CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 170 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
, Parte_1 domiciliato elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Beatrice Goddi, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
, CP_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, piazza
Marconi 8, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Aragoni in forza di procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 37/2023 del Tribunale di Nuoro in funzione di Giudice del Lavoro in tema di malattia professionale.
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“• accertare e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata, BPCO con deficit ventilatorio di tipo misto e prevalente componente ostruttiva e riduzione del tranfert di CO, e ispessimento pleurico” come rappresentata dal ricorrente nella misura, modalità e decorrenza previste dalle leggi;
•Accertare e dichiarare, altresì, che il signor ha contratto la malattia professionale poiché è stato Pt_1 esposto al rischio morbigeno di amianto per aver lavorato presso la CP_2
, già , poi •per l'effetto condannare l'
[...] Controparte_3 CP_4 [...] (P.iva )- in Controparte_5 P.IVA_1 persona del direttore generale pro tempore, alla corresponsione in favore dell'istante di un indennizzo di natura economica, per il danno biologico nella misura dell' 8 %, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, con decorrenza e misura di legge, e con i ratei maturati maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
•in ogni caso, a prescindere dalla corresponsione del danno biologico indennizzabile superiore o uguale all'8%, in caso di accertata malattia professionale, ordinare all' il rilascio della CP_1 certificazione di esposizione all'amianto ai sensi dell'articolo 13 comma 7, legge
1 257 del 1992; •In ogni caso, condannare l' Controparte_5
– in persona del direttore generale pro-
[...] tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre rimborso delle spese nella misura del 15 % del presente giudizio, con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO:
“- dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per l'effetto, rigettandolo, nonché confermando in toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' , deduceva: di aver lavorato CP_1 Parte_1 presso lo stabilimento industriale di Ottana, alle dipendenze delle varie società del
Gruppo ENI avvicendatesi nella sua gestione, nel periodo compreso fra il 1975 ed il 2002; di avere espletato nel corso del tempo mansioni di operatore tessile, impiantista ed operatore polivalente, per le quali era venuto continuamente a contatto con fibre di amianto ed altre sostanze tossiche presenti nei vari reparti in cui aveva operato in assenza di adeguati sistemi di aspirazione e dispositivi di protezione individuale;
che a causa della nocività dell'ambiente lavorativo aveva contratto “BPCO con deficit ventilatorio di tipo misto a prevalente componente ostruttiva e riduzione del transfert di CO, e ispessimento pleurico, insufficienza respiratoria grave con ispessimento dei setti intralobulari in bibasale posteriore ed esiti fibrotici”; di aver richiesto all' il pagamento delle prestazioni di legge CP_1 previo riconoscimento dell'origine professionale di detta patologia, accusandone il rigetto per la ritenuta insufficienza della documentazione ai fini della valutazione medico-legale. Tanto premesso, vana l'opposizione in sede amministrativa, il chiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento della natura professionale Pt_1 della dedotta patologia e la condanna dell'Istituto sia al pagamento di un indennizzo parametrato ad un danno biologico pari almeno al 8% sia al rilascio della certificazione di esposizione all'amianto, oltre accessori di legge e spese legali. Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva: l'assenza sia di alterazioni pleuriche CP_1 da riferire al contatto con l'asbesto sia di segni di malattia asbestosica, essendo state riscontrate mere strie fibrotiche a carattere assolutamente aspecifico;
l'indeterminatezza delle ulteriori sostanze tossiche alle quali sarebbe stato esposto il lavoratore, ciò che rendeva impossibile la valutazione della correlazione causale rispetto ad altre possibili malattie polmonari diverse dall'asbestosi; l'origine extraprofessionale della patologia riscontrata in capo all'assicurato, da individuarsi nel consumo di circa 20 sigarette al giorno per oltre 40 anni.
La causa, istruita con prova documentale e testimoniale nonché consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con la sentenza n. 37/2023 del Tribunale di Nuoro in funzione di Giudice del Lavoro, il quale, ritenendo la domanda infondata, respingeva il ricorso con esenzione del soccombente dal rimborso delle spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Il Tribunale, in particolare, pur ritenendo dimostrate le mansioni lavorative descritte dal ricorrente, sulla scorta della documentazione medica versata in atti in uno con la consulenza tecnica d'ufficio, accertava che il era affetto da una Pt_1
2 forma di insufficienza respiratoria non correlabile né all'amianto né alle altre, imprecisate, sostanze tossiche eventualmente presenti nell'ambiente lavorativo, potendosi la stessa ricollegare al tabagismo documentato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , cui ha resistito mediante Pt_1 memoria l' . CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con due motivi strettamente connessi fra loro, il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 117 e 175 c.p.c. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, sotto i seguenti profili: i) il giudice di prime cure, nel recepire le valutazioni del ctu, non avrebbe correttamente ricostruito il dato fattuale;
ii) l'ausiliario, segnatamente, sulla base degli esami strumentali eseguiti fra il 2009 e il 2022 (RX, TC e spirometria), ha concluso, da un lato, che non emergevano dati radiografici tali da condurre ad una diagnosi di asbestosi, dall'altro, che la spirometria effettuata aveva registrato una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo anziché restrittivo, quale sarebbe stato il deficit causato dall'asbestosi, ma dette conclusioni avrebbero dovuto essere superate sia alla luce della TC eseguita nel gennaio 2023, che aveva evidenziato “la comparsa di piccole opacità lamellari multiple e ridotta trasparenza a destra all'altezza del lobo medio e nei segmenti basali del lobo inferiore dx, non apprezzabili nel precedente esame, compatibili con sovraesposizione infiammatoria”, sia a fronte della lista dei farmaci costantemente assunti dal , in grado di alterare i Pt_1 risultati della spirometria, ciò che era stato oggetto di osservazioni alla bozza di relazione;
iii) l'ausiliario, inoltre, sarebbe caduto in contraddizione là dove, dopo aver riconosciuto l'esposizione lavorativa del all'amianto, ha escluso Pt_1 l'eziologia professionale della dedotta patologia, propendendo piuttosto per la sua origine extraprofessionale, da correlarsi al consumo di circa 20 sigarette al giorno per 40 anni;
iv) di contro, il tabagismo del avrebbe svolto un ruolo Pt_1 meramente concausale rispetto alla patologia in esame, di per sé non escludente il concorrente apporto eziologico dell'esposizione all'amianto e ad altre sostanze chimiche cancerogene, pur sempre rilevante quale condizione necessaria, ancorché non sufficiente, rispetto all'insorgenza di detta tecnopatia;
v) il Tribunale, infine, avrebbe sconfessato le sue stesse premesse allorquando, dopo aver correttamente delineato la distinzione fra malattie tabellate, non tabellate e multifattoriali con i rispettivi oneri probatori, nel caso di specie non ha presunto la sussistenza della causa di lavoro, benché si trattasse di una malattia tabellata e ricorressero tutti i presupposti della presunzione in parola, ossia la dimostrazione dello svolgimento di una lavorazione tipica e la sussistenza della malattia corrispondente in tabella. A sostegno di tali censure l'appellante ha chiesto l'ordine di esibizione all' CP_1 di tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. I motivi di impugnazione non sono condivisibili.
Valga in limine porre in rilievo come manchi corrispondenza fra alcune delle diposizioni processuali delle quali l'appellante ha lamentato la violazione (artt. 117 e 175 c.p.c.) ed il contenuto delle censure effettivamente articolate, dovendo
3 prevalere il merito dei motivi d'impugnazione rispetto alla prospettata sussunzione dei medesimi sotto le indicate disposizioni processuali. Valga altresì considerare come né l'ausiliario né il giudice in prime cure siano caduti in contraddizione logica là dove, pur avendo riconosciuto l'esposizione lavorativa dell'assicurato all'amianto, hanno concretamente escluso l'eziologia professionale della denunciata patologia, dal momento che l'esposizione del lavoratore ad un agente astrattamente nocivo non è mai, di per sé, condizione sufficiente per il riconoscimento dell'effettiva derivazione causale della malattia dall'esposizione all'agente ipoteticamente patogeno (se così fosse, d'altronde, una volta provata l'esposizione dell'assicurato alla noxa in ambiente lavorativo, scatterebbe una presunzione di eziologia professionale iuris et de iure, anziché iuris tantum qual è la presunzione che al più opera in caso di malattia tabellata).
Merita inoltre evidenziare come, in base alla prospettazione della domanda, il riferimento alle sostanze tossiche diverse e ulteriori rispetto all'amianto alle quali il lavoratore sarebbe stato esposto durante l'esecuzione delle proprie mansioni è risultato così generico da consentire lo sviluppo del contraddittorio e la concreta valutazione del nesso eziologico esclusivamente rispetto all'amianto (“acidi e sostanze cancerogene”, “altre sostanze tossiche” e “sostanze nocive” sono le sole indicazioni fornite dal ricorrente al riguardo). Orbene, in relazione all'amianto la malattia della quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento come tecnopatia (“BPCO con deficit ventilatorio di tipo misto a prevalente componente ostruttiva e riduzione del transfert di CO, e ispessimento pleurico, insufficienza respiratoria grave con ispessimento dei setti intralobulari in bibasale posteriore ed esiti fibrotici”) rappresenta una patologia ad eziologia multifattoriale rispetto alle quale, a prescindere dal fatto che sia tabellata o non tabellata, la prova della causa di lavoro grava sull'assicurato e non può basarsi su semplici presunzioni, ma dev'essere valutata secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica rispetto all'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (cfr., ex multis, Cass. n. 9342/2022).
Tanto premesso, in ossequio al principio dispositivo al quale anche il processo previdenziale, seppur con alcuni temperamenti, è improntato, deve rilevarsi come nella fattispecie in esame non sia stata provata l'efficienza causale dell'amianto a cui il lavoratore era esposto in relazione alla lamentata patologia, essendo di contro emerso come fattore causale più probabile l'intenso tabagismo dell'assicurato nello stesso periodo di esposizione all'asbesto. Segnatamente, il consulente tecnico d'ufficio - con valutazione che, per esaustività, correttezza metodologica, coerenza logica e aderenza rispetto agli elementi istruttori processualmente acquisiti, merita di essere condivisa - ha così risposto al quesito sottoposto al suo vaglio: “Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad un operaio che ha lavorato per oltre 30 anni in tale fabbrica come operaio chimico del reparto AT02. Le sostanze a cui il ivi è stato esposto e che possono Pt_1 essere causa di patologia polmonare sono essenzialmente l'amianto, in quanto le altre sostanze chimiche, tra l'altro non ben precisate e la cui entità di esposizione non è chiara essendo un ciclo di lavoro chiuso, possono creare un danno per esposizione cronica non all'apparato respiratorio. Resta l'esposizione ad amianto, che è risultato essere presente nell'ambiente di lavoro, e che potrebbe essere causa di patologie polmonari: tumore polmonare, mesotelioma pleurico, placche e/o
4 ispessimento pleurico, pneumoconiosi fibrogena (asbestosi). Pertanto l'asbestosi, escludendo le altre patologie neoplastiche, è la patologia maggiormente probabile come da causa professionale. Tale patologia crea una diffusa fibrosi polmonare ed un interessamento della pleura. La diagnosi va posta, a parte confermare all'anamnesi lavorativa l'esposizione al rischio, sull'esecuzione di esami strumentali: la radiografia del torace, con la quale si evidenziano eventuali placche pleuriche calcifiche, ispessimenti pleurici e addensamenti alveolari;
la TC ad alta risoluzione e RM;
la spirometria che registra un deficit ventilatorio di tipo restrittivo. Dagli esami effettuati (vedi RX torace del 24/02/2009, TAC torace del
06/08/2018, TC torace ad alta risoluzione del 07/08/2018, TC torace del 10/09/2021 e 02/02/2022, RX torace del 01/02/2022, spirometria del 15/02/2022) non sono stati registrati dati radiografici tali da poter porre diagnosi di asbestosi, inoltre la spirometria ha registrato una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo e non restrittivo come invece causa la suddetta tecnopatia. In conclusione si può affermare, sulla base dei dati su citati, che è affatto da insufficienza Parte_1 respiratoria, la quale non è da collegare all'esposizione ad amianto e/o ad altre sostanze tossiche eventualmente presenti nell'ambiente di lavoro. Si può quindi dichiarare che tale insufficienza respiratoria non sia da causa lavorativa ma extralavorativa. Da sottolineare che il ricorrente è stato un forte fumatore (20 sig/die per circa 40 anni come registrato al ricovero presso l'ospedale Parte_2 dal 20 febbraio al 03 marzo 2009)”. Alla luce dell'istruttoria svoltasi vanno quindi confermate, da un lato, l'insussistenza dell'asbestosi, dall'altro, la sussistenza di un'insufficienza respiratoria di origine extraprofessionale a carico del . Pt_1 Non risultano idonee, invero, ad inficiare l'attendibilità di tale valutazione le critiche originariamente mosse in sede di osservazioni alla bozza di relazione e successivamente trasfuse nei motivi di appello, avendo l'ausiliario fornito al riguardo la seguente – persuasiva – risposta: “Il 02 febbraio 2023 l'Avvocato B. Goddi ha inviato le osservazioni alla bozza allegando un certificato del medico curante del 03 febbraio 2023 e una TC del torace del 26 gennaio 2023 (vedi allegati). L'Avvocato nell'interesse del chiede di rivalutare la mia decisione Pt_1 allegando la documentazione sanitaria suddetta. Riletta la bozza e esaminata la documentazione sanitaria allegata alle su citate osservazioni, ritengo non modificabile quanto deciso in bozza. Infatti tali referti sanitari confermano la presenza di una interstiziopatia polmonare, da collegare non a cause lavorative (amianto) ma a probabili tossici di origine extralavorativa (fumo di sigaretta). Il
Tc del torace del 03 febbraio 2023 segnala, oltre a quanto già registrato dai precedenti esami radiografici, soltanto segni di una sovrapposizione infiammatoria, che non aggiunge altro alla diagnosi già precedentemente formulata. Il fatto che i farmaci assunti, secondo l'Avvocato, possono aver alterato il referto spirometrico non ritengo, se eventualmente possibile, di importanza basilare, perché tale valutazione era soltanto aggiuntiva per le mie affermazioni ma non basilare per la decisione finale”. Senza omettere di sottolineare, per un verso, che l'appellante non ha fornito alcuna evidenza scientifica circa il fatto che i farmaci assunti dal abbiano potuto Pt_1 effettivamente alterare il risultato della spirometria, per altro verso, che le prove di funzionalità respiratoria, come da prospettazione del ctu ed in conformità alla
5 letteratura scientifica in argomento, più che fornire reperti specifici, aiutano a caratterizzare la gravità di una patologia rispetto alla cui diagnosi sono ben più significativi i risultati di TC e RX, alla luce dei quali l'insufficienza respiratoria da cui il risulta affetto non può considerarsi correlata all'amianto né in termini Pt_1 causali né i termini concausali secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.
Nè possono trovare accoglimento le istanze istruttorie dell'appellante (ossia
“l'ordine di esibizione all' di tutta la documentazione relativa alla parte CP_1 ricorrente e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio”), in quanto non ne viene indicata la rilevanza e indispensabilità ai fini della decisione della causa, logicamente non agevolata dalla genericità della richiesta (“tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente”). La sentenza oggetto di gravame, pertanto, deve essere confermata, con esenzione dell'appellante dal pagamento delle spese processuali, avendo egli autocertificato sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 37/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Nuoro in funzione di Giudice del Lavoro in contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante;
CP_1 nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 22.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 170 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
, Parte_1 domiciliato elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Beatrice Goddi, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
, CP_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, piazza
Marconi 8, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Aragoni in forza di procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 37/2023 del Tribunale di Nuoro in funzione di Giudice del Lavoro in tema di malattia professionale.
All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“• accertare e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata, BPCO con deficit ventilatorio di tipo misto e prevalente componente ostruttiva e riduzione del tranfert di CO, e ispessimento pleurico” come rappresentata dal ricorrente nella misura, modalità e decorrenza previste dalle leggi;
•Accertare e dichiarare, altresì, che il signor ha contratto la malattia professionale poiché è stato Pt_1 esposto al rischio morbigeno di amianto per aver lavorato presso la CP_2
, già , poi •per l'effetto condannare l'
[...] Controparte_3 CP_4 [...] (P.iva )- in Controparte_5 P.IVA_1 persona del direttore generale pro tempore, alla corresponsione in favore dell'istante di un indennizzo di natura economica, per il danno biologico nella misura dell' 8 %, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, con decorrenza e misura di legge, e con i ratei maturati maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
•in ogni caso, a prescindere dalla corresponsione del danno biologico indennizzabile superiore o uguale all'8%, in caso di accertata malattia professionale, ordinare all' il rilascio della CP_1 certificazione di esposizione all'amianto ai sensi dell'articolo 13 comma 7, legge
1 257 del 1992; •In ogni caso, condannare l' Controparte_5
– in persona del direttore generale pro-
[...] tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre rimborso delle spese nella misura del 15 % del presente giudizio, con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO:
“- dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per l'effetto, rigettandolo, nonché confermando in toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' , deduceva: di aver lavorato CP_1 Parte_1 presso lo stabilimento industriale di Ottana, alle dipendenze delle varie società del
Gruppo ENI avvicendatesi nella sua gestione, nel periodo compreso fra il 1975 ed il 2002; di avere espletato nel corso del tempo mansioni di operatore tessile, impiantista ed operatore polivalente, per le quali era venuto continuamente a contatto con fibre di amianto ed altre sostanze tossiche presenti nei vari reparti in cui aveva operato in assenza di adeguati sistemi di aspirazione e dispositivi di protezione individuale;
che a causa della nocività dell'ambiente lavorativo aveva contratto “BPCO con deficit ventilatorio di tipo misto a prevalente componente ostruttiva e riduzione del transfert di CO, e ispessimento pleurico, insufficienza respiratoria grave con ispessimento dei setti intralobulari in bibasale posteriore ed esiti fibrotici”; di aver richiesto all' il pagamento delle prestazioni di legge CP_1 previo riconoscimento dell'origine professionale di detta patologia, accusandone il rigetto per la ritenuta insufficienza della documentazione ai fini della valutazione medico-legale. Tanto premesso, vana l'opposizione in sede amministrativa, il chiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento della natura professionale Pt_1 della dedotta patologia e la condanna dell'Istituto sia al pagamento di un indennizzo parametrato ad un danno biologico pari almeno al 8% sia al rilascio della certificazione di esposizione all'amianto, oltre accessori di legge e spese legali. Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva: l'assenza sia di alterazioni pleuriche CP_1 da riferire al contatto con l'asbesto sia di segni di malattia asbestosica, essendo state riscontrate mere strie fibrotiche a carattere assolutamente aspecifico;
l'indeterminatezza delle ulteriori sostanze tossiche alle quali sarebbe stato esposto il lavoratore, ciò che rendeva impossibile la valutazione della correlazione causale rispetto ad altre possibili malattie polmonari diverse dall'asbestosi; l'origine extraprofessionale della patologia riscontrata in capo all'assicurato, da individuarsi nel consumo di circa 20 sigarette al giorno per oltre 40 anni.
La causa, istruita con prova documentale e testimoniale nonché consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con la sentenza n. 37/2023 del Tribunale di Nuoro in funzione di Giudice del Lavoro, il quale, ritenendo la domanda infondata, respingeva il ricorso con esenzione del soccombente dal rimborso delle spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Il Tribunale, in particolare, pur ritenendo dimostrate le mansioni lavorative descritte dal ricorrente, sulla scorta della documentazione medica versata in atti in uno con la consulenza tecnica d'ufficio, accertava che il era affetto da una Pt_1
2 forma di insufficienza respiratoria non correlabile né all'amianto né alle altre, imprecisate, sostanze tossiche eventualmente presenti nell'ambiente lavorativo, potendosi la stessa ricollegare al tabagismo documentato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , cui ha resistito mediante Pt_1 memoria l' . CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con due motivi strettamente connessi fra loro, il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 117 e 175 c.p.c. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, sotto i seguenti profili: i) il giudice di prime cure, nel recepire le valutazioni del ctu, non avrebbe correttamente ricostruito il dato fattuale;
ii) l'ausiliario, segnatamente, sulla base degli esami strumentali eseguiti fra il 2009 e il 2022 (RX, TC e spirometria), ha concluso, da un lato, che non emergevano dati radiografici tali da condurre ad una diagnosi di asbestosi, dall'altro, che la spirometria effettuata aveva registrato una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo anziché restrittivo, quale sarebbe stato il deficit causato dall'asbestosi, ma dette conclusioni avrebbero dovuto essere superate sia alla luce della TC eseguita nel gennaio 2023, che aveva evidenziato “la comparsa di piccole opacità lamellari multiple e ridotta trasparenza a destra all'altezza del lobo medio e nei segmenti basali del lobo inferiore dx, non apprezzabili nel precedente esame, compatibili con sovraesposizione infiammatoria”, sia a fronte della lista dei farmaci costantemente assunti dal , in grado di alterare i Pt_1 risultati della spirometria, ciò che era stato oggetto di osservazioni alla bozza di relazione;
iii) l'ausiliario, inoltre, sarebbe caduto in contraddizione là dove, dopo aver riconosciuto l'esposizione lavorativa del all'amianto, ha escluso Pt_1 l'eziologia professionale della dedotta patologia, propendendo piuttosto per la sua origine extraprofessionale, da correlarsi al consumo di circa 20 sigarette al giorno per 40 anni;
iv) di contro, il tabagismo del avrebbe svolto un ruolo Pt_1 meramente concausale rispetto alla patologia in esame, di per sé non escludente il concorrente apporto eziologico dell'esposizione all'amianto e ad altre sostanze chimiche cancerogene, pur sempre rilevante quale condizione necessaria, ancorché non sufficiente, rispetto all'insorgenza di detta tecnopatia;
v) il Tribunale, infine, avrebbe sconfessato le sue stesse premesse allorquando, dopo aver correttamente delineato la distinzione fra malattie tabellate, non tabellate e multifattoriali con i rispettivi oneri probatori, nel caso di specie non ha presunto la sussistenza della causa di lavoro, benché si trattasse di una malattia tabellata e ricorressero tutti i presupposti della presunzione in parola, ossia la dimostrazione dello svolgimento di una lavorazione tipica e la sussistenza della malattia corrispondente in tabella. A sostegno di tali censure l'appellante ha chiesto l'ordine di esibizione all' CP_1 di tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. I motivi di impugnazione non sono condivisibili.
Valga in limine porre in rilievo come manchi corrispondenza fra alcune delle diposizioni processuali delle quali l'appellante ha lamentato la violazione (artt. 117 e 175 c.p.c.) ed il contenuto delle censure effettivamente articolate, dovendo
3 prevalere il merito dei motivi d'impugnazione rispetto alla prospettata sussunzione dei medesimi sotto le indicate disposizioni processuali. Valga altresì considerare come né l'ausiliario né il giudice in prime cure siano caduti in contraddizione logica là dove, pur avendo riconosciuto l'esposizione lavorativa dell'assicurato all'amianto, hanno concretamente escluso l'eziologia professionale della denunciata patologia, dal momento che l'esposizione del lavoratore ad un agente astrattamente nocivo non è mai, di per sé, condizione sufficiente per il riconoscimento dell'effettiva derivazione causale della malattia dall'esposizione all'agente ipoteticamente patogeno (se così fosse, d'altronde, una volta provata l'esposizione dell'assicurato alla noxa in ambiente lavorativo, scatterebbe una presunzione di eziologia professionale iuris et de iure, anziché iuris tantum qual è la presunzione che al più opera in caso di malattia tabellata).
Merita inoltre evidenziare come, in base alla prospettazione della domanda, il riferimento alle sostanze tossiche diverse e ulteriori rispetto all'amianto alle quali il lavoratore sarebbe stato esposto durante l'esecuzione delle proprie mansioni è risultato così generico da consentire lo sviluppo del contraddittorio e la concreta valutazione del nesso eziologico esclusivamente rispetto all'amianto (“acidi e sostanze cancerogene”, “altre sostanze tossiche” e “sostanze nocive” sono le sole indicazioni fornite dal ricorrente al riguardo). Orbene, in relazione all'amianto la malattia della quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento come tecnopatia (“BPCO con deficit ventilatorio di tipo misto a prevalente componente ostruttiva e riduzione del transfert di CO, e ispessimento pleurico, insufficienza respiratoria grave con ispessimento dei setti intralobulari in bibasale posteriore ed esiti fibrotici”) rappresenta una patologia ad eziologia multifattoriale rispetto alle quale, a prescindere dal fatto che sia tabellata o non tabellata, la prova della causa di lavoro grava sull'assicurato e non può basarsi su semplici presunzioni, ma dev'essere valutata secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica rispetto all'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (cfr., ex multis, Cass. n. 9342/2022).
Tanto premesso, in ossequio al principio dispositivo al quale anche il processo previdenziale, seppur con alcuni temperamenti, è improntato, deve rilevarsi come nella fattispecie in esame non sia stata provata l'efficienza causale dell'amianto a cui il lavoratore era esposto in relazione alla lamentata patologia, essendo di contro emerso come fattore causale più probabile l'intenso tabagismo dell'assicurato nello stesso periodo di esposizione all'asbesto. Segnatamente, il consulente tecnico d'ufficio - con valutazione che, per esaustività, correttezza metodologica, coerenza logica e aderenza rispetto agli elementi istruttori processualmente acquisiti, merita di essere condivisa - ha così risposto al quesito sottoposto al suo vaglio: “Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad un operaio che ha lavorato per oltre 30 anni in tale fabbrica come operaio chimico del reparto AT02. Le sostanze a cui il ivi è stato esposto e che possono Pt_1 essere causa di patologia polmonare sono essenzialmente l'amianto, in quanto le altre sostanze chimiche, tra l'altro non ben precisate e la cui entità di esposizione non è chiara essendo un ciclo di lavoro chiuso, possono creare un danno per esposizione cronica non all'apparato respiratorio. Resta l'esposizione ad amianto, che è risultato essere presente nell'ambiente di lavoro, e che potrebbe essere causa di patologie polmonari: tumore polmonare, mesotelioma pleurico, placche e/o
4 ispessimento pleurico, pneumoconiosi fibrogena (asbestosi). Pertanto l'asbestosi, escludendo le altre patologie neoplastiche, è la patologia maggiormente probabile come da causa professionale. Tale patologia crea una diffusa fibrosi polmonare ed un interessamento della pleura. La diagnosi va posta, a parte confermare all'anamnesi lavorativa l'esposizione al rischio, sull'esecuzione di esami strumentali: la radiografia del torace, con la quale si evidenziano eventuali placche pleuriche calcifiche, ispessimenti pleurici e addensamenti alveolari;
la TC ad alta risoluzione e RM;
la spirometria che registra un deficit ventilatorio di tipo restrittivo. Dagli esami effettuati (vedi RX torace del 24/02/2009, TAC torace del
06/08/2018, TC torace ad alta risoluzione del 07/08/2018, TC torace del 10/09/2021 e 02/02/2022, RX torace del 01/02/2022, spirometria del 15/02/2022) non sono stati registrati dati radiografici tali da poter porre diagnosi di asbestosi, inoltre la spirometria ha registrato una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo e non restrittivo come invece causa la suddetta tecnopatia. In conclusione si può affermare, sulla base dei dati su citati, che è affatto da insufficienza Parte_1 respiratoria, la quale non è da collegare all'esposizione ad amianto e/o ad altre sostanze tossiche eventualmente presenti nell'ambiente di lavoro. Si può quindi dichiarare che tale insufficienza respiratoria non sia da causa lavorativa ma extralavorativa. Da sottolineare che il ricorrente è stato un forte fumatore (20 sig/die per circa 40 anni come registrato al ricovero presso l'ospedale Parte_2 dal 20 febbraio al 03 marzo 2009)”. Alla luce dell'istruttoria svoltasi vanno quindi confermate, da un lato, l'insussistenza dell'asbestosi, dall'altro, la sussistenza di un'insufficienza respiratoria di origine extraprofessionale a carico del . Pt_1 Non risultano idonee, invero, ad inficiare l'attendibilità di tale valutazione le critiche originariamente mosse in sede di osservazioni alla bozza di relazione e successivamente trasfuse nei motivi di appello, avendo l'ausiliario fornito al riguardo la seguente – persuasiva – risposta: “Il 02 febbraio 2023 l'Avvocato B. Goddi ha inviato le osservazioni alla bozza allegando un certificato del medico curante del 03 febbraio 2023 e una TC del torace del 26 gennaio 2023 (vedi allegati). L'Avvocato nell'interesse del chiede di rivalutare la mia decisione Pt_1 allegando la documentazione sanitaria suddetta. Riletta la bozza e esaminata la documentazione sanitaria allegata alle su citate osservazioni, ritengo non modificabile quanto deciso in bozza. Infatti tali referti sanitari confermano la presenza di una interstiziopatia polmonare, da collegare non a cause lavorative (amianto) ma a probabili tossici di origine extralavorativa (fumo di sigaretta). Il
Tc del torace del 03 febbraio 2023 segnala, oltre a quanto già registrato dai precedenti esami radiografici, soltanto segni di una sovrapposizione infiammatoria, che non aggiunge altro alla diagnosi già precedentemente formulata. Il fatto che i farmaci assunti, secondo l'Avvocato, possono aver alterato il referto spirometrico non ritengo, se eventualmente possibile, di importanza basilare, perché tale valutazione era soltanto aggiuntiva per le mie affermazioni ma non basilare per la decisione finale”. Senza omettere di sottolineare, per un verso, che l'appellante non ha fornito alcuna evidenza scientifica circa il fatto che i farmaci assunti dal abbiano potuto Pt_1 effettivamente alterare il risultato della spirometria, per altro verso, che le prove di funzionalità respiratoria, come da prospettazione del ctu ed in conformità alla
5 letteratura scientifica in argomento, più che fornire reperti specifici, aiutano a caratterizzare la gravità di una patologia rispetto alla cui diagnosi sono ben più significativi i risultati di TC e RX, alla luce dei quali l'insufficienza respiratoria da cui il risulta affetto non può considerarsi correlata all'amianto né in termini Pt_1 causali né i termini concausali secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.
Nè possono trovare accoglimento le istanze istruttorie dell'appellante (ossia
“l'ordine di esibizione all' di tutta la documentazione relativa alla parte CP_1 ricorrente e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio”), in quanto non ne viene indicata la rilevanza e indispensabilità ai fini della decisione della causa, logicamente non agevolata dalla genericità della richiesta (“tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente”). La sentenza oggetto di gravame, pertanto, deve essere confermata, con esenzione dell'appellante dal pagamento delle spese processuali, avendo egli autocertificato sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 37/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Nuoro in funzione di Giudice del Lavoro in contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante;
CP_1 nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 22.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
6