Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9391 / 2019 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MAZZA LOREDANA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 19/12/1982 C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MONTARULI GIADA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 27/6/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 11/06/2019, adiva il Tribunale chiedendo Parte_1 la separazione con addebito dal marito , l'affidamento esclusivo dei Controparte_1
figli (nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2 Per_3
6.11.2009), al tempo tutti minorenni, con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione
1
chiedeva un assegno di mantenimento per sé e un assegno di mantenimento per i figli.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale chiedeva pronunciarsi la Controparte_1
separazione con addebito alla moglie e l'affido esclusivo dei figli minori, con collocamento presso l'abitazione dei propri genitori (in attesa della definizione del procedimento penale pendente nei suoi confronti a seguito della denuncia della ricorrente); chiedeva conseguentemente che venisse posto a carico della l'obbligo di contribuire al Pt_1
mantenimento dei minori con un assegno mensile.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il Presidente prendeva atto del decreto con cui il Tribunale per i minorenni, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, aveva affidato i figli minori ai SS sociali, nominando un tutore provvisorio;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con un assegno determinato in euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie;
rigettava la domanda di assegno di mantenimento per sé, formulata dalla ricorrente.
Il resistente impugnava l'ordinanza presidenziale, contestando il quantum dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli, al tempo collocati in casa protetta, e la Corte d'Appello rigettava il reclamo.
Con ordinanza del 6.8.2021, il Giudice istruttore modificava la predetta ordinanza, a fronte di rilevanti fatti sopravvenuti e segnatamente la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della ricorrente, con conseguente affido esclusivo dei figli minori al padre e collocamento della prole presso quest'ultimo (v. decreto del Tribunale per i minorenni del
21.4.2021); conseguentemente veniva posto a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con un assegno pari ad euro 360,00 (euro 120,00 per ciascuno dei figli), oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche e sanitarie;
rigettava la richiesta di assegnazione della casa familiare, avanzata dal resistente.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Nel precisare le conclusioni, entrambe le parti chiedevano che nulla venisse disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare, sita in Catania, via Timoleone n. 107, dal momento che i figli da tempo non vi risiedevano più; insistevano per il resto nelle domande già formulate;
il resistente chiedeva la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
All'esito dell'udienza del 27.6.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
2 L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendo condotte gravemente lesive dell'integrità fisica e morale propria e dei figli minori (percosse, ingiurie, minacce, violenza sessuale, consistita nel costringere la coniuge ad avere rapporti intimi con estranei); tali condotte sono state denunciate all'Autorità giudiziaria, con conseguente iscrizione, a carico del
, del procedimento penale n. 3317/19 R.G.N.R. CP_1
Riguardo alla domanda di addebito, va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione. In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé soli, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti certamente l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito.
Le violenze, pur rientrando nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale, costituiscono altresì violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e sono sempre causa di addebito (v. Cass., n. 31351/22; n. 27324/22; n. 3925/18); il giudice, in presenza di condotte provate, non deve valutare il comportamento dell'altro coniuge né accertare il nesso di causalità tra la violazione e la crisi coniugale (v. Cass., n. 27766/22, che ha chiarito che un solo episodio di percosse è sufficiente per la pronuncia di addebito).
Nel caso di specie, va rigettata la domanda di addebito della separazione formulata da
[...]
dal momento che le gravi accuse mosse da quest'ultima ai danni del coniuge si sono Pt_1
rivelate calunniose, con conseguente archiviazione del procedimento penale a carico del
. CP_1
Appare opportuno ripercorrere brevemente le vicende relative ai procedimenti già pendenti tra le parti e definiti in sede penale e dinnanzi al Tribunale per i minorenni.
Dalle denunce di è scaturito, a carico di , il procedimento Parte_1 Controparte_1
penale n. 3317/19 R.G.N.R., per i reati di cui agli artt. 572, 582-585 e 609 bis – 609 ter c.p.
Nell'ambito del predetto procedimento, con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di
Catania in data 5.4.2019, l'indagato veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in
3 carcere;
con provvedimento del Tribunale del riesame del 2.5.2019, che annullava l'ordinanza impugnata, il veniva rimesso in libertà. CP_1
Il provvedimento del Tribunale del riesame, versato in atti dal ricorrente, annullava l'ordinanza di custodia cautelare sul presupposto dall'assenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato: in particolare il Tribunale giudicava inverosimile e contraddittoria (oltre che sfornita di riscontri) la versione dei fatti fornita dalla persona offesa;
rilevava come le denunce della fossero in contrasto con le dichiarazioni dei parenti e dei vicini di casa sentiti nel Pt_1
corso delle indagini, i quali non sono non avevano confermato i fatti denunciati ma anzi avevano preso le distanze dalla donna;
il Tribunale riteneva non dirimente, al fine di riscontrare le accuse, la produzione del certificato medico attestante il trauma contusivo riportato dalla in data Pt_1
11.3.2019, in quanto compatibile con gli esiti di azioni offensive.
Con provvedimento del GIP del Tribunale di Catania del 28.4.2020, su conforme richiesta del
P.M., veniva disposta l'archiviazione del procedimento a carico di , il quale, Controparte_1
con decreto della Corte d'Appello di Catania del 9.6.2021, otteneva altresì l'indennizzo per l'ingiusta detenzione subita. A seguito della denuncia del resistente, veniva iscritto a carico di il procedimento n. 11237/21, per il reato di calunnia. Parte_1
Durante la pendenza del procedimento penale a carico del , il P.M. presso il Tribunale CP_1
per i minorenni chiedeva procedersi ex art. 330 c.c. nei confronti di entrambi i genitori, formulando istanza di provvedimenti urgenti a tutela dei tre figli, al tempo tutti minorenni.
Il procedimento dinnanzi al Tribunale per i minorenni si concludeva con decreto n. 2790/21 del
21.4.2021, il quale così statuiva: “ visti i conformi parere del P.M. e del tutore;
visto l'art. 330
c.c., in accoglimento della domanda del P.M. e archiviando gli atti: Dichiara Parte_1
decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli , e Controparte_2 Persona_2
; Revoca l'affidamento dei minori al SS di Catania, incaricandosi il predetto SS, Per_3
responsabile del programma di assistenza e della vigilanza, di svolgere comunque opera di sostegno educativo e psicologico, agevolando i rapporti con i genitori, e di effettuare periodici controlli sui minori e sul loro contesto socio – ambientale, riferendo senza indugio al Procuratore delle Repubblica presso questo Tribunale ogni evento di particolare importanza;
Affida i minori in discorso in via esclusiva al padre;
dispone che la madre possa incontrare i figli nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal padre, tenendo con to in ogni caso della volontà e dei bisogni degli stessi minori;
Revoca l'incarico di tutore all'avv. Luca Di Gloria”.
La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di si fonda sugli esiti Parte_1
dell'istruttoria espletata dal Tribunale per i minorenni, che di seguito si riportano: “[…] – appare comprovato come la madre abbia tenuto comportamenti assai pregiudizievoli per i figli e come non abbia nel tempo mantenuto una relazione affettiva con gli stessi, dimostrando in special
4 modo disinteresse e apparendo non in grado di tenere comportamenti assistenziali ed oblativi verso i minori;
- i minori infatti sin da subito hanno descritto agli operatori del SNPI un contesto familiare “trascurante e violento”: ha riferito espressamente che la madre nel corso degli Per_1
anni ha intrattenuto rapporti con diversi uomini, anche attraverso l'invio di foto che la minore ha trasmesso al padre, ritraenti parti intime della genitrice;
anche e hanno Per_2 Per_3
sostanzialmente confermato il racconto della sorella (v. relazione del SNPI del 24.10.2019); - “la relazione madre – figli appare permeata da perversione razionale” e tutti i fratelli, “ipercoinvolti nelle dinamiche familiari” manifestano forti sofferenze ed un significativo stato depressivo (v. relazione del SNPI del 24.10.2019); - in data 31.8.2019 i Carabinieri, chiamati da che ha Per_1
comunicato loro di essere stata abbandonata insieme ai fratelli all'interno di villa Bellini di
Catania dalla madre, allontanatasi con un uomo, hanno in effetti rinvenuti i minori da soli e a genitrice si è presentata presso la caserma di cui trattasi esclusivamente dopo essere stata rintracciata telefonicamente dai militari operanti (v. nota dei CC di Catania del 31.8.2019); - la madre, dopo poco tempo dal suo inserimento in comunità con i figli, ha comunicato agli operatori della struttura di cui trattasi di volersi allontanare lasciando lì i minori per una “sana crescita psico – fisica degli stessi” (v. relazione della cooperativa sociale “Alkantara” del
17.6.2020), tanto che i bambini, come detto, sono stati collocati dai nonni paterni nel mese di settembre dello scorso anno;
- del resto la stessa genitrice presenta un profilo di personalità disarmonico e necessita di un percorso di sostegno e di recupero delle funzioni genitoriali (v. relazioni del Servizio di Psicologia in atti); - la stessa appare avere anche denunziato falsamente il marito di gravissimi atti, atteso che, come accertato dal Tribunale del riesame di Catania e dal
GIP presso il medesimo Tribunale (v. provvedimenti in atti), il racconto della madre agli inquirenti con riferimento ai presunti abusi commessi dal padre è risultato assai contraddittorio e dissonante rispetto alle accuse risulte al;
[…] – viceversa, come attestato dalla recente CP_1
relazione del Servizio Sociale del Comune di Catania in atti, il rapporto tra i minori ed il proprio padre “sembra permeato da grande affetto e premure reciproche. Il recupero del tempo perduto lontano dal padre viene vissuto con grande gioia dai ragazzi che godono di ogni piccola cosa lui possa dar loro”; - i minori sono particolarmente legati ai nonni paterni e vogliono stare con loro e con il padre, come si evince innanzitutto dalle dichiarazioni loro rese ai giudici delegati (v. verbale dell'udienza del 15.1.2020) […]”.
Tanto premesso, a fronte dell'acclarata infondatezza delle accuse mosse dalla ricorrente nei confronti del coniuge, va rigettata la domanda di addebito.
Il resistente ha chiesto, a sua volta, l'addebito della separazione alla moglie, deducendo di aver subito un'ingiusta privazione della propria libertà personale, a causa delle calunnie di quest'ultima; la ricorrente aveva inoltre violato il dovere di fedeltà, coltivando diverse relazioni
5 extraconiugali, anche nel periodo in cui si trovava ospite, insieme ai figli, presso una casa protetta (periodo anteriore alla celebrazione dell'udienza di presidenziale); allegava a fini di prova le foto dei messaggi scambiati dalla coniuge con alcuni uomini, inviatigli dalla figlia
Per_1
Le allegazioni del resistente sono state riscontrate dagli atti del procedimento penale (sopra esaminati), da cui emerge la natura calunniosa delle accuse mosse ai suoi danni dalla coniuge: tale condotta, integrante fattispecie di reato e lesiva dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, concretizza altresì la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Sussiste la violazione del dovere di fedeltà coniugale, come emerge dalla documentazione in atti, inviata al padre dalla figlia mentre quest'ultima si trovava presso la casa protetta con la madre (e Per_1
dunque in costanza di matrimonio). La genuinità di tali documenti non è stata contestata dalla ricorrente e il loro tenore appare inequivoco: si veda ad esempio il messaggio inviato dal telefono cellulare della a tale ” (-ti piace fare la doccia insieme?- ; - Si molto -), Pt_1 Per_4
oltre alle foto ritraenti parti intime della donna, che risultano inviate a soggetti identificati con nomi maschili.
Può pertanto concludersi che la crisi matrimoniale è scaturita dalle condotte calunniose (oltre che dall'infedeltà) della , con conseguente accoglimento della domanda di addebito della Pt_1
separazione formulata dal resistente.
In ordine all'affidamento e collocamento della figlia minore il Collegio prende atto del Per_3
citato decreto n. 2790/21, emesso dal Tribunale per i minorenni in data 21.4.2021, con cui la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale e la prole minorenne è stata affidata in via esclusiva al padre, con collocamento presso quest'ultimo, a cui sono stati altresì rimessi tempi e modi della frequentazione con la madre.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento dei figli e Persona_1 Per_2
, ormai maggiorenni.
[...]
Va posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
minorenne e dei figli e , residenti presso il padre, la cui Per_3 Persona_1 Persona_2
non autosufficienza economica (in assenza di contestazioni o di elementi contrari) può desumersi dal fatto che i ragazzi hanno appena superato la maggiore età. dovrà pertanto contribuire al mantenimento dei figli con un assegno da Parte_1
determinarsi in euro 500,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie, con decorrenza dalla decisione (valendo per il pregresso quanto disposto con l'ordinanza del 6.8.2021). Tale somma
(in assenza di documentazione reddituale aggiornata) appare funzionale al soddisfacimento delle
6 esigenze minime di sostentamento dei figli e ai loro bisogni di natura ricreativa più elementari, accresciutisi in ragione dell'età.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione va respinta la domanda di mantenimento della moglie.
Avuto riguardo alla prevalente soccombenza, le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
Le spese del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del mutamento delle circostanze di fatto, avvenuto nel corso del giudizio.
Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche in considerazione della necessaria pronuncia sullo status.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 9391 /2019, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito a carico di
[...] Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dalla figlia Parte_1
minorenne e dei figli e maggiorenni non Per_3 Persona_1 Persona_2
economicamente autonomi, versando entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno al coniuge di €
500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche e sanitarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza (valendo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza del 6.8.2021);
RIGETTA le ulteriori domande.
CONDANNA al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite che liquida Parte_1
in euro 4.000,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di reclamo celebratosi dinnanzi alla Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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