Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1952, n. 124
Articolo 2
Versione
5 aprile 1952
Art. 1.
Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 nonche' dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, e' autorizzata, nell'esercizio finanziario 1951-52, la spesa di lire 250 milioni, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 5 aprile 1952