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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - V.G.
R.G.n. 2736/2023
Il Giudice delle Successioni, sciogliendo la riserva;
visti il rendiconto e la richiesta di liquidazione del compenso depositati dal Curatore in data
13.2.2025, in allegato alla ultima relazione periodica depositata;
vista la documentazione allegata alla relazione del Curatore, ed in particolare i docc. 19 e 25 (il doc.
19 coincide con il doc. 6 allegato al ricorso introduttivo di questo procedimento); rilevato che:
- la procedura è stata instaurata su ricorso di BE AN PA quale procuratrice di creditrice di in forza di contratto di mutuo fondiario Parte_1 Parte_2
del 13.3.2008;
- nel ricorso la banca ha allegato che garanti del mutuatario, quali terzi datori di ipoteca, furono il padre deceduto il 22.11.2014 e la nonna Persona_1 Persona_2
deceduta il 25.12.2019, entrambi proprietari per la quota indivisa di ½ ciascuno di taluni immobili, tra i quali in particolare l'abitazione familiare sita in Villadose via Liona n. 18
(già n. civ. 5: cfr. nota di iscrizione ipotecaria del 19.3.2008 – doc. 4 di parte ricorrente;
certificazione notarile – doc. 2 intervenuto;
certificato di residenza – doc. 8; Parte_2
visure catastali docc. 20 e 21 allegati alla relazione del Curatore del 13.2.2025);
- è stata accertata con ordinanza 4.2.2020 incontestatamente passata in giudicato (doc. 19 allegati alla relazione del Curatore del 13.2.2025; doc. 6 ricorrente) l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del padre da parte di Persona_1 Parte_2 sull'argomentata ritenuta prova del possesso da parte di quest'ultimo dell'immobile appartenuto (pro quota) al padre sito in via Liona 18 nel Comune di Villadose, quale residenza comune familiare;
- detto immobile coincide con quello appartenuto in vita, per identica quota indivisa di un mezzo, alla de cuius , presso il quale anch'ella risiedeva (contratto di Persona_2
mutuo – doc. 3 di parte ricorrente);
- , costituendosi in questo procedimento ed anche nella procedura esecutiva Parte_2
RG 99/2024 (doc. 25 allegato alla relazione del curatore depositata il 13.2.2025), ha confessato di possedere l'immobile, risiedendovi, da tempo antecedente la morte del padre e comunque senza soluzione di continuità dalla morte di;
Per_1 Persona_2
ritenuto che:
- la natura del diritto spettante a ed a (proprietà per quota Persona_2 Persona_1
indivisa di metà ciascuno) impedisce di riferire il possesso di fatto esercitato da parte del chiamato – e la circostanza è pacifica – sull'intero immobile destinato da Parte_2
decenni a residenza familiare, ad una sola “quota astratta” del diritto in parola, ovvero ad una soltanto della quote cadute in successione (ovvero, come sostenuto dall'odierna ricorrente, alla sola quota spettante in vita a ); Persona_1
- il chiamato va pertanto, ai limitati fini che qui occupano (e che non Parte_2
comportando pronuncia di accertamento su fatti capace di passare in giudicato), ritenuto nel possesso (anche) di bene caduto in successione in morte della nonna;
Persona_2
- poiché tale possesso va, senza soluzione di continuità, ricondotto cronologicamente sin da tempo antecedente al decesso di , esso va riconosciuto sin dal tempo Persona_1 dell'apertura della successione di;
Persona_2
- quanto dichiarato dal chiamato in questa sede e nella procedura esecutiva Parte_2
(supra) si ritiene abbia valenza non già di (inammissibile) obliterazione delle risultanze del procedimento ex art. 481 c.c. instaurato dalla creditrice nei confronti del medesimo
[...]
, conclusosi con l'inutile decorso del termine assegnato per determinarsi sulla Pt_2
eredità relitta della nonna per la colpevole inerzia dello stesso , bensì di confessione Pt_2
della rilevante circostanza di fatto (per sé sfavorevole) di aver posseduto l'immobile caduto in successione sin dal tempo, ovviamente antecedente la proposizione del ricorso ex art. 481
c.c., dell'apertura della successione di;
Persona_2
- può ritenersi pertanto, ancora una volta ai limitati fini del presente procedimento, che
[...]
abbia accettato tacitamente l'eredità della nonna per non aver compiuto Pt_2
l'inventario nei tre mesi decorrenti dal possesso, a sua volta coincidente con l'apertura della successione, e dunque in tempo antecedente il decorso del termine assegnatogli ex art. 481
c.c.; sentite le parti all'udienza del 26.3.2025; esaminato il rendiconto e preso atto che su di esso alcuna osservazione è stata formulata;
considerato che l'accettazione ereditaria va ricondotta a tempo antecedente al deposito del ricorso introduttivo della presente procedura, ma che alla odierna ricorrente non può fondatamente muoversi alcuna recriminazione circa la presente iniziativa giudiziaria, resa necessaria dalla colpevole inerzia serbata dal nel procedimento ex art. 481 c.c. pure instaurato nei suoi Pt_2
confronti (doc. 11 ricorrente); ritenuto che debba essere pertanto approvato il rendiconto di gestione presentato dal Curatore Avv.
Lisa Guerra;
ritenuto, infine, che: 1) debba essere liquidato il compenso del curatore;
2) detto compenso debba essere posto a carico solidale, per le ragioni esposte, di parte ricorrente e dell'erede accettante nei rapporti con il Curatore, ed a carico del solo erede nei rapporti interni tra le parti Parte_2
debitrici, essendo l'erede subentrato nella posizione giuridica della de cuius senza soluzione di continuità, a seguito dell'accettazione tacita, ed avendo egli con il suo comportamento dato causa al presente procedimento;
considerato che, per quanto attiene alla quantificazione del compenso del curatore, la Corte di
Cassazione ha affermato che il Giudice delle Successioni ha ampi poteri discrezionali, insiti nella stessa natura del provvedimento, che implicano la valutazione di una vastissima gamma potenziale di attività, sotto il profilo quantitativo, nonché della difficoltà tecnica degli atti compiuti, della durata dell'incarico, dell'importanza economica dell'eredità, ecc.. (Cass. civile, sez. II, 12-07-1991,
n. 7731); evidenziato che, in materia di liquidazione compenso al curatore dell'eredità giacente, nel difetto di tariffa positivamente stabilita, il giudice può fare riferimento, quale criterio direttivo alla sua valutazione equitativa a tariffe - anche abrogate - afferenti alla professione la cui attività professionale tipica risulta prevalentemente svolta dal curatore per espletare il suo incarico (Cfr.
Cassazione civile, sez. II, 25/08/2020, n. 17735); osservato, in proposito, che, il compenso al curatore possa essere liquidato tenendo in debita considerazione i parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione di avvocato
– formalizzati nel D.M. 55 del 2014 – nonché quelli stabiliti dall'abrogato DM 169/2010, art. 50, per l'attività di curatore dell'eredità giacente svolta dal dottore commercialista;
ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore solo astrattamente stimabile dei beni ricompresi nell'asse, della ridotta attività concretamente svolta nel caso di specie, della mancata erezione di inventario e dell'assenza, anche in ragione della limitata durata della procedura, di attività di amministrazione in senso stretto del patrimonio relitto, appare congruo liquidare al curatore, Avv. Lisa Guerra, a titolo di equo compenso, la somma di euro 1.800,00 per l'attività svolta dal curatore dell'eredità giacente, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge;
ritenuto di dover liquidare le spese sostenute utilizzando il fondo spese corrisposto dal ricorrente per euro 263,10 ed alle spese di gestione del conto corrente maturate successivamente al 13.2.2025; considerato che anche dette spese inerenti alla procedura devono essere poste a carico dell'erede, come richiesto dal ricorrente, non sussistendo ragione per non considerare anche dette spese come poste passive gravanti sull'eredità stessa;
ritenuto, infine, che, stante la natura non contenziosa del procedimento, tutte le domande di accertamento svolte dal per il tramite del proprio difensore si manifestino come Pt_2
inammissibili in questa sede;
P.Q.M.
• dichiara la cessazione dell'eredità giacente di , nata a [...] il [...] Persona_2
e deceduta in Rovigo il 25.12.2019;
• approva il rendiconto depositato dal curatore, Avv. Lisa Guerra, in data 13.2.2025;
• liquida a favore del curatore, Avv. Lisa Guerra, euro 263,10 a titolo di rimborso spese ed euro
1.800,00, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge, a titolo di compenso, ponendo il relativo pagamento a carico della ricorrente BE AN PA quale procuratrice di Parte_1
e dell'erede in via solidale per l'intero tra loro nei rapporti con il Curatore, ed a Parte_2
carico del solo erede nei rapporti interni tra costui e la parte ricorrente;
Parte_2
• autorizza il Curatore avv. Lisa Guerra ad estinguere il conto corrente intestato alla procedura, ad utilizzare il fondo spese già depositato per sostenere le ulteriori spese di gestione e chiusura successive al 13.2.2025 ed a prelevare il residuo, trattenendolo a titolo di parziale pagamento del compenso dovuto;
• dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande formulate da . Parte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Rovigo,28/03/2025
Il Giudice dott. Pier Francesco Bazzega
SEZIONE CIVILE - V.G.
R.G.n. 2736/2023
Il Giudice delle Successioni, sciogliendo la riserva;
visti il rendiconto e la richiesta di liquidazione del compenso depositati dal Curatore in data
13.2.2025, in allegato alla ultima relazione periodica depositata;
vista la documentazione allegata alla relazione del Curatore, ed in particolare i docc. 19 e 25 (il doc.
19 coincide con il doc. 6 allegato al ricorso introduttivo di questo procedimento); rilevato che:
- la procedura è stata instaurata su ricorso di BE AN PA quale procuratrice di creditrice di in forza di contratto di mutuo fondiario Parte_1 Parte_2
del 13.3.2008;
- nel ricorso la banca ha allegato che garanti del mutuatario, quali terzi datori di ipoteca, furono il padre deceduto il 22.11.2014 e la nonna Persona_1 Persona_2
deceduta il 25.12.2019, entrambi proprietari per la quota indivisa di ½ ciascuno di taluni immobili, tra i quali in particolare l'abitazione familiare sita in Villadose via Liona n. 18
(già n. civ. 5: cfr. nota di iscrizione ipotecaria del 19.3.2008 – doc. 4 di parte ricorrente;
certificazione notarile – doc. 2 intervenuto;
certificato di residenza – doc. 8; Parte_2
visure catastali docc. 20 e 21 allegati alla relazione del Curatore del 13.2.2025);
- è stata accertata con ordinanza 4.2.2020 incontestatamente passata in giudicato (doc. 19 allegati alla relazione del Curatore del 13.2.2025; doc. 6 ricorrente) l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del padre da parte di Persona_1 Parte_2 sull'argomentata ritenuta prova del possesso da parte di quest'ultimo dell'immobile appartenuto (pro quota) al padre sito in via Liona 18 nel Comune di Villadose, quale residenza comune familiare;
- detto immobile coincide con quello appartenuto in vita, per identica quota indivisa di un mezzo, alla de cuius , presso il quale anch'ella risiedeva (contratto di Persona_2
mutuo – doc. 3 di parte ricorrente);
- , costituendosi in questo procedimento ed anche nella procedura esecutiva Parte_2
RG 99/2024 (doc. 25 allegato alla relazione del curatore depositata il 13.2.2025), ha confessato di possedere l'immobile, risiedendovi, da tempo antecedente la morte del padre e comunque senza soluzione di continuità dalla morte di;
Per_1 Persona_2
ritenuto che:
- la natura del diritto spettante a ed a (proprietà per quota Persona_2 Persona_1
indivisa di metà ciascuno) impedisce di riferire il possesso di fatto esercitato da parte del chiamato – e la circostanza è pacifica – sull'intero immobile destinato da Parte_2
decenni a residenza familiare, ad una sola “quota astratta” del diritto in parola, ovvero ad una soltanto della quote cadute in successione (ovvero, come sostenuto dall'odierna ricorrente, alla sola quota spettante in vita a ); Persona_1
- il chiamato va pertanto, ai limitati fini che qui occupano (e che non Parte_2
comportando pronuncia di accertamento su fatti capace di passare in giudicato), ritenuto nel possesso (anche) di bene caduto in successione in morte della nonna;
Persona_2
- poiché tale possesso va, senza soluzione di continuità, ricondotto cronologicamente sin da tempo antecedente al decesso di , esso va riconosciuto sin dal tempo Persona_1 dell'apertura della successione di;
Persona_2
- quanto dichiarato dal chiamato in questa sede e nella procedura esecutiva Parte_2
(supra) si ritiene abbia valenza non già di (inammissibile) obliterazione delle risultanze del procedimento ex art. 481 c.c. instaurato dalla creditrice nei confronti del medesimo
[...]
, conclusosi con l'inutile decorso del termine assegnato per determinarsi sulla Pt_2
eredità relitta della nonna per la colpevole inerzia dello stesso , bensì di confessione Pt_2
della rilevante circostanza di fatto (per sé sfavorevole) di aver posseduto l'immobile caduto in successione sin dal tempo, ovviamente antecedente la proposizione del ricorso ex art. 481
c.c., dell'apertura della successione di;
Persona_2
- può ritenersi pertanto, ancora una volta ai limitati fini del presente procedimento, che
[...]
abbia accettato tacitamente l'eredità della nonna per non aver compiuto Pt_2
l'inventario nei tre mesi decorrenti dal possesso, a sua volta coincidente con l'apertura della successione, e dunque in tempo antecedente il decorso del termine assegnatogli ex art. 481
c.c.; sentite le parti all'udienza del 26.3.2025; esaminato il rendiconto e preso atto che su di esso alcuna osservazione è stata formulata;
considerato che l'accettazione ereditaria va ricondotta a tempo antecedente al deposito del ricorso introduttivo della presente procedura, ma che alla odierna ricorrente non può fondatamente muoversi alcuna recriminazione circa la presente iniziativa giudiziaria, resa necessaria dalla colpevole inerzia serbata dal nel procedimento ex art. 481 c.c. pure instaurato nei suoi Pt_2
confronti (doc. 11 ricorrente); ritenuto che debba essere pertanto approvato il rendiconto di gestione presentato dal Curatore Avv.
Lisa Guerra;
ritenuto, infine, che: 1) debba essere liquidato il compenso del curatore;
2) detto compenso debba essere posto a carico solidale, per le ragioni esposte, di parte ricorrente e dell'erede accettante nei rapporti con il Curatore, ed a carico del solo erede nei rapporti interni tra le parti Parte_2
debitrici, essendo l'erede subentrato nella posizione giuridica della de cuius senza soluzione di continuità, a seguito dell'accettazione tacita, ed avendo egli con il suo comportamento dato causa al presente procedimento;
considerato che, per quanto attiene alla quantificazione del compenso del curatore, la Corte di
Cassazione ha affermato che il Giudice delle Successioni ha ampi poteri discrezionali, insiti nella stessa natura del provvedimento, che implicano la valutazione di una vastissima gamma potenziale di attività, sotto il profilo quantitativo, nonché della difficoltà tecnica degli atti compiuti, della durata dell'incarico, dell'importanza economica dell'eredità, ecc.. (Cass. civile, sez. II, 12-07-1991,
n. 7731); evidenziato che, in materia di liquidazione compenso al curatore dell'eredità giacente, nel difetto di tariffa positivamente stabilita, il giudice può fare riferimento, quale criterio direttivo alla sua valutazione equitativa a tariffe - anche abrogate - afferenti alla professione la cui attività professionale tipica risulta prevalentemente svolta dal curatore per espletare il suo incarico (Cfr.
Cassazione civile, sez. II, 25/08/2020, n. 17735); osservato, in proposito, che, il compenso al curatore possa essere liquidato tenendo in debita considerazione i parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione di avvocato
– formalizzati nel D.M. 55 del 2014 – nonché quelli stabiliti dall'abrogato DM 169/2010, art. 50, per l'attività di curatore dell'eredità giacente svolta dal dottore commercialista;
ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore solo astrattamente stimabile dei beni ricompresi nell'asse, della ridotta attività concretamente svolta nel caso di specie, della mancata erezione di inventario e dell'assenza, anche in ragione della limitata durata della procedura, di attività di amministrazione in senso stretto del patrimonio relitto, appare congruo liquidare al curatore, Avv. Lisa Guerra, a titolo di equo compenso, la somma di euro 1.800,00 per l'attività svolta dal curatore dell'eredità giacente, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge;
ritenuto di dover liquidare le spese sostenute utilizzando il fondo spese corrisposto dal ricorrente per euro 263,10 ed alle spese di gestione del conto corrente maturate successivamente al 13.2.2025; considerato che anche dette spese inerenti alla procedura devono essere poste a carico dell'erede, come richiesto dal ricorrente, non sussistendo ragione per non considerare anche dette spese come poste passive gravanti sull'eredità stessa;
ritenuto, infine, che, stante la natura non contenziosa del procedimento, tutte le domande di accertamento svolte dal per il tramite del proprio difensore si manifestino come Pt_2
inammissibili in questa sede;
P.Q.M.
• dichiara la cessazione dell'eredità giacente di , nata a [...] il [...] Persona_2
e deceduta in Rovigo il 25.12.2019;
• approva il rendiconto depositato dal curatore, Avv. Lisa Guerra, in data 13.2.2025;
• liquida a favore del curatore, Avv. Lisa Guerra, euro 263,10 a titolo di rimborso spese ed euro
1.800,00, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge, a titolo di compenso, ponendo il relativo pagamento a carico della ricorrente BE AN PA quale procuratrice di Parte_1
e dell'erede in via solidale per l'intero tra loro nei rapporti con il Curatore, ed a Parte_2
carico del solo erede nei rapporti interni tra costui e la parte ricorrente;
Parte_2
• autorizza il Curatore avv. Lisa Guerra ad estinguere il conto corrente intestato alla procedura, ad utilizzare il fondo spese già depositato per sostenere le ulteriori spese di gestione e chiusura successive al 13.2.2025 ed a prelevare il residuo, trattenendolo a titolo di parziale pagamento del compenso dovuto;
• dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande formulate da . Parte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Rovigo,28/03/2025
Il Giudice dott. Pier Francesco Bazzega