Articolo 18 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576
Articolo 17Articolo 19
Versione
5 dicembre 1975
Art. 18.
I termini previsti nell' articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354 , sono prorogati al 31 dicembre 1977.
Alla stessa data sono prorogati i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e successive modificazioni, nonche' i termini per la iscrizione a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti a sensi degli articoli da 1 a 5 e 9, terzo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 .
All' articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresi' prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale".
Entrata in vigore il 5 dicembre 1975
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