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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1521/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
RR (c.f. ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Cagliari presso lo studio degli avvocati Luca Valdes e LA Valdes, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' con sede legale Controparte_1
in Cagliari, Calata Riva di Ponente (c.f. e p. I.V.A. n. ), in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Antonio De Giudici, presso il quale è elettivamente domiciliata
Convenuta
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 Nell'interesse del ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via principale: Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il licenziamento intimato dalla al Sig. CP_2 Parte_1
con comunicazione del 20.09.2023, per insussistenza del fatto contestato
e/o perché il fatto non costituisce giustificato motivo soggettivo o giusta causa di licenziamento. Per l'effetto, stante il numero di dipendenti della società resistente superiore a 15 unità, condannare la in CP_2
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015, determinata nella misura massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quella diversa, comunque massima, ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'anzianità di servizio, del comportamento delle parti e del carattere ritorsivo del licenziamento. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Nell'interesse della convenuta: “Voglia il Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, previo ogni accertamento di merito e ogni opportuna declaratoria:
1) in via principale, rigettare il ricorso siccome infondato;
2) in via subordinata e con riserva di gravame, se di giustizia, qualificare il provvedimento espulsivo quel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con obbligo di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali e forfettarie, compensi, CPA e IVA come da parametri professionali e legge”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 1. Con ricorso depositato in data 10.5.2024 il signor Parte_1
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di
[...]
Giudice del Lavoro, nei confronti dell' Controparte_1
(di seguito, per brevità, , per sentirsi annullare
[...] CP_2
il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli con lettera raccomandata del 20.9.2023, ricevuta in data 12.10.2023.
A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 24.8.2018 sino alla data del licenziamento, e CP_2
di essere stato inquadrato nel quinto livello del C.C.N.L. dei lavoratori portuali, con mansioni di operaio.
In particolare, ha dedotto che, prima di essere stato assunto alle dipendenze della egli aveva lavorato, sempre con mansioni di CP_2
operaio inquadrato nel quinto livello del C.C.N.L. dei lavoratori portuali, alle dipendenze della C.L.P. Port Facilities.
In seguito al fallimento di quest'ultima società, nella gestione del
Porto Canale di Cagliari era subentrata la che, per quanto di CP_2
rilievo, in data 17.8.2018, aveva inviato al ricorrente una comunicazione
(“lettera di intenti”) con la quale gli era stato richiesto se volesse essere inserito all'interno dell'organico aziendale.
In riscontro alla predetta comunicazione, pertanto, con dichiarazione del 24.8.2018, l'odierno ricorrente, all'epoca disoccupato, aveva manifestato la propria volontà di essere assunto.
Il ricorrente ha quindi rilevato che con la contestazione disciplinare del 17.8.2024 la aveva applicato, nei suoi confronti, la sospensione CP_2
cautelare dal lavoro, sostenendo che egli avrebbe prestato attività lavorativa per conto terzi in giorni (specificamente il 4 agosto 2023 e il 9 agosto 2023) in cui, teoricamente, avrebbe dovuto lavorare alle dipendenze della e che, inoltre, egli avrebbe dovuto dare CP_2
comunicazione della sussistenza di rapporti di lavoro con terzi e/o avrebbe dovuto avere anche una autorizzazione allo scopo, “tanto più per
pagina 3 un rapporto part time, sia al fine delle comunicazioni inerenti all'indennità di mancato avviamento, di cui ha goduto, sia al fine della verifica della compatibilità con il contratto di somministrazione in essere”.
La aveva imputato al lavoratore di aver commesso violazioni CP_2
assai gravi dei suoi doveri, sotto i seguenti profili, valutati anche per similitudine rispetto ai fatti indicati in maniera esemplificativa nel
C.C.N.L. applicato e nel codice disciplinare.
In data 25.8.2023 il lavoratore aveva fatto pervenire al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970, le proprie giustificazioni scritte, deducendo in particolare:
I) di non intrattenere alcun rapporto di lavoro per conto di terzi, ma di essere titolare di una ditta individuale operante nel settore dei servizi integrati di gestione agli edifici;
II) che, nelle giornate contestate con la comunicazione testé menzionata, aveva provveduto ad espletare l'attività lavorativa solo in quanto non inserito in turno alle dipendenze della e, in generale, CP_2
che non aveva mai espletato attività lavorativa per la propria ditta individuale in giornate nelle quali veniva inserito in turno alle dipendenze della CP_2
III) di essere disponibile, da subito, a porre rimedio alle eventuali violazioni e/o inadempienze.
Il lavoratore aveva inoltre richiesto di essere sentito.
In data 14.9.2023, pertanto, si era svolta l'audizione del ricorrente, nel corso della quale egli aveva ribadito integralmente le proprie difese. In quell'occasione aveva scoperto che il datore di lavoro aveva assunto un investigatore privato al fine di documentare l'attività lavorativa espletata per conto della propria ditta individuale.
Con la citata lettera del 20.9.2023 la aveva comminato la CP_2
sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
pagina 4 In particolare, al fine di motivare l'adozione del licenziamento, aveva osservato come dalla relazione dell'investigatore privato fosse emerso che il lavoratore avesse espletato attività lavorativa nei giorni e nelle ore indicate (4.8.2023 e 9.8.2023), ovvero in giorni ed orari in cui il lavoratore doveva essere a disposizione della per contratto. La CP_2
società ha inoltre osservato come il lavoratore, peraltro, percepisse un'indennità sostitutiva, denominata IMA (indennità di mancato avviamento), versata dall' per i giorni in cui non veniva inserito in CP_3
turno dal datore di lavoro.
Il ricorrente ha quindi dato atto che in data 15.11.2023 aveva impugnato stragiudizialmente il predetto licenziamento.
Tanto premesso, il ricorrente ha allegato di aver riscontrato che, a causa delle poche ore di lavoro e del calo dell'attività lavorativa, le proprie retribuzioni risultavano esigue, al punto da non riuscire a far fronte ai propri bisogni primari di vita.
Infatti, in costanza del rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_2
egli lavorava, al massimo, per due o tre giorni alla settimana, su turni che gli venivano comunicati volta per volta, percependo una retribuzione media mensile pari a circa 800,00 euro.
Vista l'esiguità dei redditi percepiti, nel corso dell'anno 2021/2022 egli si era determinato ad avviare una propria attività d'impresa in aggiunta al lavoro svolto alle dipendenze della mediante CP_2
l'apertura a suo nome della ditta individuale avente partita I.V.A. n.
03961010927 (codice Ateco 811) ed operante nel settore dei servizi integrati di gestione agli edifici, effettuando orari e turni di lavoro flessibili, svolti nel preminente rispetto degli impegni lavorativi con la società datrice di lavoro.
L'apertura della ditta individuale era stata da lui comunicata alla con PEC del 24.1.2023 e la stessa società aveva sempre tollerato CP_2
l'esercizio della predetta attività d'impresa da parte del proprio lavoratore subordinato.
pagina 5 Di conseguenza, considerato che nel caso di specie il datore di lavoro aveva avuto conoscenza dell'avvio, da parte del lavoratore, dell'attività di impresa ben sette mesi prima dei fatti che avevano condotto al licenziamento, doveva rilevarsi la tardività del procedimento disciplinare e, conseguentemente, l'illegittimità del licenziamento che ne era conseguito.
Il lavoratore ha altresì dedotto ed eccepito che la aveva ritenuto CP_2
di avviare il procedimento disciplinare e di comminare il licenziamento soltanto successivamente al ricevimento della comunicazione, inviata con
PEC del 24.7.2023, con la quale il ricorrente aveva esercitato – legittimamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1, co. 20, lett. B della Legge n. 92/2012 e dell'art. 8 del D. Lgs. n.
81/2015 - il diritto di ripensamento all'applicazione delle clausole di elasticità e di flessibilità.
Le motivazioni sottese a tale ripensamento consistevano nella volontà del ricorrente di portare a compimento il proprio percorso di studi, al fine di poter ambire ad un miglioramento della propria posizione lavorativa: il ricorrente infatti aveva provveduto ad iscriversi a scuola, presso l'Istituto
Meucci di Cagliari, al fine di completare il percorso di studi e conseguire il diploma di scuola superiore secondaria.
Il licenziamento, pertanto, costituiva un'evidente ritorsione ai danni del lavoratore.
In aggiunta a quanto sopra esposto, ad ulteriore riprova dell'illegittimità del licenziamento, il lavoratore ha invocato le disposizioni del decreto legislativo n. 104/2022, attuativo della direttiva
UE 2019/1152, che all'art. 8 (rubricato cumulo di impieghi) prevede che
“fatto salvo l'obbligo previsto dall'art. 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole”.
pagina 6 Quale ulteriore motivo di illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli, il ricorrente ha rilevato che presso la sede della non CP_2
era mai stato presente alcuno spazio facilmente rintracciabile, né alcuna bacheca, ove il codice disciplinare fosse esposto, al fine della sua conoscibilità e pronta reperibilità per tutti i lavoratori.
2. Si è costituita in giudizio la che ha resistito all'avverso CP_2
ricorso, sostenendo la legittimità del licenziamento.
In primo luogo, ha esposto quanto segue sulla propria organizzazione aziendale.
Ha rilevato di essere una società di somministrazione di manodopera, che, per espressa disposizione di legge, fornisce attività di lavoro in ambito portuale, per il carico e scarico delle merci.
Essa infatti era stata costituita, nell'anno 2018, in base all'art. 17, comma 5, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, quale agenzia per la somministrazione di lavoro.
Ha quindi rilevato che essa opera solo a chiamata, per sopperire alle esigenze di personale delle imprese che operano nel sistema portuale di
Cagliari nel carico e nello scarico delle merci che viaggiano per mare.
Infatti, le imprese che operano nel citato sistema (e quindi per il porto storico (traghetti) la Cagliari Ro-Ro Terminal s.r.l. per i semirimorchi, e per il Porto Canale (container) la ma anche la Grendi S.p.A. CP_4
ed altre), usano prioritariamente maestranze proprie e solo in caso di necessità, eventuali picchi e/o assenze (ferie, malattie, etc.), sono obbligati a richiedere l'avviamento di unità della resistente;
Con decreto n. 55 del 12.2.2020 l'Autorità di Sistema Portuale per il
Mare di Sardegna (in acronimo ADSP) aveva imposto alla ed alle CP_2
imprese di sistema le modalità ed il rispetto del piano di chiamata e tariffa.
Pertanto, per la funzione che svolge e per la richiamata disciplina di settore, la non poteva ignorare le richieste di invio di personale. CP_2
Tali richieste arrivano con un preavviso brevissimo, a volte di anche di
pagina 7 sole 12 ore e talvolta finanche di una sola ora, e non sono prevedibili. A volte arrivano richieste di venerdì per la domenica, che poi vengono modificate o integrate.
Poiché la lavora solo a richiesta e quando le aziende operanti CP_2
nel carico e scarico delle navi non riescono con le proprie maestranze a farvi fronte, la è obbligata a fornire le prestazioni. Organizza le CP_2
squadre di lavoro a seconda delle richieste degli utilizzatori: quindi, di regola, non si lavora tutti i giorni e la non organizza turni per tutti i CP_2
giorni e tutte le ore.
Durante l'invio presso l'utilizzatore il potere direttivo è esercitato da quest'ultimo, come di regola accade nel lavoro somministrato.
Il personale della era stato assunto “pescando” gli esuberi della CP_2
C.L.P. (Compagnia Lavoratori Portuali, Servizi Portuali, Port Facilities -
Gruppo C.L.P. SRL), società dichiarata fallita con la sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 15/2018.
Si tratta di personale qualificato, ricollocato sulla base della L. n.
84/1994, che contiene specifiche discipline speciali anche con riferimento al personale.
Parte convenuta ha quindi richiamato l'art. 3, comma 2, della L. n.
92/2012, che ha previsto l'erogazione di una speciale indennità, denomina “indennità di mancato avviamento” (in acronimo IMA), erogata dall' , volta ad assicurare le remunerazioni per i mancati CP_3
avvii presso gli utilizzatori.
Ha inoltre rilevato che l'autorizzazione ministeriale prevista per l'IMA è limitata nel tempo ed è periodicamente è sottoposta a revisione
(ogni tre anni), con possibilità di sola diminuzione del contributo e di conseguenza diminuzione dell'organico. Quindi, viste le limitate imprese del comparto e l'erogazione dell'IMA, per la stessa sopravvivenza dell'agenzia e dei dipendenti tutti, ogni occasione di lavoro non può essere disattesa.
pagina 8 Venendo al rapporto di lavoro in essere con il ricorrente, la ha CP_2
allegato che costui era stato assunto con decorrenza 2.1.2020, con mansioni di rizzatore/derizzatore (addetto al fissaggio ed alla rimozione dei blocchi che servono per assicurare il carico nella nave), con contratto a tempo indeterminato part - time di tipo verticale, con inquadramento al
VI livello del C.C.N.L Porti.
Il contratto part - time era stato modificato con atto del 1.9.2022 e quindi con atto del 10.10.2022.
Da tale data, le prestazioni lavorative del ricorrente erano state collocate nei seguenti giorni ed ore: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13:00 alle 19:00; domenica dalle 01:00 alle 07:00.
Come per tutti i suoi colleghi, il suo impiego reale era variabile e dipendeva dagli invii presso utilizzatori, cioè dalle richieste di avviamento effettuate dalle aziende operanti nel carico e scarico delle navi.
Per i periodi non lavorati, come detto, era assicurato il sostegno al reddito per mezzo dell'IMA.
Tutti i mesi ai lavoratori viene richiesto di autocertificare la spettanza dell'IMA per i giorni di non lavoro. Dette autocertificazioni servono per l'inoltro della documentazione all'ADSP e poi all' , che ne cura il CP_3
pagamento diretto.
I lavoratori sono ben edotti della finalità dell'IMA e della sua incompatibilità con contemporanee altre attività di lavoro.
L'IMA, infatti, costituisce una prestazione di sostegno al reddito, dovuta per i periodi di non lavoro, e che, quindi, partecipa della natura delle altre varie misure aventi analoga finalità (quali la NASPI, la CIG, la
CIGS, ecc.).
Per quanto atteneva ai fatti oggetto della contestazione disciplinare, la ha rilevato che, avendo avuto il sospetto che il potesse CP_2 Pt_1
lavorare in giorni di disponibilità, aveva incaricato l'agenzia di
pagina 9 investigazione privata IZ EL s.r.l.s. di operare un servizio di osservazione.
La predetta agenzia aveva redatto una relazione, corredata di fotografie, dalla quale era emerso che, nelle date di venerdì 4.8.2023, tra le ore 15:15 e le ore 16:31 ed oltre, e di mercoledì 9.8.2023, tra le ore
15:41 e le ore 17.16, e pertanto in giorni ed orari di potenziale avviamento al lavoro, il aveva svolto lavoro per conto terzi, Pt_1
occupandosi della sistemazione di mastelli condominiali, con l'uso di un furgone bianco FIAT Ducato targato EJ523WN.
Lo stesso in data 16.8.2023, aveva sottoscritto la Pt_1
dichiarazione attestante l'assenza di ragioni ostative alla spettanza dell'IMA.
In seguito a tali fatti era stato avviato il procedimento disciplinare, all'esito del quale il lavoratore era stato licenziato per giusta causa.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il codice disciplinare era affisso in azienda in luogo accessibile a tutti (dietro il vetro dell'infisso esterno - fronte strada - della sede aziendale) quantomeno dal 2.1.2020.
Secondo quanto riportato nella contestazione disciplinare, il lavoratore da un lato si sarebbe dovuto astenere dal lavorare nei giorni in cui era vincolato alla con turni di potenziale invio al lavoro, e, dall'altro, CP_2
non avrebbe dovuto rendere la dichiarazione resa il 16.8.2023.
La condotta del ricorrente era da considerarsi particolarmente grave, non potendo egli, nei giorni e orari di disponibilità, operare né come lavoratore subordinato né come lavoratore autonomo o piccolo imprenditore.
Oltretutto il ricorrente, senza l'intervento della avrebbe CP_2
indebitamente percepito un'erogazione pubblica quale l'IMA.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, oltre che mediante interrogatorio formale e prova per testimoni.
******
pagina 10 4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Per maggior chiarezza espositiva, si riportano innanzitutto la contestazione di addebito disciplinare e la lettera di licenziamento.
Con la nota raccomandata A/R del 17.8.2023, al ricorrente sono stati contestati i seguenti addebiti: “Oggetto: Contestazione disciplinare
Siamo spiacenti di doverle rappresentare quanto segue.
Recentemente abbiamo accertato che:
- venerdì 04.08.2023, alle ore 15:15 circa, Lei è giunto, alla guida di un Fiat Ducato targato EJ523WN, al civico n. 19 della via castelli di
Cagliari, ove ha operato su alcuni mastelli condominiali porta rifiuti (di colore blu), posizionandoli sul marciapiede in previsione della successiva raccolta;
- sempre venerdì 04.08.2023, alle ore 15:22 circa, Lei è giunto, alla guida di un Fiat Ducato targato EJ523WN, al civico n. 106 della via Is
Mirrionis di Cagliari, ove ha operato su un mastello condominiale porta rifiuti (di colore blu), posizionandolo sul marciapiede in previsione della successiva raccolta;
- sempre venerdì 04.08.2023, alle ore 15:25 circa, Lei è giunto, alla guida di un Fiat Ducato targato EJ523WN, al civico n. 3 della via
Monsignor Piovella di Cagliari, ove ha operato su un mastello condominiale porta rifiuti (di colore blu), posizionandolo sul marciapiede in previsione della successiva raccolta;
- sempre venerdì 04.08.2023, alle ore 15:28 circa, Lei è giunto, alla guida di un Fiat Ducato targato EJ523WN, al civico n. 34/36 della via
Capitanata di Cagliari, ove ha operato su un mastello condominiale porta rifiuti (di colore blu), posizionandolo sul marciapiede in previsione della successiva raccolta;
- sempre venerdì 04.08.2023, alle ore 15:36 circa, Lei è giunto, alla guida di un Fiat Ducato targato EJ523WN, al civico n. 6 della via
Galassi di Cagliari, ove ha operato su un mastello condominiale porta
pagina 11 rifiuti, posizionandolo sul marciapiede in previsione della successiva raccolta;
- sempre venerdì 04.08.2023, le operazioni come quelle descritte sopra (spostamento col descritto furgone e sistemazioni di cassonetti condominiali, esponendoli in previsione della raccolta) sono continuate
a Cagliari in via dei Grilli (ore 15:40) ed in via Curtatone n. 3 (ore
15:45), a Monserrato nella via Cesare Cabras n. 28 (ore 15:50) e nella via Cesare Zuddas n. 64 (ore 15:22), a Quartucciu nella via Sandro
IN (ore 15:57), poi di nuovo a Cagliari nella via Gaspara Stampa n.
1 (ore 16:06), nella via Guicciardini n. 12 (ore 16:10), nella via della
PI (ore 16:17), nella via Marcello Malpighi (ore 16:20), nella via
TO (ore 16:25), nella via Corsica n. 20 (ore 16:28), nella via
Monte Mixi n. 7 (alle ore 16:31);
- mercoledì 09.08.2023, ha ripetuto le operazioni sopra descritte
(spostamento col descritto furgone e sistemazioni di cassonetti condominiali
(alle ore 15:41 circa), nella via Capitanata n. 36 (ore 15:47), a
Quartucciu nella via Sandro IN n. 52/54/56.
Come sa, i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì sono per Lei lavorativi dalle ore 13:00 alle 19:00, e la domenica lo è dalle ore 01:00 alle ore 07:00. Sa anche che per le giornate in cui resta “a casa”, cioè quando non viene chiamato, Lei percepisce un trattamento di integrazione al reddito denominato “indennità di mancato avviamento”
(in acronimo IMA). Sa anche che Lei: a) non può lavorare per terzi nelle giornate di disponibilità, anche se concretamente non chiamato;
b) è tenuto a dichiarare eventuali rapporti di lavoro con terzi.
Da quanto sopra emerge che Lei lavora per terzi, con sovrapposizione di giorni ed orari rispetto al rapporto con noi, e che di ciò nulla ha riferito. Emergono altresì elementi di contraddizione rispetto a quanto da Lei dichiarato per iscritto in data 16.08.2023.
pagina 12 È un fatto che Lei avrebbe dovuto dare comunicazione della sussistenza di rapporti di lavoro con terzi, e/o avrebbe dovuto avere anche una autorizzazione allo scopo, tanto più per un rapporto part time, sia al fine delle comunicazioni inerenti all'indennità di mancato avviamento, di cui ha goduto, sia al fine della verifica della compatibilità con il contratto di somministrazione che ha in essere con noi, ed al fine della contabilizzazione del TFR.
Tanto precisato, con la presente Le contestiamo ai fini disciplinari i fatti di cui sopra (cioè: la mancata comunicazione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con terzi, la mancata autorizzazione al lavoro per terzi e, soprattutto, il concreto lavoro per terzi in giorni in cui è vincolato alla nostra società e l'avere attestato circostanze non rispondenti con quanto sopra meglio specificato), per le possibili violazioni, anche assai gravi, dei Suoi doveri, sotto i seguenti profili, valutati anche per similitudine rispetto ai fatti indicati in maniera esemplificativa nel CCNL applicato (LAVORATORI DEI PORTI) e nel codice disciplinare:
a) mancanze connotate da gravità inerenti alla disciplina, la diligenza, la morale (art. 34 CCNL e codice disciplinare);
b) ovvero negligenza del servizio o sottrazione ad obblighi inerenti al lavoro, entrambe connotate da gravità (art. 34 CCNL e codice disciplinare);
c) ovvero reiterato scorretto comportamento da cui consegua un danno economico e/o all'immagine (art. 35 CCNL e codice disciplinare);
d) ovvero infrazioni connotate da gravità che recano pregiudizio inerenti alla disciplina e alla diligenza (art. 35 CCNL e codice disciplinare);
e) ovvero assenza ingiustificata (art. 35 CCNL e codice disciplinare);
f) ovvero esecuzione di lavoro per terzi di non lieve entità (art. 35
CCNL e codice disciplinare);
g) ovvero irregolare scritturazione o timbratura (art. 35 CCNL e codice disciplinare);
pagina 13 h) ovvero l'esercizio di attività o professione senza autorizzazione
(artt. 32 e 34, lett. L, CCNL e codice disciplinare.
Tutti fatti di rilevante gravità, anche perché Lei gode dell'indennità di mancato avviamento e, per ogni mese di relativo godimento, Le viene contabilizzato il TFR a carico della , non dovuti o dovuti in CP_2
maniera minore per i periodi in cui ha lavorato e lavora per terzi.
Nel contestarLe quanto sopra La invitiamo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 l. 300/1970, nonché a quelli di cui al CCNL applicato ed al codice disciplinare, a voler fornire giustificazioni entro giorni cinque al ricevimento della presente.
Ci corre quindi l'obbligo di significare che nei Suoi confronti potranno essere assunti provvedimenti disciplinari, anche espulsivi, e che formuliamo ogni riserva con riferimento ai danni ed alle rettifiche contabili che La riguardano.
Stante la gravità dei fatti, con il presente atto si dispone la Sua sospensione cautelare in attesa della definizione del procedimento.
Distinti saluti”.
Con lettera raccomandata A/R del 20.9.2023 il lavoratore è stato licenziato per giusta causa.
Questo è il relativo testo: “Oggetto: - Sanzione Controparte_5
disciplinare
Egregio Sig. , egregi Avv.ti Luca e Parte_1
LA LD.
Facciamo seguito alla contestazione disciplinare datata 17.08.2023 e quindi ai fatti in essi riportati (lavoro per terzi nei pomeriggi di venerdì
04.08.2023 e di mercoledì 09.08.2023, in orari in cui è previsto il lavoro
o la disponibilità per la;
elementi di contraddizione rispetto a CP_2
quanto da Lei dichiarato per iscritto in data 16.08.2023; quindi: la mancata comunicazione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con terzi, la mancata autorizzazione al lavoro per terzi e, soprattutto, il concreto lavoro per terzi in giorni in cui è vincolato alla nostra società e
pagina 14 l'avere attestato circostanze non rispondenti a quanto sopra meglio specificato).
Facciamo altresì seguito alle Sue giustificazioni con richiesta di audizione (a firma anche degli Avv.ti Luca e LA LD), alla convocazione con nota del 05.09.2023, ed al suo espletamento in data
14.09.2023, come da relativo verbale.
Dalla documentazione a Lei consegnata in sede di audizione
(relazione dell'investigatore privato) emerge che Lei, nelle date e nelle ore indicate nella contestazione disciplinare, realmente ha svolto le attività ivi descritte. Peraltro la cosa non risulta neanche da Lei smentita.
Dette attività sono state svolte in giorni ed orari in cui Lei deve essere
a disposizione della per contratto e in cui percepisce, se non viene CP_2
chiamato e dopo avere reso una dichiarazione sostitutiva, una indennità
a carico dell (indennità di mancato avviamento, in acronimo IMA), CP_3
maturando quote di TFR. Sotto questo profilo:
- Lei non avrebbe potuto operare nei citati giorni ed orari, né come lavoratore subordinato, né come lavoratore autonomo o piccolo imprenditore (comunque per terzi);
- Lei mai è stato autorizzato ad operare come sopra;
- Lei non avrebbe potuto rendere la dichiarazione datata 16.08.2023.
I fatti di cui sopra sono molto gravi, stante la non spettanza dell'IMA
e di altre somme per quei giorni ed orari, tali da giustificare la sanzione che si andrà ad indicare.
Facciamo anche presente che:
a) è irrilevante quanto affermato in sede di audizione, quando si è detto che se fosse stato chiamato si sarebbe reso disponibile a lavorare per la APLS;
a parte la scarsa credibilità, qui il punto è che i giorni e gli orari di mancato lavoro per la sono coperti dall'IMA e quindi vi è CP_2
una palese incompatibilità con le altre fonti di impiego delle energie lavorative e/o di guadagno;
pagina 15 b) per le ragioni di cui al punto precedente è irrilevante la concorrenzialità o meno dell'attività personale rispetto a quella della
ed è irrilevante il richiamo al D.Lgs. 104/2022 (ribadiamo: non si CP_2
può lavorare in giorni ed ore in cui si percepisce una forma di sostegno al reddito);
c) il codice disciplinare è presente presso la sede legale in luogo accessibile a tutti i lavoratori e comunque – per giurisprudenza costante
- la cosa è irrilevante, stante la gravità dei fatti contestati, consistenti in violazioni di evidenti e ben note regole di condotta, con addirittura potenziali risvolti penali (si allude alla dichiarazione del 16.08.2023 ed alla possibile percezione di soldi pubblici non spettanti);
d) il danno alla vi è stato, sia in termini di immagine, sia in CP_2
termini di tempo e denaro dedicato ad accertamenti e rettifiche contabili
(conseguenti agli accertamenti);
e) nella contestazione dichiaratamente si è fatto riferimento al codice disciplinare anche sotto il profilo della similitudine ai fatti tipizzati come illeciti;
infatti le condotte vengono lì indicate "a titolo esemplificativo", quindi con elencazione aperta e che implica una valutazione sulla gravità considerando i fatti simili;
f) la contestazione non presenta alcuna genericità e/o intempestività; che il comportamento sia stato reiterato (giorno 4 agosto e giorno 9 agosto) risulta documentalmente (la recidiva è cosa completamente diversa).
Sussistono pertanto violazioni, assai gravi e tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, dei Suoi doveri, sotto i seguenti profili, valutati anche per similitudine rispetto ai fatti indicati in maniera esemplificativa nel CCNL applicato (LAVORATORI DEI PORTI) e nel codice disciplinare:
a) mancanze connotate da gravità inerenti alla disciplina, la diligenza, la morale (art. 34 CCNL e codice disciplinare);
pagina 16 b) ovvero negligenza del servizio o sottrazione ad obblighi inerenti al lavoro, entrambe connotate da gravità (art. 34 CCNL e codice disciplinare);
c) ovvero reiterato scorretto comportamento da cui consegua un danno economico e/o all'immagine (art. 35 CCNL e codice disciplinare);
d) ovvero infrazioni connotate da gravità che recano pregiudizio inerenti alla disciplina e alla diligenza (art. 35 CCNL e codice disciplinare);
e) ovvero assenza ingiustificata (art. 35 CCNL e codice disciplinare);
f) ovvero esecuzione di lavoro per terzi di non lieve entità (art. 35
CCNL e codice disciplinare);
g) ovvero irregolare scritturazione o timbratura (art. 35 CCNL e codice disciplinare);
h) ovvero l'esercizio di attività o professione senza autorizzazione
(artt. 32 e 34, lett. L, CCNL e codice disciplinare.
Per quanto sopra, siamo spiacenti di doverLe significare l'adozione del seguente provvedimento disciplinare: licenziamento disciplinare senza preavviso (cioè per giusta causa ovvero in tronco). Il licenziamento avrà effetto con le decorrenze di legge.
Eventuali danni e i ricalcoli del dovuto sono in corso di valutazione.
In proposito formuliamo ogni riserva. Le Sue competenze finali verranno messe a disposizione nei termini di legge e di CCNL.
Distinti saluti”.
4.2. Procedendo in ordine logico nell'esame delle censure mosse dal ricorrente, viene innanzitutto in considerazione la domanda di accertamento della nullità del licenziamento per motivo illecito determinante.
Il ricorrente, infatti, ha imputato alla di aver comminato il CP_2
licenziamento quale ritorsione conseguente al legittimo esercizio del diritto di ripensamento all'applicazione delle clausole di elasticità e flessibilità.
pagina 17 Tale censura, che si ritiene di dover correttamente qualificare in termini di domanda tesa all'accertamento della nullità del recesso per motivo illecito, è tuttavia infondata.
Come è noto, il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, e la relativa prova è carico del lavoratore (v.
Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 4543 del 6 maggio 1999 e successive pronunce conformi).
Nel caso di specie, la volontà ritorsiva della società datrice di lavoro non può desumersi, sic et simpliciter, dalla mera consecuzione temporale tra i due eventi, ovverosia l'esercizio del diritto di ripensamento e il licenziamento.
È nota, infatti, l'erroneità del sofisma per il quale si afferma l'esistenza di un rapporto di causalità tra due avvenimenti, per il solo fatto che l'uno è posteriore all'altro (Post hoc, ergo propter hoc).
Il lavoratore avrebbe dovuto provare che la scelta del ripensamento sia stata osteggiata dall'azienda, al punto tale da indurla a licenziarlo. Una siffatta prova è del tutto mancata nel caso di specie.
Rimandando al prosieguo della trattazione, si può affermare che il reale ed unico motivo, emerso dall'istruttoria, che ha condotto la società datrice di lavoro a licenziare il lavoratore è costituito dalla ritenuta ricorrenza della giusta causa, in ragione della gravità della condotta posta in essere da quest'ultimo.
4.3. Parimenti infondato è il motivo di impugnazione del licenziamento concernente la mancata affissione del codice disciplinare.
Sul punto lo stesso lavoratore, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che il codice disciplinare era stato affisso da circa un anno prima della cessazione del rapporto di lavoro (v. la risposta al capo 11):
“Ricordo che il primo anno in cui ho iniziato a lavorare il codice disciplinare non era affisso. È stato affisso dopo circa un anno”).
pagina 18 Per altro verso, si osserva che in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto minimo etico, mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali (v., ex multis,
Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 22626 del 3.10.2013).
Nel caso di specie, le condotte poste in essere dal lavoratore – per i motivi che verranno esposti – certamente contrastano con il cosiddetto minimo etico, avendo egli agito con la consapevolezza di percepire un trattamento di integrazione salariale non dovuto.
Per altro verso, la condotta da lui posta in essere, qualora non fosse intervenuto il datore di lavoro, avrebbe finanche potuto integrare gli estremi di un reato ai danni dell' . CP_3
Si rileva, inoltre, che tutti i dipendenti erano a conoscenza dell'incompatibilità tra la percezione dell'IMA e lo svolgimento di attività lavorativa.
Si veda, in particolare, la deposizione del testimone Testimone_1
collega di lavoro del ricorrente: “Abbiamo firmato un foglio nel quale viene detto che non possiamo svolgere altre attività durante il periodo coperto dall'IMA”.
Si veda, ancora, la deposizione del testimone : “Sono a Testimone_2
conoscenza della finalità dell'IMA e della sua incompatibilità con contemporanee altre attività di lavoro. Non ricordo se ciò sia stato detto in azienda”.
4.4. Parimenti infondato è il motivo di impugnazione del licenziamento concernente la tardività della contestazione.
Avuto riguardo al tenore della contestazione di addebito disciplinare
(“Come sa, i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì sono per Lei
pagina 19 lavorativi dalle ore 13:00 alle 19:00, e la domenica lo è dalle ore 01:00 alle ore 07:00. Sa anche che per le giornate in cui resta “a casa”, cioè quando non viene chiamato, Lei percepisce un trattamento di integrazione al reddito denominato “indennità di mancato avviamento”
(in acronimo IMA). Sa anche che Lei: a) non può lavorare per terzi nelle giornate di disponibilità, anche se concretamente non chiamato;
b) è tenuto a dichiarare eventuali rapporti di lavoro con terzi (…)”), al ricorrente non è stato contestato l'esercizio in sé dell'attività d'impresa, quanto piuttosto l'esercizio della stessa nei giorni ed orari in cui egli era tenuto ad essere disponibile, ovverosia le c.d. giornate di disponibilità.
Per contro, la ha tempestivamente contestato l'addebito al CP_2
lavoratore, una volta ricevuta la relazione investigativa.
La contestazione disciplinare, del 17 agosto 2023, è peraltro avvenuta a distanza di pochi giorni rispetto ai fatti contestati.
4.5. Venendo all'esame della vicenda che ha condotto al licenziamento, si osserva quanto segue.
Il ricorrente si è reso responsabile di due distinte condotte:
1) la prima, consistita nell'aver esercitato la propria attività d'impresa nei giorni di venerdì 4 agosto 2023 e di mercoledì 9 agosto 2023, ed in orario pomeridiano, nonostante tali giorni e tale orario rientrassero nelle c.d. giornate di disponibilità;
2) la seconda, nell'aver falsamente rappresentato l'assenza di ragioni ostative alla spettanza dell'IMA.
Le due condotte vengano esaminate separatamente.
4.5.1. La prima condotta contestata al lavoratore risulta dalla relazione investigativa, è stata confermata dall'investigatore privato IZ EL ed è stata ammessa anche dal medesimo ricorrente: nei giorni di venerdì
4 agosto 2023 e di mercoledì 9 agosto 2023, e negli orari indicati, nonostante tali giorni e orari rientrassero nelle c.d. giornate di disponibilità (in base al contratto vigente all'epoca dei fatti, i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:00, oltre
pagina 20 la domenica dalle ore 01:00 alle ore 07:00), il lavoratore ha esercitato l'attività d'impresa individuale.
Il lavoratore ha quindi palesemente violato i propri obblighi contrattuali.
Egli, infatti, si sarebbe dovuto astenere dall'attività prestata in proprio nei giorni in cui è vincolato alla con turni di potenziale invio al CP_2
lavoro.
Non si può desumere alcuna acquiescenza in ordine a tali condotte dal fatto che il ricorrente aveva a suo tempo comunicato alla l'inizio CP_2
della propria attività d'impresa, da lui regolarmente esercitata mediante l'apertura della partita I.V.A. e l'iscrizione nel registro delle imprese, e il datore di lavoro non avesse sollevato alcuna obiezione al riguardo, essendo evidente che quest'ultimo non ha mosso alcun rilievo in ordine allo svolgimento della predetta attività al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, inteso quale orario di disponibilità.
Si rammenta infatti che il ricorrente era tenuto ad osservare un orario di lavoro part – time di tipo verticale, e che, pertanto, la società datrice di lavoro non aveva alcun interesse ad osteggiare lo svolgimento di un'attività non concorrente con la propria al di fuori delle giornate di disponibilità.
Non costituisce circostanza idonea a giustificare la condotta assunta dal lavoratore il fatto che, nei giorni indicati nella contestazione disciplinare, egli non fosse stato concretamente inserito nei turni.
Ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, perché la natura stessa della prestazione lavorativa, accanto all'obbligo di prestare la propria attività lavorativa in favore delle imprese utilizzatrici, prevede l'obbligo del lavoratore di essere a disposizione del datore di lavoro, con l'ulteriore previsione per cui, in relazione i giorni non concretamente lavorati, il lavoratore matura il diritto a percepire l'IMA.
pagina 21 In secondo luogo, come dichiarato dai testimoni (si vedano le deposizioni dei signori e ), non sempre è Tes_3 Testimone_4
possibile programmare per tempo le squadre di operai da inviare alle imprese richiedenti e la programmazione può subire delle variazioni.
Questo perché le imprese richiedenti il servizio spesso non hanno programmi certi (ad esempio, a volte le navi non possono garantire gli orari di arrivo per le avverse condizioni meteo).
Come confermato dai testimoni, può capitare che le imprese utilizzatrici inviino le richieste di manodopera il venerdì per la domenica,
e le stesse richieste possono essere modificate o integrate a seconda delle necessità contingenti.
4.5.2. Con riferimento alla seconda delle condotte sopra indicate, risulta documentalmente (doc. n. 11 delle produzioni di parte convenuta) che lo stesso lavoratore, in data 16.8.2023, ha sottoscritto la dichiarazione attestante l'assenza di ragioni ostative alla spettanza dell'IMA.
A quanto si apprende dalla memoria di costituzione, l'erogazione dell'IMA per il mese di agosto 2023 è stata bloccata a monte dalla CP_2
L'art. 3, comma 2, della L. n. 92/2012, in materia di IMA, dispone quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al
pagina 22 programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il CP_3
numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime”.
Il presupposto a fronte del quale matura il diritto alla predetta indennità è dato dal “mancato avviamento al lavoro”.
Il ricorrente, infatti, percepiva il reddito da lavoro dipendente soltanto in relazione alle giornate effettivamente lavorate.
Considerata la ratio sottesa all'indennità in esame, che rientra tra gli istituti di integrazione salariale, deve ritenersi del tutto ingiustificata la percezione della medesima nell'ipotesi in cui il lavoratore, pur non avviato al lavoro da parte dell'impresa di somministrazione di manodopera, abbia svolto un'altra attività lavorativa.
Giova infatti rammentare che, in materia di cassa integrazione, l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 9 novembre 1945 n. 788 dispone che il trattamento non è corrisposto “a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività, remunerate”.
Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che il lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria a zero ore, pur se non tenuto ad una prestazione d'opera, è ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro, non può dedicarsi ad altra attività lavorativa ed è vincolato al rispetto
pagina 23 degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede (Cass. civ., Sez.
Lavoro, sentenza n. 15129 del 5.8.2004).
Le norme di legge e i principi di diritto elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione alla cassa integrazione possono essere applicati anche in materia di IMA, attesa la richiamata natura dell'istituto.
Il lavoratore ha quindi violato il dovere di fedeltà su di lui incombente, avendo falsamente dichiarato al datore di lavoro che nulla ostava alla percezione dell'indennità in esame.
Qualora non fosse stato immediatamente “bloccato” dalla CP_2
ancor prima della predisposizione degli elenchi da parte delle autorità competenti, egli avrebbe potuto percepire indebitamente un trattamento pubblico di integrazione salariale non dovuto, con possibile rilevanza penale di tale condotta (ai sensi dell'art. 640-bis o dell'art. 316-ter c.p.).
Non rileva il fatto che l'indennità in questione sia erogata dall' , e CP_3
che, quindi, il datore di lavoro non subisca alcun pregiudizio di carattere patrimoniale per il caso di indebita erogazione.
Il datore di lavoro è infatti tenuto a collaborare fedelmente con la pubblica autorità, nel caso di specie con l'ADSP, ai fini della corretta predisposizione degli elenchi del personale avente diritto al trattamento in questione, e non può quindi tollerare simili condotte fraudolente.
Non sussiste, inoltre, alcuna violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata, in considerazione sia del fatto che le condotte poste in essere integrano un comportamento contrario al c.d. minimo etico (cfr. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 19013 del
17.7.2018), sia del coerente trattamento riservato dalla contrattazione collettiva di settore (art. 35, lettera B) alle fattispecie accomunate dalla causazione, di “grave nocumento morale o materiale” all'azienda, o dal compimento “in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro”, di “azioni che costituiscono reato a termine di legge”.
pagina 24 Tra le fattispecie esemplificative vi è, in particolare, quella di cui alla lettera g), consistente nella “irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte”, assimilabile, per gravità, alle condotte tenute dal lavoratore.
Conclusivamente, le condotte del lavoratore, valutate sia singolarmente che nel loro complesso, integrano gli estremi della giusta causa di licenziamento, essendo stata irrimediabilmente lesa la fiducia che l'azienda riponeva nei suoi confronti.
Essendo rimasta accertata la legittimità dell'impugnato licenziamento, in quanto sorretto da giusta causa, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione della tabella prevista per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 9.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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