Decreto presidenziale 20 giugno 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/11/2023, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 01237/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Giuseppe Mazzini, 56;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- della nota dirigenziale della Prefettura di Lecce del 09/12/2021, comunicata in pari data, di diniego del nulla osta al rilascio della patente di guida (revocata con decreto prefettizio n.-OMISSIS- notificato il 03/05/2012), richiesto dal ricorrente il 22 ottobre 2021;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il richiesto nulla osta al rilascio della patente di guida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to G. Greco De Pascalis.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato il 7 febbraio 2022 e depositato il successivo 17 febbraio 2022, il ricorrente - al quale il 3 maggio 2012 la Prefettura di Lecce ha revocato la patente di guida di categoria B a seguito dell’applicazione nei suoi confronti il 19 luglio 2011 con decreto del Tribunale di Lecce della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni due, finita di scontare (come da attestato dei Carabinieri di Otranto del 2016) - impugna la nota dirigenziale del 9 dicembre 2021, comunicata in pari data, con cui la Prefettura di Lecce ha rigettato l’istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida presentata il 22 ottobre 2021 (per decorso triennio dalla revoca della patente di guida e dalla cessazione della misura di prevenzione), con la motivazione che “..da istruttoria espletata, risultano permanere le cause ostative al rilascio della patente di guida. Nello specifico, il certificato del Casellario Giudiziale … riporta l’applicazione di una misura di sorveglianza che non risulta emendata da provvedimenti riabilitativi, condicio sine qua non prevista dall’art. 120 per il possesso dei requisiti morali”, nonché ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale. Chiede, altresì, l’accertamento del diritto ad ottenere il chiesto nulla osta al rilascio della patente di guida.
1.1. - A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992). ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
ERRATA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO. ILLEGITTIMO AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO. ILLOGICITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
1.2. - Il 18 febbraio 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate (Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce).
Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. - In limine, il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione generale di legittimità dell’adito Giudice Amministrativo, in ragione del potere discrezionale spettante - in subiecta materia - alla Prefettura di concedere o meno, sulla base di valutazioni inerenti la pubblica sicurezza, l’invocato nulla osta-osta al conseguimento di nuova patente di guida (Cfr.: T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 31/03/2022, n. 532 e n. 506).
3. - Il ricorso è parzialmente fondato nel merito e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di seguito indicati, nel mentre è inammissibile la domanda di accertamento pure azionata dal ricorrente.
3.1. - Osserva il Collegio che, alla stregua del nuovo orientamento giurisprudenziale di merito maturato in seno alla III^ Sezione del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 3/10/2022, n. 8439 e 19/12/2022, n. 11077) - « che ha ritenuto la non necessarietà della riabilitazione e più in generale dei requisiti sanciti dal primo periodo del primo comma dell’art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai fini del rilascio, sia pure in via discrezionale (e non vincolata, in difetto di detti requisiti), d’una “nuova” patente di guida una volta decorso un triennio dalla sua revoca, ai sensi del terzo comma dell’articolo 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da intendersi come norma abilitante e non solo preclusiva » - deve ritenersi fondata la principale censura formulata dal ricorrente, a sostegno della domanda di annullamento proposta, incentrata sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 120 del Codice della Strada, ritenendo parte ricorrente che “ L’art. 120 CDS, infatti, condiziona il rinnovo del titolo abilitativo alla guida solo al decorso del tempo rispetto alla cessazione della misura di prevenzione e non al raggiungimento del provvedimento riabilitativo. E’ quindi il decorso del tempo, ovvero del triennio, l’elemento necessario e sufficiente affinchè l’interessato possa conseguire il rinnovo della patente di guida, che peraltro assume funzione fondamentale anche al fine riabilitativo e di reinserimento nel contesto lavorativo .”
3.2. - Ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale in argomento, rileva questa Sezione «che l’articolo 120 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato <<Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116>>, al comma 1, primo periodo, dispone che << Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi…>>.
Al secondo comma, l’articolo 120 precisa che <<…se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione...>>.
Il terzo comma dell’art. 120 citato recita: <<La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni>>.
La lettura integrata e sistematica dei primi tre commi del soprariportato articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992, tuttavia, ha generato due filoni giurisprudenziali contrastanti, in punto di sussistenza dei requisiti morali richiesti per il conseguimento del titolo abilitativo, in seguito al venir meno delle specifiche cause ostative al mantenimento della patente.
In particolare, secondo un orientamento giurisprudenziale, “il comma 3 ed il comma 2 del richiamato art.120 del Codice della strada integrano una fattispecie unitaria, distinta ed autonoma rispetto a quella descritta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente dopo il mero decorso di un triennio dall’adozione del provvedimento di revoca, senza che si realizzi anche l’ulteriore presupposto dell’intervento della riabilitazione” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 aprile 2021, n. 3084; Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale, 18 dicembre 2020, n. 1143). Inoltre, sempre secondo tale orientamento, la ratio del divieto di disporre la revoca della patente, una volta decorso il termine triennale dall’applicazione della misura di prevenzione, deve essere rinvenuta nella tutela dell’affidamento del titolare, che la Corte Costituzionale, al paragrafo 5.3. della sentenza del 12 luglio 2021, n. 152, ha ravvisato nella fattispecie della revoca del titolo abilitativo ma non anche nella fattispecie del diniego di rilascio, nella quale la <<condizione ostativa..., a differenza della revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato>>.
Secondo tale orientamento, quindi, la condizione del destinatario della revoca della patente, per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità, non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta, al quale può essere ragionevolmente imposto il più gravoso onere della riabilitazione.
Pertanto, secondo tale orientamento “il destinatario di un provvedimento di revoca, per conseguire una nuova patente di guida, deve attendere solo il decorso di un triennio dalla revoca della patente, senza che possa esigersi che egli ottenga anche un provvedimento riabilitativo” (T.A.R. Milano 02724/2021).
Secondo altro orientamento, al quale ha evidentemente aderito la Prefettura di Lecce, il comma 3 dell’articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992 deve essere qualificato come norma <<in aggiunta>> rispetto alla norma contenuta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente, a condizione che si verifichi il duplice presupposto dell’intervenuta riabilitazione e del decorso del termine triennale, termine che, nel silenzio della norma, deve intendersi come decorrente dal provvedimento di revoca. Invero, in base a una lettura coordinata e unitaria dei primi tre commi dell’art.120, il decorso del termine triennale di cui al comma 3 dell’articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992 non determina alcuna automatica legittimazione al sostenimento degli esami di guida, trattandosi, al contrario, di una delle condizioni previste cui vanno a sommarsi gli ulteriori presupposti previsti dal comma 1 dell’art.120 D. Lgs. n. 285/1992» (in tal senso: T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 31/03/2022, n. 532, cit.).
3.3. - Ciò premesso, questa Sezione aveva aderito a quest’ultimo orientamento, ritenendo che «il primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.) indica i requisiti morali necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), che si applicano a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida (sia che la richiedano per la prima volta, sia che sia stata loro precedentemente revocata); mentre il terzo comma dell’art. 120 del medesimo Codice della Strada (“La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”) aggiunge (al presupposto dell’intervenuta riabilitazione di cui al primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada) un ulteriore requisito necessario affinché chi ha subito la revoca della patente di guida possa conseguirne una nuova, prescrivendo il periodo minimo di efficacia della revoca (ossia tre anni dall’adozione della revoca della patente), ma non incide in alcun modo sui requisiti morali necessari per conseguire la patente, indicati al primo comma della norma in questione, in conformità alla lettera e alla ratio delle disposizioni citate - interpretate sistematicamente nel loro combinato disposto in base ai consueti ortodossi canoni ermeneutici - che non hanno uno scopo punitivo, ma preventivo, mirando ad evitare che il possesso della patente di guida possa agevolare soggetti connotati da pericolosità sociale» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 31/03/2022, n. 532, cit.).
3.4. - Ora, tuttavia, il Consiglio di Stato, con le sopra richiamate pronunce di merito n. 8439/2022 e n. 11077/2022, ha chiarito che « L’interpretazione del primo giudice, secondo cui sarebbe necessaria la riabilitazione per ottenere il conseguimento di una nuova patente di guida dopo la revoca di questa, non contrasta solo con il tenore letterale dell’art. 120, comma 3, del codice della strada, che non richiede il provvedimento riabilitativo, prevedendo solo che «la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni», ma anche con i principî sanciti dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza almeno a decorrere dalla sentenza n. 99 del 27 maggio 2020 con riferimento all’art. 120 del codice della strada (v., sul punto, C.G.A.R.S., sez. giurisd., 2 ottobre 2020, n. 869, ma v. già le sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020 della stessa Corte costituzionale).
La riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo dopo la revoca della patente. Decorso il triennio previsto dal comma 3 dell’articolo 120 del codice della strada il Prefetto, a fronte di un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l’istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute, applicando con i dovuti adattamenti del caso il principio generale sancito dalla Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 99 del 2020, secondo cui «il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio […] è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare […] anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga»» (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 3/10/2022, n. 8439, cit.).
3.5. - Il Consiglio di Stato ha, altresì, precisato che l’orientamento condiviso da questa Sezione, «pur conforme al dato letterale, non considera a sufficienza che, a ravvisare nel decorso del triennio ai sensi del terzo comma dell’art. 120 cit. una condizione aggiunta a quelle “ordinarie” di cui al primo comma, si espone il soggetto destinatario della revoca, che voglia riottenere la patente, a un trattamento giuridico sempre e comunque peggiore rispetto a quello di colui che la richiede per la prima volta, essendo per il primo necessario sia recuperare gli ordinari requisiti, sia attendere il predetto lasso temporale quand’anche ne fosse tornato in possesso in un momento precedente.
Di conseguenza, quest’ultima condizione temporale avrebbe la sostanza d’una sanzione ex lege, giacché le condizioni morali per il riottenimento della patente sarebbero rinvenibili altrove, nel primo comma cit., e la loro necessaria presenza già soddisferebbe ogni esigenza preventiva, restando in tal senso ultroneo il termine in questione. Il presupposto di tale temporaneo divieto, inoltre, è costituito non dai provvedimenti alla base della revoca, bensì da questa, se e quando emessa, perché il termine triennale ex art. 120, terzo comma cit. può decorrere solo dalla revoca: ciò implica (oltre che un possibile notevole slittamento in avanti del termine in questione) che a stretto rigore il fatto “sanzionato” venga a essere quello della revoca in sé, più che le sue cause. Infine, una norma puramente inibitoria così intesa stride con la ratio del secondo periodo del secondo comma del medesimo articolo 120, ove il decorso di un termine di tre anni (qui di decadenza, e decorrente da certi provvedimenti su cui una revoca potrebbe fondarsi: misure di prevenzione; condanna passata in giudicato per determinati reati) inibisce in via definitiva il potere di ritiro non tempestivamente esercitato. In queste evenienze il legislatore consente a soggetti scampati al successivo divieto triennale sol perché in concreto non colpiti dalla revoca, e che neppure all’attualità versano nelle ordinarie condizioni per il rilascio della patente (potendo essere ancora attinti da misure di prevenzione o da condanna ostativa senza riabilitazione), di continuare definitivamente a fruire dell’abilitazione alla guida: concependo stavolta il decorso del triennio, con un dies a quo perfino anteriore a quello sancito dal terzo comma, in funzione sostanzialmente “sanante” (sia pure per le esigenze di tutela dell’affidamento evidenziate nella sentenza impugnata, che tuttavia nulla tolgono all’opposto trattamento di situazioni di base simili che si verifica).
Quanto sopra messo in luce suggerisce la diversa lettura del termine triennale previsto dal comma 3 dell’art. 120 cit. quale condizione unica, anziché addizionata a quelle “ordinarie” di cui al primo comma, per la proponibilità dell’istanza di rilascio della patente dopo la sua revoca; con l’importante precisazione - compatibile, sul piano letterale, col termine “può” presente nel terzo comma cit. - per cui l’accoglimento dell’istanza, perdurando l’assenza dei requisiti ordinari (la riabilitazione nel caso qui all’esame), non discende automaticamente dal decorso del triennio, trattandosi d’un potere discrezionale da esercitarsi similmente alla disciplina delle fattispecie di revoca ai sensi del secondo comma divenute discrezionali dopo recenti interventi della Corte costituzionale, segnalati nel precedente di Sezione sopra richiamato. Così inteso, il termine in esame viene a rivestire il preminente e diverso ruolo di condizione sostitutiva di quelle ordinariamente previste dal primo comma. Inoltre ben si giustifica, in questa prospettiva, che il triennio decorra dalla revoca, trattandosi di opportuno termine dilatorio per il riesercizio del potere esercitato all’atto di questa. Ancora, in tal modo si rende meno distante il trattamento giuridico del destinatario della revoca (che resta pur sempre deteriore, nel rispetto della legge) rispetto a quello del soggetto avvantaggiatosi della decadenza triennale disposta dal secondo comma. Infine, la soluzione ben si sposa ai recenti interventi della Corte costituzionale che hanno reso discrezionale la revoca della patente di guida in molte fattispecie (reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, misure di sicurezza personali, misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159/2011), essendo ragionevole che l’eventuale decisione sfavorevole debba essere rivisitata con gli stessi poteri discrezionali a distanza d’un triennio, a domanda dell’interessato. Resta inteso che nella diversa fattispecie - non ricorrente nella presente causa - di pieno riacquisto dei requisiti ordinari sanciti dal primo periodo del primo comma cit., in uno al necessario decorso del triennio dalla revoca, l’istanza vada accolta così come avviene per la “prima” richiesta della patente, senza dar luogo a poteri discrezionali che non avrebbero ragione di essere».
3.6 - Pertanto, il Collegio, “melius re perpensa”, rileva che il provvedimento prefettizio impugnato nel presente giudizio - illegittimamente - non si è attenuto ai suindicati principi recentemente sanciti dal Consiglio di Stato, ed ora condivisi anche da questo Tribunale, avendo confermato il diniego del rilascio del nulla osta per il conseguimento della nuova patente di guida (revocata con decreto n.
-OMISSIS- notificato il 03/05/2012, in ragione del fatto che il ricorrente, con ordinanza del 19/07/2011 -OMISSIS- del Tribunale di Lecce - Seconda Sezione Penale, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni), richiesto dal ricorrente dopo il decorso di oltre tre anni dalla cessazione della predetta misura di prevenzione (oltreché dalla revoca della patente), per il mancato conseguimento della riabilitazione penale, anziché procedere ad una valutazione discrezionale del caso ad esito libero e nei termini sopra specificati.
4. - Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso va, quindi, accolto parzialmente in relazione alla domanda di annullamento azionata e, per l’effetto deve essere annullato il provvedimento prefettizio impugnato, salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della P.A. resistente, nel mentre va dichiarata inammissibile la proposta domanda di accertamento del preteso diritto soggettivo (in realtà insussistente) ad ottenere il chiesto nulla osta al rilascio della patente di guida.
4.1 - Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti di legge (in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso e del recente mutamento dell’orientamento giurisprudenziale sulle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prefettizio impugnato, salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della P.A..
Dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del preteso diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere il chiesto nulla osta al rilascio della patente di guida.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.