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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 4834/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IR ON Presidente rel.
NI AP IC
ER NI IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30/07/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
16/12/2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO SA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
GO AS e dall'Avv. BERTANZA NICOLETTA presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla si oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata dalla IC all'udienza del 16/12/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 27/07/2019 a CA
DI NA (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e stima il Collegio di provvedere in conformità alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata dalla IC all'udienza del 16/12/2025 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 27/07/2019 a
CA DI NA (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di CA DI NA (VR) nell'anno 2019, Numero 22, Parte
1, Serie /.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CA DI NA (VR) perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
3. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.12.2025
La Presidente rel.
IR ON
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IR ON Presidente rel.
NI AP IC
ER NI IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30/07/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
16/12/2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO SA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
GO AS e dall'Avv. BERTANZA NICOLETTA presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla si oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata dalla IC all'udienza del 16/12/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 27/07/2019 a CA
DI NA (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e stima il Collegio di provvedere in conformità alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata dalla IC all'udienza del 16/12/2025 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 27/07/2019 a
CA DI NA (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di CA DI NA (VR) nell'anno 2019, Numero 22, Parte
1, Serie /.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CA DI NA (VR) perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
3. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.12.2025
La Presidente rel.
IR ON
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