Articolo 1 della Legge 13 ottobre 1965, n. 1171
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14 novembre 1965
Art. 1. Articolo unico.

Il testo dell'articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1834, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, 6 sostituito dal seguente:

Art. 20.
(Sospensione condizionale della pena)

La sospensione condizionale della pena puo' essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Entrata in vigore il 14 novembre 1965
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