Ordinanza cautelare 8 novembre 2016
Ordinanza presidenziale 11 maggio 2022
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/01/2023, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 01193/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09162/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9162 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Valeriani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Casilina, 378;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
U.T.G. - PREFETTURA DI -OMISSIS-
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
del decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, prot. n.-OMISSIS-, del 29 aprile 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2022 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame la ricorrente, di nazionalità -OMISSIS- e residente in Italia da diversi anni, ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto n.-OMISSIS-, del 29 aprile 2016, con il quale il Ministero dell’interno ha rigettato la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992.
In motivazione, l’amministrazione ha rilevato l’emersione di una “ contiguità del coniuge a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica ”, ragione che acquisirebbe valenza ostativa all’accoglimento della domanda di cittadinanza. In particolare, secondo l’amministrazione, proprio detto rapporto di parentela indicherebbe “ l’esistenza di un legame stabile, e quindi duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza della Repubblica ”. Nel provvedimento gravato, inoltre, l’amministrazione ha dato atto di aver omesso il preavviso di diniego, previsto dall’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, avuto riguardo al fatto che il diniego è supportato “ da dati di carattere ‘riservato’ ”, come tali non ostensibili neanche nella sede procedimentale.
Nel ricorso sono dedotti i motivi di violazione dell’art. 10- bis cit. (rappresentandosi, qui, che se la ricorrente avesse ricevuto il preavviso di diniego, ella avrebbe potuto svolgere proprie considerazioni difensive, ad esempio comunicando all’amministrazione procedente che il coniuge si era allontanato dalla casa familiare già dal mese di dicembre 2015, senza più farvi ritorno, e che, di conseguenza, al mantenimento della famiglia provvede ormai unicamente la richiedente stessa), di violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per genericità della motivazione (segnalandosi, qui, anche la contraddittorietà insita nel fatto che alla ricorrente, nel 2010, è stato rilasciato un titolo di soggiorno con durata illimitata) e, infine, di violazione degli artt. 5, 6, comma 1, lettera c ), e 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992 (posto che il Ministero, a sostegno dell’atto di diniego, non avrebbe indicato alcun “comprovato motivo” inerente la sicurezza pubblica).
2. – Il Ministero dell’interno, pur regolarmente chiamato, non si è costituito in giudizio.
3. – Con ordinanza n. -OMISSIS-questo TAR, sez. I- ter , ha respinto la domanda cautelare, non ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
4. – In vista della pubblica udienza di discussione, il Presidente di questa Sezione, con ordinanza dell’11 maggio 2022, ha chiesto all’amministrazione intimata il deposito di documentati chiarimenti sulle ragioni dell’impugnato diniego, pur con le necessarie cautele richieste dalla natura riservata delle stesse. L’amministrazione, pur senza costituirsi in giudizio, ha provveduto su tale richiesta istruttoria depositando in giudizio una relazione in busta chiusa.
3. – Alla pubblica udienza del 25 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il ricorso non è fondato.
Come costantemente rilevato da questo TAR, a fronte della domanda di concessione della cittadinanza italiana l’amministrazione è chiamata a valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento del richiedente, in modo duraturo, nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il medesimo possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (da ultimo, questa sezione V- bis , sentenze n. 15956 e n. 13911 del 2022, ed ivi altri precedenti conformi).
Si tratta di un potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione, rispetto al quale il sindacato giurisdizionale, avente ad oggetto la valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale, deve contenersi entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 104 del 2022; sez. IV, sentenza n. 6473 del 2021; sez. VI, sentenze n. 5913 del 2011, n. 4862 del 2010 e decisione n. 3456 del 2006; TAR Lazio, sez. I- ter , sentenza n. 3226 del 2021; sez. II- quater , sentenza n. 5665 del 2012).
4.1. – Nel caso di specie, come già detto, la domanda di cittadinanza è stata respinta in quanto, dalla attività informativa esperita, “ è emersa la contiguità del coniuge a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica ”.
A seguito dell’istruttoria disposta da questo TAR, con la relazione depositata in giudizio l’amministrazione ha reso noto che, alla luce delle evidenze informative, il coniuge della ricorrente è risultato rivestire la carica di vice-presidente di un’associazione straniera estremista, nonché essere prossimo a soggetti legati, a propria volta, ad ulteriori organizzazioni del medesimo stampo; inoltre, egli risulta essere stato condannato, nel 2011, insieme ad altri connazionali, per i reati di rapina aggravata, danneggiamento, violazione di domicilio e porto abusivo d’armi.
Proprio sulla base di queste risultanze, il Ministero ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse della richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
4.2. – Alla luce di quanto precede, emerge la non fondatezza dei motivi di gravame.
Quanto alle censure che rilevano la genericità, o comunque la non sufficienza, della motivazione, questo TAR ha già affermato il principio di diritto secondo il quale, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego deve considerarsi sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di far comprendere l’ iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo ( cfr. TAR Lazio, Roma, questa Sez. V- bis , n. 17081 del 2022, n. 16084 del 2022, n. 15986 del 2022, n. 15985 del 2022, n. 15944 del 2022, n. 13911 del 2022 e n. 11806 del 2022; cfr., inoltre, TAR Lazio, Roma, sez. II- quater , sentenza n. 2453 del 2014; nonché Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 6704 del 2018, n. 8133 del 2020, n. 3886, n. 3896, n. 5679 e n. 6720 del 2021, n. 8084 e n. 11538 del 2022). Come precisato dal Consiglio di Stato, poi, l’esigenza di garantire la sicurezza della Repubblica, che costituisce interesse di rango certamente superiore rispetto a quello dello straniero ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui la Repubblica Italiana si fonda ” (così Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 657 del 2017; in senso conforme, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 8133 del 2020 e n. 5679 del 2021). La delicatezza delle questioni in gioco, fra cui anche la possibilità di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza. Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 6289 del 2011 e n. 6720 del 2021), né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli.
Su questi temi la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, sez. VI, decisione n. 3841 del 2005 e n. 5103 del 2007; sez. IV, decisione n. 761 del 1991) ha altresì chiarito che il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 654 del 1996), essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 8084 e n. 8075 del 2022, n. 3886 e n. 3896 del 2021, n. 8133 del 2020 e n. 2102 del 2019; sez. II, sentenza n. 5326 del 2020).
Il Giudice amministrativo ha ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’amministrazione omette di indicarne il contenuto e ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, che nel caso di specie, come detto, ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 8084 del 2022 e n. 6720 del 2021; sez. VI, decisioni n. 1173 e n. 7637 del 2009; TAR Lazio, Roma, sez. II- quater , sentenze n. 9293 del 2014, n. 604 del 2013, n. 3158 del 2012 e n. 14015 del 2011; da ultimo, di questa sezione V- bis , anche sentenze n. 15956 e n. 14230 del 2022). Ciò precisato, il Collegio ritiene dunque che, nella specie, l’obbligo di motivazione sia stato puntualmente adempiuto – tenuto conto che una preventiva più ampia disclosure dei dati e delle informazioni in possesso dell’amministrazione avrebbe potuto costituire, alla luce di quanto rappresentato, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 8084 del 2022 e n. 2102 del 2019) – e che il provvedimento, fondato sui suesposti motivi ostativi, risulta immune dai vizi dedotti da parte ricorrente.
4.3. – Quanto alle ulteriori censure – con le quali la ricorrente lamenta, in sostanza, l’ingiustizia del diniego, rappresentando di aver sempre tenuto una condotta esemplare e di non aver più contatti con il marito, allontanatosi ormai da anni dalla casa familiare, insieme alla circostanza che l’atto gravato non avrebbe indicato i “comprovati motivi” di sicurezza pubblica collegati alla persona della ricorrente medesima), deve rilevarsi, in contrario, e conformemente alla giurisprudenza della Sezione, l’importanza degli effetti discendenti dall’atto impugnato i quali, nelle intenzioni dell’amministrazione procedente, si dispiegano in una prospettiva necessariamente più generale. Il diniego di cittadinanza, emesso nei confronti della ricorrente, impedisce infatti che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella che è risultata aver contiguità con movimenti stranieri pericolosi per la sicurezza della Repubblica) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano.
Invero, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta l’estensione di tale status sia ai figli minorenni conviventi, sia al coniuge, il quale ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992, salvo sussistano i fattori ostativi tassativamente indicati dall’art. 6 della stessa legge.
La valutazione della situazione complessiva che si radica in capo ai familiari non può, quindi, non rilevare nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l’amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente, tenendo conto delle conseguenze che discendono dal conferimento della cittadinanza, come già chiarito dalla Sezione (TAR Lazio, Roma, questa sez. V- bis , sentenze n. 8307 e n. 3018 del 2022, sottolineando la funzione preventiva delle valutazioni demandate alla p.a.; Cons. Stato, sez. III, n. 8084 e n. 11538 del 2022; cfr., inoltre, TAR Lazio, Roma, questa sez. V- bis , sentenza n. 15944 del 2022, nel senso che: “il rapporto tra fratelli [costituisce] un legame indissolubile che fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale”).
4.4. – Sotto un ulteriore profilo, il provvedimento gravato è immune anche dal profilo di contraddittorietà accennato in ricorso (laddove si contesta che, sin dal 2010, la ricorrente ha sempre mantenuto il titolo di lungo-soggiornante). Quella del titolo di soggiorno costituisce invero, come è evidente, una situazione del tutto diversa, per tipologia, funzione e presupposti, rispetto al provvedimento di concessione della cittadinanza italiana. La valutazione sottesa al rilascio di un titolo di soggiorno non può, infatti, essere sovrapposta a quella volta al riconoscimento della cittadinanza italiana, che, a differenza dell’altra, comporta il definitivo inserimento del richiedente all’interno della comunità nazionale. E’ noto, infatti, che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni di ordine politico-amministrativo. Si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, ad. gen., parere n. 9 del 1999; sez. IV, decisioni n. 798 del 1999, n. 4460 del 2000 e n. 195 del 2005; sez. I, decisione n. 1796 del 2008; sez. VI, sentenza n. 3006 del 2011; Sez. III, sentenze n. 6374 del 2018, n. 1390 del 2019, n. 4121 del 2021 e n. 11538, n. 8084 e n. 104 del 2022; TAR Lazio, Roma, sez. II- quater , sentenze n. 10588 e n. 10590 del 2012, n. 3920 e n. 4199 del 2013). E’ dunque del tutto evidente la differenza che corre tra il riconoscimento della cittadinanza e il rilascio di un mero titolo di soggiorno, e dunque anche la differenza di “pregnanza” delle valutazioni che, in ciascuno dei due casi, è chiamata a svolgere l’autorità procedente.
4.5. – Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, per omesso invio della comunicazione dei motivi ostativi, il Collegio ritiene che tale omissione possa ritenersi giustificata alla luce del fatto che l’emanando provvedimento di diniego era destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, ai quali non avrebbe potuto comunque essere consentito l’accesso. Come già statuito da questo TAR, attese le esigenze di tutela di informazioni riservate, non può ritenersi sussistente la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 “ in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- ” (TAR Lazio, Roma, sez. I- ter , sentenza n. 11801 del 2019), ulteriormente osservandosi che, “ qualora il diniego sia destinato ad esser supportato da dati di carattere ‘riservato’ (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui ‘ ratio ’ presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo ” (TAR Lazio, Roma, sez. II- quater , sentenza n. 4271 del 2013). Nello stesso senso, cfr. anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 11387 del 2022).
Va inoltre aggiunto, sempre in ordine all’inconsistenza di simili censure alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza – formatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche che il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, ha apportato agli artt. 10- bis e 21- octies della legge n. 241 del 1990 –, che il mancato preavviso di rigetto non inficia la legittimità del provvedimento: ciò allorquando emerga, nel corso del giudizio, che il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale era la normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, non potendo trovare applicazione retroattiva la successiva disciplina dell’istituto come introdotta dal menzionato decreto-legge n. 76 del 2020. A quest’ultimo riguardo, il Collegio non ignora l’esistenza di un contrario orientamento, che ritiene immediatamente applicabili le nuove previsioni normative in considerazione del presunto carattere processuale della relativa norma. Appare tuttavia preferibile attenersi all’orientamento tradizionale, considerato, da un lato, che la natura e la sostanza di tale norma sono oggetto di vivace dibattito dottrinale, e, considerate altresì, dall’altro lato, le conseguenze pratiche dell’adesione a tale opzione, che rimetterebbe in discussione la legittimità di atti che, al momento della loro adozione, risultavano conformi alle regole sul procedimento secondo il “diritto vivente” (cfr., da ultimo, della Sezione, la sentenza n. 16223 del 2022).
5. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione quinta- bis , definitivamente pronunciando,
Respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Masaracchia | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.