Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1203/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GALEOTTI DIEGO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi di fissare la propria residenza ove pagina 1 di 8
2) Il SI. continuerà a risiedere nell'unità immobiliare sita in San Parte_1
Felice Sul Panaro (MO) via Giro Frati n. 423, int.2, dimora già precedentemente adibita a casa coniugale, unitamente alla figlia minore , la quale manterrà, Per_1 formalmente, la residenza presso il padre.
3) La SI.ra , allo stato ancora anagraficamente residente in [...]
Felice Sul Panaro (MO), via Giro Frati n.423 int.2, ovvero presso la casa coniugale, si impegna e si obbliga a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre 8 (otto) mesi dall'emissione della sentenza di separazione consensuale, recando seco i propri effetti personali (come i documenti, la documentazione fiscale, medica, la tessera elettorale etc …) ed i beni di sua esclusiva proprietà.
4) In attesa che la SI.ra si rechi a vivere altrove, le spese Parte_2 relative alla conduzione e al godimento dell'abitazione familiare ove oggi risiedono i ricorrenti, continueranno ad essere esclusivamente a carico del SI. Pt_1
.
[...]
5) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già regolato la suddivisione degli arredi, delle suppellettili, del mobilio e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale facendo le reciproche assegnazioni dei suddetti beni.
6) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno, Per_1 congiuntamente, la responsabilità genitoriale, al fine di consentirle di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione, tenendo comunque sempre in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della ragazza. Per tutte le decisioni di maggiore interesse per
, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, ciascun genitore avrà Per_1
l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o di informarlo tempestivamente. I
pagina 2 di 8 genitori si impegnano a collaborare con la massima serenità e disponibilità nella cura, educazione e istruzione della figlia , dando sempre assoluta priorità Per_1 al suo interesse e tutela anche nelle scelte riguardanti la vita personale, evitando di esprimere in presenza della ragazza, giudizi negativi o critiche verso l'altro genitore, consapevoli della necessità che conservi con entrambi, rapporti Per_1 sereni e si senta tranquilla ed a proprio agio con ciascuno di loro.
7) La figlia minore , sebbene affidata ad entrambi i genitori, avrà stabile e Per_1 prevalente collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre, SI.
, nell'abitazione posta in San Felice Sul Panaro (MO), via Giro Frati Parte_1
n.423 int.2, ciò al fine di garantire alla ragazza di permanere nell'ambiente domestico, di mantenere invariate le abitudini e di ridurre al minimo lo stress derivante dalla mutata routine familiare.
8) A fronte delle diverse esigenze lavorative dei genitori, i ricorrenti convengono espressamente di utilizzare un calendario che consenta loro di trascorrere il maggior tempo possibile con la figlia, collaborando per consentire alla ragazza di poter trascorrere il maggior tempo sia con il padre che con la madre, il tutto in base alle varie esigenze e necessità dei ricorrenti e comunque, sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di , nonché alla sua Per_1 volontà e ai suoi desideri. I genitori, fermo restando la possibilità della madre di vedere la figlia quando vorrà e fatti comunque salvi diversi accordi tra le parti stesse, concordano espressamente di adottare il seguente calendario (da intendersi a tutti gli effetti di legge il cosiddetto “piano genitoriale” di cui all'art. 473 bis n.12 ultimo comma c.p.c., ragionato e condiviso da entrambi i genitori).
A) - dal lunedì al venerdì (dalle ore 13.30 circa alle ore 19.00 circa), la SI.ra
[...]
starà con la figlia - o presso la propria abitazione o presso quella del SI. Pt_2
- e si occuperà del pranzo, della gestione di tutti i vari impegni Parte_1 scolastici, sportivi e ricreativi pomeridiani della ragazza e della cena. - per quanto riguarda i week-end di spettanza della madre, salvi diversi accordi fra le parti, essi partiranno dalle ore 19.00 circa del venerdì quando la madre porterà la figlia con sé presso la propria abitazione per permanervi sino alla domenica sera alle ore 21.00, dopo cena, quando la madre si curerà di riaccompagnare dal Per_1
pagina 3 di 8 padre. Sarà facoltà dei genitori concordare – anche informalmente – tempistiche diverse e/o anche piu' prolungate di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, sempre compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi, ricreativi della minore.
B) 15 (quindici) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno) e 3 (tre) giorni consecutivi durante quelle pasquali (comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta) in modo che la figlia trascorra nello stesso anno il giorno di Natale col padre e il giorno di Pasqua con la madre e viceversa l'anno successivo;
20 (venti) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. Si precisa che la ragazza trascorrerà un eguale periodo con i genitori che concorderanno i periodi stessi tenendo conto delle reciproche disponibilità di ferie: tali accordi dovranno essere comunque stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno (e/o non appena i rispettivi datori di lavoro, comunicheranno loro il cosiddetto “piano ferie”) per dar modo ai genitori di organizzarsi dal punto di vista logistico, ed entrambi dovranno comunicarsi l'indirizzo e la località ove la figlia dimorerà con ciascuno di Per_1 loro. Resta altresì inteso che, di anno in anno, i genitori si alterneranno gli altri giorni di festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, 8 dicembre).
Entrambi i genitori si impegnano a consentire alla figlia, nel tempo in cui rimane con ciascuno di loro, di adempiere agli impegni sociali, sportivi, scolastici e ricreativi della stessa e nel piu' completo rispetto delle sue esigenze, dei suoi desideri e della sua volontà; ciascun genitore, quando avrà la figlia presso di sé, provvederà integralmente ad ogni suo bisogno e alla sua gestione quotidiana fermo restando la massima collaborazione e flessibilità possibile.
9) Entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla figlia concreti e civili rapporti continuativi con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri (compatibilmente con la distanza con la propria residenza) senza apporre alcuna difficoltà.
10) I genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità della figlia.
pagina 4 di 8 11) I ricorrenti si impegnano affinché le future figure affettive che eventualmente verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, assicurino alla minore un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi.
12) Entrambi i genitori si impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagni/e possano intromettersi nelle decisioni della minore condizionandone lo sviluppo psico-fisico della stessa, consapevoli che ogni decisione non potrà, in nessun caso, essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario.
13) A fronte della suddivisione pressoché paritaria della gestione delle esigenze di
, i coniugi espressamente convengono, sin da ora, che non verrà Per_1 riconosciuta alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento per la figlia né da parte di uno né da parte dell'altro, facendosi carico i coniugi direttamente del mantenimento ordinario della minore stessa.
14) I ricorrenti convengono altresì che sarà il SI. a provvedere Parte_1 nella misura del 100% alle spese per il mantenimento straordinario della figlia minore secondo quanto di seguito specificato e previsto dallo stesso intestato
Tribunale:
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 5 di 8 . spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
15) L'assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
16) I genitori si impegnano reciprocamente a compiere ogni formalità necessaria affinché il signor possa usufruire delle detrazioni fiscali per la minore, nella Pt_1 misura del 100%.
17) Le parti espressamente convengono che l'autovettura marca Nissan modello
“Qashqai” targata EX989ML già intestata al marito, rimarrà assegnata in proprietà esclusiva al medesimo;
alla moglie invece resterà assegnata l'autovettura marca
Renault modello “Modus” targata DM797FZ intestata al marito, ma da sempre in uso alla stessa. Le parti concordano espressamente che sarà il SI. Parte_1
a provvedere, a proprie spese, ad effettuare entro la fine dell'anno 2025, il passaggio di proprietà della precitata autovettura Renault modello “Modus” targata DM797FZ in favore della moglie.
18) I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare a richiedersi contributi per il proprio personale mantenimento essendo, al momento, economicamente autosufficienti e provvedendo ciascuno di essi al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita.
19) I ricorrenti dichiarano inoltre di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non, e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione delle obbligazioni assunte con il presente atto.
pagina 6 di 8 20) I coniugi dichiarano di aver optato, sin dalla celebrazione del matrimonio, per il regime di separazione dei beni e ribadiscono e confermano di non avere conti correnti, titoli, obbligazioni e/o depositi in comune. Gli stessi ribadiscono inoltre di non avere mai avuto ulteriori risparmi e/o giacenze e/o genericamente alcun tipo di bene (sia mobile che immobile) in comune.
21) I ricorrenti assumono sin da ora l'obbligo reciproco di compiere, a semplice richiesta l'uno dell'altro, tutte le formalità necessarie al rilascio dei documenti validi all'espatrio sia per sé stessi che per la figlia minore . Per_1
22) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza.
23) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n.51 comma 2 c.p.c., ribadiscono di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
24) Le spese legali della presente procedura sono interamente a carico del SI.
”. Parte_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 7 di 8 rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/6/2025
I - Omologa la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2008 Atto n. 113 Parte II Serie A sez. Z
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/6/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
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