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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1901 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Cesare Galloni del Foro di Roma, unitamente e disgiuntamente all'Avvocato Stabilito (titolo di origine: Simone Antonio, ed elettivamente Per_1 domiciliato in Roma, alla Via Tiberina n°128, presso lo Studio Legale Galloni & Partners;
- appellante contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dagli avv. Francesca Moniga, Andrea e Gisella Donati (C.F. ), come da C.F._2 procura allegata alla comparsa ed in forza di deliberazione di Giunta Comunale n. 451/22 di autorizzazione alla costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Civica in , Corsetto S. Agata n. 11/b; CP_1
- appellato nonché contro
(C.F. ) con sede legale in Roma, Via Controparte_2 P.IVA_2
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale dell'ente, rappresentata e difesa nel presente procedimento giusta procura in atti dall'Avv. Filippo Chiodini ed elettivamente domiciliata presso il difensore, con studio in Arezzo, Via Francesco Petrarca, n. 9;
e
- appellato
, (C.F. , Controparte_3 P.IVA_3 in persona del Prefetto pro tempore;
, (C.F. Controparte_4
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_4
, (C.F. Controparte_5
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_5
, (C.F. ), Controparte_6 P.IVA_6 in persona del Prefetto pro tempore;
, (C.F. Controparte_7
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_7
, (C.F. Controparte_8
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_8
, (C.F. Controparte_9
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_9
, (C.F. Controparte_10
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_10
(C.F. Controparte_11
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_11
, (C.F. Controparte_12
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_12
, (C.F. Controparte_13
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_13
, (C.F. Controparte_14
), in persona del Prefetto pro tempore P.IVA_14
, (C.F. Controparte_15
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_15
, (C.F. Controparte_16
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_16
, (C.F. Controparte_17
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_17
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_18 in persona del Prefetto pro tempore,
- tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di presso la quale sono ivi CP_4 domiciliati in Via degli Offici n. 14
- appellati
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_18 dall'Avv. Paolo Gennari presso il cui ufficio in (Avvocatura Comunale;
P.zza Mario Ridolfi, n. CP_18
1 – Palazzo Spada) è elettivamente domiciliato giusta procura a margine della comparsa di costituzione presente atto e provvedimento autorizzativo della lite;
- appellato
(C.F. ), in persona del Vicesindaco pro tempore, Sig. CP_19 P.IVA_19 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Napoleoni del Foro di Roma e domiciliato presso CP_20 CP_1 il di Lui Studio in alla Via Terenzio Varrone, 38, giusta procura allegata alla comparsa;
- appellato
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Controparte_21
- appellato contumace
OGGETTO: interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo - sanzioni per violazioni del C.d.S.;
CONCLUSIONI: come rassegnate con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 19/11/2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato in data 27.07.2020 dinnanzi al Giudice di Pace di (nel giudizio iscritto al n. R.G. 1439/2020), , aveva affermato CP_18 Parte_1 di essere venuto a conoscenza solo in data 14/07/2020, a seguito del rilascio di un estratto di ruolo, dell'esistenza di trenta cartelle di pagamento a suo carico e, segnatamente, le cartelle nn.
10920110000609457000 - 10920110003209215000 - 10920110006687819000 -
10920110006916776000 - 10920110008158027000 - 10920110008473722000 -
10920110011320835000 - 10920110012098904000 - 10920120000090963000 -
10920120000453360000 - 10920120000874890000 - 10920120001082023000 -
10920120001455538000 - 10920120002265951000 - 10920120002978011000 -
10920120004436790000 - 10920130004871348000 - 10920140005690034000 -
10920140006417050000 - 10920150001968292000 - 10920150004275407000 -
10920160000366453000 - 10920160001800471000 - 10920160003060928000 -
10920180001262047000 - 10920180002608224000 - 10920190003495040000 -
10920170001215968000 - 10920190003903230000 e 10920200001489960000, anche afferenti a contravvenzioni al codice della strada iscritte a ruolo dagli enti creditori convenuti in giudizio.
L'odierno appellante aveva, allora, chiesto l'annullamento di dette cartelle deducendone l'inesistenza o comunque la nullità poiché emesse da soggetto privo dei requisiti di legge, nonché l'irregolarità poiché non gli erano state mai ritualmente notificate, così come i verbali di accertamento delle relative violazioni del Codice della Strada ad esse presupposti, con conseguente estinzione della sanzione ex art. 201 C.d.S., rilevando, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti inerenti e l'illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 della L. 689/81 applicatagli. Innanzi al Giudice di
Pace, l'odierno appellante aveva chiesto, pertanto, la dichiarazione di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'estratto di ruolo, nonché la dichiarazione di invalidità dello stesso e di tutte le cartelle impugnate.
Il Giudice di Pace, con sentenza 400/2022, dichiarava inammissibile l'opposizione per difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente, in applicazione del disposto di cui all'art. 12, comma 4-bis, del
D.P.R. 602/73.
Con atto di citazione in appello depositato in data 06/09/2022, agiva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Terni chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ''Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma della Sentenza impugnata, accogliere le conclusioni già svolte nel primo grado di giudizio, che qui si ribadiscono: Previa immediata sospensione dell'esecutorietà degli atti impugnati, accertare e dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e/o comunque annullare il ruolo e le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento contenuti nell'estratto di ruolo formato e consegnato in data 14/07/2020, da intendersi integralmente trascritto sul presente atto, concernenti
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asseriti crediti infondatamente vantati per sanzioni amministrative ex Legge 689/81, con espresso riferimento a: 1) Cartella n°10920110000609457000, dell'importo di complessivi € 1.196,06, che si assume notificata in data 18/06/2011, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: e;
2) Cartella n°10920110003209215000, Controparte_3 Controparte_4 dell'importo di complessivi € 179,87, che si assume notificata in data 31/08/2011, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: Polizia Urbana;
3) CP_18
Cartella n°10920110006687819000, dell'importo di complessivi € 4.073,28, che si assume notificata in data 27/09/2011, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: CP_5
, , , , ;
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_6 Controparte_4
4) Cartella n°10920110006916776000, dell'importo di complessivi € 2.867,01, che si assume notificata in data 27/09/2011, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore:
, , ; 5) Cartella Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_14
n°10920110008158027000, dell'importo di complessivi € 1.453,98, che si assume notificata in data
27/09/2011, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative
L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; 6) Controparte_14
Cartella n°10920110008473722000, dell'importo di complessivi € 1.572,47, che si assume notificata in data 03/11/2011, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: CP_10
e;
7) Cartella n°10920110011320835000, dell'importo di complessivi
[...] Controparte_15
€ 1.971,11, che si assume notificata in data 01/02/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al
C.d.S., ente creditore: , ; 8) Cartella n°10920110012098904000, Controparte_1 Controparte_15 dell'importo di complessivi € 18.578,91, che si assume notificata in data 29/03/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: Polizia Urbana;
9) CP_18
Cartella n°10920120000090963000, dell'importo di complessivi € 2.865,62, che si assume notificata in data 13/04/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: CP_8
, , ; 10) Cartella n°10920120000453360000,
[...] Controparte_6 Controparte_14 dell'importo di complessivi € 898,35, che si assume notificata in data 16/05/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; 11) Cartella Controparte_16
n°10920120000874890000, dell'importo di complessivi € 896,09, che si assume notificata in data
13/06/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative
L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; 12) Controparte_5
Cartella n°10920120001082023000, dell'importo di complessivi € 578,27, che si assume notificata in
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data 24/05/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: CP_10
; 13) Cartella n°10920120001455538000, dell'importo di complessivi € 1.198,17, che si
[...] assume notificata in data 13/06/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: Polizia Urbana;
14) Cartella n°10920120002265951000, Controparte_21 dell'importo di complessivi € 132,00, che si assume notificata in data 29/06/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; 15) Cartella Controparte_13
n°10920120002978011000, dell'importo di complessivi € 814,72, che si assume notificata in data
08/09/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative
L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; 16) Controparte_17
Cartella n°10920120004436790000, dell'importo di complessivi € 1.885,24, che si assume notificata in data 06/10/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: CP_10
; 17) Cartella n°10920130004871348000, dell'importo di complessivi € 632,19, che si
[...] assume notificata in data 29/06/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: 18) Cartella n°10920140005690034000, dell'importo di complessivi € CP_19
297,40, che si assume notificata in data 16/04/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa tra
l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; 19) Cartella n°10920140006417050000, Controparte_4 dell'importo di complessivi € 7.645,58, che non si assume notificata ed infatti mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: e Controparte_22 CP_14
; 20) Cartella n°10920150001968292000, dell'importo di complessivi € 699,24, che si
[...] assume notificata in data 28/10/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; 21) Cartella n°10920150004275407000, dell'importo di Controparte_10 complessivi € 1.245,41, che si assume notificata in data 16/04/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: 22) Cartella n°10920160000366453000, Parte_2 dell'importo di complessivi € 1.680,93, che si assume notificata in data 07/09/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: e Controparte_10 CP_8
; 23) Cartella n°10920160001800471000, dell'importo di complessivi € 844,27, che si assume
[...] notificata in data 11/11/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: 24) Cartella n°10920160003060928000, dell'importo di complessivi € CP_18
3.408,46, che si assume notificata in data 13/10/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa tra
Pagina 5
l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: , , Controparte_16 Controparte_8 CP_14
e 25) Cartella n°10920170001215968000, dell'importo di complessivi €
[...] Parte_2
3.844,65, che non si assume notificata ed infatti mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; 26) Cartella n°10920180001262047000, dell'importo di Controparte_14 complessivi € 922,98, che si assume notificata in data 27/03/2019, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; 27) Cartella n°10920180002608224000, Controparte_15 dell'importo di complessivi € 641,45, che si assume notificata in data 25/06/2019, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; 28) Cartella Controparte_6
n°1092019000349504000, dell'importo di complessivi € 685,47, che si assume notificata in data
31/10/2019, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: CP_9
; 29) Cartella n°10920190003903230000, dell'importo di complessivi € 1.086,50, che non
[...] si assume notificata ed infatti mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore:
; 30) Cartella n°10920200001489960000, dell'importo di complessivi € 1.131,57, Controparte_15 che non si assume notificata ed infatti mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni al C.d.S., ente creditore: ; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi Controparte_4
i gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c..''.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduceva:
1) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 615 e 617 c.p.c., poiché il Giudice di Pace aveva ritenuto erroneamente inammissibile l'opposizione pur ritualmente spiegata ex art. 615 e
617 c.p.c. per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; l'appellante riteneva, infatti, di avere pieno diritto di proporre opposizione, pur in assenza di concrete aggressioni al proprio patrimonio da parte dell'Ente impositore, e per esso, del concessionario per la riscossione, nel caso di specie comunque sussistenti, essendo il ruolo, già di per sé, un titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60;
2) la violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. 29 settembre 1973, n°602, in quanto l'estratto debitorio del 14/07/2020, da lui prodotto, smentiva la tesi secondo cui non sarebbe stata attivata alcuna procedura esecutiva, rilevandosi l'indubbia presenza di procedure esecutive coattive in relazione alle cartelle di pagamento da lui impugnate dinanzi al Giudice di Pace di CP_18
L'appellante riproponeva, poi, le ulteriori questioni ed eccezioni erroneamente non accolte nella sentenza impugnata.
In particolare, deduceva l'illegittimità della procedura di notifica seguita dall' Controparte_23 per trasmettergli le cartelle in Svizzera, Paese extra-comunitario, ove non aveva mai ricevuto alcunché, né tantomeno sottoscritto alcun avviso di ricevimento. L'appellante disconosceva, infatti, la
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sottoscrizione, recata dagli avvisi di ricevimento in atti ed eccepiva la mancata indicazione della qualità del ricevente, sottolineando che, a fronte del formulato disconoscimento di conformità, le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento degli atti prodromici avrebbero dovuto essere prodotti in originale e che, peraltro, risultavano diversi tra loro gli indirizzi a cui, rispettivamente, gli Enti impositori e l' asserivano di aver indirizzato i propri rispettivi atti. Controparte_2
L'appellante eccepiva, inoltre, l'illegittimità delle pretese creditorie riscontrate nei suoi confronti per intervenuta prescrizione del diritto, decadenza e, comunque, per mancanza di motivazione, nonché per infondatezza della pretesa stessa in fatto ed in diritto, in ogni caso, affatto provata.
L'appellante eccepiva, infine, l'irritualità delle costituzioni effettuate in primo grado dalle odierne appellate, le quali - fatta eccezione per il e l' CP_18 Controparte_2
- erano state erroneamente effettuate, peraltro via p.e.c., a mezzo di funzionari
[...] delegati, il che ne imponeva lo stralcio in forza del disposto di cui all'art. 82 c.p.c.
In data 02.11.2022 si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e adducendo a sostegno le seguenti motivazioni:
1) in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto tardivo, atteso che l'appellante, pur avendo ricevuto la cartella esattoriale n. 10920110011320835000 e il verbale ad essa presupposto, aveva omesso di impugnarli tempestivamente;
2) quanto alla propria costituzione nel giudizio di primo grado, l'appellato evidenziava che il
Giudice di pace adito aveva pacificamente ammesso la costituzione delle parti resistenti, tra cui il che avevano spedito i loro atti e fascicoli per posta (da non confondersi Controparte_1 con l'invio per PEC), in linea con quanto pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, sottolineando che, una volta che gli atti venivano inseriti nel fascicolo a cura della Cancelleria, non sussistevano ragioni per ritenere la costituzione, seppure irrituale, inesistente o nulla;
3) nel merito, eccepiva l'appellato che il Giudice di pace aveva correttamente ritenuto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto atto non esecutivo, e, in conformità a quanto ora espressamente sancito dal D.L. 146/21, avente lo scopo di evitare contenziosi del tutto strumentali;
evidenziava, inoltre, di aver prodotto ciascun documento di propria competenza in copia conforme all'originale e rilevava la pretestuosità del disconoscimento genericamente addotto dall'appellante; infine, deduceva che, l'ormai costante giurisprudenza di legittimità riteneva dovuti gli interessi di mora ex art. 27 L. 689/81 anche per le violazioni al Codice della strada, in ogni caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, avendo natura di sanzione aggiuntiva.
In data 09.11.2022 si costituiva in giudizio l' , la Controparte_2 quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie e svolgeva le seguenti difese:
1) infondatezza dell'appello avversario, in quanto il Giudice di Primo grado, previo accertamento dell'assenza nel caso concreto di procedure esecutive o di una minaccia attuale di atti esecutivi, aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'azione promossa da controparte per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in ragione di quanto disposto dal nuovo comma
4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 in vigore dal 21/12/2021, poiché l'appellante non aveva
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allegato, né tanto meno provato, la sussistenza di un pregiudizio concreto al momento della proposizione dell'impugnazione;
2) inammissibilità dell'impugnazione del ruolo n. 2019–1886 trasmesso dalla Controparte_15
e del ruolo 2020–986 trasmesso dalla , rispetto ai quali, alla data di Controparte_4 introduzione del giudizio di primo grado (citazione del 17.07.2020), aveva predisposto le cartelle di pagamento n. 0920190003903230000 e n. 10920200001489960000, ma non le aveva ancora notificate al destinatario;
3) difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni di omessa notifica dei verbali di contravvenzione da parte dei Comuni e delle Prefetture convenute in giudizio, al mancato rispetto del termine di decadenza (90 giorni) previsto dall'art. 201 C.d.S., alla notifica dei verbali di contestazione delle contravvenzioni e all'illegittima applicazione/iscrizione a ruolo delle maggiorazioni per ritardato pagamento ex art. 27 Legge 689/1981, spettando agli Enti creditori replicare e confutare nel merito quanto dedotto da parte attrice a riguardo, attesa la non partecipazione dell'Agenzia alla fase genetica di formazione della pretesa creditoria e all'espletamento delle attività propedeutiche all'iscrizione a ruolo;
4) rituale notifica delle cartelle indicate nell'estratto di ruolo impugnato, come desumibile dalla documentazione allegata in primo grado, peraltro depositata in originale per gran parte delle cartelle in contestazione, con conseguente inefficacia delle generiche dichiarazioni di disconoscimento formalizzate dalla parte opponente, essendo le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento atti facenti fede sino a querela di falso;
5) infondatezza dell'eccezione avversaria circa la prescrizione dei crediti, per aver provveduto
(anche nel periodo in cui l'appellante risiedeva in Svizzera) a regolari notifiche delle cartelle nel quinquennio anteriore alla notifica della citazione in primo grado, nonché, limitatamente alle cartelle notificate in data anteriore di oltre cinque anni prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, ad interrompere la prescrizione con la notifica di successivi avvisi di pagamento nelle date del 26.07.2013 e del 29.01.2018.
In data 16 novembre 2022, si costituivano, tramite l'Avvocatura dello Stato, le
[...]
, Controparte_24 CP_5 CP_6 CP_7
, , , Roma, , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_16 CP_25
e contestando l'ammissibilità e, in subordine, la fondatezza dell'avversario atto di
[...] Pt_2 citazione in appello per i seguenti motivi:
1) inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire dell'appellante, il quale aveva omesso di allegare quale dei pregiudizi ora tipizzati dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 1921, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del
1973, intendeva evitare con l'impugnazione proposta.
2) infondatezza dell'opposizione, nella parte in cui eccepiva l'irritualità della costituzione delle Contr Prefetture in rapporto all'art. 82 c.p.c., atteso che, in ogni caso, le costituzioni dell' di
, e erano pervenute alla cancelleria a mezzo PEC prima CP_8 CP_14 CP_27 CP_9 dell'udienza ed erano state inserite nel fascicolo d'ufficio ed erano venute a conoscenza del destinatario, con conseguente raggiungimento dello scopo.
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In data 19 novembre 2022 si costituiva altresì il il quale deduceva CP_18
1) la correttezza della decisione del Giudice di Pace di circa l'inammissibilità CP_18 dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta in prime cure avverso l'estratto di ruolo in forza dell'art. 3 bis d.l. 21.10.2021 n. 146.
2) che le contestazioni afferenti al merito della pretesa sanzionatoria discendente da violazioni al codice della strada, e più in generale ad accadimenti antecedenti alla iscrizione a ruolo, tra cui le contestazioni sulla notifica del verbale e sulle maggiorazioni di cui all'art. 27 l.
689/1981, andavano proposte ex art. 204 bis c.d.s. secondo le modalità di cui all'art 22 della Legge n 689/81 vigente ratione temporis (ora art. 7 d. lgs n. 150/11) e attraverso il procedimento previsto dall'art 23 della predetta legge, davanti al giudice di pace del luogo dell'accertata violazione;
3) che gli atti presupposti relativi alla cartella esattoriale n.10920160001800471000, erano stati correttamente notificati all'appellante, con conseguente decadenza dello stesso da qualsivoglia eccezione a riguardo, comunque infondata;
4) che la prescrizione quinquennale del credito per omessa notifica delle suddette cartelle di pagamento non era ancora decorsa e che, in ogni caso, a seguito dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dai verbali di accertamento, gli ulteriori atti interruttivi erano di esclusiva competenza dell'Agente per la riscossione;
5) l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni riguardanti pretese irregolarità nella emissione delle cartelle, in quanto involgenti aspetti formali del complesso procedimento di riscossione coattiva del credito e, in particolare, quanto alla pretesa irritualità delle notifiche ed alla assenza di relate di notifica, erano esse inammissibili per difetto di introduzione della causa con il rito di cui all'art. 617 c.p.c., e comunque riferibili al solo titolare della riscossione;
6) l'inammissibilità della contestazione afferente alla maggiorazione di cui all'art. 27 l.
689/1981, trattandosi di aspetto di merito da far valere con tempestiva impugnazione dei provvedimenti sanzionatori presupposti ex artt.
6-7 d.lgs. n. 150/2011 e, in ogni caso ne eccepiva l'infondatezza, data l'applicabilità automatica delle maggiorazioni secondo quanto statuito dalla disciplina di cui all'art. 27 L. 24 novembre 1981, n. 689.
In data 10 dicembre 2022 si costituiva il rimasto contumace in primo grado) CP_19 chiedendo il rigetto delle domande di parte appellante per i seguenti motivi:
1) il Giudice di prime cure aveva opportunamente configurato l'azione oppositiva dell'odierno appellante avverso l'estratto ruolo quale mera azione di accertamento negativo a fronte dell'assenza di qualsivoglia atto lui notificato concretizzante l'esercizio della pretesa tributaria, dichiarandola inammissibile e carente di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
2) contraddittorietà delle difese dell'appellante nel momento in cui denunciava la presenza all'interno dell'estratto ruolo opposto la presenza di procedure esecutive a suo carico, poiché se così fosse stato, avrebbe dovuto svolgere le opportune considerazioni oppositive in seno ad esse, anziché procedere ad incardinare un autonomo ed irrituale opposizione ex
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art 615 c.p.c. presso l'Ufficio del Giudice di Pace di tra l'altro funzionalmente CP_18 incompetente, essendo devoluta l'opposizione, ad esecuzione iniziata, alla competenza esclusiva del Tribunale Esecutivo;
3) infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, anche in ragione della sospensione delle notifiche delle cartelle disposta tra l'8 marzo 2020 (ex c.d. Decreto Cura Italia - art. 68 D.L. 18/2020) e il 31 agosto 2021 (ex D.L. 73/2021, ultima normativa intervenuta a proroga della sospensione delle cartelle – doc. 8) con la conseguenza che, ai fini della prescrizione del diritto di credito del nei confronti del sig. andava CP_19 Pt_1 altresì computato al rituale termine quinquennale di prescrizione un ulteriore periodo di poco più un anno e mezzo;
4) in relazione all'illegittimità addotta della maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27. L.
689/81, ne affermava l'applicazione a qualsivoglia verbale di accertamento di violazione al C.d.S. divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 C.d.S.
In data 21 novembre 2023, veniva dichiarata la contumacia del . Controparte_21
La causa veniva istruita documentalmente e, in data 18 luglio 2024, a seguito di variazione tabellare, veniva assegnata alla scrivente giudice.
Con ordinanza depositata in data 02 dicembre 2024, il giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 19.11.2024, termine di scadenza per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritenuto la causa compiutamente istruita, la tratteneva in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 190
c.p.c., depositati unicamente dalle parti appellate.
***
L'appello è infondato e merita di essere respinto.
Il Giudice di Pace, a fronte di una domanda con la quale l'odierno appellante aveva dedotto di aver appreso, a seguito di una spontanea richiesta all'Agente per la Riscossione di estratto di ruolo afferente alla sua posizione debitoria in data 14.07.2020, dell'avvenuta emissione, nei suoi confronti di trenta cartelle di pagamento anche per sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, ha correttamente dichiarato la proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. inammissibile per difetto di interesse ad agire in capo all'attore - odierno appellante.
Tanto può dirsi in virtù delle considerazioni che seguono.
Con l'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in cui è stato inserito il comma 4 bis, il legislatore ha stabilito che “l'estratto di ruolo non è impugnabile” e che
“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui
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all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha di recente stabilito, in proposito, che “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del
2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., Sez. Un., n. 26283 del 06/09/2022).
Nella specie, la decisione del Giudice di primo grado risulta del tutto conforme ai principi di diritto appena esposti, successivamente precisati, anche in materia di estratti di ruolo afferenti al pagamento di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. 31430/2024; Cass. 24552/2024; Cass.
5789/2024, nella giurisprudenza di merito, in fattispecie del tutto analoghe a quella per cui è causa, cfr. CdA Milano, 25/09/2024, n. 2522; CdA Roma, 02/10/2023, n. 3117; Trib. Torre Annunziata,
04/10/2023, n. 2564; Trib. Napoli, 05/10/2023, n. 9028; Trib. Potenza, 10/10/2023, n. 1262).
Come chiaramente evincibile dalle stesse conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e da quanto emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha, infatti, richiesto, nel merito, di “dichiarare e/o riconoscere nullo e/o inefficace e/o annullare l'atto impugnato nonché tutte le cartelle di pagamento ivi indicate”.
L'odierno appellante ha, quindi, proposto una vera e propria azione di impugnazione del ruolo attraverso il cui esame era venuto a conoscenza delle cartelle elencate nell'atto introduttivo, e ciò
a distanza di anni dalla emissione delle citate cartelle (risalenti anche a dieci anni prima) e in mancanza di attuale minaccia dell'azione esecutiva da parte dell'agente della riscossione, sostenendo, tra l'altro, che le predette cartelle non gli sarebbero mai state validamente notificate, al pari dei verbali di accertamento ad esse sottesi.
Egli ha, in altri termini, proposto esattamente la domanda in relazione al cui oggetto la disposizione normativa sopra richiamata ha conformato e delimitato l'interesse ad agire richiesto ai fini della sua ammissibilità, senza attribuire alcun rilievo alle ragioni poste a base della stessa, il che esclude che possa aver rilievo, sotto il profilo in esame, anche il momento in cui si sono verificati gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi allegati dall'attore.
È, poi, appena il caso di precisare che, nella specie, non risulta regolarmente allegata e, tanto meno, dimostrata, né in primo grado, né nel presente giudizio, la sussistenza dello specifico e qualificato
(poiché normativamente tipizzato) interesse richiesto dalla disposizione appena richiamata, entrata in vigore anteriormente all'udienza di discussione relativa al giudizio di primo grado (tenutasi in data 10.03.2022) e, in ogni caso, per quanto sin qui esposto, senz'altro applicabile nel presente giudizio.
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Inoltre, come correttamente evidenziato dal Giudice di Primo grado, dalla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in esame non deriva al ricorrente alcun vulnus rilevante in termini di violazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost.
A ben vedere, la norma non va a comprimere alcuna tutela, poiché, per quanto qui rileva, “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un.,
n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (così Cass.,
Sez. Un., n. 26283 del 6/09/2022).
La norma applicata dal Giudice di Prime cure è stata, peraltro, già sottoposta al vaglio della
Consulta, la quale, con la sentenza n. 190/2023 - pur auspicando l'attuazione, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, con un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore - ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del
DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, così come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 laddove prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile ed è consentito al contribuente impugnare direttamente la cartella invalidamente notificata, di cui si sia venuti a conoscenza tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, solo per alcune fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione.
I giudici di legittimità hanno tra l'altro opportunamente precisato che l'interesse ad agire sotteso all'impugnazione del ruolo “non può declinarsi per divenire scrutinabile a seconda dell'evento della lite”, negando così rilievo, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a un'intimazione di pagamento intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ma taciuta dal debitore nell'atto introduttivo della lite e allegata dall'amministrazione solo ai fini interruttivi della prescrizione (v. Cass n. 7353/2022), circostanza effettivamente verificatasi per buona parte delle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo impugnato (ossia quelle individuate ai punti 1-
13 dell'atto introduttivo, come dimostrato dagli avvisi di pagamento ad esse relativi, allegati ai doc. 31-44 dall' ). CP_28
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Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l' allega l'intervento di Controparte_29 successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica , il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, che altrimenti non avrebbe ragion d'essere ovvero si tradurrebbe in una mera duplicazione di altra più specifica impugnazione, rispetto a cui l'accertamento negativo rimarrebbe irrilevante (così, CdA Roma, 02/10/2023, n.
3117, cit., la quale ha efficacemente ritenuto che “la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile
a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario (sostenere diversamente comporterebbe l'irragionevole risultato, contrario all'ordinamento, di porre nel nulla gli strumenti da questo specificamente previsti)”.
L'interesse ad agire non può nemmeno ravvisarsi in ragione della formulazione, da parte dell'odierno appellante, di un'eccezione di prescrizione del credito (ancorché verificatasi dopo la notificazione della cartella opposta), allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata successivamente intrapresa dall'amministrazione, non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza (cfr. Cass.
2799/2024, che richiama, in motivazione, le precedenti Cass. 7353/2022; Cass. 22925/2019; Cass.
n. 5443/2019; Cass. 22946/2016).
Giova precisare che l'esistenza di iniziative esecutive merita di essere allegata e provata dal ricorrente, trattandosi di condizione stessa dell'azione, mentre nel caso di specie le deduzioni dell'odierno appellante risultano a riguardo del tutto generiche, se non anche tra loro contraddittorie: nell'atto introduttivo di primo grado il ricorrente ha espressamente escluso l'avvio di procedure esecutive nei suoi confronti, deducendo di aver appreso dell'emissione delle cartelle di pagamento ivi indicate soltanto in data 14.07.2020, allorquando si era spontaneamente attivato per richiedere all' un estratto debitorio;
mentre nell'atto di Controparte_2 citazione in appello ha contestato la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che dall'estratto debitorio del 14/07/2020 prodotto in atti, “risultava la “presenza di procedure” esecutive coattive, segnatamente proprio in relazione alle cartelle di pagamento impugnate”.
Peraltro, anche a voler ammettere che detto interesse all'impugnazione del ruolo possa appurarsi qualora, nel corso del giudizio, emerga che, successivamente alla cartella, l' Controparte_2
abbia notificato un'intimazione di pagamento, l'eccezione di prescrizione formulata
[...] dal ricorrente sarebbe infondata nel merito.
Ed invero, posto che le questioni antecedenti alla notifica della cartella non impugnata (inclusa la prescrizione eventualmente maturata in epoca anteriore) sono irretrattabili (v., ex multis, Cass.
12471/2021; Cass. 19010/2019; Cass. 29978/2018), alcuna prescrizione quinquennale risulta maturata, alla data di introduzione del giudizio di primo grado (27.07.2020), con riferimento alle cartelle indicate nell'atto introduttivo del giudizio effettivamente seguite da un'intimazione di
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pagamento espressiva della volontà dell'Agente della riscossione di agire coattivamente per il recupero del credito.
Il riferimento è alle cartelle indicate ai punti 1-13 dell'atto introduttivo (ossia le nn.
10920110000609457000 - 10920110003209215000 - 10920110006687819000 -
10920110006916776000 - 10920110008158027000 - 10920110008473722000 -
10920110011320835000 - 10920110012098904000 - 10920120000090963000 -
10920120000453360000 - 10920120000874890000 - 10920120001082023000 -
10920120001455538000), tutte puntualmente e regolarmente notificate dall' Controparte_2
con raccomandate ricevute da persona familiare ovvero addetta al ritiro (all.ti 1-13 del
[...] fascicolo ), se non dallo stesso appellante (all. 2) e seguite da avvisi di pagamento altrettanto CP_28 ritualmente notificati al medesimo in data 26.07.2013 (v. all.ti 31-43, recanti avvisi di ricevimento da lui stesso firmati), nonché da un successivo avviso di pagamento notificato all'appellante a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da lui stesso sottoscritto in data 29.01.2018 (all.
44).
Il disconoscimento delle predette firme, oltre che del tutto pretestuoso e generico, risulta comunque irrilevante, posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, anche con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla
“firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, senza che nemmeno assuma rilevanza che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un.,
9962/2010; nonché, più di recente, Cass. 29022/2017; Cass. 4556/2020).
In ogni caso, come efficacemente eccepito dall' , l'azione al Controparte_2 vaglio è stata pacificamente proposta all'esito del mero rilascio all'appellante dell'estratto debitorio del 14.07.2020, in assenza di procedure esecutive in essere o di una minaccia di atti esecutivi che possa definirsi, in concreto, “attuale” ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73.
Il secondo comma della disposizione citata, infatti, impone all'Agente per la riscossione di far precedere l'espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento dalla notifica di un avviso contenente “l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”, che, a sua volta, “perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”
a norma del comma 3 della disposizione citata.
All'odierno appellante non risulta notificato alcun avviso di pagamento nell'anno precedente il deposito dell'atto introduttivo di primo grado, il che corrobora ulteriormente l'inammissibilità dell'impugnazione in esame nei termini statuiti dal Giudice di Pace con la sentenza impugnata
(conclude in questi termini anche la CdA di 25/09/2023, n. 4008). CP_11
Per completezza, deve, infine, darsi atto che l'unica altra cartella notificata all'appellante nell'anno anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado è la n. 10920190003495040000, la quale
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risulta parimenti regolarmente notificata all'appellante, in data 31.10.2019, presso il suo indirizzo di residenza in Svizzera, con raccomandata ricevuta dallo stesso personalmente (v. all. 24 dell ), al pari delle altre a lui notificate nel quinquennio anteriore all'introduzione del CP_28 giudizio di primo grado e, quindi, comunque immuni dall'eccepita prescrizione (v. all.ti 19-23
, corrispondenti alle cartelle nn. 10920180002608224000; 10920160003060928000; CP_28
10920160001800471000; 10920160000366453000; 10920150001968292000), di talché qualsivoglia eccezione in merito ai crediti portati da dette cartelle sarebbe comunque inammissibile per spirare dei termini di legge.
Va, quindi, confermata la decisione del Giudice di Primo grado in punto di difetto di interesse ad agire della parte attrice, odierna appellante, con conseguente rigetto dell'appello.
Il contrasto giurisprudenziale che ha preceduto il pronunciamento della Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 26283/2022 in materia di interesse all'impugnazione del ruolo - sentenza pubblicata, peraltro, lo stesso giorno (06/09/2022) dell'iscrizione a ruolo dell'impugnazione in esame - rappresenta una grave ed eccezionale ragione per compensare integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio (per una motivazione analoga in punto di ripartizione delle spese, cfr. Cass. 24552/2024 e Cass. 31437/2024, cit.).
Stante l'integrale respingimento dell'appello, deve darsi atto (al solo fine di agevolare l'accertamento amministrativo, e senza che la statuizione sul punto assuma la natura di condanna:
v. Cass., SS.UU., 4315/2020, Cass. 29424/2019 e Cass. 26907/2018) che sussistono, nei confronti di , i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. Parte_1
115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 400/2022 depositata in data Parte_1
14.07.2022 dal Giudice di Pace di (nel giudizio avente R.G. 1439/2020), ogni altra difesa, CP_18 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio.
Si dà atto (per la finalità di cui in motivazione) che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02.
Terni, 25/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca Grotteria
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