Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4755/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier UI De IN Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4755 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Mariani, per procura in atti;
RICORRENTE
e
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CP_1 C.F._2
Cristina Musilli, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 21.1.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e chiedeva, in parziale modifica del decreto n. cron. 1325/2018, emesso dal Tribunale di
Latina il 16.7.2018, di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore
ad € 200,00 mensili rivalutabili e di ampliare il diritto di visita paterno, come meglio Per_1
indicato nell'atto introduttivo.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: e Parte_1
avevano avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 18.1.2013, CP_1
era nata la figlia minore con decreto n. cron. 1325/2018, emesso il 16.7.2018, il Per_1
Tribunale di Latina aveva disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia dell'importo mensile di euro 350,00; successivamente il e la avevano ripreso la Parte_1 CP_1
loro relazione sentimentale che si era però nuovamente conclusa;
l'assegno di mantenimento previsto per nel 2018 teneva conto della mancanza di redditi della Per_1
mentre la stessa, attualmente, aveva un proprio reddito ed aveva intrapreso una CP_1
convivenza con un uomo che a sua volta disponeva di redditi propri;
la aveva la CP_1
disponibilità di un appartamento di proprietà della di lei sorella e beneficiava per intero dell'assegno universale per un ammontare mensile di circa euro 200,00 mensili;
il era rimasto privo di dimora ed era quindi tornato a vivere presso la madre per Parte_1
un primo periodo, trovando successivamente ospitalità in casa di , Persona_2
contribuendo ai consumi delle utenze, per € 300,00 mensili;
il ricorrente era gravato da un mutuo contratto per la ristrutturazione di una casa non abitabile, oltre che dalla rate di un prestito.
si costituiva in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, CP_1
ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: parte ricorrente non aveva allegato i prescritti estratto conto bancari ed il piano genitoriale;
il decreto del 2018
indipendentemente dal breve ricongiungimento delle parti, doveva considerarsi ancora valido in quanto statuiva il mantenimento e il diritto di visita da parte del ricorrente in favore della minore;
la resistente conviveva unicamente con la figlia presso l'abitazione di via Per_1 Valleriani, in Sonnino (LT), di proprietà della di lei sorella e non Controparte_2
corrispondeva al vero che avesse intrapreso una convivenza more uxorio;
dal 2022 la resistente collaborava con l'asilo nido privato AL CENTRO DEI SOGNI in Sonnino Scalo come
operatrice socio educativa in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
attualmente in vigore dal 22.09.2023 al 31.12.2023, prestando attività per qualche ora al giorno,
non per 12 mesi l'anno, ma in base alle esigenze aziendali e con una retribuzione mensile di circa
€600,00; la condizione lavorativa della non costitutiva una circostanza nuova CP_1
rispetto alle statuizione del 2018 atteso che la resistente già all'epoca lavorava saltuariamente;
la si era vista costretta a metter in esecuzione il provvedimento del CP_1
Tribunale di Latina […] notificando dapprima la lettera di messa in mora come prevede la legge e
[…] decorsi inutilmente i trenta giorni indicati, notificando al e al di lui datore di Parte_1
lavoro ovvero al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'istanza di pagamento diretta del
terzo; il era un Carabiniere e percepiva reddito da lavoro dipendente annuo di Parte_1
quasi € 40.000,00, superiore a quanto percepito nel 2018, atteso il progressivo incremento dei di lui redditi risultante dalle dichiarazioni depositate.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice Delegato, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, in modifica delle condizioni di cui al decreto del
16.7.2018: confermava le condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita di cui al decreto
del Tribunale di Latina del 16.7.2018; poneva a carico di parte ricorrente la somma di euro 350,00
mensili, oltre ISTAT, indice F.O.I., da corrispondere alla resistente entro il 25 di ogni mese, a titolo
di mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo Per_1
di questo Tribunale, con decorrenza dalla domanda.
Successivamente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-il merito della lite
Sulla riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
La domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore, avanzata da va rigettata, per quanto di seguito esposto. Parte_2
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 315 bis e 316 bis cod. civ. (nel testo introdotto con la riforma di cui al D.lgs n. 154/2013), impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro,
professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni reddituali versate in atti dal ricorrente risulta la percezione, nel 2022, da parte di di un reddito da lavoro lordo annuo Parte_1
pari a 34.111,23 euro (v. certificazione unica 2023, in atti), superiore a quanto dichiarato nel
2019, ovvero 31.687,00 euro (v. 730/2020, redditi 2019, in atti).
Ne deriva che sotto il profilo strettamente reddituale la lamentata riduzione della capacità
economica del non ha trovato riscontro. Parte_1
Parimenti il ricorrente non ha fornito la prova né di circostanze sopravvenute idonee a determinare una contrazione della di lui condizione economico-patrimoniale (come ad esempio un aumento dei costi a suo carico) né di un miglioramento della sfera economico patrimoniale della CP_1
Conseguentemente, non può essere accolta la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia minorenne avanzata dal e, per l'effetto, va Parte_1
confermato a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 350,00 mensili Per_1
oltre rivalutazione ISTAT, indice F.O.I., con decorrenza dalla domanda.
Le spese straordinarie per la figlia minorenne determinate come da protocollo in Per_1
uso al Tribunale di Latina, resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%
ciascuno, come già previsto dal decreto del 16.7.2018 e con i provvedimenti provvisori.
Sulla ripartizione dell'assegno unico familiare Con recente ordinanza n. 4672/2025, depositata in Cancelleria in data 22.2.2025, la
Suprema Corte, superando il contrasto giurisprudenziale di merito esistente, ha chiarito che il giudice può attribuire l'assegno al genitore collocatario del minore (anche se non affidatario esclusivo dello stesso), nell' interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, ponendosi siffatta scelta del tutto in linea con la finalità dell'assegno stesso
(semplificazione e, contestualmente, potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' , con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario CP_3
avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie, è la collocataria prevalente della figlia ed in via CP_1
prevalente si occupa dell'accudimento della minore e della gestione della sua quotidianità,
anche tenuto conto della discontinuità del padre nell'esercizio del diritto di visita, per via dei di lui mutevoli orari di lavoro (v. verbale udienza 21.1.2025, ove è dato leggersi: l'Avv.
Mariani fa presente che il ricorrente fa il carabiniere con le conseguenze che ne derivano).
Conseguentemente, tenuto conto dei prevalenti tempi di permanenza della minore presso la madre, che si occupa del soddisfacimento di tutte le sue necessità, il Collegio reputa maggiormente rispondente all'interesse della minore prevedere che l'assegno unico, con decorrenza dalla domanda, sia percepito da nella misura del 100%. CP_1
Diritto di visita paterno
La richiesta di modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, avanzata da parte ricorrente, va rigettata, per quanto di seguito esposto.
Il non ha puntualmente contestato le deduzioni della in ordine alla Parte_1 CP_1
lamentata discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, avendo anzi, invero, il ricorrente,
più volte evidenziato la necessità di conformare la propria frequentazione con la minore ai propri turni di lavoro.
Pertanto, preso atto dell'incontestata difficoltà del ricorrente nell'esercitare con regolarità
il diritto di visita anche con l'attuale articolazione dello stesso, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti, al momento, per poter ampliare la frequentazione padre-figlia,
alterando gli equilibri della minore senza poterle, tuttavia, assicurare una stabile organizzazione quotidiana, indispensabile per una bambina di quell'età (12 anni).
Conseguentemente vanno confermate le statuizioni inerenti all'esercizio del diritto di visita paterno di cui al decreto n. cron. 1326/2028 del 16.7.2018, come già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto n. cron. 1325/2018, emesso dal
Tribunale di Latina il 16.7.2018, che per il resto conferma:
PONE a carico di parte ricorrente l'obbligo di corrispondere, entro il 25 di ogni mese, a
, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minorenne la CP_1 Per_1
somma di euro 350,00 mensili, oltre ISTAT, indice F.O.I., con decorrenza dalla domanda,
oltre al 50% alle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo di questo
Tribunale;
RIGETTA la domanda di modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno;
DISPONE la percezione dell'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE da parte di CP_1
nella misura del 100%, con decorrenza dalla domanda;
[...]
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier UI De IN