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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 729/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MO NN BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4577/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259015225723 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002013003079048000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 461/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Società_2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno l'intimazione di pagamento n. 10020259015225723/000, notificata via PEC in data 19 settembre 2025, limitamente all'importo di euro 78.256,72, deducendo plurimi motivi di illegittimità dell'atto.
1. – Il ricorso
La ricorrente esponeva:
1. Mancata notifica degli atti presupposti, ed in particolare della cartella di pagamento n.
1002013003079048000, asseritamente notificata in data 29 novembre 2013.
Tale omissione, secondo parte ricorrente, avrebbe determinato la nullità dell'intimazione ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.lgs. 546/1992.
2. Violazione dell'art. 25 DPR 602/1973 per presunta tardività della notifica della cartella, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
3. Decadenza del potere di accertamento ai fini IRPEF, ex art. 43 DPR 600/1973, con conseguente nullità della pretesa tributaria.
4. Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 27.063,70, ai sensi degli artt. 20 D.lgs. 472/1997 e 2948 n. 4 c.c.
Concludeva chiedendo l'annullamento integrale dell'intimazione, la declaratoria di decadenza e prescrizione della pretesa e la condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese.
2. – Le controdeduzioni dell'Ufficio
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate, la quale svolgeva controdeduzioni anche per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in conformità al protocollo operativo regionale e all'orientamento della Cassazione (tra cui Cass. n. 2938/2024).
L'Ufficio eccepiva in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 19, co. 3,
e 21 D.lgs. 546/1992, deducendo:
– la rituale notifica della cartella n. 10020130030794048000 (recte: 1002013003079048000) via PEC in data
29/11/2013, come da ricevuta allegata;
– la successiva notifica dell'avviso di intimazione n. 10020159018789425000 in data 29/09/2015, rimasto non impugnato;
– l'effetto preclusivo derivante dalla definitività dell'atto presupposto, con conseguente possibilità per il contribuente di contestare l'intimazione solo per vizi propri, ai sensi della giurisprudenza consolidata (Cass.
n. 3005/2020).
Nel merito, l'Ufficio deduceva:
1. Legittimità della notifica via PEC ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973.
2. Operatività del termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP), come confermato da Cass. nn. 25716/2020, 16232/2020, 32308/2019.
3. Interruzione della prescrizione ad opera dell'intimazione del 2015 e degli ulteriori atti.
4. Presentazione da parte della ricorrente dell'istanza di definizione agevolata (rottamazione) ex D.L.
193/2016, ritenuta:
– riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.;
– atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.;
– rinuncia tacita ad avvalersi di eccezioni estintive ex art. 2937 c.c.
5. Esistenza di pagamenti parziali, ulteriore indice della conoscenza della cartella.
6. Precedente giudicato sulla medesima cartella (RG 3333/2023, sent. n. 812/2024), con ulteriore causa d'inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem.
7. Richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ritenendo il ricorso pretestuoso e dilatorio.
L'Ufficio concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, o comunque di rigettarlo, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. – Sulla preclusione derivante dalla definitività della cartella di pagamento
Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.lgs. 546/1992, avendo la cartella di pagamento n. 1002013003079048000 formato oggetto di rituale notifica in data 29.11.2013, come documentato dall'Ufficio nelle controdeduzioni.
A tale notifica ha fatto seguito l'avviso di intimazione n. 10020159018789425000, notificato il 29.09.2015 e rimasto non impugnato.
La mancata impugnazione di tali atti determina la definitività del titolo esattoriale, con conseguente preclusione alla loro contestazione mediata in occasione dell'impugnazione dell'ulteriore intimazione odierna.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad una cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione non integra un nuovo atto impositivo;
essa è impugnabile solo per vizi propri e non può costituire veicolo per contestare vizi dell'atto presupposto.” (Cass., ord. n.
3005/2020).
Pertanto, tutte le doglianze della contribuente volte a contestare la mancata notifica della cartella, la decadenza ex art. 25 DPR 602/1973, ovvero la decadenza del potere di accertamento ex art. 43 DPR
600/1973, risultano precluse, poiché attengono a vizi del titolo ormai irretrattabile.
2. – Sulla conoscenza dell'atto per fatti concludenti
La pretesa definitività della cartella trova altresì conferma nella presentazione, da parte della contribuente, dell'istanza di definizione agevolata (“rottamazione”) del 21.04.2017, con riferimento proprio alla medesima cartella, come documentato dall'Ufficio.
La Cassazione ha chiarito che la domanda di definizione agevolata costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.; integra interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.; comporta rinuncia tacita a far valere eccezioni di decadenza o prescrizione, trattandosi di condotta incompatibile con la volontà di contestare l'obbligazione. (Ex multis, Cass. nn. 10549/2019; 25716/2020; 16232/2020; 32308/2019).
Ne deriva che la società contribuente non può oggi eccepire mancata notifica, decadenza o prescrizione in relazione ad una cartella da essa stessa riconosciuta e per la quale ha attivato procedure conciliative.
3. – Sulla preclusione derivante dal giudicato esterno
Risulta dagli atti che la medesima cartella è stata già oggetto di precedente giudizio (RG 3333/2023), definito con sentenza n. 812/2024, favorevole all'Ufficio e passata in giudicato.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte: “Il giudicato esterno preclude la riproposizione in successivo giudizio delle medesime questioni, anche se dedotte sotto diverso profilo o nell'ambito di diversa tipologia di atto della riscossione.” (Cass., sez. un., n. 13916/2006; Cass. nn. 23021/2019; 29754/2020).
Pertanto, la riapertura del thema decidendum attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento si pone in violazione del principio del ne bis in idem tributario, comportando ulteriore inammissibilità del ricorso.
Per le ragioni esposte l'intimazione impugnata non può essere utilizzata per contestare vizi del titolo presupposto divenuto definitivo;
la contribuente ha riconosciuto il debito con la definizione agevolata del
2017; sulla stessa cartella si è formato giudicato esterno.
Ne discende che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 19, comma 3,
e 21 D.lgs. 546/1992. Spese di lite liquidate in € 2.500,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Salerno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese di lite liquidate in € 2.500,00 in favore di Agenzia delle
Entrate – Direzione provinciale di Salerno. Salerno, 5 febbraio 2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Luigi
Guadagni Dr. OV IS De NE
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MO NN BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4577/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259015225723 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002013003079048000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 461/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Società_2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno l'intimazione di pagamento n. 10020259015225723/000, notificata via PEC in data 19 settembre 2025, limitamente all'importo di euro 78.256,72, deducendo plurimi motivi di illegittimità dell'atto.
1. – Il ricorso
La ricorrente esponeva:
1. Mancata notifica degli atti presupposti, ed in particolare della cartella di pagamento n.
1002013003079048000, asseritamente notificata in data 29 novembre 2013.
Tale omissione, secondo parte ricorrente, avrebbe determinato la nullità dell'intimazione ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.lgs. 546/1992.
2. Violazione dell'art. 25 DPR 602/1973 per presunta tardività della notifica della cartella, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
3. Decadenza del potere di accertamento ai fini IRPEF, ex art. 43 DPR 600/1973, con conseguente nullità della pretesa tributaria.
4. Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 27.063,70, ai sensi degli artt. 20 D.lgs. 472/1997 e 2948 n. 4 c.c.
Concludeva chiedendo l'annullamento integrale dell'intimazione, la declaratoria di decadenza e prescrizione della pretesa e la condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese.
2. – Le controdeduzioni dell'Ufficio
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate, la quale svolgeva controdeduzioni anche per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in conformità al protocollo operativo regionale e all'orientamento della Cassazione (tra cui Cass. n. 2938/2024).
L'Ufficio eccepiva in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 19, co. 3,
e 21 D.lgs. 546/1992, deducendo:
– la rituale notifica della cartella n. 10020130030794048000 (recte: 1002013003079048000) via PEC in data
29/11/2013, come da ricevuta allegata;
– la successiva notifica dell'avviso di intimazione n. 10020159018789425000 in data 29/09/2015, rimasto non impugnato;
– l'effetto preclusivo derivante dalla definitività dell'atto presupposto, con conseguente possibilità per il contribuente di contestare l'intimazione solo per vizi propri, ai sensi della giurisprudenza consolidata (Cass.
n. 3005/2020).
Nel merito, l'Ufficio deduceva:
1. Legittimità della notifica via PEC ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973.
2. Operatività del termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP), come confermato da Cass. nn. 25716/2020, 16232/2020, 32308/2019.
3. Interruzione della prescrizione ad opera dell'intimazione del 2015 e degli ulteriori atti.
4. Presentazione da parte della ricorrente dell'istanza di definizione agevolata (rottamazione) ex D.L.
193/2016, ritenuta:
– riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.;
– atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.;
– rinuncia tacita ad avvalersi di eccezioni estintive ex art. 2937 c.c.
5. Esistenza di pagamenti parziali, ulteriore indice della conoscenza della cartella.
6. Precedente giudicato sulla medesima cartella (RG 3333/2023, sent. n. 812/2024), con ulteriore causa d'inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem.
7. Richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ritenendo il ricorso pretestuoso e dilatorio.
L'Ufficio concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, o comunque di rigettarlo, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. – Sulla preclusione derivante dalla definitività della cartella di pagamento
Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.lgs. 546/1992, avendo la cartella di pagamento n. 1002013003079048000 formato oggetto di rituale notifica in data 29.11.2013, come documentato dall'Ufficio nelle controdeduzioni.
A tale notifica ha fatto seguito l'avviso di intimazione n. 10020159018789425000, notificato il 29.09.2015 e rimasto non impugnato.
La mancata impugnazione di tali atti determina la definitività del titolo esattoriale, con conseguente preclusione alla loro contestazione mediata in occasione dell'impugnazione dell'ulteriore intimazione odierna.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad una cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione non integra un nuovo atto impositivo;
essa è impugnabile solo per vizi propri e non può costituire veicolo per contestare vizi dell'atto presupposto.” (Cass., ord. n.
3005/2020).
Pertanto, tutte le doglianze della contribuente volte a contestare la mancata notifica della cartella, la decadenza ex art. 25 DPR 602/1973, ovvero la decadenza del potere di accertamento ex art. 43 DPR
600/1973, risultano precluse, poiché attengono a vizi del titolo ormai irretrattabile.
2. – Sulla conoscenza dell'atto per fatti concludenti
La pretesa definitività della cartella trova altresì conferma nella presentazione, da parte della contribuente, dell'istanza di definizione agevolata (“rottamazione”) del 21.04.2017, con riferimento proprio alla medesima cartella, come documentato dall'Ufficio.
La Cassazione ha chiarito che la domanda di definizione agevolata costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.; integra interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.; comporta rinuncia tacita a far valere eccezioni di decadenza o prescrizione, trattandosi di condotta incompatibile con la volontà di contestare l'obbligazione. (Ex multis, Cass. nn. 10549/2019; 25716/2020; 16232/2020; 32308/2019).
Ne deriva che la società contribuente non può oggi eccepire mancata notifica, decadenza o prescrizione in relazione ad una cartella da essa stessa riconosciuta e per la quale ha attivato procedure conciliative.
3. – Sulla preclusione derivante dal giudicato esterno
Risulta dagli atti che la medesima cartella è stata già oggetto di precedente giudizio (RG 3333/2023), definito con sentenza n. 812/2024, favorevole all'Ufficio e passata in giudicato.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte: “Il giudicato esterno preclude la riproposizione in successivo giudizio delle medesime questioni, anche se dedotte sotto diverso profilo o nell'ambito di diversa tipologia di atto della riscossione.” (Cass., sez. un., n. 13916/2006; Cass. nn. 23021/2019; 29754/2020).
Pertanto, la riapertura del thema decidendum attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento si pone in violazione del principio del ne bis in idem tributario, comportando ulteriore inammissibilità del ricorso.
Per le ragioni esposte l'intimazione impugnata non può essere utilizzata per contestare vizi del titolo presupposto divenuto definitivo;
la contribuente ha riconosciuto il debito con la definizione agevolata del
2017; sulla stessa cartella si è formato giudicato esterno.
Ne discende che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 19, comma 3,
e 21 D.lgs. 546/1992. Spese di lite liquidate in € 2.500,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Salerno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese di lite liquidate in € 2.500,00 in favore di Agenzia delle
Entrate – Direzione provinciale di Salerno. Salerno, 5 febbraio 2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Luigi
Guadagni Dr. OV IS De NE