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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/09/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 378/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 378 2020
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Lo Faso Francesco Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con l'Avv. Sortino
[...] P.IVA_1
Natale Manlio
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 8 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 3/20 il Giudice di Pace di Termini Imerese ha dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Roma sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo 506/19 con cui è stato ingiunto al Fondo Paritetico Controparte_1
Continua ( ) di pagare a l'importo di euro
[...] CP_1 Parte_1
3.200,00, oltre interessi di mora, quale contributo dovuto per il progetto formativo
“SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI” regolarmente approvato ed attuato.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure, aderendo alle difese della , CP_1 ha dedotto che: i) l'art. 14 della convenzione di contributo individua, quale foro competente, il foro di Roma;
ii) risultano inapplicabili le disposizioni contenute nel codice del consumo
1 poiché le parti hanno concluso un rapporto non commerciale e nessuna di esse riveste la qualità di consumatore.
La sentenza di primo grado è stata tempestivamente impugnata dal sulla base di tre Pt_1 motivi.
Con il primo motivo, ha insistito: i) nella nullità della clausola, ritenuta vessatoria, di Pt_1 deroga alla competenza territoriale per carenza del requisito della doppia sottoscrizione previsto dall'art. 1341 cc, al di là dell'applicazione della normativa consumeristica;
ii) nella conseguente affermazione della competenza del foro di Termini Imerese quale forum destinatae solutionis e quale forum contractus; iii) nell'inammissibilità delle note a verbale dell'udienza del
18 dicembre 2019 con cui la ha argomentato, per la prima volta, in ordine CP_1 all'insussistenza della competenza territoriale del foro di Termini Imerese in rapporto al criterio del forum destinatae solutionis, non contestato con l'atto di opposizione.
Con il secondo motivo, ha lamentato l'assenza di motivazione in ordine alla Pt_1 valutazione di non vessatorietà della clausola di deroga alla competenza territoriale.
Con il terzo motivo, ha lamentato che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto Pt_1 del fatto che il corso di formazione si è svolto in , rientrante nel circondario di Per_1
Termini Imerese.
Sulla scorta di tali motivi l'appellante, in via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, ha chiesto di: i) dichiarare la competenza territoriale del giudice originariamente adito;
ii) accogliere la domanda formulata in primo grado.
Costituendosi tardivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, la ha CP_1 rimarcato l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Termini Imerese in forza dell'art. 19 cpc e dell'art. 14 della convenzione di contributo, da ritenersi non vessatoria, nonché
l'insussistenza di un rapporto di natura obbligatoria tra le parti tale da giustificare l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 20 cpc e l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di tali motivi, la ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna CP_1 dell'appellante per lite temeraria.
Pag. 2 di 11 La causa, sulla base delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 8 maggio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, la risoluzione delle questioni agitate nel presente giudizio di appello non può prescindere dallo svolgimento di un'indagine volta a stabilire l'esatta posizione giuridica della e la fonte del rapporto intercorso tra le parti. CP_1
In relazione al primo profilo, va evidenziato che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua rientrano nella categoria delle c.d organizzazioni pubbliche in forma privatistica.
La componente privatistica si rinviene nel fatto che i Fondi paritetici, ai sensi dell'art. 118 della legge 388/00, sono costituiti, alternativamente, come associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 cc oppure come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi degli artt. 1 e
9 del regolamento di cui al DPR 361/00 sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
La connotazione pubblicistica emerge dal fatto che: i) i Fondi paritetici sono soggetti alla direzione ed alla vigilanza del Ministero del lavoro (dell'Anpal a seguito del dlgs 150/15), il quale autorizza l'esercizio dell'attività, controlla la gestione ed il funzionamento dell'ente, monitora l'utilizzo delle risorse ricevute ed i piani formativi realizzati, valuta i risultati raggiunti, impartisce atti di indirizzo per mezzo di un apposito organo collegiale, nomina il presidente del collegio dei sindaci, può disporre il commissariamento o la sospensione dell'operatività in presenza di gravi irregolarità; ii) il patrimonio dei Fondi paritetici è costituito da risorse pubbliche, provenienti dal gettito del contributo integrativo ex art. 25, comma IV, della legge n. 845/1978 versato dai datori di lavoro all'Inps e poi trasferito al iii) i Fondi paritetici non operano con metodo economico e non agiscono per uno CP_1 scopo di lucro bensì promuovono lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori “in una prospettiva di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, secondo un disegno coerente con quanto dispone l'art. 35, comma 2, l'art. 1, comma 1, e l'art. 4 della
Costituzione” (cfr Tar Lazio, sentenza 1590/17).
Dall'incontro e dalla fusione tra elementi privatistici ed elementi pubblicistici deriva la qualificazione dei Fondi paritetici in termini di enti pubblici in senso sostanziale, che vale a
Pag. 3 di 11 rendere applicabili, tra l'altro, le disposizioni contenute nella legge 241/90 e nel codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis.
Una volta definita la posizione giuridica della , si può procedere alla CP_1 determinazione della natura del rapporto intercorso tra le parti, che si basa sulla convenzione
Piano:SP.01.Sp ID A0517-0630.
A riguardo, va valorizzato che: i) la riveste, come detto, la qualità di ente pubblico CP_1 ai sensi dell'art. 29, comma I, legge 241/90; ii) è stato, non a caso, definito “soggetto Pt_1 attuatore”; iii) la convenzione ha previsto l'erogazione di un contributo di euro 3.200,00 a copertura del costo del piano formativo presentato dal senza alcuna contropartita;
Pt_1 iv) la convenzione è stata conclusa all'esito di una procedura di selezione dei piani formativi, svoltasi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, uguaglianza.
Ebbene, tenuto conto dei tratti delineati, la convenzione intercorsa tra e CP_1 Pt_1 non può essere ricondotta alle transazioni commerciali ex dlgs 231/02. Non vi è, infatti, alcuna possibilità di ravvisare la logica mercantile in un negozio che non prevede il pagamento di un corrispettivo.
Inconferenti sono, altresì, i modelli contrattuali disciplinati dal dlgs 50/16 posto che, sebbene la sia un organismo di diritto pubblico, all'interno del negozio non viene in rilievo CP_1
l'affidamento di lavori, servizi, forniture e neppure il profilo dell'onerosità.
Da respingere, poi, l'inquadramento della convenzione tra gli atti di liberalità atteso che la causa perseguita dalla non è quella di arricchire il bensì quella di CP_1 Pt_1 realizzare, in collaborazione con il un obiettivo formativo di interesse generale, Pt_1 senza il quale il contributo non sarebbe stato erogato.
In realtà, la natura giuridica delle parti, la causa pubblicistica, l'assenza di uno scambio, la procedimentalizzazione seguita per l'erogazione del finanziamento portano a collocare il rapporto tra le parti nel perimetro dei contratti di concessione di sovvenzione ex artt. 12 ed
11 legge 241/90. Ciò è confermato, tra l'altro, dalle clausole che prevedono l'osservanza del codice etico della , che fissano adempimenti volti a garantire la tracciabilità dei CP_1 flussi finanziari, che attribuiscono alla poteri di controllo in vista della regolare CP_1 attuazione del piano approvato.
Siamo, allora, al cospetto non di un contratto sinallagmatico bensì di un negozio bilaterale gratuito con comunione di scopo, funzionalizzato all'interesse generale, sostitutivo del
Pag. 4 di 11 provvedimento amministrativo, e soggetto all'applicazione delle norme sugli aiuti di stato e dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
Giunti a questo punto, può passarsi all'esame del tema della giurisdizione sulla domanda giudiziale di erogazione del contributo, il cui rilievo officioso, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione, non è precluso nel presente giudizio di appello, stante l'insussistenza di un giudicato interno.
A riguardo, si evidenzia che, per un verso, la sentenza impugnata non contiene un capo dedicato alla giurisdizione e, conseguentemente, non può ravvisarsi alcun giudicato esplicito.
Per altro verso, non si ritiene che la declaratoria di incompetenza territoriale, oggetto del gravame, sottenda la positiva risoluzione della questione della giurisdizione posto che, in mancanza di specifici elementi di segno contrario, non può escludersi che il giudice di prime cure sia pervenuto alla decisione di rito per saltum, facendo applicazione dell'istituto della ragione più liquida.
Ciò posto, va osservato che la Corte di Cassazione si è occupata in più occasioni del problema del riparto della giurisdizione sulle controversie relative a sovvenzioni pubbliche, fissando il seguente principio di diritto “In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (…)” (Cass. 15867/11). Nello stesso senso, si sono espresse le Sezioni Unite nella sentenza 13992/24, in cui si legge “Quante volte la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo. L'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento
Pag. 5 di 11 omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario dal contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza. La situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico”.
Calando i suddetti principi nel caso concreto, si impone il riconoscimento della giurisdizione ordinaria sulla domanda del che si fonda sul presupposto dell'inadempimento della Pt_1
agli obblighi assunti con la convenzione Piano:SP.01.Sp ID A0517-0630 e mira a CP_1 realizzare il diritto soggettivo all'erogazione del contributo nella misura richiesta ed approvata.
Venendo, adesso, alla questione della competenza territoriale, sollevata con il primo motivo di appello, va, innanzitutto, sottolineato che la presente controversia rientra inequivocabilmente tra le cause relative a diritti di obbligazione.
L'opinione di segno contrario, sostenuta dalla e seguita dal giudice di prime cure, CP_1 che fa leva sull'assenza di sinallagmaticità e sulla discrezionalità nell'erogazione del contributo, non è, a ben vedere, sostenibile.
A riguardo, richiamando considerazioni già svolte, si rammenta che il potere discrezionale dell'ente termina con la conclusione dell'atto di concessione, che segna il passaggio dalla fase amministrativa “dell'azione”, volta alla selezione dei progetti formativi più idonei, alla fase della “relazione”, in cui le parti acquistano posizioni giuridiche soggettive declinabili in termini di diritti ed obblighi e non di interessi legittimi.
Ne deriva che, una volta conclusa la convenzione, il beneficiario diviene titolare di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione del contributo, che, consistendo nella pretesa ad una prestazione pecuniaria, di innegabile natura patrimoniale, non può che assumere la consistenza di un diritto di credito.
Il fatto, poi, che la concessione non segua la logica sinallagmatica esclude certamente la configurabilità di una transazione commerciale ai sensi del dlgs 231/02 ma, evidentemente, non osta alla nascita di un'obbligazione, che, a mente dell'art. 1173 cc, può scaturire da
Pag. 6 di 11 qualsiasi contratto e da ogni altro atto idoneo a generarla in conformità all'ordinamento giuridico.
A ciò si aggiunga che, seguendo la tesi della , per le prestazioni erogate dall'Inps CP_1 nel settore dell'assistenza sociale (cfr, ex multis, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile di assistenza, la pensione di inabilità), a titolo gratuito e senza vincolo sinallagmatico, non dovrebbe predicarsi la sussistenza di un credito e non dovrebbero neppure essere riconosciuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, contrariamente a quanto avviene.
Senza contare che, disconoscendo il vincolo dell'obbligazione, non vi sarebbe altro modo di qualificare il rapporto tra le parti e giustificare, così, la giurisdizione del giudice ordinario.
Addirittura, si potrebbe giungere a negare l'indebito in presenza dell'erogazione di una sovvenzione non dovuta.
Da ultimo la circostanza, rappresentata dall'appellata, che i beneficiari ultimi del piano formativo sono i lavoratori è del tutto irrilevante ed inconducente. Ed infatti, non si comprende come l'alterità soggettiva tra beneficiari del piano e beneficiario del contributo possa interferire e, financo, elidere l'esistenza di un'obbligazione tra il e CP_1 Pt_1 semmai, essa avvalora che il piano non costituisce un servizio reso dal alla Pt_1 CP_1
a titolo di corrispettivo del contributo bensì uno strumento di politica attiva del lavoro, attuato nella collaborazione tra le parti, l'uno quale finanziatore e l'altro quale attuatore.
In definitiva, è innegabile che, con la stipula della convenzione, sia sorto a favore del Pt_1 un credito e, a carico della , il corrispondente obbligo di erogare il contributo di CP_1 euro 3.200,00 a seguito della presentazione del rendiconto finale.
Acclarata la sussistenza di una causa relativa a diritti di obbligazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, di natura derogabile, vengono in rilievo, in concorso, i criteri di collegamento contenuti negli artt. 18, 19, 20 cpc.
Da non tralasciare, poi, l'art. 29 cpc, che attribuisce ai contraenti la facoltà di stabilire un foro concorrente o un foro esclusivo per determinati affari, nell'osservanza delle norme che disciplinano la validità delle clausole derogatorie della competenza.
Bisogna, quindi, interrogarsi, prioritariamente, sul significato e sulla validità della clausola contenuta nell'art. 14 della convenzione di contributo, che così recita “Foro competente: per ogni controversia inerente all'esecuzione del presente contratto le parti stabiliscono competente il foro di Roma”.
Pag. 7 di 11 Ebbene la clausola, interpretata secondo il tenore letterale, si presenta pienamente valida ed efficace per la semplice ragione che, contrariamente a quanto assunto dalle parti e dal giudice di prime cure, non istituisce alcuna deroga alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria sull'azione proposta.
Ed invero, per un verso, il foro individuato in base all'art. 14 della convenzione finisce per coincidere con il foro in cui è collocata la sede statutaria dell'opponente in primo grado, presuntivamente coincidente con il luogo di prevalente esercizio dell'attività, che risulta applicabile già in forza del combinato disposto di cui agli artt. 19-637 cpc.
Per altro verso, non essendo previste espressioni volte a farne risaltare l'esclusività, deve ritenersi che il foro eletto dalle parti sia un foro concorrente, che si aggiunge, senza sostituirsi, agli altri fori individuati dall'art. 20 cpc.
Non essendovi una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria con riferimento all'oggetto della controversia, deve escludersi la necessità della sottoscrizione ovvero della specifica sottoscrizione della clausola 14 ai sensi, rispettivamente, dell'art. 29 cpc e dell'art. 1341 cc posto che, si ribadisce, il criterio della sede legale della sarebbe stato CP_1 comunque applicabile ai fini della determinazione della competenza territoriale sulla domanda di pagamento del contributo avanzata dal Pt_1
Vi sono, però, ulteriori ragioni che rendono inapplicabile l'art. 1341 cc alla fattispecie concreta.
Una prima ragione è che l'esigenza di protezione del contraente “debole” dalle clausole vessatorie predisposte unilateralmente dal contraente “forte” non si avverte nei settori contrattuali, come quello in esame, caratterizzati dalla gratuità del rapporto e dal perseguimento di uno scopo comune ed in cui, peraltro, la posizione di supremazia dell'ente non è giustificata da ragioni economiche e si ricollega alla finalità di garantire la corretta gestione del denaro pubblico e l'attuazione del programma in vista del quale la sovvenzione
è stata riconosciuta.
In secondo luogo, la convenzione di contributo intercorsa tra il e la non Pt_1 CP_1 rientra tra le condizioni generali di contratto ex art. 1341, comma I cc, o tra i moduli/formulari ex art. 1342 cc.
Ed infatti, non siamo di fronte ad uno schema contrattuale predisposto per disciplinare una serie indefinita di rapporti bensì per regolare diritti ed obblighi con un contraente specifico,
Pag. 8 di 11 selezionato all'esito di una procedura amministrativa, per la realizzazione di una precisa attività di interesse generale individuata nell'avviso pubblico 5/2017.
Il fatto che la abbia elaborato ed applicato condizioni standardizzate per i soggetti CP_1 attuatori non deve sorprendere e non deve neppure essere causa di fraintendimenti in quanto omogeneità e predeterminazione, nel settore dell'attribuzione dei vantaggi economici, non sono funzionali a stabilire una posizione di preminenza economica e contrattuale di una parte in danno dell'altra e si correlano, invece, al perseguimento degli obiettivi dell'evidenza pubblica.
Ed infatti, clausole uniformi assicurano l'imparzialità dell'azione dell'ente nonché
l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i partecipanti alla procedura selettiva.
Si aggiunga che la predeterminazione degli schemi di convenzione serve all'ente pubblico per fissare gli strumenti e le misure necessarie ad una migliore tutela dell'interesse pubblico nell'ambito delle singole vicende negoziali ed, inoltre, costituisce adempimento dell'obbligo, espressamente previsto dall'art. 12 legge 241/90 nonché dall'art. 26 dlgs 33/13, di prefissare e pubblicare “criteri e modalità” di attribuzione dei vantaggi economici nel quadro dei principi del giusto procedimento amministrativo.
Se così è allora di fronte ad un negozio gratuito con comunione di scopo, stipulato con un contraente determinato e per una specifica attività, in cui è dato ravvisare una collaborazione pubblico-privato per l'attuazione di un fine di politica attiva del lavoro, non vi è spazio per ricondurre la convenzione di contributo alle CGC o ai moduli/formulari, che trovano terreno di elezione nei settori contrattuali rispondenti alla logica sinallagmatica ed in cui vi è l'esigenza di disciplinare uniformemente una serie indefinita di rapporti.
Appurato che, sulla domanda del non sussistono fori negoziali esclusivi e vi è Pt_1 concorso tra foro generale ex art. 19 cpc e foro alternativo ex art. 20 cpc, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla con l'atto di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo va ritenuta tamquam non essent in quanto non risulta motivata sul criterio del forum contractus e del forum destinatae solutionis. Inoltre, dato che è emerso che la ha una CP_1 sede centrale e delle sedi territoriali, esigenze di completezza ed esaustività dell'eccezione di incompetenza territoriale avrebbero richiesto la confutazione della competenza del Giudice di Pace di Termini Imerese anche con riguardo alle sedi distaccate.
Pag. 9 di 11 In ogni caso, va osservato che la competenza del giudice a quo, come segnalato dall'appellante, si potrebbe radicare già solo in virtù del criterio del forum destinatae solutionis atteso che l'obbligazione di pagamento del contributo di euro 3.200,00, previsto dalla convenzione a carico della , configura un'obbligazione portable. Ed infatti, da un CP_1 lato, l'obbligazione si configura come un debito di valuta, liquido ab origine. Dall'altro lato la
, pur essendo ente pubblico in senso sostanziale, resta strutturalmente CP_1 un'associazione non riconosciuta e, come tale, tiene una contabilità di diritto privato e non di diritto pubblico di modo che non è possibile fare ricorso ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle obbligazioni pecuniarie delle Pubbliche
Amministrazioni, qualificate come querable in considerazione della sottoposizione alle norme di cui al r.d. 827/1924.
Al termine della disamina delle questioni pregiudiziali, il giudizio può essere agevolmente definito nel merito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Ciò in ragione del fatto che , come dichiarato dal difensore a verbale dell'udienza Parte_1 del 20 novembre 2019 e documentato dalla nota del 22 ottobre 2019 della , ha CP_1 ricevuto il pagamento delle somme pretese.
Essendo stato soddisfatto il bene della vita in corso di causa non vi è, allora, alcuna ragione per effettuare ulteriori approfondimenti nel merito.
Relativamente alle spese di lite, si osserva che l'avvenuta erogazione del contributo, nonchè
l'assenza di contestazioni da parte della in ordine alla regolarità, completezza ed CP_1 idoneità della documentazione versata in atti dal (la Convenzione di contributo – Pt_1
Piano:SP.01.Sp ID A0517-0630; gli attestati di partecipazione ai corsi;
i contratti d'opera professionale con i docenti, corredati dalle fatture;
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla veridicità dei dati;
il rendiconto ecc…) rivelano che la domanda, con ogni probabilità, sarebbe stata accolta.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 3/20 emessa dal Giudice di Pace di Termini
Imerese, così provvede:
DICHIARA la competenza territoriale del Giudice di Pace di Termini Imerese sulla domanda di pagamento del contributo di euro 3.200,00 proposta da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
DICHIARA che il credito vantato da nei confronti del Parte_1 [...] in virtù della Controparte_1 convenzione di contributo Piano:SP.01.Sp ID A0517-0630 ammonta ad euro 3.200,00;
DICHIARA che il credito è stato interamente soddisfatto per avvenuto pagamento in corso di causa e, per l'effetto, PRONUCIA la cessazione della materia del contendere e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 506/19 emesso dal Giudice di Pace di Termini Imerese;
CONDANNA Controparte_1
l pagamento delle spese di due gradi di giudizio in favore di ,
[...] Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 643,00 (di cui euro 567,00 per compensi ed euro 76 per esborsi) per la fase monitoria, in complessivi euro 877,00 per il giudizio di opposizione, in euro 1.452,00 (di cui euro 1.278,00 per compensi ed euro 174 per esborsi) per il presente giudizio oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta.
09/09/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 378 2020
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Lo Faso Francesco Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con l'Avv. Sortino
[...] P.IVA_1
Natale Manlio
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 8 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 3/20 il Giudice di Pace di Termini Imerese ha dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Roma sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo 506/19 con cui è stato ingiunto al Fondo Paritetico Controparte_1
Continua ( ) di pagare a l'importo di euro
[...] CP_1 Parte_1
3.200,00, oltre interessi di mora, quale contributo dovuto per il progetto formativo
“SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI” regolarmente approvato ed attuato.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure, aderendo alle difese della , CP_1 ha dedotto che: i) l'art. 14 della convenzione di contributo individua, quale foro competente, il foro di Roma;
ii) risultano inapplicabili le disposizioni contenute nel codice del consumo
1 poiché le parti hanno concluso un rapporto non commerciale e nessuna di esse riveste la qualità di consumatore.
La sentenza di primo grado è stata tempestivamente impugnata dal sulla base di tre Pt_1 motivi.
Con il primo motivo, ha insistito: i) nella nullità della clausola, ritenuta vessatoria, di Pt_1 deroga alla competenza territoriale per carenza del requisito della doppia sottoscrizione previsto dall'art. 1341 cc, al di là dell'applicazione della normativa consumeristica;
ii) nella conseguente affermazione della competenza del foro di Termini Imerese quale forum destinatae solutionis e quale forum contractus; iii) nell'inammissibilità delle note a verbale dell'udienza del
18 dicembre 2019 con cui la ha argomentato, per la prima volta, in ordine CP_1 all'insussistenza della competenza territoriale del foro di Termini Imerese in rapporto al criterio del forum destinatae solutionis, non contestato con l'atto di opposizione.
Con il secondo motivo, ha lamentato l'assenza di motivazione in ordine alla Pt_1 valutazione di non vessatorietà della clausola di deroga alla competenza territoriale.
Con il terzo motivo, ha lamentato che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto Pt_1 del fatto che il corso di formazione si è svolto in , rientrante nel circondario di Per_1
Termini Imerese.
Sulla scorta di tali motivi l'appellante, in via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, ha chiesto di: i) dichiarare la competenza territoriale del giudice originariamente adito;
ii) accogliere la domanda formulata in primo grado.
Costituendosi tardivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, la ha CP_1 rimarcato l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Termini Imerese in forza dell'art. 19 cpc e dell'art. 14 della convenzione di contributo, da ritenersi non vessatoria, nonché
l'insussistenza di un rapporto di natura obbligatoria tra le parti tale da giustificare l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 20 cpc e l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di tali motivi, la ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna CP_1 dell'appellante per lite temeraria.
Pag. 2 di 11 La causa, sulla base delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 8 maggio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, la risoluzione delle questioni agitate nel presente giudizio di appello non può prescindere dallo svolgimento di un'indagine volta a stabilire l'esatta posizione giuridica della e la fonte del rapporto intercorso tra le parti. CP_1
In relazione al primo profilo, va evidenziato che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua rientrano nella categoria delle c.d organizzazioni pubbliche in forma privatistica.
La componente privatistica si rinviene nel fatto che i Fondi paritetici, ai sensi dell'art. 118 della legge 388/00, sono costituiti, alternativamente, come associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 cc oppure come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi degli artt. 1 e
9 del regolamento di cui al DPR 361/00 sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
La connotazione pubblicistica emerge dal fatto che: i) i Fondi paritetici sono soggetti alla direzione ed alla vigilanza del Ministero del lavoro (dell'Anpal a seguito del dlgs 150/15), il quale autorizza l'esercizio dell'attività, controlla la gestione ed il funzionamento dell'ente, monitora l'utilizzo delle risorse ricevute ed i piani formativi realizzati, valuta i risultati raggiunti, impartisce atti di indirizzo per mezzo di un apposito organo collegiale, nomina il presidente del collegio dei sindaci, può disporre il commissariamento o la sospensione dell'operatività in presenza di gravi irregolarità; ii) il patrimonio dei Fondi paritetici è costituito da risorse pubbliche, provenienti dal gettito del contributo integrativo ex art. 25, comma IV, della legge n. 845/1978 versato dai datori di lavoro all'Inps e poi trasferito al iii) i Fondi paritetici non operano con metodo economico e non agiscono per uno CP_1 scopo di lucro bensì promuovono lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori “in una prospettiva di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, secondo un disegno coerente con quanto dispone l'art. 35, comma 2, l'art. 1, comma 1, e l'art. 4 della
Costituzione” (cfr Tar Lazio, sentenza 1590/17).
Dall'incontro e dalla fusione tra elementi privatistici ed elementi pubblicistici deriva la qualificazione dei Fondi paritetici in termini di enti pubblici in senso sostanziale, che vale a
Pag. 3 di 11 rendere applicabili, tra l'altro, le disposizioni contenute nella legge 241/90 e nel codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis.
Una volta definita la posizione giuridica della , si può procedere alla CP_1 determinazione della natura del rapporto intercorso tra le parti, che si basa sulla convenzione
Piano:SP.01.Sp ID A0517-0630.
A riguardo, va valorizzato che: i) la riveste, come detto, la qualità di ente pubblico CP_1 ai sensi dell'art. 29, comma I, legge 241/90; ii) è stato, non a caso, definito “soggetto Pt_1 attuatore”; iii) la convenzione ha previsto l'erogazione di un contributo di euro 3.200,00 a copertura del costo del piano formativo presentato dal senza alcuna contropartita;
Pt_1 iv) la convenzione è stata conclusa all'esito di una procedura di selezione dei piani formativi, svoltasi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, uguaglianza.
Ebbene, tenuto conto dei tratti delineati, la convenzione intercorsa tra e CP_1 Pt_1 non può essere ricondotta alle transazioni commerciali ex dlgs 231/02. Non vi è, infatti, alcuna possibilità di ravvisare la logica mercantile in un negozio che non prevede il pagamento di un corrispettivo.
Inconferenti sono, altresì, i modelli contrattuali disciplinati dal dlgs 50/16 posto che, sebbene la sia un organismo di diritto pubblico, all'interno del negozio non viene in rilievo CP_1
l'affidamento di lavori, servizi, forniture e neppure il profilo dell'onerosità.
Da respingere, poi, l'inquadramento della convenzione tra gli atti di liberalità atteso che la causa perseguita dalla non è quella di arricchire il bensì quella di CP_1 Pt_1 realizzare, in collaborazione con il un obiettivo formativo di interesse generale, Pt_1 senza il quale il contributo non sarebbe stato erogato.
In realtà, la natura giuridica delle parti, la causa pubblicistica, l'assenza di uno scambio, la procedimentalizzazione seguita per l'erogazione del finanziamento portano a collocare il rapporto tra le parti nel perimetro dei contratti di concessione di sovvenzione ex artt. 12 ed
11 legge 241/90. Ciò è confermato, tra l'altro, dalle clausole che prevedono l'osservanza del codice etico della , che fissano adempimenti volti a garantire la tracciabilità dei CP_1 flussi finanziari, che attribuiscono alla poteri di controllo in vista della regolare CP_1 attuazione del piano approvato.
Siamo, allora, al cospetto non di un contratto sinallagmatico bensì di un negozio bilaterale gratuito con comunione di scopo, funzionalizzato all'interesse generale, sostitutivo del
Pag. 4 di 11 provvedimento amministrativo, e soggetto all'applicazione delle norme sugli aiuti di stato e dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
Giunti a questo punto, può passarsi all'esame del tema della giurisdizione sulla domanda giudiziale di erogazione del contributo, il cui rilievo officioso, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione, non è precluso nel presente giudizio di appello, stante l'insussistenza di un giudicato interno.
A riguardo, si evidenzia che, per un verso, la sentenza impugnata non contiene un capo dedicato alla giurisdizione e, conseguentemente, non può ravvisarsi alcun giudicato esplicito.
Per altro verso, non si ritiene che la declaratoria di incompetenza territoriale, oggetto del gravame, sottenda la positiva risoluzione della questione della giurisdizione posto che, in mancanza di specifici elementi di segno contrario, non può escludersi che il giudice di prime cure sia pervenuto alla decisione di rito per saltum, facendo applicazione dell'istituto della ragione più liquida.
Ciò posto, va osservato che la Corte di Cassazione si è occupata in più occasioni del problema del riparto della giurisdizione sulle controversie relative a sovvenzioni pubbliche, fissando il seguente principio di diritto “In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (…)” (Cass. 15867/11). Nello stesso senso, si sono espresse le Sezioni Unite nella sentenza 13992/24, in cui si legge “Quante volte la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo. L'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento
Pag. 5 di 11 omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario dal contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza. La situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico”.
Calando i suddetti principi nel caso concreto, si impone il riconoscimento della giurisdizione ordinaria sulla domanda del che si fonda sul presupposto dell'inadempimento della Pt_1
agli obblighi assunti con la convenzione Piano:SP.01.Sp ID A0517-0630 e mira a CP_1 realizzare il diritto soggettivo all'erogazione del contributo nella misura richiesta ed approvata.
Venendo, adesso, alla questione della competenza territoriale, sollevata con il primo motivo di appello, va, innanzitutto, sottolineato che la presente controversia rientra inequivocabilmente tra le cause relative a diritti di obbligazione.
L'opinione di segno contrario, sostenuta dalla e seguita dal giudice di prime cure, CP_1 che fa leva sull'assenza di sinallagmaticità e sulla discrezionalità nell'erogazione del contributo, non è, a ben vedere, sostenibile.
A riguardo, richiamando considerazioni già svolte, si rammenta che il potere discrezionale dell'ente termina con la conclusione dell'atto di concessione, che segna il passaggio dalla fase amministrativa “dell'azione”, volta alla selezione dei progetti formativi più idonei, alla fase della “relazione”, in cui le parti acquistano posizioni giuridiche soggettive declinabili in termini di diritti ed obblighi e non di interessi legittimi.
Ne deriva che, una volta conclusa la convenzione, il beneficiario diviene titolare di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione del contributo, che, consistendo nella pretesa ad una prestazione pecuniaria, di innegabile natura patrimoniale, non può che assumere la consistenza di un diritto di credito.
Il fatto, poi, che la concessione non segua la logica sinallagmatica esclude certamente la configurabilità di una transazione commerciale ai sensi del dlgs 231/02 ma, evidentemente, non osta alla nascita di un'obbligazione, che, a mente dell'art. 1173 cc, può scaturire da
Pag. 6 di 11 qualsiasi contratto e da ogni altro atto idoneo a generarla in conformità all'ordinamento giuridico.
A ciò si aggiunga che, seguendo la tesi della , per le prestazioni erogate dall'Inps CP_1 nel settore dell'assistenza sociale (cfr, ex multis, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile di assistenza, la pensione di inabilità), a titolo gratuito e senza vincolo sinallagmatico, non dovrebbe predicarsi la sussistenza di un credito e non dovrebbero neppure essere riconosciuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, contrariamente a quanto avviene.
Senza contare che, disconoscendo il vincolo dell'obbligazione, non vi sarebbe altro modo di qualificare il rapporto tra le parti e giustificare, così, la giurisdizione del giudice ordinario.
Addirittura, si potrebbe giungere a negare l'indebito in presenza dell'erogazione di una sovvenzione non dovuta.
Da ultimo la circostanza, rappresentata dall'appellata, che i beneficiari ultimi del piano formativo sono i lavoratori è del tutto irrilevante ed inconducente. Ed infatti, non si comprende come l'alterità soggettiva tra beneficiari del piano e beneficiario del contributo possa interferire e, financo, elidere l'esistenza di un'obbligazione tra il e CP_1 Pt_1 semmai, essa avvalora che il piano non costituisce un servizio reso dal alla Pt_1 CP_1
a titolo di corrispettivo del contributo bensì uno strumento di politica attiva del lavoro, attuato nella collaborazione tra le parti, l'uno quale finanziatore e l'altro quale attuatore.
In definitiva, è innegabile che, con la stipula della convenzione, sia sorto a favore del Pt_1 un credito e, a carico della , il corrispondente obbligo di erogare il contributo di CP_1 euro 3.200,00 a seguito della presentazione del rendiconto finale.
Acclarata la sussistenza di una causa relativa a diritti di obbligazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, di natura derogabile, vengono in rilievo, in concorso, i criteri di collegamento contenuti negli artt. 18, 19, 20 cpc.
Da non tralasciare, poi, l'art. 29 cpc, che attribuisce ai contraenti la facoltà di stabilire un foro concorrente o un foro esclusivo per determinati affari, nell'osservanza delle norme che disciplinano la validità delle clausole derogatorie della competenza.
Bisogna, quindi, interrogarsi, prioritariamente, sul significato e sulla validità della clausola contenuta nell'art. 14 della convenzione di contributo, che così recita “Foro competente: per ogni controversia inerente all'esecuzione del presente contratto le parti stabiliscono competente il foro di Roma”.
Pag. 7 di 11 Ebbene la clausola, interpretata secondo il tenore letterale, si presenta pienamente valida ed efficace per la semplice ragione che, contrariamente a quanto assunto dalle parti e dal giudice di prime cure, non istituisce alcuna deroga alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria sull'azione proposta.
Ed invero, per un verso, il foro individuato in base all'art. 14 della convenzione finisce per coincidere con il foro in cui è collocata la sede statutaria dell'opponente in primo grado, presuntivamente coincidente con il luogo di prevalente esercizio dell'attività, che risulta applicabile già in forza del combinato disposto di cui agli artt. 19-637 cpc.
Per altro verso, non essendo previste espressioni volte a farne risaltare l'esclusività, deve ritenersi che il foro eletto dalle parti sia un foro concorrente, che si aggiunge, senza sostituirsi, agli altri fori individuati dall'art. 20 cpc.
Non essendovi una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria con riferimento all'oggetto della controversia, deve escludersi la necessità della sottoscrizione ovvero della specifica sottoscrizione della clausola 14 ai sensi, rispettivamente, dell'art. 29 cpc e dell'art. 1341 cc posto che, si ribadisce, il criterio della sede legale della sarebbe stato CP_1 comunque applicabile ai fini della determinazione della competenza territoriale sulla domanda di pagamento del contributo avanzata dal Pt_1
Vi sono, però, ulteriori ragioni che rendono inapplicabile l'art. 1341 cc alla fattispecie concreta.
Una prima ragione è che l'esigenza di protezione del contraente “debole” dalle clausole vessatorie predisposte unilateralmente dal contraente “forte” non si avverte nei settori contrattuali, come quello in esame, caratterizzati dalla gratuità del rapporto e dal perseguimento di uno scopo comune ed in cui, peraltro, la posizione di supremazia dell'ente non è giustificata da ragioni economiche e si ricollega alla finalità di garantire la corretta gestione del denaro pubblico e l'attuazione del programma in vista del quale la sovvenzione
è stata riconosciuta.
In secondo luogo, la convenzione di contributo intercorsa tra il e la non Pt_1 CP_1 rientra tra le condizioni generali di contratto ex art. 1341, comma I cc, o tra i moduli/formulari ex art. 1342 cc.
Ed infatti, non siamo di fronte ad uno schema contrattuale predisposto per disciplinare una serie indefinita di rapporti bensì per regolare diritti ed obblighi con un contraente specifico,
Pag. 8 di 11 selezionato all'esito di una procedura amministrativa, per la realizzazione di una precisa attività di interesse generale individuata nell'avviso pubblico 5/2017.
Il fatto che la abbia elaborato ed applicato condizioni standardizzate per i soggetti CP_1 attuatori non deve sorprendere e non deve neppure essere causa di fraintendimenti in quanto omogeneità e predeterminazione, nel settore dell'attribuzione dei vantaggi economici, non sono funzionali a stabilire una posizione di preminenza economica e contrattuale di una parte in danno dell'altra e si correlano, invece, al perseguimento degli obiettivi dell'evidenza pubblica.
Ed infatti, clausole uniformi assicurano l'imparzialità dell'azione dell'ente nonché
l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i partecipanti alla procedura selettiva.
Si aggiunga che la predeterminazione degli schemi di convenzione serve all'ente pubblico per fissare gli strumenti e le misure necessarie ad una migliore tutela dell'interesse pubblico nell'ambito delle singole vicende negoziali ed, inoltre, costituisce adempimento dell'obbligo, espressamente previsto dall'art. 12 legge 241/90 nonché dall'art. 26 dlgs 33/13, di prefissare e pubblicare “criteri e modalità” di attribuzione dei vantaggi economici nel quadro dei principi del giusto procedimento amministrativo.
Se così è allora di fronte ad un negozio gratuito con comunione di scopo, stipulato con un contraente determinato e per una specifica attività, in cui è dato ravvisare una collaborazione pubblico-privato per l'attuazione di un fine di politica attiva del lavoro, non vi è spazio per ricondurre la convenzione di contributo alle CGC o ai moduli/formulari, che trovano terreno di elezione nei settori contrattuali rispondenti alla logica sinallagmatica ed in cui vi è l'esigenza di disciplinare uniformemente una serie indefinita di rapporti.
Appurato che, sulla domanda del non sussistono fori negoziali esclusivi e vi è Pt_1 concorso tra foro generale ex art. 19 cpc e foro alternativo ex art. 20 cpc, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla con l'atto di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo va ritenuta tamquam non essent in quanto non risulta motivata sul criterio del forum contractus e del forum destinatae solutionis. Inoltre, dato che è emerso che la ha una CP_1 sede centrale e delle sedi territoriali, esigenze di completezza ed esaustività dell'eccezione di incompetenza territoriale avrebbero richiesto la confutazione della competenza del Giudice di Pace di Termini Imerese anche con riguardo alle sedi distaccate.
Pag. 9 di 11 In ogni caso, va osservato che la competenza del giudice a quo, come segnalato dall'appellante, si potrebbe radicare già solo in virtù del criterio del forum destinatae solutionis atteso che l'obbligazione di pagamento del contributo di euro 3.200,00, previsto dalla convenzione a carico della , configura un'obbligazione portable. Ed infatti, da un CP_1 lato, l'obbligazione si configura come un debito di valuta, liquido ab origine. Dall'altro lato la
, pur essendo ente pubblico in senso sostanziale, resta strutturalmente CP_1 un'associazione non riconosciuta e, come tale, tiene una contabilità di diritto privato e non di diritto pubblico di modo che non è possibile fare ricorso ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle obbligazioni pecuniarie delle Pubbliche
Amministrazioni, qualificate come querable in considerazione della sottoposizione alle norme di cui al r.d. 827/1924.
Al termine della disamina delle questioni pregiudiziali, il giudizio può essere agevolmente definito nel merito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Ciò in ragione del fatto che , come dichiarato dal difensore a verbale dell'udienza Parte_1 del 20 novembre 2019 e documentato dalla nota del 22 ottobre 2019 della , ha CP_1 ricevuto il pagamento delle somme pretese.
Essendo stato soddisfatto il bene della vita in corso di causa non vi è, allora, alcuna ragione per effettuare ulteriori approfondimenti nel merito.
Relativamente alle spese di lite, si osserva che l'avvenuta erogazione del contributo, nonchè
l'assenza di contestazioni da parte della in ordine alla regolarità, completezza ed CP_1 idoneità della documentazione versata in atti dal (la Convenzione di contributo – Pt_1
Piano:SP.01.Sp ID A0517-0630; gli attestati di partecipazione ai corsi;
i contratti d'opera professionale con i docenti, corredati dalle fatture;
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla veridicità dei dati;
il rendiconto ecc…) rivelano che la domanda, con ogni probabilità, sarebbe stata accolta.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 3/20 emessa dal Giudice di Pace di Termini
Imerese, così provvede:
DICHIARA la competenza territoriale del Giudice di Pace di Termini Imerese sulla domanda di pagamento del contributo di euro 3.200,00 proposta da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
DICHIARA che il credito vantato da nei confronti del Parte_1 [...] in virtù della Controparte_1 convenzione di contributo Piano:SP.01.Sp ID A0517-0630 ammonta ad euro 3.200,00;
DICHIARA che il credito è stato interamente soddisfatto per avvenuto pagamento in corso di causa e, per l'effetto, PRONUCIA la cessazione della materia del contendere e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 506/19 emesso dal Giudice di Pace di Termini Imerese;
CONDANNA Controparte_1
l pagamento delle spese di due gradi di giudizio in favore di ,
[...] Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 643,00 (di cui euro 567,00 per compensi ed euro 76 per esborsi) per la fase monitoria, in complessivi euro 877,00 per il giudizio di opposizione, in euro 1.452,00 (di cui euro 1.278,00 per compensi ed euro 174 per esborsi) per il presente giudizio oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta.
09/09/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
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