizialmente il verbale di visita della Commissione Sanitaria, avuto riguardo alla data di notifica del predetto verbale (cfr. documentazione in atti). Di conseguenza, non possono essere proposte nel presente giudizio contestazioni e doglianze relative alla valutazione del requisito sanitario da parte dell'INPS. Deve poi rilevarsi che con il provvedimento di indebito notificato il 10/02/2020 l' non ha chiesto la restituzione dei ratei erogati prima della comunicazione CP_1 dell'esito della visita di revisione, ma solo di quelli maturati tra la notifica del verbale con cui veniva revocata la prestazione assistenziale (avvenuta nel febbraio 2020) e la cessazione dei pagamenti, avvenuta solo a partire da marzo del 2021. In relazione al suddetto periodo, pertanto, la ricorrente non può invocare la buona fede, in quanto era stata già resa edotta della revoca del beneficio. Trova pertanto applicazione il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 24180 del 4 agosto 2022), in base al quale l'indebito assistenziale che si determina per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione abilita l'INPS a chiedere la restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente.
Il che, come emerge dalla documentazione in atti, è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
16/04/2021 nei confronti dell'INPS, così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'INPS le spese del giudizio. Torre Annunziata, li 16/07/2024
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco