TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11598 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9573/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Parte_1 C.F._1
BO ( ) presso lo studio della quale, in Napoli, via Emilio Scaglione n. C.F._2
342, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv. ti Raffaele Zurlo ( ) ed Andrea Ornati ( , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n.
1 c.p.c. L'opposta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 8382/2022 con il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad la somma di euro 13.250,19 (oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving n. CA0000052141856200 concluso con Compass s.p.a. il 3
pagina 1 di 11 luglio 2014. L'opponente ha: 1) eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644
c.p.c.; 2) prospettato la “carenza di legittimazione attiva” della controparte per non avere la stessa adempiuto “agli specifici obblighi pubblicitari ed informativi imposti dalla Legge” (mancando, in particolare, secondo quanto si legge alla pagina 8 dell'atto introduttivo del presente giudizio, la prova dell'avvenuta comunicazione al debitore della cessione); 3) prospettato la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti dagli artt.
633 ss. c.p.c., essendo la pretesa monitoria fondata su un “titolo radicalmente nullo” (p. 8 dell'atto di citazione) e, in ogni caso, non essendo l'estratto ex art. 50 t.u.b (dal quale non risulta il pagamento di somme da parte dello , né l'estinzione del debito a fronte del pagamento da Pt_1 parte dell'assicurazione) documento idoneo a provare il credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.; 4) dedotto che alcun valore può riconoscersi alla documentazione depositata in copia dalla controparte (in particolare, copia degli estratti conto e raccomandata del 05 luglio 2018 contenente l'avviso di cessione e la diffida di pagamento) e disconosciuta “ex art. 2712 e ss”; 5) lamentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione (ivi compresa quella della cessione del credito) relativa alla pretesa azionata in sede monitoria;
6) dedotto di aver “sempre adempiuto ai propri obblighi contrattuali” (p. 3 atto di citazione); 7) prospettato la mancanza di certezza in ordine alle somme dovute, confermata dal fatto che a fronte di un importo massimo da erogare pari ad euro 5.000,00 il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di euro 13.250,19 (p. 15 atto di citazione) ; 8) lamentato l'applicazione (secondo quanto si legge a partire dalla pagina 21 dell'atto di citazione) di tassi usurari o, comunque, ultralegali ed indeterminati;
9) dedotto la violazione del principio di trasparenza bancaria stante la difformità tra il t.a.e.g. indicato in contratto (21,98%) e quello (41,32%) effettivamente praticato, con conseguente applicabilità dell'art. 117, co. 6,
[...]
premesso di essere cessionaria in blocco del credito azionato in sede monitoria (con Controparte_2 conseguente inammissibilità, nei propri confronti, di contestazioni relative alla validità del contratto)
e richiesta l'assegnazione del termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che il “primo tentativo di notifica decreto ingiuntivo avvenuto nei termini di legge, è stato eseguito a mezzo posta al corretto indirizzo di residenza ragion per cui il mancato perfezionamento della stessa per irreperibilità non è imputabile alla creditrice”, sì che deve ritenersi rispettato l'art. 644 c.p.c. In ogni caso, secondo la parte, ove pure fosse dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, il Tribunale non potrebbe non procedere all'esame nel merito della pretesa creditoria;
ii) la nullità dell'atto di citazione in quanto formato secondo il c.d. “rito Cartabia” non applicabile in concreto essendo stato il ricorso monitorio iscritto a ruolo il 14 novembre 2022; iii) che la titolarità del credito azionato in sede monitoria risulta dal pagina 2 di 11 documento 8 del fascicolo monitorio, nonché dai documenti 4 e 5 depositati in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e che la cessione è stata pure comunicata all'odierno opponente
(docc. 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); iv) che generico ed irrituale risulta il disconoscimento delle copie dei documenti depositate in sede monitoria;
v) che, ferma la validità del contratto “monofirma” (risultando peraltro depositata l'accettazione di Compass s.p.a.), il contratto non può considerarsi nullo per difetto di forma, avendo lo stesso in realtà avuto esecuzione (come confermato dal pagamento di talune rate da parte dello stesso ); vi) che l'entità del credito è Pt_1 stata provata sin dalla fase monitoria sulla base del documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., il quale, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, è, in realtà, un estratto analitico che rappresenta tutte le movimentazioni relative al rapporto contrattuale, dovendo peraltro considerarsi che “le risultanze dell'estratto conto, idonee a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate dirette contro determinate annotazioni, e non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”, sì che -con riferimento al caso concreto- non possono sorgere dubbi in ordine al quantum debeatur (p. 20 comparsa di costituzione); vii) che -avuto riguardo al contratto concluso- alcuna comunicazione relativa all'andamento del conto doveva esser resa all'opponente ai sensi dell'art. 119 t.u.b.; viii) che infondata risulta pure la generica doglianza relativa al superamento del tasso soglia atteso che “il
TAN (18,84%) e il TAEG (21,98%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 25,15% - relativo alle operazioni
“credito revolving fino ad euro 5000” per il periodo sopraindicato” (p. 22 della comparsa di costituzione e risposta) e che non è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori al fine della verifica del superamento del tasso soglia;
ix) che, ancora, non è computabile al fine della verifica del superamento del tasso soglia la commissione per estinzione anticipata;
x) che dalla documentazione depositata risulta la corretta pattuizione di ogni condizione contrattuale compresa pure quella relativa alla quantificazione degli interessi passivi, dovendosi in ogni caso a riguardo precisare che “il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi ultralegali non postula necessariamente che la convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, pur nella previsione di variazioni del tempo” (p. 34 comparsa di costituzione); xi) che non sussiste divergenza tra t.a.e.g. indicato e t.a.e.g. applicato atteso che non sono computabili nel t.a.e.g. nè le spese per la polizza pagina 3 di 11 assicurativa facoltativa né tantomeno le “altre voci di costo contemplate dal contratto. In particolare, non potranno essere computate voci come: - Penale per eventuale estinzione anticipata;
- Spese di incasso rata;
- Importi addebitati a titolo di copertura assicurativa;
- Importi addebitati a titolo di interessi di mora;
- Indennità di ritardato pagamento;
- Penale per il caso di decadenza dal beneficio del termine. Ciò in quanto NON si tratta di spese fisse, connaturate al contratto, ma di oneri meramente eventuali ed accessori, applicabili solo ed esclusivamente per il caso di inadempimento da parte del Cliente” (p. 26 comparsa di costituzione). xii) che mediante la produzione del contratto e l'allegazione dell'inadempimento del debitore, risultano assolti gli oneri gravanti sul creditore mentre alcuna specifica contestazione è stata resa da parte dell'opponente in ordine alla “sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta” (p.
35 comparsa di costituzione).
Assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 17.4.2024 è stato depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, mutato il Giudice istruttore, quelli previsti dall'art. 183 c.p.c. (in occasione dell'udienza tenutasi il 23.4.2024 il Giudice ha pure effettuato il doveroso rilievo officioso sul quale ci si soffermerà nel prosieguo), con provvedimento depositato il 17.10.2024 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che si è effettivamente tenuta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., il giorno 25.11.2025.
2. Previa dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, per le ragioni di seguito indicate lo deve essere condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo. Pt_1
3. In via preliminare va condivisa la prospettazione dell'opponente quanto all'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine previsto dall'articolo 644 c.p.c. È vero che, come sottolineato dall'opposta, il decreto, pubblicato il 21.11.2022, è stato consegnato per la notificazione (quanto alla rilevanza di tale momento per la valutazione relativa alla tempestiva notificazione del decreto ingiuntivo si veda, tra le tante, Cass., sez. lav., sent. 15 ottobre 2018, n. 25716) il giorno 02.12.2022
(e, pertanto, tempestivamente); la notificazione richiesta il 02.12.2022 non si è tuttavia perfezionata ed il creditore (senza aver chiesto di esser rimesso in termini) si è attivato per la relativa rinnovazione solo il 07.03.2023 e cioè allorquando il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. era già ampiamente decorso. Come noto anche all'opponente, la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto impone, tuttavia, la valutazione nel merito della pretesa creditoria azionata sin dalla fase monitoria (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent.
27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184); valutazione cui, pertanto, deve procedersi sulla base delle considerazioni che seguono. pagina 4 di 11 4. Tanto detto occorre preliminarmente esaminare l'eccezione mediante la quale l'opposta ha lamentato la notificazione di un atto di citazione in opposizione nullo in quanto formato nel rispetto del c.d. “rito Cartabia” (e, pertanto, con assegnazione di un termine a comparire superiore rispetto a quello effettivamente operante) pur essendo stato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato allorquando tale rito non era ancora applicabile. Pur dovendo condividersi l'assunto relativo alla mancata applicabilità al presente giudizio del c.d. “rito Cartabia” (il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve infatti ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, costituendo l'opposizione a decreto ingiuntivo una fase ulteriore ed eventuale di un procedimento comunque unitario -arg. ex Cass., sez. 6, sent. 19 gennaio 2018, n. 1366 e Cass., sez. 1, sent. 21 settembre 2015, n.18564) e posto, altresì, che, il d.lgs. 149/2022 risulta applicabile ai soli processi radicati successivamente al 28 febbraio 2023, deve escludersi la possibilità di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, in ragione tanto del principio di economia processuale, quanto del principio del c.d. “raggiungimento dello scopo”, avendo (secondo quanto chiaramente risulta Controparte_1 dal tenore degli atti depositati) pienamente esercitato il proprio diritto di difesa.
5. Il motivo di opposizione sopra indicato al numero 2 (mediante il quale, pur se con un'erronea formulazione, la parte ha inteso contestare la titolarità del credito in capo all'opposta -sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto si veda, di recente, Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814) non può essere accolto.
L'estremamente generica doglianza a riguardo svolta dallo non consente di ritenere che la Pt_1 parte abbia inteso sollevare (con quel grado minimo di puntualità richiesto, tra le altre, da Cass., sez.
3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944) contestazione in ordine alla ricomprensione del credito vantato nei propri confronti tra quelli ceduti in blocco e, neppure, abbia intesto sollevare contestazione (la quale secondo consolidata giurisprudenza -tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 8 novembre 2024, n. 28790;
Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944- deve essere “specifica”) in ordine alla effettiva conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco.
OS, secondo quanto risulta dalla parte iniziale dell'atto di citazione, l'opponente ha lamentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa all'avvenuta cessione. In proposito, senza necessità di esaminare la documentazione prodotta da è qui sufficiente osservare che Controparte_1 la comunicazione dell'avvenuta cessione (la quale ben può avvenire anche mediante la notificazione del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. -tra le tante Cass., sez. 3, sent. 28 gennaio 2024, n. 1770), non rileva ai fini del perfezionamento del contratto di cessione (atto a struttura bilaterale), ma, solo, stante l'art. 1264 c.c., al fine della opponibilità del pagamento eventualmente eseguito dal debitore (non avendo lo allegato -prima ancora che provato- l'avvenuto pagamento nei confronti di altro, preteso Pt_1
pagina 5 di 11 creditore, la doglianza relativa alla mancata comunicazione della cessione non può, quindi, che esser ritenuta inconferente).
Fermo il carattere assorbente -in parte qua- delle considerazioni che precedono, tenuto conto del (in ogni caso, generico) contenuto dell'atto di citazione in opposizione (pp. 25 ss.) e della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (nella quale l'opponente ha dedotto che “la prova della titolarità del credito non può prescindere dalla produzione del contratto di cessione non essendo sufficiente la dichiarazione della CA contenente l'elenco delle posizioni giuridiche cedute e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di crediti in blocco”), è appena il caso di osservare come, comunque, tramite presunzioni (quanto alla possibilità di provare tramite presunzioni la titolarità del credito conseguita in base ad una cessione in blocco si veda, tra le altre,
Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), possa ritenersi provata la titolarità, in capo ad del credito oggetto di lite. Tanto alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) la Controparte_1 produzione dell'accordo quadro per la cessione di un blocco di crediti deteriorati derivanti da concessione di finanziamenti tramite l'utilizzo di carte di credito concessi da Compass s.p.a. (docc.
4 e 5 di parte opposta); ii) la disponibilità, da parte dell'opposta, di copia del contratto (disponibilità
-relativa ad un atto non soggetto ad un regime di pubblicità- che può giustificarsi solo ai sensi dell'art. 1262 c.c.); iii) la mancata allegazione (prima ancora che prova), da parte dell'opponente, della richiesta di pagamento da parte di soggetti terzi nonostante il lungo tempo trascorso.
6. In ordine ai motivi di opposizione sopra riportati ai numeri 3), 4), 6) e 7) occorre osservare quanto segue previa dichiarazione della irritualità dei disconoscimenti formulati dallo . Pt_1
A tale ultimo riguardo, in particolare, i disconoscimenti ex art. 2719 c.c. risultano formulati senza tenere in alcuna considerazione il consolidato, condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il disconoscimento deve essere svolto mediante inequivoca indicazione delle specifiche, asserite difformità della copia prodotta rispetto all'originale (tra le tante, Cass., sez.
5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902). OS (ad ulteriore conferma della irritualità dell'iniziativa dell'opponente) lo ha -a più riprese- preteso Pt_1 di far valere, attraverso il disconoscimento dei documenti prodotti, una contestazione relativa al contenuto dei medesimi documenti (si veda, ad esempio, il passaggio alla pagina 21 dell'atto di citazione nel quale la parte ha disconosciuto e “formalmente contestato” “la copia degli estratti conto relativo ai contratti oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
in quanto errati nei loro conteggi, soprattutto nell'addebito degli interessi e nella non accreditamento delle rate già versate, e fin da ora si chiede CTU tecnica”).
pagina 6 di 11 Né può considerarsi rituale il disconoscimento della sottoscrizione della “copia del contratto di richiesta di credito corporate di carta di credito n 0521 4185 6200” formulato (per la prima volta) alla pagina 17 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. Tale disconoscimento risulta, infatti, tardivo in quanto formulato -appunto- nella prima memoria istruttoria nonostante la produzione del documento sin dalla fase monitoria (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 6 febbraio 2019,
n. 3540). In ogni caso (e fermo il carattere assorbente del rilievo che precede), non può non considerarsi che, dopo solo 3 pagine della medesima memoria istruttoria, lo ha poi (secondo Pt_1 quanto del resto fatto già nell'atto di citazione) espressamente ammesso di avere concluso il contratto CA0000052141856200 (risultando quindi il disconoscimento della sottoscrizione in contraddizione con il fatto -conclusione del contratto- espressamente ammesso).
6.1. Tanto detto in ordine alla irritualità dei plurimi disconoscimenti svolti dallo , è opportuno Pt_1 richiamare la condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale quello instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. è un giudizio di cognizione volto non, solo, ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma -anche- ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954;
Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184).
In questa prospettiva deve pure richiamarsi il condiviso, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il creditore che agisca per l'adempimento del contratto
è tenuto (solo) a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando invece sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Ebbene, sin dalla fase monitoria, la creditrice ha provato la conclusione, per iscritto, del contratto alla base della propria domanda. Tale circostanza (per quanto detto, nella sostanza confermata pure dallo quale, tra l'altro, ha lamentato che l'estratto conto prodotto non darebbe atto dei Parte_2 pagamenti dallo stesso effettuati) è ben desumibile dal documento contrattuale prodotto nel fascicolo monitorio quale documento 3; documento la cui efficacia probatoria non può essere posta in discussione alla luce del disconoscimento resone (si veda, in proposito, quanto osservato poco sopra) e neppure alla luce del passaggio dell'atto di citazione (p. 13) in cui lo ha prospettato Pt_1 la mancata sottoscrizione della parte relativa alle condizioni generali, agli interessi ed alle spese (il file corrispondente al documento contrattuale reca infatti plurime sottoscrizioni dell'odierno opponente alle pagine 7 e 10 e tanto basta per ritenere concluso per iscritto il contratto, non pagina 7 di 11 occorrendo -a maggior ragione in considerazione dell'assenza di puntuali contestazioni- la sottoscrizione di ciascuna pagina).
6.2. Documentata la conclusione del contratto, l'opposta ha, sin dalla fase monitoria, depositato pure il documento 5 dal quale si evince in modo analitico l'utilizzo della carta revolving.
Premesso che l'accertata, mancata riconducibilità di tale documento a quello cui fa riferimento l'art. 50 t.u.b. non ne esclude l'apprezzabilità quale elemento idoneo ad integrare le allegazioni svolte dalla parte e ribadito che l'efficacia probatoria dello stesso documento non può essere incrinata da un “disconoscimento” irrituale quale quello reso dallo , deve osservarsi che dal documento 5 Pt_1 risulta un credito di euro 5.353,54 alla data della decadenza dal beneficio del termine.
In relazione all'ulteriore somma oggetto del ricorso formulato in sede monitoria (somma richiesta da a titolo di interessi moratori -sull'importo di euro 5.353,54), fermo quanto di seguito Controparte_1 si dirà, alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente, il quale -alla pagina 14 dell'atto di citazione- ha genericamente lamentato il carattere abnorme ed esorbitante (rispetto al fido concesso) delle somme richieste. In tal modo -mediante una sorta di inversione dell'onere probatorio quale delineato dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità- lo pretende, Pt_1 nella sostanza, di conseguire il rigetto della domanda proposta dall'opposta senza neppure premurarsi di precisare l'entità delle somme effettivamente dovute (nonché i criteri di calcolo di tali somme) e senza neppure contestare le modalità di quantificazione degli stessi interessi.
Ne discende (infondate, per quanto si dirà, le ulteriori doglianze pure sollevate) la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 13.250,19, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda al saldo.
La creditrice ha infatti provato il titolo del proprio diritto ed allegato l'inadempimento della controparte la quale non ha invece provato il fatto estintivo della pretesa creditoria essendosi a riguardo limitata ad allegare il regolare e puntuale pagamento delle rate senza, tuttavia, offrire alcuna evidenza delle proprie allegazioni.
7. Né una diversa conclusione può essere argomentata alla luce dei motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 8) e 9). I plurimi profili di invalidità richiamati dallo (e non integrati mediante Pt_1 la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) sono stati infatti formulati in modo inammissibile (per genericità se non anche, in taluni casi, per contraddittorietà). In tal senso, è sufficiente osservare che l'opponente:
i) si è limitato a lamentare genericamente l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse pattuito (secondo quanto si legge a pag. 15 dell'atto di citazione “l'opposta ha praticato tassi passivi esageratamente superiori a quelli legali, li ha maggiorati, vi ha pagina 8 di 11 aggiunto illegittimi addebiti, remunerazioni, competenze, guadagni e costi variamente definiti in conseguenza o non dei ritardati pagamenti, ed ha utilizzato artificiose e complesse formule occulte per maggiorare di fatto i tassi ed il debito approfittando della oggettiva difficoltà di comprenderle e della sua forza contrattuale”), pur recando il contratto (nonché il c.d. “modulo SECCI”) espressa (e chiara) indicazione dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche applicate;
ii) ha denunziato in modo estremamente generico (neppure, per la verità, essendo dato comprendere se la doglianza sia stata svolta con riferimento agli interessi corrispettivi, a quelli moratori o ad entrambi) anche la violazione della disciplina in materia di usura, senza tra l'altro indicare i costi e le spese asseritamente concorrenti alla verifica della violazione della l. n. 108/96, senza indicare la soglia ritenuta in concreto applicabile, senza produrre i decreti ministeriali relativi alla soglia in concreto operante (così non rispettando gli oneri sullo stesso incombenti alla luce, tra l'altro, di Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597) e senza considerare che la possibilità di rinvenire la violazione della disciplina in materia di usura per effetto della mera sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è stata convincentemente esclusa da Cass., S. U., sent.
18 settembre 2020, n. 19597. Di contro, pur non essendone onerata, l'opposta ha indicato le soglie vigenti al momento della conclusione del contratto (senza che in proposito lo abbia svolto puntuali difese), così offrendo elementi che non consentono di Pt_1 dubitare del rispetto della disciplina recata dalla l. n. 108/96. Le allegazioni e gli elementi acquisiti impongono quindi di ritenere non necessario il ricorso alla pur richiesta consulenza tecnica (in verità, stante il tenore delle allegazioni dello , prima ancora Pt_1 che non necessaria, inammissibile poiché esplorativa);
iii) ha prospettato una difformità tra il t.a.e.g. indicato in contratto e quello effettivo che dovrebbe desumersi -principalmente- alla luce di un conteggio riportato nel proprio documento 3. Tale documento, tuttavia, non può ritenersi conferente atteso che (a prescindere dalla mancata esplicitazione del criterio di calcolo adottato) pare far riferimento ad un contratto di finanziamento a tasso fisso e con durata predeterminata (in questo senso, si veda, tra l'altro, il riferimento al numero totale di rate pari a 90) e non, invece, ad un contratto a tempo indeterminato come quello alla base della pretesa azionata in sede monitoria (si veda, in particolare, la pagina 4 del contratto prodotto da
. In definitiva, anche per il profilo in esame, lungi dall'essere formulata Controparte_1 sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, l'opposizione risulta pagina 9 di 11 svolta alla luce di (peraltro inconferenti) considerazioni puramente astratte. Né diversa conclusione può essere argomentata alla luce del fugace passaggio nel quale lo ha Pt_1 fatto riferimento alla mancata inclusione nel t.a.e.g. del premio assicurativo. Tanto perché (con argomentazione che -ancora una volta- risulta meramente astratta) la parte non si è premurata di provare la conclusione (in verità non desumibile dal documento contrattuale depositato in sede monitoria) di una contestuale polizza assicurativa.
8. In definitiva, deve essere condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della Parte_1 somma di euro 13.250,19, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la pattuizione contrattuale relativa agli interessi preclude l'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. stante la clausola di apertura della disposizione da ultimo richiamata), dalla domanda (15.04.2023) al saldo.
9. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento adottato il 23 aprile 2024 in ottemperanza alla consolidata giurisprudenza sovranazionale secondo la quale l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej).
Ebbene, ritiene questo Giudice che il contratto sotteso alla pretesa azionata sin dalla fase monitoria non contenga clausole (rilevanti ai fini dell'oggetto di questo giudizio - Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, vessatorie (art. 33 cod. cons.). Controparte_3
In particolare, quanto alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, deve escludersi la vessatorietà ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons. dell'art. 10 il quale prevede un interesse di mora pari al 20% a fronte di un t.a.n. pari al 18,84%. Tanto perché l'interesse moratorio pattuito non risulta eccedente il doppio della maggiorazione media dell'interesse moratorio rispetto al corrispettivo quale rilevato da CA d'LI (arg. ex Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11,
. Persona_1
Ancora, deve pure escludersi la vessatorietà delle clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) contenute agli articoli 1, 8 e 9. Tali articoli risultano infatti formulati in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle clausole “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile
2014, C-26/13, . Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, il Persona_2 sindacato di vessatorietà in ordine a tali clausole deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 pagina 10 di 11 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede
(Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_3
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 8382/2022 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., della somma di euro 13.250,19, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal
15.04.2023 al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.077,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9573/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Parte_1 C.F._1
BO ( ) presso lo studio della quale, in Napoli, via Emilio Scaglione n. C.F._2
342, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv. ti Raffaele Zurlo ( ) ed Andrea Ornati ( , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n.
1 c.p.c. L'opposta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 8382/2022 con il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad la somma di euro 13.250,19 (oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving n. CA0000052141856200 concluso con Compass s.p.a. il 3
pagina 1 di 11 luglio 2014. L'opponente ha: 1) eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644
c.p.c.; 2) prospettato la “carenza di legittimazione attiva” della controparte per non avere la stessa adempiuto “agli specifici obblighi pubblicitari ed informativi imposti dalla Legge” (mancando, in particolare, secondo quanto si legge alla pagina 8 dell'atto introduttivo del presente giudizio, la prova dell'avvenuta comunicazione al debitore della cessione); 3) prospettato la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti dagli artt.
633 ss. c.p.c., essendo la pretesa monitoria fondata su un “titolo radicalmente nullo” (p. 8 dell'atto di citazione) e, in ogni caso, non essendo l'estratto ex art. 50 t.u.b (dal quale non risulta il pagamento di somme da parte dello , né l'estinzione del debito a fronte del pagamento da Pt_1 parte dell'assicurazione) documento idoneo a provare il credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.; 4) dedotto che alcun valore può riconoscersi alla documentazione depositata in copia dalla controparte (in particolare, copia degli estratti conto e raccomandata del 05 luglio 2018 contenente l'avviso di cessione e la diffida di pagamento) e disconosciuta “ex art. 2712 e ss”; 5) lamentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione (ivi compresa quella della cessione del credito) relativa alla pretesa azionata in sede monitoria;
6) dedotto di aver “sempre adempiuto ai propri obblighi contrattuali” (p. 3 atto di citazione); 7) prospettato la mancanza di certezza in ordine alle somme dovute, confermata dal fatto che a fronte di un importo massimo da erogare pari ad euro 5.000,00 il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di euro 13.250,19 (p. 15 atto di citazione) ; 8) lamentato l'applicazione (secondo quanto si legge a partire dalla pagina 21 dell'atto di citazione) di tassi usurari o, comunque, ultralegali ed indeterminati;
9) dedotto la violazione del principio di trasparenza bancaria stante la difformità tra il t.a.e.g. indicato in contratto (21,98%) e quello (41,32%) effettivamente praticato, con conseguente applicabilità dell'art. 117, co. 6,
[...]
premesso di essere cessionaria in blocco del credito azionato in sede monitoria (con Controparte_2 conseguente inammissibilità, nei propri confronti, di contestazioni relative alla validità del contratto)
e richiesta l'assegnazione del termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che il “primo tentativo di notifica decreto ingiuntivo avvenuto nei termini di legge, è stato eseguito a mezzo posta al corretto indirizzo di residenza ragion per cui il mancato perfezionamento della stessa per irreperibilità non è imputabile alla creditrice”, sì che deve ritenersi rispettato l'art. 644 c.p.c. In ogni caso, secondo la parte, ove pure fosse dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, il Tribunale non potrebbe non procedere all'esame nel merito della pretesa creditoria;
ii) la nullità dell'atto di citazione in quanto formato secondo il c.d. “rito Cartabia” non applicabile in concreto essendo stato il ricorso monitorio iscritto a ruolo il 14 novembre 2022; iii) che la titolarità del credito azionato in sede monitoria risulta dal pagina 2 di 11 documento 8 del fascicolo monitorio, nonché dai documenti 4 e 5 depositati in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e che la cessione è stata pure comunicata all'odierno opponente
(docc. 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); iv) che generico ed irrituale risulta il disconoscimento delle copie dei documenti depositate in sede monitoria;
v) che, ferma la validità del contratto “monofirma” (risultando peraltro depositata l'accettazione di Compass s.p.a.), il contratto non può considerarsi nullo per difetto di forma, avendo lo stesso in realtà avuto esecuzione (come confermato dal pagamento di talune rate da parte dello stesso ); vi) che l'entità del credito è Pt_1 stata provata sin dalla fase monitoria sulla base del documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., il quale, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, è, in realtà, un estratto analitico che rappresenta tutte le movimentazioni relative al rapporto contrattuale, dovendo peraltro considerarsi che “le risultanze dell'estratto conto, idonee a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate dirette contro determinate annotazioni, e non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”, sì che -con riferimento al caso concreto- non possono sorgere dubbi in ordine al quantum debeatur (p. 20 comparsa di costituzione); vii) che -avuto riguardo al contratto concluso- alcuna comunicazione relativa all'andamento del conto doveva esser resa all'opponente ai sensi dell'art. 119 t.u.b.; viii) che infondata risulta pure la generica doglianza relativa al superamento del tasso soglia atteso che “il
TAN (18,84%) e il TAEG (21,98%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 25,15% - relativo alle operazioni
“credito revolving fino ad euro 5000” per il periodo sopraindicato” (p. 22 della comparsa di costituzione e risposta) e che non è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori al fine della verifica del superamento del tasso soglia;
ix) che, ancora, non è computabile al fine della verifica del superamento del tasso soglia la commissione per estinzione anticipata;
x) che dalla documentazione depositata risulta la corretta pattuizione di ogni condizione contrattuale compresa pure quella relativa alla quantificazione degli interessi passivi, dovendosi in ogni caso a riguardo precisare che “il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi ultralegali non postula necessariamente che la convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, pur nella previsione di variazioni del tempo” (p. 34 comparsa di costituzione); xi) che non sussiste divergenza tra t.a.e.g. indicato e t.a.e.g. applicato atteso che non sono computabili nel t.a.e.g. nè le spese per la polizza pagina 3 di 11 assicurativa facoltativa né tantomeno le “altre voci di costo contemplate dal contratto. In particolare, non potranno essere computate voci come: - Penale per eventuale estinzione anticipata;
- Spese di incasso rata;
- Importi addebitati a titolo di copertura assicurativa;
- Importi addebitati a titolo di interessi di mora;
- Indennità di ritardato pagamento;
- Penale per il caso di decadenza dal beneficio del termine. Ciò in quanto NON si tratta di spese fisse, connaturate al contratto, ma di oneri meramente eventuali ed accessori, applicabili solo ed esclusivamente per il caso di inadempimento da parte del Cliente” (p. 26 comparsa di costituzione). xii) che mediante la produzione del contratto e l'allegazione dell'inadempimento del debitore, risultano assolti gli oneri gravanti sul creditore mentre alcuna specifica contestazione è stata resa da parte dell'opponente in ordine alla “sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta” (p.
35 comparsa di costituzione).
Assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 17.4.2024 è stato depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, mutato il Giudice istruttore, quelli previsti dall'art. 183 c.p.c. (in occasione dell'udienza tenutasi il 23.4.2024 il Giudice ha pure effettuato il doveroso rilievo officioso sul quale ci si soffermerà nel prosieguo), con provvedimento depositato il 17.10.2024 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che si è effettivamente tenuta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., il giorno 25.11.2025.
2. Previa dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, per le ragioni di seguito indicate lo deve essere condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo. Pt_1
3. In via preliminare va condivisa la prospettazione dell'opponente quanto all'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine previsto dall'articolo 644 c.p.c. È vero che, come sottolineato dall'opposta, il decreto, pubblicato il 21.11.2022, è stato consegnato per la notificazione (quanto alla rilevanza di tale momento per la valutazione relativa alla tempestiva notificazione del decreto ingiuntivo si veda, tra le tante, Cass., sez. lav., sent. 15 ottobre 2018, n. 25716) il giorno 02.12.2022
(e, pertanto, tempestivamente); la notificazione richiesta il 02.12.2022 non si è tuttavia perfezionata ed il creditore (senza aver chiesto di esser rimesso in termini) si è attivato per la relativa rinnovazione solo il 07.03.2023 e cioè allorquando il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. era già ampiamente decorso. Come noto anche all'opponente, la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto impone, tuttavia, la valutazione nel merito della pretesa creditoria azionata sin dalla fase monitoria (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent.
27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184); valutazione cui, pertanto, deve procedersi sulla base delle considerazioni che seguono. pagina 4 di 11 4. Tanto detto occorre preliminarmente esaminare l'eccezione mediante la quale l'opposta ha lamentato la notificazione di un atto di citazione in opposizione nullo in quanto formato nel rispetto del c.d. “rito Cartabia” (e, pertanto, con assegnazione di un termine a comparire superiore rispetto a quello effettivamente operante) pur essendo stato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato allorquando tale rito non era ancora applicabile. Pur dovendo condividersi l'assunto relativo alla mancata applicabilità al presente giudizio del c.d. “rito Cartabia” (il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve infatti ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, costituendo l'opposizione a decreto ingiuntivo una fase ulteriore ed eventuale di un procedimento comunque unitario -arg. ex Cass., sez. 6, sent. 19 gennaio 2018, n. 1366 e Cass., sez. 1, sent. 21 settembre 2015, n.18564) e posto, altresì, che, il d.lgs. 149/2022 risulta applicabile ai soli processi radicati successivamente al 28 febbraio 2023, deve escludersi la possibilità di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, in ragione tanto del principio di economia processuale, quanto del principio del c.d. “raggiungimento dello scopo”, avendo (secondo quanto chiaramente risulta Controparte_1 dal tenore degli atti depositati) pienamente esercitato il proprio diritto di difesa.
5. Il motivo di opposizione sopra indicato al numero 2 (mediante il quale, pur se con un'erronea formulazione, la parte ha inteso contestare la titolarità del credito in capo all'opposta -sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto si veda, di recente, Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814) non può essere accolto.
L'estremamente generica doglianza a riguardo svolta dallo non consente di ritenere che la Pt_1 parte abbia inteso sollevare (con quel grado minimo di puntualità richiesto, tra le altre, da Cass., sez.
3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944) contestazione in ordine alla ricomprensione del credito vantato nei propri confronti tra quelli ceduti in blocco e, neppure, abbia intesto sollevare contestazione (la quale secondo consolidata giurisprudenza -tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 8 novembre 2024, n. 28790;
Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944- deve essere “specifica”) in ordine alla effettiva conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco.
OS, secondo quanto risulta dalla parte iniziale dell'atto di citazione, l'opponente ha lamentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa all'avvenuta cessione. In proposito, senza necessità di esaminare la documentazione prodotta da è qui sufficiente osservare che Controparte_1 la comunicazione dell'avvenuta cessione (la quale ben può avvenire anche mediante la notificazione del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. -tra le tante Cass., sez. 3, sent. 28 gennaio 2024, n. 1770), non rileva ai fini del perfezionamento del contratto di cessione (atto a struttura bilaterale), ma, solo, stante l'art. 1264 c.c., al fine della opponibilità del pagamento eventualmente eseguito dal debitore (non avendo lo allegato -prima ancora che provato- l'avvenuto pagamento nei confronti di altro, preteso Pt_1
pagina 5 di 11 creditore, la doglianza relativa alla mancata comunicazione della cessione non può, quindi, che esser ritenuta inconferente).
Fermo il carattere assorbente -in parte qua- delle considerazioni che precedono, tenuto conto del (in ogni caso, generico) contenuto dell'atto di citazione in opposizione (pp. 25 ss.) e della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (nella quale l'opponente ha dedotto che “la prova della titolarità del credito non può prescindere dalla produzione del contratto di cessione non essendo sufficiente la dichiarazione della CA contenente l'elenco delle posizioni giuridiche cedute e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di crediti in blocco”), è appena il caso di osservare come, comunque, tramite presunzioni (quanto alla possibilità di provare tramite presunzioni la titolarità del credito conseguita in base ad una cessione in blocco si veda, tra le altre,
Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), possa ritenersi provata la titolarità, in capo ad del credito oggetto di lite. Tanto alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) la Controparte_1 produzione dell'accordo quadro per la cessione di un blocco di crediti deteriorati derivanti da concessione di finanziamenti tramite l'utilizzo di carte di credito concessi da Compass s.p.a. (docc.
4 e 5 di parte opposta); ii) la disponibilità, da parte dell'opposta, di copia del contratto (disponibilità
-relativa ad un atto non soggetto ad un regime di pubblicità- che può giustificarsi solo ai sensi dell'art. 1262 c.c.); iii) la mancata allegazione (prima ancora che prova), da parte dell'opponente, della richiesta di pagamento da parte di soggetti terzi nonostante il lungo tempo trascorso.
6. In ordine ai motivi di opposizione sopra riportati ai numeri 3), 4), 6) e 7) occorre osservare quanto segue previa dichiarazione della irritualità dei disconoscimenti formulati dallo . Pt_1
A tale ultimo riguardo, in particolare, i disconoscimenti ex art. 2719 c.c. risultano formulati senza tenere in alcuna considerazione il consolidato, condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il disconoscimento deve essere svolto mediante inequivoca indicazione delle specifiche, asserite difformità della copia prodotta rispetto all'originale (tra le tante, Cass., sez.
5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902). OS (ad ulteriore conferma della irritualità dell'iniziativa dell'opponente) lo ha -a più riprese- preteso Pt_1 di far valere, attraverso il disconoscimento dei documenti prodotti, una contestazione relativa al contenuto dei medesimi documenti (si veda, ad esempio, il passaggio alla pagina 21 dell'atto di citazione nel quale la parte ha disconosciuto e “formalmente contestato” “la copia degli estratti conto relativo ai contratti oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
in quanto errati nei loro conteggi, soprattutto nell'addebito degli interessi e nella non accreditamento delle rate già versate, e fin da ora si chiede CTU tecnica”).
pagina 6 di 11 Né può considerarsi rituale il disconoscimento della sottoscrizione della “copia del contratto di richiesta di credito corporate di carta di credito n 0521 4185 6200” formulato (per la prima volta) alla pagina 17 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. Tale disconoscimento risulta, infatti, tardivo in quanto formulato -appunto- nella prima memoria istruttoria nonostante la produzione del documento sin dalla fase monitoria (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 6 febbraio 2019,
n. 3540). In ogni caso (e fermo il carattere assorbente del rilievo che precede), non può non considerarsi che, dopo solo 3 pagine della medesima memoria istruttoria, lo ha poi (secondo Pt_1 quanto del resto fatto già nell'atto di citazione) espressamente ammesso di avere concluso il contratto CA0000052141856200 (risultando quindi il disconoscimento della sottoscrizione in contraddizione con il fatto -conclusione del contratto- espressamente ammesso).
6.1. Tanto detto in ordine alla irritualità dei plurimi disconoscimenti svolti dallo , è opportuno Pt_1 richiamare la condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale quello instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. è un giudizio di cognizione volto non, solo, ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma -anche- ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954;
Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184).
In questa prospettiva deve pure richiamarsi il condiviso, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il creditore che agisca per l'adempimento del contratto
è tenuto (solo) a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando invece sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Ebbene, sin dalla fase monitoria, la creditrice ha provato la conclusione, per iscritto, del contratto alla base della propria domanda. Tale circostanza (per quanto detto, nella sostanza confermata pure dallo quale, tra l'altro, ha lamentato che l'estratto conto prodotto non darebbe atto dei Parte_2 pagamenti dallo stesso effettuati) è ben desumibile dal documento contrattuale prodotto nel fascicolo monitorio quale documento 3; documento la cui efficacia probatoria non può essere posta in discussione alla luce del disconoscimento resone (si veda, in proposito, quanto osservato poco sopra) e neppure alla luce del passaggio dell'atto di citazione (p. 13) in cui lo ha prospettato Pt_1 la mancata sottoscrizione della parte relativa alle condizioni generali, agli interessi ed alle spese (il file corrispondente al documento contrattuale reca infatti plurime sottoscrizioni dell'odierno opponente alle pagine 7 e 10 e tanto basta per ritenere concluso per iscritto il contratto, non pagina 7 di 11 occorrendo -a maggior ragione in considerazione dell'assenza di puntuali contestazioni- la sottoscrizione di ciascuna pagina).
6.2. Documentata la conclusione del contratto, l'opposta ha, sin dalla fase monitoria, depositato pure il documento 5 dal quale si evince in modo analitico l'utilizzo della carta revolving.
Premesso che l'accertata, mancata riconducibilità di tale documento a quello cui fa riferimento l'art. 50 t.u.b. non ne esclude l'apprezzabilità quale elemento idoneo ad integrare le allegazioni svolte dalla parte e ribadito che l'efficacia probatoria dello stesso documento non può essere incrinata da un “disconoscimento” irrituale quale quello reso dallo , deve osservarsi che dal documento 5 Pt_1 risulta un credito di euro 5.353,54 alla data della decadenza dal beneficio del termine.
In relazione all'ulteriore somma oggetto del ricorso formulato in sede monitoria (somma richiesta da a titolo di interessi moratori -sull'importo di euro 5.353,54), fermo quanto di seguito Controparte_1 si dirà, alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente, il quale -alla pagina 14 dell'atto di citazione- ha genericamente lamentato il carattere abnorme ed esorbitante (rispetto al fido concesso) delle somme richieste. In tal modo -mediante una sorta di inversione dell'onere probatorio quale delineato dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità- lo pretende, Pt_1 nella sostanza, di conseguire il rigetto della domanda proposta dall'opposta senza neppure premurarsi di precisare l'entità delle somme effettivamente dovute (nonché i criteri di calcolo di tali somme) e senza neppure contestare le modalità di quantificazione degli stessi interessi.
Ne discende (infondate, per quanto si dirà, le ulteriori doglianze pure sollevate) la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 13.250,19, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda al saldo.
La creditrice ha infatti provato il titolo del proprio diritto ed allegato l'inadempimento della controparte la quale non ha invece provato il fatto estintivo della pretesa creditoria essendosi a riguardo limitata ad allegare il regolare e puntuale pagamento delle rate senza, tuttavia, offrire alcuna evidenza delle proprie allegazioni.
7. Né una diversa conclusione può essere argomentata alla luce dei motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 8) e 9). I plurimi profili di invalidità richiamati dallo (e non integrati mediante Pt_1 la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) sono stati infatti formulati in modo inammissibile (per genericità se non anche, in taluni casi, per contraddittorietà). In tal senso, è sufficiente osservare che l'opponente:
i) si è limitato a lamentare genericamente l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse pattuito (secondo quanto si legge a pag. 15 dell'atto di citazione “l'opposta ha praticato tassi passivi esageratamente superiori a quelli legali, li ha maggiorati, vi ha pagina 8 di 11 aggiunto illegittimi addebiti, remunerazioni, competenze, guadagni e costi variamente definiti in conseguenza o non dei ritardati pagamenti, ed ha utilizzato artificiose e complesse formule occulte per maggiorare di fatto i tassi ed il debito approfittando della oggettiva difficoltà di comprenderle e della sua forza contrattuale”), pur recando il contratto (nonché il c.d. “modulo SECCI”) espressa (e chiara) indicazione dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche applicate;
ii) ha denunziato in modo estremamente generico (neppure, per la verità, essendo dato comprendere se la doglianza sia stata svolta con riferimento agli interessi corrispettivi, a quelli moratori o ad entrambi) anche la violazione della disciplina in materia di usura, senza tra l'altro indicare i costi e le spese asseritamente concorrenti alla verifica della violazione della l. n. 108/96, senza indicare la soglia ritenuta in concreto applicabile, senza produrre i decreti ministeriali relativi alla soglia in concreto operante (così non rispettando gli oneri sullo stesso incombenti alla luce, tra l'altro, di Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597) e senza considerare che la possibilità di rinvenire la violazione della disciplina in materia di usura per effetto della mera sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è stata convincentemente esclusa da Cass., S. U., sent.
18 settembre 2020, n. 19597. Di contro, pur non essendone onerata, l'opposta ha indicato le soglie vigenti al momento della conclusione del contratto (senza che in proposito lo abbia svolto puntuali difese), così offrendo elementi che non consentono di Pt_1 dubitare del rispetto della disciplina recata dalla l. n. 108/96. Le allegazioni e gli elementi acquisiti impongono quindi di ritenere non necessario il ricorso alla pur richiesta consulenza tecnica (in verità, stante il tenore delle allegazioni dello , prima ancora Pt_1 che non necessaria, inammissibile poiché esplorativa);
iii) ha prospettato una difformità tra il t.a.e.g. indicato in contratto e quello effettivo che dovrebbe desumersi -principalmente- alla luce di un conteggio riportato nel proprio documento 3. Tale documento, tuttavia, non può ritenersi conferente atteso che (a prescindere dalla mancata esplicitazione del criterio di calcolo adottato) pare far riferimento ad un contratto di finanziamento a tasso fisso e con durata predeterminata (in questo senso, si veda, tra l'altro, il riferimento al numero totale di rate pari a 90) e non, invece, ad un contratto a tempo indeterminato come quello alla base della pretesa azionata in sede monitoria (si veda, in particolare, la pagina 4 del contratto prodotto da
. In definitiva, anche per il profilo in esame, lungi dall'essere formulata Controparte_1 sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, l'opposizione risulta pagina 9 di 11 svolta alla luce di (peraltro inconferenti) considerazioni puramente astratte. Né diversa conclusione può essere argomentata alla luce del fugace passaggio nel quale lo ha Pt_1 fatto riferimento alla mancata inclusione nel t.a.e.g. del premio assicurativo. Tanto perché (con argomentazione che -ancora una volta- risulta meramente astratta) la parte non si è premurata di provare la conclusione (in verità non desumibile dal documento contrattuale depositato in sede monitoria) di una contestuale polizza assicurativa.
8. In definitiva, deve essere condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della Parte_1 somma di euro 13.250,19, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la pattuizione contrattuale relativa agli interessi preclude l'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. stante la clausola di apertura della disposizione da ultimo richiamata), dalla domanda (15.04.2023) al saldo.
9. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento adottato il 23 aprile 2024 in ottemperanza alla consolidata giurisprudenza sovranazionale secondo la quale l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej).
Ebbene, ritiene questo Giudice che il contratto sotteso alla pretesa azionata sin dalla fase monitoria non contenga clausole (rilevanti ai fini dell'oggetto di questo giudizio - Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, vessatorie (art. 33 cod. cons.). Controparte_3
In particolare, quanto alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, deve escludersi la vessatorietà ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons. dell'art. 10 il quale prevede un interesse di mora pari al 20% a fronte di un t.a.n. pari al 18,84%. Tanto perché l'interesse moratorio pattuito non risulta eccedente il doppio della maggiorazione media dell'interesse moratorio rispetto al corrispettivo quale rilevato da CA d'LI (arg. ex Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11,
. Persona_1
Ancora, deve pure escludersi la vessatorietà delle clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) contenute agli articoli 1, 8 e 9. Tali articoli risultano infatti formulati in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle clausole “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile
2014, C-26/13, . Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, il Persona_2 sindacato di vessatorietà in ordine a tali clausole deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 pagina 10 di 11 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede
(Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_3
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 8382/2022 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., della somma di euro 13.250,19, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal
15.04.2023 al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.077,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 11 di 11