TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 848/2025 R.G.A.C.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in BARCELLONA POZZO DI C.F._1
GOTTO, VIA ROMA N. 87, presso lo studio dell'avv. CARMELO PINO che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente-
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
c.f.: residente in [...]
Concezione n. 5;
- resistente contumace - avente per oggetto: separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.07.2025 conveniva in giudizio Parte_1
e premetteva: di aver contratto matrimonio con il resistente in data Controparte_1
21/09/2004 in Barcellona Pozzo di Gotto -atto n. 106 parte 2 serie A;
che dalla predetta unione nasceva il figlio in data 2.06.2012; che per incompatibilità caratteriale Per_1
e incomprensioni, poco dopo le nozze veniva meno la comunione materiale e spirituale tra le parti e la convivenza cessava definitivamente nel settembre 2023, allorquando di comune accordo la si allontanava dalla casa coniugale per trasferirsi insieme al Pt_1 figlio in un altro immobile.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere separati, Parte_1 Controparte_1 fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. B) Stabilire che il figlio minore Per_2
resti a vivere con la madre, presso la cui abitazione sara fissata la
[...] residenza, pur restando affidato ad entrambi i genitori che provvederanno, di comune accordo, alla sua istruzione ed educazione;
ogni decisione di particolare rilevanza relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore (scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verra quindi presa in accordo tra i due genitori. Le modalita di affidamento del figlio minore saranno regolamentate in considerazione dell'allegato piano genitoriale, il cui contenuto forma parte integrante del presente atto e deve quindi ritenersi qui appresso integralmente riportato e trascritto. C) Stabilire che a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il padre CP_1
versi, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 350,00 con
[...] versamento sul c.c. postale/postepay intestato alla madre Il superiore Parte_1 importo sara aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. D)
Tutte le spese straordinarie necessarie per il minore restano a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%. Per spese straordinarie, da sostenere indipendentemente dal preventivo concerto con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione, devono intendersi: le spese per acquisto di libri scolastici;
le spese per prestazioni medico-sanitarie erogate dal SSN;
le spese per prestazioni sanitarie urgenti o indifferibili, le spese per acquisti di farmaci prescritti;
le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia in quanto prescritti, le spese per cure ortodontiche ed odontoiatriche somministrate dal SSN o, in caso di impossibilita , da professionisti privati previa ricerca di mercato;
le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. E) Nulla in ordine la casa coniugale di via Vicolo Primo Concezione n.5 di Barcellona PdG (di proprieta della famiglia del marito), che puo essere assegnata allo stesso marito con i beni e gli arredi ivi contenuti, dando atto che la moglie di comune accordo con il coniuge si e gia da tempo trasferita altrove con il figlio minore;
F) per il resto deve ritenersi che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
in particolare la sig.ra percepisce l' ADI e Pt_1 talvolta svolge lavori saltuari;
pertanto non e necessario a riguardo alcun provvedimento di natura economica”
, non si è costituito, benché ritualmente citato;
pertanto, ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 4.12.2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Collegio ritiene che la domanda proposta dal ricorrente, diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia e la mancata costituzione del resistente dimostra l'assunto della ricorrente.
Quanto ai provvedimenti relativi al minore, si osserva che parte ricorrente ha richiesto espressamente l'affidamento congiunto dello stesso ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la casa materna, senza nulla eccepire circa eventuali comportamenti del contrari all'interesse del minore. CP_1
Ne discende che, tenuto conto della volontà manifestata dalla madre ed in mancanza di qualsiasi elemento che induca a rivedere l'assetto esistente, va disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente Per_1 presso la madre, nella casa di Via Prof. D'Amico in Barcellona Pozzo di Gotto, ove la ricorrente si è trasferita su accordo con il nel settembre 2023 e ove da quel CP_1 momento è domiciliata insieme al minore. Nulla va quindi disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare che segue, pertanto, il regime della proprietà.
Quanto al diritto di visita, il padre, salvo diversi accordi liberamente assunti con la madre, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: a) due giorni alla settimana dalle ore 14,00 alle ore 19,00 da concordare preventivamente con la madre (ed in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) nonché a settimane alterne dalle ore 9,00 del sabato e sino alle ore 19,00 della domenica;
b) durante il periodo estivo, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di trascorrere con il minore un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
e) il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
f) il giorno del compleanno del padre dalle ore
16,00 alle ore 22,00.
Per quanto concerne il mantenimento di si osserva che il dovere dei Per_1 genitori verso la prole non economicamente autosufficiente è articolato, ex art. 147 cod. civ., in quello di mantenere, istruire ed educare la prole, da cui discende l'obbligo di far fronte ad una molteplicità di esigenze certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'ambiente abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, con la predisposizione di una organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di vita ed educazione (Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 2196 del
14-02-2003).
Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico di , in via preliminare, si osserva che un genitore, ancorché Controparte_1 privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Nel caso di specie, lo stato di disoccupazione, pur in assenza di costituzione da parte del
, è stato confermato dalla stessa ricorrente all'udienza del 4.12.2025 e non CP_1 emergono agli atti del giudizio elementi di segno contrario.
Ciò posto, deve ritenersi equo determinare nella misura di € 200,00 mensili il contributo da porsi a carico del resistente a titolo di mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, tenuto altresì conto delle esigenze del minore in rapporto alla sua età e dei tempi di permanenza presso la casa materna.
Tale somma, secondo l'orientamento assunto dal Tribunale, costituisce il parametro minimo al quale ciascun genitore – ancorché disoccupato – si deve uniformare per garantire mensilmente l'apporto necessario alla crescita di ciascun figlio.
Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, occorrenti per il figlio, dovranno gravare su entrambi i genitori in misura del 50%. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate.
Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie
"obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta). Tenuto conto della natura e dell'esito del procedimento sussistono i presupposti per compensare interamente le spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 21.09.2004 nel Comune di
[...]
Barcellona Pozzo di Gotto, giusta atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune all'atto n. 106, parte 2, serie, anno 2004;
- nulla sulla casa familiare;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_2 entrambi i genitori, con domiciliazione dello stesso presso la casa della madre e disciplina il diritto di visita paterno come meglio indicato in parte motiva;
- obbliga a contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 con un assegno mensile di euro 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese a Pt_1
oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e oltre il 50% delle
[...] spese straordinarie;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria.
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
5/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.