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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/19824
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 19824/2024 promossa da:
nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 06.08.1985, in Controparte_1 proprio ed unitamente a , nato a [...]é do Rio Preto, Stato di SA OL (Brasile) Controparte_2 il 28.08.1986, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore
[...]
nato a [...] /MT (Brasile) il 20.05.2017; Persona_1 Controparte_3
nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 15.06.1951; nata a
[...] Controparte_4
SA OL, Stato di SA OL (Brasile) il 13.09.1977, in proprio ed unitamente a Controparte_5
, nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 02.03.1983, in qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale della minore , nata a [...], Stato Persona_2 di SA OL (Brasile) il 09.07.2017; nato a [...], Stato di SA OL Controparte_6
(Brasile) il 30.04.1976; nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il Controparte_7
25.06.1981, in proprio ed unitamente a nata a [...], Stato di SA OL Controparte_8
(Brasile) il 15.10.1987, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore
[...]
nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 24.12.2023; Persona_3 Controparte_9 nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 16.03.1983; CP_10 Parte_1 nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 24.06.1956; nato a [...], Controparte_11
Stato di SA OL (Brasile) il 13.04.1993, in proprio ed unitamente a , Controparte_12 nata a [...]í, Stato di PI (Brasile) il 28.05.1983, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore nata a [...], Stato di SA Persona_4
OL (Brasile) il14.06.2021; nata a [...], Stato di SA OL Controparte_13
pagina 1 di 12 (Brasile) il 16.03.1994; , nato a [...], Stato di SA OL, Parte_2
(Brasile) il 06.05.1980, in proprio ed unitamente a , nata nella città di Controparte_14
Dourados – Stato di MS (Brasile) il 23.04.1987, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori: da , nato a [...] – SP Parte_2 Persona_5
(Brasile) il 25.08.2020; , nata a [...], SP (Brasile) il Controparte_15
25.05.2024; , nata a [...], Stato di SA OL il 28.03.1978, Parte_3 in proprio ed unitamente a nato a [...], Stato di SA OL Controparte_16
(Brasile) il 17.09.1977, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore
[...]
, nato a [...], MS (Brasile) il 24.05.2010; Persona_6 [...]
, nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 22.05.2001; Controparte_17 [...]
nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 09.08.1962; CP_18 Parte_4 [...]
, nato a [...] la Sierra, Bolivia, il 05.06.1990; Parte_5 Parte_6
nato a [...] la Sierra, Bolivia, il 29.12.1997, tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to
[...]
DO RU (CF: ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._1
Napoli - C.so Umberto I n. 75. Fax.081.410.9707-P.E.C.:
,come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Controparte_19
Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.: ; PEC: telefax: P.IVA_1 Email_2
011/561.21.94), domiciliataria resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
“- accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_19 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il , in persona del al pagamento delle spese, Controparte_19 CP_20 diritti e onorari di causa nella misura che il Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione.”
pagina 2 di 12 Conclusioni della parte convenuta:” Pronunciarsi secondo giustizia sulle conclusioni formulate dalla parte attrice, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del cor-redo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il
[...]
di gestire il caso di cui si tratta in sede amministrativa, a causa dell'elevato numero di CP_19 analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_19 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_7
GL (TO) in data 20 luglio 1868 (cfr. doc. in atti n.1), figlio dei cittadini italiani Persona_8
e , il quale emigrava in Brasile e decedeva l'08.10.1919 a Mattao, nel Circondario di Persona_9
AR in Brasile (cfr. doc. in atti n. 4) senza essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che “ NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o Persona_7
NT o , figlio di e di Per_7 Persona_7 Persona_10 Per_8
nato in [...] il [...] ”(cfr. doc. in atti n. 2).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_19 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si costituiva in giudizio. Controparte_19
Il Pubblico Ministero in data 14/01/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13/11/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata sia la discendenza diretta per linea pagina 3 di 12 paterna da cittadino italiano, anche se nella linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile nata dopo il 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo , in data 29.07.1893, si univa in matrimonio con Persona_7 Controparte_21
(cfr. doc. in atti n. 3) e dall'unione matrimoniale nasceva, in data 15.10.1902, (cfr. Persona_11 doc. in atti n. 5). Per_1 In data 26.10.1922, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_11 Persona_12
6); dall'unione matrimoniale, in data 19.08.1924, nasceva (cfr. doc. in atti n. 7) la Persona_13 quale, in data 06.02.1947, contraeva matrimonio con da (cfr. doc. in atti n. Per_14 CP_3
8).
In data 10.12.1947, dall'unione matrimoniale di con da Persona_13 Per_14 CP_3 nasceva da (cfr. doc. in atti n. 9). Persona_15 CP_3
In data 22.01.1977, contraeva matrimonio con Persona_16 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 10) e dall'unione matrimoniale il 28.03.1978 nasceva Parte_3
odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11).
[...]
In data 22.05.2001, dall'unione di con , Parte_3 Persona_17 nasceva (cfr. doc. in atti n. 12), come da dichiarazione pubblica (cfr. doc. in Controparte_17 atti n. 13), odierno ricorrente.
In data 24.05.2010, dall'unione di con , Parte_3 Controparte_16 nasceva il minore (cfr. doc. in atti n. 14), come da Persona_6 dichiarazione pubblica (cfr. doc. in atti n. 15), odierno ricorrente.
Dall'unione matrimoniale di e (cfr. doc. in atti Persona_16 CP_3 Parte_3
n. 10) il 06.08.1985 nasceva (cfr. doc. in atti n. 16), odierna ricorrente, la Controparte_1 quale il 14.07.2012 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 17). Controparte_2
In data 20.05.2017, dall'unione matrimoniale di con , Controparte_1 Controparte_2 nasceva (cfr. doc. in atti n. 18), odierno ricorrente. Persona_18
Dall'unione coniugale di da con (cfr. Persona_15 CP_3 Parte_3 doc. in atti n. 10) in data 06.05.1980 nasceva da (cfr. doc. in atti Parte_2 CP_3
n. 19), odierno ricorrente.
In data 28.02.2020, da si univa in matrimonio con Parte_2 CP_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 20). Dall'unione coniugale nascevano: Controparte_14
- in data 25.08.2020, da (cfr. doc. in atti n. 21), odierno Parte_2 Persona_5 ricorrente;
pagina 4 di 12 - in data 25.05.2024, (cfr. doc. in atti n. 22), odierna Controparte_15 ricorrente.
In data 15.06.1951, dall'unione coniugale di con da (cfr. doc. in atti Persona_13 Per_14 CP_3
n. 8), nasceva da (cfr. doc. in atti n. 23), odierna ricorrente. In data Controparte_3 CP_3
14.06.1973 si univa in matrimonio con Pt_3 Controparte_3 Controparte_22
(cfr. doc. in atti n. 24). Dall'unione coniugale, nascevano:
- in data 30.04.1976, (cfr. doc. in atti n. 25), odierno ricorrente;
Controparte_6
- in data 13.09.1977, (cfr. doc. in atti n. 26), odierna ricorrente. Controparte_4
Dall'unione di con , nasceva, in data 06.07.2017, Controparte_4 Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 27) come da dichiarazione pubblica (cfr. Persona_2 doc. in atti n. 28), odierna ricorrente.
Dall'unione coniugale di con (cfr. doc. in Pt_3 Controparte_3 Controparte_22 atti n. 24), nascevano:
- in data 16.03.1983, (cfr. doc. in atti n. 29), odierno ricorrente;
Controparte_9
- in data 25.06.1981, (cfr. doc. in atti n. 30), odierno ricorrente. Controparte_7
In data 17.04.2021 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Controparte_7 Controparte_8 atti n. 31); dall'unione matrimoniale nasceva, in data 24.12.2023, (cfr. doc. Persona_20 in atti n. 32), odierno ricorrente.
Dall'unione matrimoniale di con da (cfr. doc. in atti n. 8), in data Persona_13 Per_14 CP_3
24.06.1956, nasceva da (cfr. doc. in atti n. 33) , odierna ricorrente, la quale CP_10 CP_3 il 14.09.1985 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 34). Dall'unione Persona_21 coniugale nascevano:
- in data 16.03.1994, (cfr. doc. in atti n. 35), odierna ricorrente;
Controparte_13
- in data 13.04.1993, (cfr. doc. in atti n. 36), odierno ricorrente. Controparte_11
Dalla unione coniugale di e , nasceva il Controparte_11 Persona_22
14.06.2021 (cfr. doc. in atti n. 37), odierna ricorrente. Persona_4
Dalla unione coniugale di e da (cfr. doc. in atti n. 8), in data Persona_13 Per_14 CP_3
09.08.1962, nasceva da (cfr. doc. in atti n. 38), odierna ricorrente, la quale CP_18 CP_3 il 10.02.2014 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 39). Dall'unione Persona_23 matrimoniale nascevano:
- in data 29.12.1997 (cfr. doc. in atti n.40), odierno ricorrente; Parte_6
- in data 05.06.1990 (cfr. doc. in atti n. 41), odierno ricorrente. Parte_5
pagina 5 di 12 Ciò premesso in fatto, si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda deve essere presentata Controparte_19 in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente, in quanto vi è stata interruzione della discendenza per la presenza di una discendente femminile nata prima el 1948, sposatasi prima del 1948 con cittadino straniero, dal quale matrimonio nasceva prima del 1948 un figlio: invero in data 26.10.1922, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_11 Persona_12 doc. in atti n. 6); dall'unione matrimoniale, in data 19.08.1924, nasceva (cfr. doc. in Persona_13 atti n. 7) la quale, in data 06.02.1947, contraeva matrimonio con da (cfr. Per_14 CP_3 doc. in atti n. 8).
In data 10.12.1947, dall'unione matrimoniale di con da Persona_13 Per_14 CP_3 nasceva da (cfr. doc. in atti n. 9). Persona_15 CP_3
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo pagina 6 di 12 matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti
i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art.
29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche pagina 7 di 12 dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma,
(eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio
1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al
1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art.
10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al
1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a pagina 8 di 12 produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione
d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass
SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma soltanto in via giudiziaria, si deve verificare se i discendenti del sig. abbiano diritto alla cittadinanza italiana. Persona_24
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, il ricorso merita accoglimento.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_7 legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.1). In quanto italiano, dunque, Persona_7 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio (cfr. doc. in atti n. 5), il
[...] Persona_11 quale contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 6) e dall'unione coniugale, in data Persona_12
19.08.1924, nasceva (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_13
pagina 9 di 12 Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, che hanno trovato l'avallo della Corte di cassazione, con le pronunce gemelle a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, si è ribadita l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A, detto anche “Grande Naturalizzazione”, emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 (e tra essi l'avo degli odierni ricorrenti) avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della Nazione di origine. Più nel dettaglio il Decreto de quo aveva stabilito che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi al rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
Successivamente, il Decreto n. 386 dello stesso anno, estese la facoltà di presentare detta dichiarazione negativa di accettazione anche “presso il console della Nazione di origine”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di
Napoli del 05.10.1907, la quale sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del
1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un Paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del Regno che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza, sulla base delle leggi dell'epoca, si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865). L'art. 8 della legge
555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Ne consegue dunque che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti dell'avo.
Si è anche posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto, si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, pagina 10 di 12 secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in Paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_19
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata a Controparte_1
SA OL, Stato di SA OL (Brasile) il 06.08.1985; Persona_1 nato a [...] /MT (Brasile) il 20.05.2017; , nata a [...], Stato di Controparte_3
SA OL (Brasile) il 15.06.1951; nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) Controparte_4 il 13.09.1977; , nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il Persona_2
09.07.2017; nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 30.04.1976; Controparte_6
nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 25.06.1981; Controparte_7 Persona_3
nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 24.12.2023; nato a
[...] Controparte_9
SA OL, Stato di SA OL (Brasile) il 16.03.1983; nata a Controparte_23
Garça, Stato di SA OL (Brasile) il 24.06.1956; nato a [...], Stato Controparte_11 di SA OL (Brasile) il 13.04.1993; nata a [...], Stato di SA Persona_4
OL (Brasile) il14.06.2021; nata a [...], Stato di SA OL Controparte_13
(Brasile) il 16.03.1994; , nato a [...], Stato di SA OL, Parte_2
(Brasile) il 06.05.1980; , nato a [...] – SP Parte_7
(Brasile) il 25.08.2020; , nata a [...], SP (Brasile) il Controparte_15
pagina 11 di 12 25.05.2024; , nata a [...], Stato di SA OL il 28.03.1978; Parte_3
, nato a [...], MS (Brasile) il 24.05.2010; Persona_6 Persona_6
, nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il Controparte_17
22.05.2001; nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il Controparte_24
09.08.1962; , nato a [...] la Sierra, Bolivia, il 05.06.1990; Parte_5 [...]
, nato a [...] la Sierra, Bolivia, il 29.12.1997, il diritto alla cittadinanza Parte_6 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_25 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17 novembre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 19824/2024 promossa da:
nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 06.08.1985, in Controparte_1 proprio ed unitamente a , nato a [...]é do Rio Preto, Stato di SA OL (Brasile) Controparte_2 il 28.08.1986, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore
[...]
nato a [...] /MT (Brasile) il 20.05.2017; Persona_1 Controparte_3
nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 15.06.1951; nata a
[...] Controparte_4
SA OL, Stato di SA OL (Brasile) il 13.09.1977, in proprio ed unitamente a Controparte_5
, nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 02.03.1983, in qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale della minore , nata a [...], Stato Persona_2 di SA OL (Brasile) il 09.07.2017; nato a [...], Stato di SA OL Controparte_6
(Brasile) il 30.04.1976; nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il Controparte_7
25.06.1981, in proprio ed unitamente a nata a [...], Stato di SA OL Controparte_8
(Brasile) il 15.10.1987, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore
[...]
nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 24.12.2023; Persona_3 Controparte_9 nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 16.03.1983; CP_10 Parte_1 nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 24.06.1956; nato a [...], Controparte_11
Stato di SA OL (Brasile) il 13.04.1993, in proprio ed unitamente a , Controparte_12 nata a [...]í, Stato di PI (Brasile) il 28.05.1983, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore nata a [...], Stato di SA Persona_4
OL (Brasile) il14.06.2021; nata a [...], Stato di SA OL Controparte_13
pagina 1 di 12 (Brasile) il 16.03.1994; , nato a [...], Stato di SA OL, Parte_2
(Brasile) il 06.05.1980, in proprio ed unitamente a , nata nella città di Controparte_14
Dourados – Stato di MS (Brasile) il 23.04.1987, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori: da , nato a [...] – SP Parte_2 Persona_5
(Brasile) il 25.08.2020; , nata a [...], SP (Brasile) il Controparte_15
25.05.2024; , nata a [...], Stato di SA OL il 28.03.1978, Parte_3 in proprio ed unitamente a nato a [...], Stato di SA OL Controparte_16
(Brasile) il 17.09.1977, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore
[...]
, nato a [...], MS (Brasile) il 24.05.2010; Persona_6 [...]
, nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 22.05.2001; Controparte_17 [...]
nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 09.08.1962; CP_18 Parte_4 [...]
, nato a [...] la Sierra, Bolivia, il 05.06.1990; Parte_5 Parte_6
nato a [...] la Sierra, Bolivia, il 29.12.1997, tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to
[...]
DO RU (CF: ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._1
Napoli - C.so Umberto I n. 75. Fax.081.410.9707-P.E.C.:
,come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Controparte_19
Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.: ; PEC: telefax: P.IVA_1 Email_2
011/561.21.94), domiciliataria resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
“- accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_19 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il , in persona del al pagamento delle spese, Controparte_19 CP_20 diritti e onorari di causa nella misura che il Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione.”
pagina 2 di 12 Conclusioni della parte convenuta:” Pronunciarsi secondo giustizia sulle conclusioni formulate dalla parte attrice, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del cor-redo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il
[...]
di gestire il caso di cui si tratta in sede amministrativa, a causa dell'elevato numero di CP_19 analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_19 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_7
GL (TO) in data 20 luglio 1868 (cfr. doc. in atti n.1), figlio dei cittadini italiani Persona_8
e , il quale emigrava in Brasile e decedeva l'08.10.1919 a Mattao, nel Circondario di Persona_9
AR in Brasile (cfr. doc. in atti n. 4) senza essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che “ NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o Persona_7
NT o , figlio di e di Per_7 Persona_7 Persona_10 Per_8
nato in [...] il [...] ”(cfr. doc. in atti n. 2).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_19 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si costituiva in giudizio. Controparte_19
Il Pubblico Ministero in data 14/01/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13/11/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata sia la discendenza diretta per linea pagina 3 di 12 paterna da cittadino italiano, anche se nella linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile nata dopo il 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo , in data 29.07.1893, si univa in matrimonio con Persona_7 Controparte_21
(cfr. doc. in atti n. 3) e dall'unione matrimoniale nasceva, in data 15.10.1902, (cfr. Persona_11 doc. in atti n. 5). Per_1 In data 26.10.1922, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_11 Persona_12
6); dall'unione matrimoniale, in data 19.08.1924, nasceva (cfr. doc. in atti n. 7) la Persona_13 quale, in data 06.02.1947, contraeva matrimonio con da (cfr. doc. in atti n. Per_14 CP_3
8).
In data 10.12.1947, dall'unione matrimoniale di con da Persona_13 Per_14 CP_3 nasceva da (cfr. doc. in atti n. 9). Persona_15 CP_3
In data 22.01.1977, contraeva matrimonio con Persona_16 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 10) e dall'unione matrimoniale il 28.03.1978 nasceva Parte_3
odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11).
[...]
In data 22.05.2001, dall'unione di con , Parte_3 Persona_17 nasceva (cfr. doc. in atti n. 12), come da dichiarazione pubblica (cfr. doc. in Controparte_17 atti n. 13), odierno ricorrente.
In data 24.05.2010, dall'unione di con , Parte_3 Controparte_16 nasceva il minore (cfr. doc. in atti n. 14), come da Persona_6 dichiarazione pubblica (cfr. doc. in atti n. 15), odierno ricorrente.
Dall'unione matrimoniale di e (cfr. doc. in atti Persona_16 CP_3 Parte_3
n. 10) il 06.08.1985 nasceva (cfr. doc. in atti n. 16), odierna ricorrente, la Controparte_1 quale il 14.07.2012 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 17). Controparte_2
In data 20.05.2017, dall'unione matrimoniale di con , Controparte_1 Controparte_2 nasceva (cfr. doc. in atti n. 18), odierno ricorrente. Persona_18
Dall'unione coniugale di da con (cfr. Persona_15 CP_3 Parte_3 doc. in atti n. 10) in data 06.05.1980 nasceva da (cfr. doc. in atti Parte_2 CP_3
n. 19), odierno ricorrente.
In data 28.02.2020, da si univa in matrimonio con Parte_2 CP_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 20). Dall'unione coniugale nascevano: Controparte_14
- in data 25.08.2020, da (cfr. doc. in atti n. 21), odierno Parte_2 Persona_5 ricorrente;
pagina 4 di 12 - in data 25.05.2024, (cfr. doc. in atti n. 22), odierna Controparte_15 ricorrente.
In data 15.06.1951, dall'unione coniugale di con da (cfr. doc. in atti Persona_13 Per_14 CP_3
n. 8), nasceva da (cfr. doc. in atti n. 23), odierna ricorrente. In data Controparte_3 CP_3
14.06.1973 si univa in matrimonio con Pt_3 Controparte_3 Controparte_22
(cfr. doc. in atti n. 24). Dall'unione coniugale, nascevano:
- in data 30.04.1976, (cfr. doc. in atti n. 25), odierno ricorrente;
Controparte_6
- in data 13.09.1977, (cfr. doc. in atti n. 26), odierna ricorrente. Controparte_4
Dall'unione di con , nasceva, in data 06.07.2017, Controparte_4 Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 27) come da dichiarazione pubblica (cfr. Persona_2 doc. in atti n. 28), odierna ricorrente.
Dall'unione coniugale di con (cfr. doc. in Pt_3 Controparte_3 Controparte_22 atti n. 24), nascevano:
- in data 16.03.1983, (cfr. doc. in atti n. 29), odierno ricorrente;
Controparte_9
- in data 25.06.1981, (cfr. doc. in atti n. 30), odierno ricorrente. Controparte_7
In data 17.04.2021 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Controparte_7 Controparte_8 atti n. 31); dall'unione matrimoniale nasceva, in data 24.12.2023, (cfr. doc. Persona_20 in atti n. 32), odierno ricorrente.
Dall'unione matrimoniale di con da (cfr. doc. in atti n. 8), in data Persona_13 Per_14 CP_3
24.06.1956, nasceva da (cfr. doc. in atti n. 33) , odierna ricorrente, la quale CP_10 CP_3 il 14.09.1985 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 34). Dall'unione Persona_21 coniugale nascevano:
- in data 16.03.1994, (cfr. doc. in atti n. 35), odierna ricorrente;
Controparte_13
- in data 13.04.1993, (cfr. doc. in atti n. 36), odierno ricorrente. Controparte_11
Dalla unione coniugale di e , nasceva il Controparte_11 Persona_22
14.06.2021 (cfr. doc. in atti n. 37), odierna ricorrente. Persona_4
Dalla unione coniugale di e da (cfr. doc. in atti n. 8), in data Persona_13 Per_14 CP_3
09.08.1962, nasceva da (cfr. doc. in atti n. 38), odierna ricorrente, la quale CP_18 CP_3 il 10.02.2014 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 39). Dall'unione Persona_23 matrimoniale nascevano:
- in data 29.12.1997 (cfr. doc. in atti n.40), odierno ricorrente; Parte_6
- in data 05.06.1990 (cfr. doc. in atti n. 41), odierno ricorrente. Parte_5
pagina 5 di 12 Ciò premesso in fatto, si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda deve essere presentata Controparte_19 in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente, in quanto vi è stata interruzione della discendenza per la presenza di una discendente femminile nata prima el 1948, sposatasi prima del 1948 con cittadino straniero, dal quale matrimonio nasceva prima del 1948 un figlio: invero in data 26.10.1922, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_11 Persona_12 doc. in atti n. 6); dall'unione matrimoniale, in data 19.08.1924, nasceva (cfr. doc. in Persona_13 atti n. 7) la quale, in data 06.02.1947, contraeva matrimonio con da (cfr. Per_14 CP_3 doc. in atti n. 8).
In data 10.12.1947, dall'unione matrimoniale di con da Persona_13 Per_14 CP_3 nasceva da (cfr. doc. in atti n. 9). Persona_15 CP_3
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo pagina 6 di 12 matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti
i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art.
29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche pagina 7 di 12 dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma,
(eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio
1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al
1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art.
10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al
1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a pagina 8 di 12 produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione
d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass
SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma soltanto in via giudiziaria, si deve verificare se i discendenti del sig. abbiano diritto alla cittadinanza italiana. Persona_24
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, il ricorso merita accoglimento.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_7 legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.1). In quanto italiano, dunque, Persona_7 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio (cfr. doc. in atti n. 5), il
[...] Persona_11 quale contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 6) e dall'unione coniugale, in data Persona_12
19.08.1924, nasceva (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_13
pagina 9 di 12 Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, che hanno trovato l'avallo della Corte di cassazione, con le pronunce gemelle a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, si è ribadita l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A, detto anche “Grande Naturalizzazione”, emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 (e tra essi l'avo degli odierni ricorrenti) avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della Nazione di origine. Più nel dettaglio il Decreto de quo aveva stabilito che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi al rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
Successivamente, il Decreto n. 386 dello stesso anno, estese la facoltà di presentare detta dichiarazione negativa di accettazione anche “presso il console della Nazione di origine”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di
Napoli del 05.10.1907, la quale sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del
1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un Paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del Regno che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza, sulla base delle leggi dell'epoca, si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865). L'art. 8 della legge
555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Ne consegue dunque che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti dell'avo.
Si è anche posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto, si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, pagina 10 di 12 secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in Paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_19
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata a Controparte_1
SA OL, Stato di SA OL (Brasile) il 06.08.1985; Persona_1 nato a [...] /MT (Brasile) il 20.05.2017; , nata a [...], Stato di Controparte_3
SA OL (Brasile) il 15.06.1951; nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) Controparte_4 il 13.09.1977; , nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il Persona_2
09.07.2017; nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 30.04.1976; Controparte_6
nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 25.06.1981; Controparte_7 Persona_3
nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il 24.12.2023; nato a
[...] Controparte_9
SA OL, Stato di SA OL (Brasile) il 16.03.1983; nata a Controparte_23
Garça, Stato di SA OL (Brasile) il 24.06.1956; nato a [...], Stato Controparte_11 di SA OL (Brasile) il 13.04.1993; nata a [...], Stato di SA Persona_4
OL (Brasile) il14.06.2021; nata a [...], Stato di SA OL Controparte_13
(Brasile) il 16.03.1994; , nato a [...], Stato di SA OL, Parte_2
(Brasile) il 06.05.1980; , nato a [...] – SP Parte_7
(Brasile) il 25.08.2020; , nata a [...], SP (Brasile) il Controparte_15
pagina 11 di 12 25.05.2024; , nata a [...], Stato di SA OL il 28.03.1978; Parte_3
, nato a [...], MS (Brasile) il 24.05.2010; Persona_6 Persona_6
, nato a [...], Stato di SA OL (Brasile) il Controparte_17
22.05.2001; nata a [...], Stato di SA OL (Brasile) il Controparte_24
09.08.1962; , nato a [...] la Sierra, Bolivia, il 05.06.1990; Parte_5 [...]
, nato a [...] la Sierra, Bolivia, il 29.12.1997, il diritto alla cittadinanza Parte_6 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_25 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17 novembre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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